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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 8229/2019 e vertente TRA
Parte_1
[...]
(Avv. Francesco Doria e Avv. Dino Costanza)
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Massimiliano De Luca)
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE E
Controparte_2
(Avv. Michele Roma) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22319/19 emessa dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22319/2019, ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1
per ottenere la condanna al risarcimento del danno patito a causa della
[...] violazione dei doveri professionali;
ha posto le spese di lite tra le parti a carico dell'attrice.
Parte_1
ha proposto appello – a cui si rinvia per relationem - e ha chiesto, in
[...] riforma della sentenza impugnata: 1) di accertare e dichiarare la risoluzione, per fatto e colpa del del contratto d'opera professionale intercorso tra le parti per avere CP_1
l'avv. ancato ai suoi doveri professionali 2) di “accertare e dichiarare il diritto CP_1 di parte attrice alla restituzione della somma di € 5.294,20 corrisposta al convenuto a titolo di compenso professionale e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare parte convenuta alla pronta restituzione di tale somma” 3) di accertare e dichiarare che, per l'effetto dell'accertando colposo inadempimento del alle obbligazioni CP_1 derivanti dal mandato professionale e dalla procura conferita per l'azione giudiziaria di opposizione al D.I. l'appellante ha subito danni (meglio specificati alla pag. 36 atto di appello) per complessivi €. 412.953,30; il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'Avv. che ha Controparte_1 concluso chiedendo: 1) in via principale rigettare l'appello, 2) in accoglimento dell'appello incidentale, condannare alla rifusione delle spese del giudizio Parte_1 di primo grado “nella misura di euro 21.387,00, o in quella somma diversa ritenuta di giustizia ma comunque mai inferiore a 12.677,00, il tutto sempre oltre spese forfetarie nella misura del 15 %, i.v.a e c.p.a., e spese documentate”; 3) in via meramente gradata e subordinata, nell'ipotesi di condanna: a) accertare e dichiarare che le sono tenute a garantire e manlevare in virtù della polizza Controparte_3 stipulata, e per l'effetto, b) “condannare le …a Parte_2 pagare, e/o rifondere, e/o rimborsare all'Avvocato tutte le somme che CP_1 quest'ultimo fosse condannato a pagare a n conseguenza delle domande Parte_1 spiegate nel presente giudizio, o quelle maggiori o minori ritenute di giustizia anche in via equitativa” “in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CA di entrambi i gradi di giudizio”.
, ha chiesto (cfr. anche le “note di trattazione scritta” del Controparte_2
05.02.25): in via pregiudiziale dichiarare l'appello inammissibile, nel merito il rigetto dell'appello e per l'effetto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, ovvero accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di in subordine, Parte_1 nell'ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità dell'Avv. “escludere il CP_1 risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c ”.; in via ulteriormente subordinata “accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta all'appellante vada determinata ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenendo altresì conto del grado di responsabilità nella causazione del danno;
d) in ogni caso, disporre l'eventuale condanna di così come richiesta in 'manleva', entro i Controparte_2 limiti di polizza e massimale e con lo scoperto del 5% per sinistro”; ed inoltre il rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante, il tutto con vittoria di spese del grado del giudizio. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 febbraio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La presente vicenda ha ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata da Parte_1
per responsabilità professionale nei confronti dell'Avv.
[...] Controparte_1
Così come narrato in sentenza (cfr. sentenza gravata) l'attrice aveva conferito mandato all'Avv. al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 4294/2012 notificato da in data 2.5.2012 dell'importo di € 258.228,45. CP_4
L'Avv. otificava l'atto di opposizione alla dapprima in un luogo in CP_1 CP_4 cui il procuratore della società non aveva più il domicilio e solo successivamente, ma oltre il termine di 40 giorni, nel domicilio corretto. Nel giudizio instaurato, la eccepiva la tardività dell'opposizione ed il CP_4
Giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto e, con sentenza n. 6408 del
13-19.3.2014, dichiarava inammissibile l'opposizione e le domande svolte dalla condannando quest'ultima alla refusione delle spese legali. Parte_1
La lamentava che l'Avv. solo in comparsa conclusionale Parte_1 CP_1
(dunque tardivamente) aveva eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per avere il difensore della (Avv. Elisa MA) dichiarato il falso nell'effettuare CP_4 la notifica ex L. 53/1994 del 10.4.2012, indicando in tale atto il proprio domicilio quale Via S. Teresa 23 nonostante avesse già precedentemente comunicato al Consiglio dell'Ordine il proprio trasferimento in Via Tunisi 4. Deduceva che, ove tale eccezione fosse stata tempestivamente sollevata e correttamente proposta la conseguenziale querela di falso, il decreto ingiuntivo sarebbe stato dichiarato perento o quantomeno si sarebbe potuto procrastinare la provvisoria esecuzione sino allo svolgimento del procedimento di querela di falso incidentale. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera professionale per inadempimento del convenuto (Avv. , con condanna alla restituzione del compenso percepito ed al CP_1 risarcimento del danno (così come specificato nelle sue singole voci nell'atto introduttivo) oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese. Il convenuto costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza delle CP_1 pretese di parte attrice chiedendo (ed ottenendo) di poter chiamare in causa
[...] al fine di essere garantito e manlevato in virtù di polizza per la CP_2 responsabilità professionale.
, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_2 attorea evidenziando, comunque, i limiti contrattuali della polizza professionale sottoscritta dal CP_1
Il giudizio è stato definito, come detto, con la sentenza n. 22319/2019 che ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda di parte attrice. Il Tribunale, con la decisione che ha definito il primo giudizio, con riferimento alla validità della notifica effettuata ai fini della decadenza dall'opposizione, ha considerato “che dagli atti prodotti e dalle stesse allegazioni delle parti risulta che la ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo in data 2.5.2012, incaricò il Parte_1 CP_1 il 1.6.2012 (non vi è prova alcuna del conferimento dell'incarico in data antecedente a quella portata dall'atto di citazione in opposizione con procura a margine). L'Avv. spedì l'atto per la notifica il successivo 6.6.2012 all'indirizzo dell'Avv. Elisa CP_1
AM difensore domiciliatario della nel ricorso per decreto ingiuntivo - di Via CP_4
S. Teresa 23 risultante dall'intestazione del ricorso notificato appena un mese prima, dalla procura alle liti apposta in calce al medesimo ricorso con elezione di domicilio presso il procuratore Avv. Elisa MA in via S. Teresa 23 ed infine nella relata di notifica del decreto ingiuntivo effettuata dalla MA ai sensi della L. 53/94. E', inoltre, pacifico e documentalmente provato, che tale notifica ebbe esito negativo “in quanto trasferito in Via Tunisi 4” e che ricevuta la relata negativa l'Avv. provvide a CP_1 richiedere nuova notifica dell'atto di opposizione nell'indirizzo corretto il 12.6.2012 e che l'atto venne ricevuto il 13.6.2012”. Alla luce di tali considerazioni ha ritenuto “che alla fattispecie debba applicarsi il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 14594/2016, a mente della quale (e riprendendosi quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17352/2009), in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. Ha poi evidenziato che “il ha provveduto a riattivare il procedimento CP_1 notificatorio nel rispetto del termine, nel caso di specie, pari alla metà di quello previsto dall'art. 641 c.p.c., ossia dopo soli 6 giorni ciò che consente di ricollegare effetti impeditivi della decadenza al primo tentativo di notifica”. Sul punto ha concluso che “in base a tali considerazioni può ragionevolmente ritenersi che ove fosse stato proposto appello il Giudice di secondo grado avrebbe potuto correttamente (ri)valutare la giustificabilità della notifica effettuata all'indirizzo indicato dalla nel ricorso come studio dell'Avv. MA procuratore CP_4 domiciliatario e la tempestività della riattivazione del processo notificatorio ritenendo l'opposizione tempestivamente effettuata”.
La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con un “preliminare motivo” ha lamentato il contrasto interpretativo tra le due decisioni del Tribunale. Con la prima, resa a definizione del giudizio di opposizione, era stato addebitato all'avvocato un errore professionale non scusabile “(non aver controllato, prima di notificare, il domicilio professionale del collega avversario)”; con la seconda, quella gravata, è stato affermato l'esatto contrario. Con il primo motivo “specifico” primo travisamento di fatto documentato, ha eccepito che la sentenza conteneva macroscopici errori quanto alla data dell'incarico affidato al “…Non è vero che conferì l'incarico al il 1° giugno CP_1 CP_1 2012..l'avv. non si è mai lamentato di aver ricevuto l'incarico in ritardo. ..In CP_1 epigrafe all'atto di citazione in opposizione di l decreto ingiuntivo ottenuto da CP_5
il stesso indica che il CdA di gli affidò l'incarico il 16 maggio 2012… CP_4 CP_1 il 17 maggio 2012…UFP inviò via email la prima documentazione necessaria ed altra ne seguì nei giorni successivi..”. Con il secondo motivo “specifico”, secondo travisamento di fatto documentato, ha rilevato che “l'affermazione che il domicilio che ha dichiarato in epigrafe ed CP_4 eletto con procura in calce al ricorso fosse stato abbandonato già prima del ricorso è di nuovo sbagliata….l'avv. MA di cambiò il proprio domicilio il 13.03.2012 CP_4
..il giorno stesso del rilascio e il giorno prima che il provvedimento monitorio fosse depositato in cancelleria.. L'errata… indicazione di domicilio dell'Avv. MA non si trova nell'elezione di domicilio in epigrafe e con procura in calce al ricorso, che è regolare, ma si trova nella relata di notifica, datata 10.04.2012, predisposta per notificare il decreto ingiuntivo ad (e quindi l'indicazione, errata, risale a circa un mese dopo aver trasferito il proprio domicilio, che era anche domicilio eletto di
. La differenza sul piano delle conseguenze è palmare: una falsa elezione di CP_4 domicilio nel ricorso può anche essere frutto di un errore materiale, colposo o meno che sia;
la falsa attestazione di domicilio in una relata di notifica eseguita in proprio è falso ideologico.”. Con il terzo “specifico” errori di diritto e vizio di motivazione, ha rappresentato
(in sintesi) che “le otto… sentenze della Corte di Cassazione che sostengono la motivazione del Tribunale di Roma ..risultano: una [1], del tutto inutile rispetto al caso concreto;
due [2] sembrano pertinenti ma, approfondendo, presentano una differenza decisiva rispetto al caso in giudizio;
cinque [5] sentenze sono per nulla pertinenti al caso….”.
Con il quarto “specifico”, errore in diritto e vizio di motivazione, ha contestato che era errato il cpv 9 “assolutorio” della responsabilità professionale dell'appellato per via del brevissimo lasso di tempo trascorso tra la notifica del decreto e il tentativo di notifica dell'opposizione, oltre che per i ristrettissimi termini previsti per la notifica dell'opposizione, perché era “una causa di giustificazione della responsabilità che si fonda su una circostanza di fatto palesemente travisata, in quanto smentita da atti processuali e da documenti. La causa di giustificazione va quindi cancellata.”
Con il quinto “specifico”, cpv. 12 ed errore in diritto, ha censurato la sentenza evidenziando che non vi è stata, da parte del alcuna riattivazione del CP_1 procedimento notificatorio in quanto l'iniziale notifica all'Avv. MA (difensore della
), era un mero tentativo non andato a buon fine, così da reputare la CP_4 notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Con il sesto “specifico”, cpv. 14 e 15 e terzo travisamento di fatto e/o assenza di motivazione, ha dedotto che l'affermazione che la veva deciso di non Parte_1 proporre appello, oltre che non motivata, era contraddetta dai documenti in atti e comunque non faceva affatto riferimento alla disponibilità manifestata (da ed alla inerzia di . Controparte_2
Con altro motivo “la parte residua: cpv 13, 18 e 19 “ ha allegato che “ Il 17esimo capoverso (n. 13) non si configura neppure come una presunzione, quanto somiglia piuttosto ad un vaticinio, privo di qualsiasi crisma di attendibilità giuridica. E neppure i due capoversi residui (n. 18 e n. 19) sulla condanna alle spese sono immuni da critica. Infine, il Giudice a quo ha ritenuto di fermarsi al primo profilo della (non) responsabilità dell'Avv. inerente la (non) tardiva notifica, ed ha CP_1 scrupolosamente evitato ogni questione sull'altro profilo di responsabilità dell'avv.
per non aver il medesimo, a fronte della circostanza che ha poi determinato la CP_1 ritardata notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (il sopravvenuto cambio di domicilio professionale del difensore di ed il falso commesso), né CP_4 suggerito di proporre una querela di falso durante l'iter in Tribunale, né suggerito di proporre il medesimo rimedio in caso di un eventuale appello.”. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). Ciò posto, la questione da esaminare è se all'appellato Avv. sia CP_1 addebitabile – per “l'errore non scusabile, causa dell'unica e tardiva notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo” e per “l'altro accidentale e successivo sulla mancata proposizione di una questione di falso” (cfr. pag. 6 paragrafo 3.1. comparsa conclusionale) - una responsabilità professionale per l'incarico legale svolto a favore della Parte_1
In tal senso occorre richiamare i consolidati principi secondo cui “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per asserita tardività della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2368/13); in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 25112/17). In materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, non è, dunque, sufficiente allegare il mancato corretto compimento dell'attività –nel caso di specie concernente la tardiva notifica dell'opposizione avverso il decreto con cui era stato ingiunto il pagamento che poi la Società aveva dovuto effettuare stante la messa in esecuzione dello stesso, e la mancata proposizione della querela di falso che avrebbe avuto la probabilità di vedere revocato il decreto ingiuntivo – ma devono essere provati (Cass. 10526/2015): a) la sussistenza del danno, b) il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. L'appellante per l'affermazione della responsabilità per colpa professionale dell'avvocato avrebbe dovuto dimostrare che se quest'ultimo avesse tenuto il CP_1 comportamento dovuto avrebbe conseguito, alla stregua di criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni, ossia l'accoglimento dell'opposizione. Tale prova è però mancata. Parte appellante, non ha allegato alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui ove il difensore avesse agito con la diligenza esigibile dal professionista ex art. 1176, II co., c.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4294/2012 avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento. Nell'atto di appello – così come nell'atto di citazione del primo grado - non viene, infatti, in alcun modo esplicitato il percorso logico giuridico che avrebbe dovuto condurre il Giudice adito a riconoscere, in favore della , Parte_1
l'accoglimento delle eccezioni e delle domande proposte con l'opposizione. Infatti, il semplice richiamo all'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo (riguardante il Giudizio RG. 40052/12 tra e ) Parte_1 CP_4 senza esplicitare le ragioni su cui si fonda (“La ritenendo infondate le Parte_1 pretese di controparte, attraverso il patrocinio dell'avv. del Foro di Controparte_1
Roma, decideva di proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del I giugno 2012 a firma dell'avv. (cfr. doc. 2)..”) non è sufficiente per dimostrare (anche in termini CP_1 probabilistici) che ove l'Avv. avesse tempestivamente notificato l'atto di CP_1 opposizione la domanda della sarebbe stata accolta ed il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4294/2012 revocato.
Né poi è sufficiente quanto argomentato che “Il risultato cui tendeva cioè rimuovere il decreto ingiuntivo o vincendo l'opposizione contro o CP_4 determinando la caducazione del provvedimento, era risultato certamente conseguibile, sia in forza delle 13 eccezioni formulate (di cui ben 6 eccezioni derivanti dal contratto autonomo di garanzia), sia di una domanda riconvenzionale per indebito oggettivo e sia infine di una, se fosse stata proposta, querela di falso.”.
In particolare, la a esplicitato che ”si era opposta al decreto ingiuntivo che Parte_1 la obbligava all'escussione, sulle seguenti basi: in via pregiudiziale, con una.. eccezione di rito pressoché impossibile da ignorare, stante l'ampiezza della clausola compromissoria in contratto in via preliminare;
con sei..eccezioni, di rito e di merito al rilascio del decreto ingiuntivo e quindi indirizzate a minare la legittimità intrinseca di quel provvedimento;
con ulteriori sei [6] eccezioni di inadempimento della convenzione-contratto per il rilascio di garanzie mutualistiche, che non consentivano di procedere al pagamento della escussione di garanzia ed infine una [1] alternativa domanda riconvenzionale totalmente assorbente del quantum ingiunto, fondata sul semplice accertamento di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. A questi quattordici
[14] motivi di opposizione si sarebbero aggiunti gli effetti della non presentata querela di falso, per arrivare a ben quindici [15] motivi di opposizione, tutti perfettamente documentati, allo scopo di veder revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_4 contro “. Ha quindi ritenuto che a fronte di quattordici motivi di opposizione, o meglio di quindici con la querela, certamente era probabile che almeno una delle ragioni di opposizione potesse essere accolta, se solo fosse stato rispettato il termine di decadenza per notificare l'opposizione e si fosse consentito al Tribunale di entrare nel merito della lite. Specificava, altresì, che la controversia aveva ad oggetto la garanzia autonoma a prima richiesta e senza eccezioni, ma ciò non pregiudicava in alcun modo la propria posizione, perché pur non potendo avvalersi delle eccezioni che spettavano al debitore principale e/o ad un normale fideiussore, il garante conservava tutte le eccezioni che gli derivavano dal contratto di garanzia stipulato con il beneficiario della garanzia e che proprio su tali eccezioni si fondava l'opposizione al decreto ingiuntivo di CP_4
Orbene, siffatte argomentazioni, così svolte genericamente, per come anche reiterate in sede di comparsa conclusionale (cfr pag. 45) “la valutazione probabilistica va compiuta in relazione al risultato conseguibile, ossia la revoca di un decreto ingiuntivo, verificando “se” il fatto che non sia mai stata esaminata nessuna delle 14 ragioni di cui si era avvalsa a cui aggiungere la 15esima dell'omessa querela, integri o non integri la (una, ne basterebbe una) chance di vittoria”, senza riportare il contenuto delle eccezioni, ed esporre i motivi specifici per cui almeno una tra quelle svolte ben sarebbe potuta essere accolta, devono ritenersi del tutto ininfluenti per pervenire alla decisione della tesi dell'asserita responsabilità del difensore nominato.
Posto che poi soccorre il principio secondo il quale: “la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata” (Cass. sentenza n. 2461/2019). La responsabilità del legale, così come detto e come si rileva anche dalla parte motiva della sentenza ricordata dalla stessa appellante (Cass. 23900/2024) “non dipende solo dal non corretto adempimento dell'attività professionale, ma esige la riconducibilità dell'evento produttivo del pregiudizio lamentato alla condotta professionale, oltre che l'effettiva sussistenza del danno, dovendosi stabilire se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, sarebbe stato ottenuto, alla stregua di criteri probabilistici, il riconoscimento delle ragioni del cliente, prova che compete a quest'ultimo (Cass. 16690/2014, Cass. 2638/2013, Cass. 25112/2017, Cass. 1383/2020, Cass. 20707/2023, Cass. 25567/2023) anche qualora sia stata formulata unicamente un'eccezione di inadempimento (Cass. 11304/2012).”. L'ulteriore allegazione riferita al diverso aspetto (illustrato chiaramente nella comparsa conclusionale a pag. 35) che “la “vittoria” da raggiungere “ era “non la cancellazione di un debito” (alla quale si sarebbe arrivati se fosse stata esaminata la domanda riconvenzionale), ma piuttosto la probabilità di vedere revocato il decreto ingiuntivo, poiché se percorsa la querela di falso “(omessa querela di falso sulla falsa dichiarazione in relata di notifica)” (per come precisato nella successiva pag. 39) avrebbe potuto “condurre alla perenzione di quel decreto o magari…alla remissione in termini negata..”, va parimenti disattesa. Risulta dal documento allegato (cfr. lettera doc. 4 fascicolo parte appellata indirizzata al Direttore Generale di che l'Avv. nell'illustrare e commentare la Parte_1 CP_1 decisione contenuta nella sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ha invitato a proporre l'impugnazione espressamente suggerendo “la sentenza deve essere assolutamente appellata, nella convinzione che essa difficilmente potrà superare indenne il giudizio di appello”. Mentre la in risposta, comunicava Parte_1 la disponibilità a conferire una nuova procura per l'introduzione del giudizio di appello, a condizione però che qualsiasi onere economico fosse “a suo esclusivo carico” (cfr. doc. 25 fascicolo e dopo esplicitava (doc. 28 Avv. che gli CP_1 CP_1 esperti interpellati rispetto alla vicenda della notifica avevano escluso la fondatezza di un appello finalizzato a rimuovere il vizio che il Tribunale aveva ascritto alla attività professionale, vista altresì “l'assenza di una sostanziale risposta all'opportunità che il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto di poterle concedere.. ritiene Parte_3 doveroso comunicare che non proporrà appello alla sentenza in oggetto”. Da ciò consegue, così come eccepito, che l'introduzione del giudizio di impugnazione avrebbe comunque reso possibile anche la proposizione della querela di falso, asseritamente dirimente perché in forza della stessa sarebbe stata dichiarata la nullità del decreto opposto e revocato il provvedimento, benchè poi ciò non avrebbe inciso affatto nell'accoglimento dell'opposizione quanto al merito. Quanto all'eccezione di arbitrato svolta, nessuna contestazione è stata svolta e nessun argomento è stato evidenziato al contrario al fine del probabile accoglimento della stessa, con riguardo a quanto rappresentato dalla parte appellata (cfr. pag. 18 comparsa che non sussistevano gli estremi per sollevare l'eccezione, poiché CP_1
l'oggetto del contendere traeva titolo non nella “Convenzione ma unicamente nella lettera del 6 settembre 2006 con la quale la aderendo alla richiesta della Parte_1 debitrice principale, rilasciava la relativa garanzia”. Il difetto di prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta asseritamente inadempiente del - ”ha privato di (almeno) una probabilità CP_1 di conseguire il risultato (cioè rimuovere l'illegittimo ed irregolarmente notificato decreto ingiuntivo) e non la certezza di conseguirne uno diverso” (cfr. pag. 41 conclusionale) - ed il danno patrimoniale lamentato da parte appellante comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello. Dacché, le questioni sulle quali le parti hanno discusso ed esternato le diverse prospettazioni, relative alla validità della notifica effettuata ai fini della decadenza dall'opposizione e dunque sulla correttezza o meno del procedimento notificatorio nel rispetto del termine pari alla metà di quello previsto dall'art. 641 c.p.c., nonché sulla mancata proposizione della querela di falso (stante l'indicazione del domicilio precedente da parte del difensore della società ingiungente, nella procura alle liti benchè all'epoca cambiato) che sarebbe servita a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per la presenza di un vizio insanabile e rendere perento il provvedimento monitorio (cfr. pag. 14 conclusionale), o avrebbe potuto dilatare l'adempimento della somma portata dal decreto, o ancora il discutere sulle ragioni di ciascuna parte con riguardo alla mancata proposizione dell'appello, sono questioni tutte che devono ritenersi assorbite.
Ciò in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui il presente giudizio può essere deciso sulla base della questione “di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass. Ordinanza n. 363/2019). Il difetto di prova della responsabilità professionale dell'Avv. mancando CP_1 come detto l'indicazione di quelle eccezioni che avrebbero avuto probabilità di accoglimento, costituisce, infatti, questione esaustiva che rende superfluo l'esame di tutti gli altri motivi di appello perché non potrebbe modificare la decisione di rigetto della richiesta risarcitoria, per le ragioni assorbenti illustrate.
In conclusione, l'appello principale è pertanto infondato e va respinto. L'Avv. ha proposto appello incidentale (Violazione e falsa Controparte_1 applicazione in relazione agli artt. 91 c.p.c., 13 L. n. 247/12, artt. 1, 2, 3 4, 5 e 6 D.M. 55/2014 nonché tabelle allegate, art.1 D.M. 37/2018) per aver il Giudice di primo grado liquidato le spese (€. 7.795,00 oltre accessori) in suo favore, al di sotto dei minimi stabiliti dalla legge. A fondamento della censura il ha precisato che a) il rigetto totale della CP_1 domanda della e b) il valore (€. 412.953,33) della causa dalla Parte_1 stessa dichiarato nell'atto di citazione avrebbero dovuto portare il Tribunale, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, a condannare parte attrice alla rifusione delle somme nella misura prevista dal D.M. 55/2014 determinate, quindi,
“nella misura di euro 21.387,00, o in quella somma diversa ritenuta di giustizia ma comunque mai inferiore a 12.677,00, il tutto sempre oltre spese forfetarie nella misura del 15 %, i.v.a e c.p.a., e spese documentate” (cfr. pag. 49 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale . CP_1
La doglianza va, altresì, esaminata alla luce del seguente principio “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”(Cass.Ordinanza n. 10984/2021). Ebbene, dalla lettura dell'atto di citazione di (cfr. pag. 19) Parte_1 risulta che la stessa ha chiesto la condanna dell'appellato al pagamento CP_1 dell'importo “complessivo di €. 412.953,33 o alla somma che il Tribunale adito riterrà di ragione, anche occorrendo secondo equità ex art. 1226 c.c., con gli interessi dal dovuto al soddisfo”. Alla luce del sopra richiamato principio è evidente, pertanto, che la – Parte_1 così formulando la propria richiesta – abbia voluto rimettere all'accertamento giudiziale del Tribunale la quantificazione del (presunto) danno dalla stessa subito. Ciò posto, il valore della causa – ai fini della quantificazione delle spese di lite – rientra nello scaglione indeterminabile - complessità bassa e quindi deve essere ritenuto congruo l'importo (€.7.795,00) liquidato in primo grado di giudizio. L'appello incidentale è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese di lite del presente grado, stante la peculiarità delle questioni trattate e considerata la reciproca soccombenza (tra l'appellante e l'appellato possono CP_1 essere compensate tra tutte le parti. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale. Così deciso in Roma il 19 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
Parte_1
[...]
(Avv. Francesco Doria e Avv. Dino Costanza)
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Massimiliano De Luca)
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE E
Controparte_2
(Avv. Michele Roma) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22319/19 emessa dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22319/2019, ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1
per ottenere la condanna al risarcimento del danno patito a causa della
[...] violazione dei doveri professionali;
ha posto le spese di lite tra le parti a carico dell'attrice.
Parte_1
ha proposto appello – a cui si rinvia per relationem - e ha chiesto, in
[...] riforma della sentenza impugnata: 1) di accertare e dichiarare la risoluzione, per fatto e colpa del del contratto d'opera professionale intercorso tra le parti per avere CP_1
l'avv. ancato ai suoi doveri professionali 2) di “accertare e dichiarare il diritto CP_1 di parte attrice alla restituzione della somma di € 5.294,20 corrisposta al convenuto a titolo di compenso professionale e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare parte convenuta alla pronta restituzione di tale somma” 3) di accertare e dichiarare che, per l'effetto dell'accertando colposo inadempimento del alle obbligazioni CP_1 derivanti dal mandato professionale e dalla procura conferita per l'azione giudiziaria di opposizione al D.I. l'appellante ha subito danni (meglio specificati alla pag. 36 atto di appello) per complessivi €. 412.953,30; il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'Avv. che ha Controparte_1 concluso chiedendo: 1) in via principale rigettare l'appello, 2) in accoglimento dell'appello incidentale, condannare alla rifusione delle spese del giudizio Parte_1 di primo grado “nella misura di euro 21.387,00, o in quella somma diversa ritenuta di giustizia ma comunque mai inferiore a 12.677,00, il tutto sempre oltre spese forfetarie nella misura del 15 %, i.v.a e c.p.a., e spese documentate”; 3) in via meramente gradata e subordinata, nell'ipotesi di condanna: a) accertare e dichiarare che le sono tenute a garantire e manlevare in virtù della polizza Controparte_3 stipulata, e per l'effetto, b) “condannare le …a Parte_2 pagare, e/o rifondere, e/o rimborsare all'Avvocato tutte le somme che CP_1 quest'ultimo fosse condannato a pagare a n conseguenza delle domande Parte_1 spiegate nel presente giudizio, o quelle maggiori o minori ritenute di giustizia anche in via equitativa” “in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CA di entrambi i gradi di giudizio”.
, ha chiesto (cfr. anche le “note di trattazione scritta” del Controparte_2
05.02.25): in via pregiudiziale dichiarare l'appello inammissibile, nel merito il rigetto dell'appello e per l'effetto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, ovvero accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di in subordine, Parte_1 nell'ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità dell'Avv. “escludere il CP_1 risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c ”.; in via ulteriormente subordinata “accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta all'appellante vada determinata ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenendo altresì conto del grado di responsabilità nella causazione del danno;
d) in ogni caso, disporre l'eventuale condanna di così come richiesta in 'manleva', entro i Controparte_2 limiti di polizza e massimale e con lo scoperto del 5% per sinistro”; ed inoltre il rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante, il tutto con vittoria di spese del grado del giudizio. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 6 febbraio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La presente vicenda ha ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata da Parte_1
per responsabilità professionale nei confronti dell'Avv.
[...] Controparte_1
Così come narrato in sentenza (cfr. sentenza gravata) l'attrice aveva conferito mandato all'Avv. al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 4294/2012 notificato da in data 2.5.2012 dell'importo di € 258.228,45. CP_4
L'Avv. otificava l'atto di opposizione alla dapprima in un luogo in CP_1 CP_4 cui il procuratore della società non aveva più il domicilio e solo successivamente, ma oltre il termine di 40 giorni, nel domicilio corretto. Nel giudizio instaurato, la eccepiva la tardività dell'opposizione ed il CP_4
Giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto e, con sentenza n. 6408 del
13-19.3.2014, dichiarava inammissibile l'opposizione e le domande svolte dalla condannando quest'ultima alla refusione delle spese legali. Parte_1
La lamentava che l'Avv. solo in comparsa conclusionale Parte_1 CP_1
(dunque tardivamente) aveva eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per avere il difensore della (Avv. Elisa MA) dichiarato il falso nell'effettuare CP_4 la notifica ex L. 53/1994 del 10.4.2012, indicando in tale atto il proprio domicilio quale Via S. Teresa 23 nonostante avesse già precedentemente comunicato al Consiglio dell'Ordine il proprio trasferimento in Via Tunisi 4. Deduceva che, ove tale eccezione fosse stata tempestivamente sollevata e correttamente proposta la conseguenziale querela di falso, il decreto ingiuntivo sarebbe stato dichiarato perento o quantomeno si sarebbe potuto procrastinare la provvisoria esecuzione sino allo svolgimento del procedimento di querela di falso incidentale. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera professionale per inadempimento del convenuto (Avv. , con condanna alla restituzione del compenso percepito ed al CP_1 risarcimento del danno (così come specificato nelle sue singole voci nell'atto introduttivo) oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese. Il convenuto costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza delle CP_1 pretese di parte attrice chiedendo (ed ottenendo) di poter chiamare in causa
[...] al fine di essere garantito e manlevato in virtù di polizza per la CP_2 responsabilità professionale.
, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_2 attorea evidenziando, comunque, i limiti contrattuali della polizza professionale sottoscritta dal CP_1
Il giudizio è stato definito, come detto, con la sentenza n. 22319/2019 che ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda di parte attrice. Il Tribunale, con la decisione che ha definito il primo giudizio, con riferimento alla validità della notifica effettuata ai fini della decadenza dall'opposizione, ha considerato “che dagli atti prodotti e dalle stesse allegazioni delle parti risulta che la ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo in data 2.5.2012, incaricò il Parte_1 CP_1 il 1.6.2012 (non vi è prova alcuna del conferimento dell'incarico in data antecedente a quella portata dall'atto di citazione in opposizione con procura a margine). L'Avv. spedì l'atto per la notifica il successivo 6.6.2012 all'indirizzo dell'Avv. Elisa CP_1
AM difensore domiciliatario della nel ricorso per decreto ingiuntivo - di Via CP_4
S. Teresa 23 risultante dall'intestazione del ricorso notificato appena un mese prima, dalla procura alle liti apposta in calce al medesimo ricorso con elezione di domicilio presso il procuratore Avv. Elisa MA in via S. Teresa 23 ed infine nella relata di notifica del decreto ingiuntivo effettuata dalla MA ai sensi della L. 53/94. E', inoltre, pacifico e documentalmente provato, che tale notifica ebbe esito negativo “in quanto trasferito in Via Tunisi 4” e che ricevuta la relata negativa l'Avv. provvide a CP_1 richiedere nuova notifica dell'atto di opposizione nell'indirizzo corretto il 12.6.2012 e che l'atto venne ricevuto il 13.6.2012”. Alla luce di tali considerazioni ha ritenuto “che alla fattispecie debba applicarsi il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 14594/2016, a mente della quale (e riprendendosi quanto già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17352/2009), in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. Ha poi evidenziato che “il ha provveduto a riattivare il procedimento CP_1 notificatorio nel rispetto del termine, nel caso di specie, pari alla metà di quello previsto dall'art. 641 c.p.c., ossia dopo soli 6 giorni ciò che consente di ricollegare effetti impeditivi della decadenza al primo tentativo di notifica”. Sul punto ha concluso che “in base a tali considerazioni può ragionevolmente ritenersi che ove fosse stato proposto appello il Giudice di secondo grado avrebbe potuto correttamente (ri)valutare la giustificabilità della notifica effettuata all'indirizzo indicato dalla nel ricorso come studio dell'Avv. MA procuratore CP_4 domiciliatario e la tempestività della riattivazione del processo notificatorio ritenendo l'opposizione tempestivamente effettuata”.
La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con un “preliminare motivo” ha lamentato il contrasto interpretativo tra le due decisioni del Tribunale. Con la prima, resa a definizione del giudizio di opposizione, era stato addebitato all'avvocato un errore professionale non scusabile “(non aver controllato, prima di notificare, il domicilio professionale del collega avversario)”; con la seconda, quella gravata, è stato affermato l'esatto contrario. Con il primo motivo “specifico” primo travisamento di fatto documentato, ha eccepito che la sentenza conteneva macroscopici errori quanto alla data dell'incarico affidato al “…Non è vero che conferì l'incarico al il 1° giugno CP_1 CP_1 2012..l'avv. non si è mai lamentato di aver ricevuto l'incarico in ritardo. ..In CP_1 epigrafe all'atto di citazione in opposizione di l decreto ingiuntivo ottenuto da CP_5
il stesso indica che il CdA di gli affidò l'incarico il 16 maggio 2012… CP_4 CP_1 il 17 maggio 2012…UFP inviò via email la prima documentazione necessaria ed altra ne seguì nei giorni successivi..”. Con il secondo motivo “specifico”, secondo travisamento di fatto documentato, ha rilevato che “l'affermazione che il domicilio che ha dichiarato in epigrafe ed CP_4 eletto con procura in calce al ricorso fosse stato abbandonato già prima del ricorso è di nuovo sbagliata….l'avv. MA di cambiò il proprio domicilio il 13.03.2012 CP_4
..il giorno stesso del rilascio e il giorno prima che il provvedimento monitorio fosse depositato in cancelleria.. L'errata… indicazione di domicilio dell'Avv. MA non si trova nell'elezione di domicilio in epigrafe e con procura in calce al ricorso, che è regolare, ma si trova nella relata di notifica, datata 10.04.2012, predisposta per notificare il decreto ingiuntivo ad (e quindi l'indicazione, errata, risale a circa un mese dopo aver trasferito il proprio domicilio, che era anche domicilio eletto di
. La differenza sul piano delle conseguenze è palmare: una falsa elezione di CP_4 domicilio nel ricorso può anche essere frutto di un errore materiale, colposo o meno che sia;
la falsa attestazione di domicilio in una relata di notifica eseguita in proprio è falso ideologico.”. Con il terzo “specifico” errori di diritto e vizio di motivazione, ha rappresentato
(in sintesi) che “le otto… sentenze della Corte di Cassazione che sostengono la motivazione del Tribunale di Roma ..risultano: una [1], del tutto inutile rispetto al caso concreto;
due [2] sembrano pertinenti ma, approfondendo, presentano una differenza decisiva rispetto al caso in giudizio;
cinque [5] sentenze sono per nulla pertinenti al caso….”.
Con il quarto “specifico”, errore in diritto e vizio di motivazione, ha contestato che era errato il cpv 9 “assolutorio” della responsabilità professionale dell'appellato per via del brevissimo lasso di tempo trascorso tra la notifica del decreto e il tentativo di notifica dell'opposizione, oltre che per i ristrettissimi termini previsti per la notifica dell'opposizione, perché era “una causa di giustificazione della responsabilità che si fonda su una circostanza di fatto palesemente travisata, in quanto smentita da atti processuali e da documenti. La causa di giustificazione va quindi cancellata.”
Con il quinto “specifico”, cpv. 12 ed errore in diritto, ha censurato la sentenza evidenziando che non vi è stata, da parte del alcuna riattivazione del CP_1 procedimento notificatorio in quanto l'iniziale notifica all'Avv. MA (difensore della
), era un mero tentativo non andato a buon fine, così da reputare la CP_4 notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Con il sesto “specifico”, cpv. 14 e 15 e terzo travisamento di fatto e/o assenza di motivazione, ha dedotto che l'affermazione che la veva deciso di non Parte_1 proporre appello, oltre che non motivata, era contraddetta dai documenti in atti e comunque non faceva affatto riferimento alla disponibilità manifestata (da ed alla inerzia di . Controparte_2
Con altro motivo “la parte residua: cpv 13, 18 e 19 “ ha allegato che “ Il 17esimo capoverso (n. 13) non si configura neppure come una presunzione, quanto somiglia piuttosto ad un vaticinio, privo di qualsiasi crisma di attendibilità giuridica. E neppure i due capoversi residui (n. 18 e n. 19) sulla condanna alle spese sono immuni da critica. Infine, il Giudice a quo ha ritenuto di fermarsi al primo profilo della (non) responsabilità dell'Avv. inerente la (non) tardiva notifica, ed ha CP_1 scrupolosamente evitato ogni questione sull'altro profilo di responsabilità dell'avv.
per non aver il medesimo, a fronte della circostanza che ha poi determinato la CP_1 ritardata notifica della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (il sopravvenuto cambio di domicilio professionale del difensore di ed il falso commesso), né CP_4 suggerito di proporre una querela di falso durante l'iter in Tribunale, né suggerito di proporre il medesimo rimedio in caso di un eventuale appello.”. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). Ciò posto, la questione da esaminare è se all'appellato Avv. sia CP_1 addebitabile – per “l'errore non scusabile, causa dell'unica e tardiva notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo” e per “l'altro accidentale e successivo sulla mancata proposizione di una questione di falso” (cfr. pag. 6 paragrafo 3.1. comparsa conclusionale) - una responsabilità professionale per l'incarico legale svolto a favore della Parte_1
In tal senso occorre richiamare i consolidati principi secondo cui “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per asserita tardività della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2368/13); in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 25112/17). In materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, non è, dunque, sufficiente allegare il mancato corretto compimento dell'attività –nel caso di specie concernente la tardiva notifica dell'opposizione avverso il decreto con cui era stato ingiunto il pagamento che poi la Società aveva dovuto effettuare stante la messa in esecuzione dello stesso, e la mancata proposizione della querela di falso che avrebbe avuto la probabilità di vedere revocato il decreto ingiuntivo – ma devono essere provati (Cass. 10526/2015): a) la sussistenza del danno, b) il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. L'appellante per l'affermazione della responsabilità per colpa professionale dell'avvocato avrebbe dovuto dimostrare che se quest'ultimo avesse tenuto il CP_1 comportamento dovuto avrebbe conseguito, alla stregua di criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni, ossia l'accoglimento dell'opposizione. Tale prova è però mancata. Parte appellante, non ha allegato alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui ove il difensore avesse agito con la diligenza esigibile dal professionista ex art. 1176, II co., c.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4294/2012 avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento. Nell'atto di appello – così come nell'atto di citazione del primo grado - non viene, infatti, in alcun modo esplicitato il percorso logico giuridico che avrebbe dovuto condurre il Giudice adito a riconoscere, in favore della , Parte_1
l'accoglimento delle eccezioni e delle domande proposte con l'opposizione. Infatti, il semplice richiamo all'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo (riguardante il Giudizio RG. 40052/12 tra e ) Parte_1 CP_4 senza esplicitare le ragioni su cui si fonda (“La ritenendo infondate le Parte_1 pretese di controparte, attraverso il patrocinio dell'avv. del Foro di Controparte_1
Roma, decideva di proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del I giugno 2012 a firma dell'avv. (cfr. doc. 2)..”) non è sufficiente per dimostrare (anche in termini CP_1 probabilistici) che ove l'Avv. avesse tempestivamente notificato l'atto di CP_1 opposizione la domanda della sarebbe stata accolta ed il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4294/2012 revocato.
Né poi è sufficiente quanto argomentato che “Il risultato cui tendeva cioè rimuovere il decreto ingiuntivo o vincendo l'opposizione contro o CP_4 determinando la caducazione del provvedimento, era risultato certamente conseguibile, sia in forza delle 13 eccezioni formulate (di cui ben 6 eccezioni derivanti dal contratto autonomo di garanzia), sia di una domanda riconvenzionale per indebito oggettivo e sia infine di una, se fosse stata proposta, querela di falso.”.
In particolare, la a esplicitato che ”si era opposta al decreto ingiuntivo che Parte_1 la obbligava all'escussione, sulle seguenti basi: in via pregiudiziale, con una.. eccezione di rito pressoché impossibile da ignorare, stante l'ampiezza della clausola compromissoria in contratto in via preliminare;
con sei..eccezioni, di rito e di merito al rilascio del decreto ingiuntivo e quindi indirizzate a minare la legittimità intrinseca di quel provvedimento;
con ulteriori sei [6] eccezioni di inadempimento della convenzione-contratto per il rilascio di garanzie mutualistiche, che non consentivano di procedere al pagamento della escussione di garanzia ed infine una [1] alternativa domanda riconvenzionale totalmente assorbente del quantum ingiunto, fondata sul semplice accertamento di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. A questi quattordici
[14] motivi di opposizione si sarebbero aggiunti gli effetti della non presentata querela di falso, per arrivare a ben quindici [15] motivi di opposizione, tutti perfettamente documentati, allo scopo di veder revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_4 contro “. Ha quindi ritenuto che a fronte di quattordici motivi di opposizione, o meglio di quindici con la querela, certamente era probabile che almeno una delle ragioni di opposizione potesse essere accolta, se solo fosse stato rispettato il termine di decadenza per notificare l'opposizione e si fosse consentito al Tribunale di entrare nel merito della lite. Specificava, altresì, che la controversia aveva ad oggetto la garanzia autonoma a prima richiesta e senza eccezioni, ma ciò non pregiudicava in alcun modo la propria posizione, perché pur non potendo avvalersi delle eccezioni che spettavano al debitore principale e/o ad un normale fideiussore, il garante conservava tutte le eccezioni che gli derivavano dal contratto di garanzia stipulato con il beneficiario della garanzia e che proprio su tali eccezioni si fondava l'opposizione al decreto ingiuntivo di CP_4
Orbene, siffatte argomentazioni, così svolte genericamente, per come anche reiterate in sede di comparsa conclusionale (cfr pag. 45) “la valutazione probabilistica va compiuta in relazione al risultato conseguibile, ossia la revoca di un decreto ingiuntivo, verificando “se” il fatto che non sia mai stata esaminata nessuna delle 14 ragioni di cui si era avvalsa a cui aggiungere la 15esima dell'omessa querela, integri o non integri la (una, ne basterebbe una) chance di vittoria”, senza riportare il contenuto delle eccezioni, ed esporre i motivi specifici per cui almeno una tra quelle svolte ben sarebbe potuta essere accolta, devono ritenersi del tutto ininfluenti per pervenire alla decisione della tesi dell'asserita responsabilità del difensore nominato.
Posto che poi soccorre il principio secondo il quale: “la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata” (Cass. sentenza n. 2461/2019). La responsabilità del legale, così come detto e come si rileva anche dalla parte motiva della sentenza ricordata dalla stessa appellante (Cass. 23900/2024) “non dipende solo dal non corretto adempimento dell'attività professionale, ma esige la riconducibilità dell'evento produttivo del pregiudizio lamentato alla condotta professionale, oltre che l'effettiva sussistenza del danno, dovendosi stabilire se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, sarebbe stato ottenuto, alla stregua di criteri probabilistici, il riconoscimento delle ragioni del cliente, prova che compete a quest'ultimo (Cass. 16690/2014, Cass. 2638/2013, Cass. 25112/2017, Cass. 1383/2020, Cass. 20707/2023, Cass. 25567/2023) anche qualora sia stata formulata unicamente un'eccezione di inadempimento (Cass. 11304/2012).”. L'ulteriore allegazione riferita al diverso aspetto (illustrato chiaramente nella comparsa conclusionale a pag. 35) che “la “vittoria” da raggiungere “ era “non la cancellazione di un debito” (alla quale si sarebbe arrivati se fosse stata esaminata la domanda riconvenzionale), ma piuttosto la probabilità di vedere revocato il decreto ingiuntivo, poiché se percorsa la querela di falso “(omessa querela di falso sulla falsa dichiarazione in relata di notifica)” (per come precisato nella successiva pag. 39) avrebbe potuto “condurre alla perenzione di quel decreto o magari…alla remissione in termini negata..”, va parimenti disattesa. Risulta dal documento allegato (cfr. lettera doc. 4 fascicolo parte appellata indirizzata al Direttore Generale di che l'Avv. nell'illustrare e commentare la Parte_1 CP_1 decisione contenuta nella sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ha invitato a proporre l'impugnazione espressamente suggerendo “la sentenza deve essere assolutamente appellata, nella convinzione che essa difficilmente potrà superare indenne il giudizio di appello”. Mentre la in risposta, comunicava Parte_1 la disponibilità a conferire una nuova procura per l'introduzione del giudizio di appello, a condizione però che qualsiasi onere economico fosse “a suo esclusivo carico” (cfr. doc. 25 fascicolo e dopo esplicitava (doc. 28 Avv. che gli CP_1 CP_1 esperti interpellati rispetto alla vicenda della notifica avevano escluso la fondatezza di un appello finalizzato a rimuovere il vizio che il Tribunale aveva ascritto alla attività professionale, vista altresì “l'assenza di una sostanziale risposta all'opportunità che il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto di poterle concedere.. ritiene Parte_3 doveroso comunicare che non proporrà appello alla sentenza in oggetto”. Da ciò consegue, così come eccepito, che l'introduzione del giudizio di impugnazione avrebbe comunque reso possibile anche la proposizione della querela di falso, asseritamente dirimente perché in forza della stessa sarebbe stata dichiarata la nullità del decreto opposto e revocato il provvedimento, benchè poi ciò non avrebbe inciso affatto nell'accoglimento dell'opposizione quanto al merito. Quanto all'eccezione di arbitrato svolta, nessuna contestazione è stata svolta e nessun argomento è stato evidenziato al contrario al fine del probabile accoglimento della stessa, con riguardo a quanto rappresentato dalla parte appellata (cfr. pag. 18 comparsa che non sussistevano gli estremi per sollevare l'eccezione, poiché CP_1
l'oggetto del contendere traeva titolo non nella “Convenzione ma unicamente nella lettera del 6 settembre 2006 con la quale la aderendo alla richiesta della Parte_1 debitrice principale, rilasciava la relativa garanzia”. Il difetto di prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta asseritamente inadempiente del - ”ha privato di (almeno) una probabilità CP_1 di conseguire il risultato (cioè rimuovere l'illegittimo ed irregolarmente notificato decreto ingiuntivo) e non la certezza di conseguirne uno diverso” (cfr. pag. 41 conclusionale) - ed il danno patrimoniale lamentato da parte appellante comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello. Dacché, le questioni sulle quali le parti hanno discusso ed esternato le diverse prospettazioni, relative alla validità della notifica effettuata ai fini della decadenza dall'opposizione e dunque sulla correttezza o meno del procedimento notificatorio nel rispetto del termine pari alla metà di quello previsto dall'art. 641 c.p.c., nonché sulla mancata proposizione della querela di falso (stante l'indicazione del domicilio precedente da parte del difensore della società ingiungente, nella procura alle liti benchè all'epoca cambiato) che sarebbe servita a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per la presenza di un vizio insanabile e rendere perento il provvedimento monitorio (cfr. pag. 14 conclusionale), o avrebbe potuto dilatare l'adempimento della somma portata dal decreto, o ancora il discutere sulle ragioni di ciascuna parte con riguardo alla mancata proposizione dell'appello, sono questioni tutte che devono ritenersi assorbite.
Ciò in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui il presente giudizio può essere deciso sulla base della questione “di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass. Ordinanza n. 363/2019). Il difetto di prova della responsabilità professionale dell'Avv. mancando CP_1 come detto l'indicazione di quelle eccezioni che avrebbero avuto probabilità di accoglimento, costituisce, infatti, questione esaustiva che rende superfluo l'esame di tutti gli altri motivi di appello perché non potrebbe modificare la decisione di rigetto della richiesta risarcitoria, per le ragioni assorbenti illustrate.
In conclusione, l'appello principale è pertanto infondato e va respinto. L'Avv. ha proposto appello incidentale (Violazione e falsa Controparte_1 applicazione in relazione agli artt. 91 c.p.c., 13 L. n. 247/12, artt. 1, 2, 3 4, 5 e 6 D.M. 55/2014 nonché tabelle allegate, art.1 D.M. 37/2018) per aver il Giudice di primo grado liquidato le spese (€. 7.795,00 oltre accessori) in suo favore, al di sotto dei minimi stabiliti dalla legge. A fondamento della censura il ha precisato che a) il rigetto totale della CP_1 domanda della e b) il valore (€. 412.953,33) della causa dalla Parte_1 stessa dichiarato nell'atto di citazione avrebbero dovuto portare il Tribunale, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, a condannare parte attrice alla rifusione delle somme nella misura prevista dal D.M. 55/2014 determinate, quindi,
“nella misura di euro 21.387,00, o in quella somma diversa ritenuta di giustizia ma comunque mai inferiore a 12.677,00, il tutto sempre oltre spese forfetarie nella misura del 15 %, i.v.a e c.p.a., e spese documentate” (cfr. pag. 49 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale . CP_1
La doglianza va, altresì, esaminata alla luce del seguente principio “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”(Cass.Ordinanza n. 10984/2021). Ebbene, dalla lettura dell'atto di citazione di (cfr. pag. 19) Parte_1 risulta che la stessa ha chiesto la condanna dell'appellato al pagamento CP_1 dell'importo “complessivo di €. 412.953,33 o alla somma che il Tribunale adito riterrà di ragione, anche occorrendo secondo equità ex art. 1226 c.c., con gli interessi dal dovuto al soddisfo”. Alla luce del sopra richiamato principio è evidente, pertanto, che la – Parte_1 così formulando la propria richiesta – abbia voluto rimettere all'accertamento giudiziale del Tribunale la quantificazione del (presunto) danno dalla stessa subito. Ciò posto, il valore della causa – ai fini della quantificazione delle spese di lite – rientra nello scaglione indeterminabile - complessità bassa e quindi deve essere ritenuto congruo l'importo (€.7.795,00) liquidato in primo grado di giudizio. L'appello incidentale è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese di lite del presente grado, stante la peculiarità delle questioni trattate e considerata la reciproca soccombenza (tra l'appellante e l'appellato possono CP_1 essere compensate tra tutte le parti. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale. Così deciso in Roma il 19 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino