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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 27041/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Massimo Saga Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Carla Quota Giudice dott. Gianluca Brol Giudice nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento datato 17.12.2024, reso nel sub procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, R.G. n. 5598/2022-1, promosso da e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Brancato Paolo;
reclamanti contro e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Arbia Luigi;
reclamati a scioglimento della riserva del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Considerato e ritenuto che:
- l'oggetto del reclamo è il provvedimento indicato sopra, con il quale il Giudice monocratico ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo: “ordina ai convenuti di consentire agli attori l'accesso, temporaneo e provvisorio, alla calle per cui è causa al solo fine di completare a proprie spese l'esecuzione delle opere di allacciamento dell'impianto fognario del bagno con doccia allo scarico già esistente nella detta calle”; pagina 1 di 8 - il Giudice monocratico, quindi, ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente nei termini suddetti [si riportano, per esteso, le conclusioni di cui all'istanza cautelare depositata in corso di causa in data 2.11.2023: “di voler ordinare alla controparte di consentire il necessario accesso all'area per il completamento dei lavori come da progetto già autorizzato, come più volte richiesto anche alla difesa avversaria ed al precedente patrocinatore, soprattutto in considerazione delle precarie e compromesse condizioni di salute della Signora e del Signor (cfr. CP_1 CP_2
Doc. 39 allegato alla presente), i quali entrambi incontrano notevoli difficoltà ad utilizzare l'altro bagno del proprio appartamento, sito al piano terra e non prossimo alle camere da letto, in quanto dotato di vasca da bagno e privo di doccia, presente invece nel bagno “non allacciato” del primo piano. Il mancato completamento degli scarichi, inoltre, non consente agli attori di utilizzare l'impianto di raffrescamento/riscaldamento presente nell'immobile, che dovrebbe scaricare proprio nel pozzetto di cui è causa”];
- parti reclamanti, in atto di reclamo, formulano le seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della reclamata ordinanza ex art. 700 c.p.c.; Nel merito: revocare il provvedimento d'urgenza in quanto inammissibile e comunque infon-dato per assenza dei requisiti di legge. In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma, chiedono che a modifica della reclamata ordinanza venga imposta agli attori la previa costituzione di una congrua cauzione ex art. 669-undecies c.p.c a garanzia dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'accertamento dell'inesistenza del diritto oggetto di cautela, subordinando l'esecuzione del provvedimento reclamato alla previa costituzione della stessa. In ogni caso: con rifusione delle spese. In via istruttoria: assumere, occorendo, ogni necessaria informazione dagli Uffici del e di ; Controparte_3 CP_4
- parti reclamate, invece, formulano le seguenti conclusioni in comparsa di costituzione in sede di reclamo: “In via preliminare, ci si oppone alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato, poiché oltre ad
pagina 2 di 8 essere totalmente ingiustificata ne difettano i requisiti di ammissibilità. Nel merito, confermarsi integralmente l'ordinanza reclamata, rigettando il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, con refusione delle spese di lite”;
- all'udienza del 18.3.2025 è stata verbalizzato: “I difensori rappresentano che
l'intervento autorizzato dal giudice monocratico è già stato eseguito. L'avv.
Brancato chiede che per effetto del reclamo sia ordinata la riduzione in pristino.
L'avv. Arbia si oppone e in subordine chiede che venga imposta una cauzione”;
- orbene, si ritiene, anticipando le conclusioni, che il reclamo sia fondato con riferimento alla non sussistenza del periculum in mora, valutando e bilanciando gli interessi in rilievo come sono emersi nel corso del processo di merito nell'ambito del quale l'istanza cautelare è stata formulata, adattando il dispositivo alla concreta situazione venutasi a creare medio tempore ai fini della riduzione in pristino;
- orbene, tra le parti è controversa la proprietà di una piccola calle sita gli edifici di rispettiva proprietà;
- l'accesso alla calletta, allo stato, è intercluso a terzi a causa di un cancello nell'utilizzo esclusivo dei reclamanti;
- sono state svolte due perizie: una, ante causam, datata 20.10.2021, a firma dell'arch.
nel processo per a.t.p. RG 9553/2020 svoltosi davanti questo Persona_1
Tribunale; l'altra a firma dell'arch. , datata 31.7.2024, depositata nel Persona_2
processo di merito a quo;
- le parti hanno depositato le rispettive memorie e prodotti i documenti rispettivamente ritenuti rilevanti;
- il Giudice monocratico ha adottato la misura suddetta dopo il deposito della perizia dell'arch. , che, ex professo, conferma gli esiti della prima perizia, contestata, Per_2
più di tutti, dagli attuali reclamanti: si è in attesa nel processo di merito dell'udienza nella quale verranno sentiti i testi, fissata in data 8.4.2025, giusta ordinanza (separata da quella cautelare) del 17.12.2024;
- parti reclamate hanno acquistato gli immobili di cui è causa in data 3.6.2019 e sostengono, in questa sede, come nelle altre precedenti, l'urgenza dei lavori per pagina 3 di 8 allacciare il bagno sito nel loro compendio immobiliare al pozzetto sito nella calletta controversa per lo scarico delle relative acque;
- le domande di merito dei reclamati sono rivolte da un lato all'accertamento della proprietà della calletta, in ipotesi anche in capo al ma non in capo ai CP_3
reclamanti, dall'altro, in via subordinata, all'accertamento dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e di acquedotto (le parti utilizzano tale espressione) ovvero per usucapione (v. conclusioni prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.);
- i convenuti-odierni reclamanti contestano la ricostruzione avversaria nonché gli esiti, anche, della seconda perizia, comunque svolgendo eccezioni riconvenzionali aventi ad oggetto l'acquisto, a loro volta, per usucapione, della calletta in questione;
- il Giudice di prime cure ha motivato, nell'accogliere l'istanza nei termini sopra menzionati, sia in punto di fumus boni juris sia in punto di periculum in mora, con ampio richiamo alla perizia dell'arch. ; Per_2
- in particolare, il Giudice ha motivato sostenendo, in punto di periculum, che “da un lato sembra potersi ritenere acclarato che l'unico bagno con doccia presente nell'abitazione attorea sia quello non allacciato (Rel. Ctu Arch. , pag. 37), Per_2
dall'altro non implausibile che l'attrice, sulla scorta dell'allegata documentazione medica (cfr. all. 39 attoreo, da quale risulta che alla stessa è raccomandato di evitare l'uso della vasca da bagno “per la complessità del gesto di entrata e soprattutto di uscita, essendo il piano di appoggio bagnato, che potrebbe favorire eventi traumatici. Si consiglia pertanto di usare per l'igiene personale la doccia”), abbia immediata necessità di utilizzare la doccia a causa delle patologie di cui soffre”;
- il provvedimento reclamato, poi, per quanto qui rileva, motiva circa la non necessità dell'imposizione della cauzione nonché in ordine al fatto che “costi ed i tempi per
l'eventuale ripristino dello status quo ante, per quanto annotato dal Ctu in risposta al punto 6) del quesito, lasciano supporre un'agevole e non particolarmente onerosa reversibilità dello stato dei luoghi”;
pagina 4 di 8 - orbene, ritiene il Collegio di concentrarsi sul periculum in quanto profilo assorbente nel caso di specie;
- parti reclamanti si dolgono, riproponendo le difese già svolte nella prima fase, che: tra atto di acquisto e istanza cautelare sarebbe intercorso un lasso di tempo considerevole in termini di anni sicché il pregiudizio non sarebbe attuale ed imminente;
il pregiudizio non sarebbe irreparabile in quanto, come anche accertato dal c.t.u. “l'immobile degli attori è dotato di n. 3 bagni due posti al piano superiore e uno al piano terra. Due di tali servizi sono già allaciati alle fognature”; l'esigenza collegata alla salute della sig.ra reclamata non sarebbe sussistente e, comunque, “gli odierni reclamati ben potrebbero procedere alla sostituzione della vasca esistente nei due bagni già allaccia-ti con una doccia. Intervento che oggi tutte le imprese realizzano in un solo giorno”;
- gli odierni reclamati replicano che in realtà il bagno utilizzabile dalla sig.ra sarebbe soltanto uno, dotato di vasca e non di doccia, perché il terzo sarebbe in altra unità, separata, del compendio appartenente ai reclamati medesimi: la sig.ra, poi, avrebbe ricevuto un intervento medio tempore rendendo l'utilizzo della doccia ulteriormente necessario;
- orbene, ferme le esigenze personali della sig.ra, ad avviso del Collegio, la consulenza d'ufficio, richiamata, come visto, dal Giudice di prime cure, ha accertato che “L'unità ad uso abitativo degli attori è dotata di due bagni posti al piano primo.
Un bagno con vasca è posto a nord dell'abitazione e confina con la parete perimetrale prospettante sullo scoperto. Altro bagno, con doccia, è posto ad est dell'abitazione e confina con la parete prospettante sulla “calle” in questione”;
-insomma, l'unità abitativa ha due bagni al primo piano;
- non sono state allegate difficoltà tecniche o economiche per trasformare in doccia la vasca;
- il bagno con vasca è pacificamente collegato ad altro pozzetto, non oggetto di controversia;
- le ragioni di merito sono altamente controverse e non totalmente dipanate dalle pagina 5 di 8 perizie d'ufficio già svolte, anche considerato che sarà determinante, tra l'altro, valutare le prove testimoniali, ammesse dal Giudice monocratico, per le ragioni petitorie a titolo originario dedotte;
- anche il diritto di passaggio e di “acquedotto” vanno contestualizzati, non solo in via di fatto ma anche in via normativa, visto il principio di tipicità in materia di diritti reali e viste le contestazioni, anche in rito, dei convenuti nel processo di merito pendenti;
- insomma, stanti, così, le cose, si ritiene che, medio tempore, prima che si formi il giudicato sostanziale sugli accertamenti richiesti, non vi siano esigenze cautelari non rimediabili altrimenti: a ben vedere, il danno che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero subire i reclamati è economico e riparabile, visto che le trasformazioni sull'esistente, anche ritenute fondate le problematiche di salute della signora, non sono complesse e risarcibili nel loro costo, se del caso;
- parti reclamate si sono limitate ad affermare l'esistenza di un bagno con vasca già allacciato, senza negare la sua modificabilità, e, d'altronde, la situazione opposta sarebbe, empiricamente, anomala: tale considerazione è alquanto pregnante, posto che l'ordinanza cautelare è stata successiva al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., e, quindi, ai termini perentori ivi previsti;
- non emerge dalla dialettica processuale che il bagno con doccia sia mai stato allacciato, ed è noto che frequenti sono le difficoltà di individuare la proprietà dei passaggi e di scarico nei palazzi ed edifici di ed Isole;
CP_3
- eventuali atti di assenso da parte di enti pubblici o concessionari, certo, poi, non possono creare affidamenti di sorta, essendo salvi i diritti dei terzi e d'altronde lo stesso ha confermato, con il cambiamento della sua opinione sul punto, CP_3
come l'individuazione del proprietario della calletta sia complesso (v. comparsa di costituzione nel procedimento per a.t.p.);
- come riferito sopra, medio tempore, l'intervento è stato eseguito;
- all'udienza del 18.3.2025, parti reclamanti hanno chiesto la riduzione in pristino, parti reclamate si sono opposte, chiedendo la cauzione in subordine;
pagina 6 di 8 - parti reclamanti avevano chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, già con il reclamo;
- orbene, ritiene il Collegio che sia necessario un bilanciamento tra le due esigenze dei due centri d'interessi contrapposti nel dettare i provvedimenti ritenuti opportuni: da un lato, occorre consentire a parti reclamate un agevole attuazione del loro diritto in caso di vittoria nel merito, sicché il mantenimento delle opere strutturali è funzionale all'uopo; dall'altro lato, occorre garantire i reclamanti ed evitare che l'utilizzo promiscuo medio tempore del pozzetto possa generare difficoltà nella tutela dei loro diritti in caso di loro vittoria (l'utilizzo delle colonne di scarico medio tempore eseguite parimenti potrebbe generare complicazioni ulteriori, v. sotto);
- insomma, previa revoca del provvedimento reclamato, si ordina a parti reclamate immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento di cessare l'allacciamento dell'impianto fognario del bagno con doccia allo scarico già esistente nella detta calle o, comunque, lo scarico altrimenti delle relative acque in detto impianto nonché nelle colonne medio tempore eseguite, ferma la possibilità di mantenere le opere strutturali realizzate;
- quanto alla cauzione, la modestia di tutti i lavori in questione non è in contestazione;
- quanto ai rischi che le colonne di scarico medio tempore eseguite (le c.d. opere strutturali) possano danneggiare i reclamanti non emergono elementi in concreto allegati, specie, ora, che l'acqua in esse non potrà passare;
- si noti che il provvedimento di accoglimento del Giudice monocratico riguardava soltanto l'impianto fognario e non quello di raffreddamento/riscaldamento: non essendoci stati reclami incidentali ad opera dei reclamati, che, anzi, chiedono la conferma integrale del provvedimento reclamato, non è luogo a provvedere su tali altri aspetti;
- le spese di lite della fase di reclamo vanno liquidate in sede di provvedimento definitivo del grado di giudizio in corso;
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, visto l'art. 669 terdecies c.p.c., definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo e per l'effetto revoca il provvedimento reclamato;
- prendendo atto della modifica dello stato dei luoghi medio tempore verificatasi e bilanciando gli interessi contrapposti in chiave prognostica in caso di vittoria del giudizio di merito, ordina a parti reclamate immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento di cessare l'allacciamento dell'impianto fognario del bagno con doccia allo scarico già esistente nella calle oggetto di procedimento in corso o, comunque, lo scarico altrimenti delle relative acque in detto impianto nonché nelle colonne medio tempore eseguite, ferma la possibilità di mantenere le opere strutturali;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa.
Spese di lite al merito.
Si comunichi.
Venezia, 18.3.2025.
Presidente relatore ed estensore
Fabio Massimo Saga
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