Sentenza 12 marzo 1968
Massime • 2
Quando la sentenza, pronunciata in grado di appello ed esecutiva di diritto, abbia perduto la sua efficacia di titolo esecutivo per essere stata annullata dalla Corte di Cassazione, l'esecuzione intrapresa e compiuta sulla base di detta sentenza diventa illegittima perche mancante del presupposto essenziale, costituito da un titolo esecutivo valido ed efficace.*
L,illegittimita costituzionale delle norme sulla composizione delle Sezioni specializzate in materia agraria - dichiarata dalla Corte costituzionale con le sentenze 20 dicembre 1962, n.108 e 13 febbraio 1963, n.2 - si traduce in un vizio del procedimento e, piu precisamente,nella carenza di legittimazione del giudice all,Esercizio della potestas judicandi, assimilabile quoad effectus, alle previsioni di cui all,art.158 cod. proc. civ. restano, pertanto, travolte tutte le statuizioni di merito,gravate a suo tempo di appello ed impugnate successivamente per Cassazione, e la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, nella composizione prevista dalla legge 2 marzo 1963, n. 320. Una statuizione siffatta non trova ostacolo nell,art.6 di detta legge - a norma del quale i procedimenti pendenti alla data del 20 dicembre 1962 davanti alle Sezioni specializzate, o iniziati o riassunti successivamente a tale data anche davanti al giudice ordinario, sono sospesi di diritto e devono essere riassunti dinanzi alle Sezioni specializzate previste dalla legge - giacche, non essendo ovviamente configurabile la sanatoria di Atti radicalmente nulli come quelli in esame, la prevista riassunzione aveva il limitato scopo di fare accertare la carenza di giurisdizione del giudice e dichiarare, conseguentemente la nullita degli Atti del procedimento e delle relative sentenze, col rinvio delle parti davanti al giudice di primo grado, onde a tanto ben puo provvedere la Corte suprema di Cassazione per i giudizi le cui pronunzie erano state gia investite da ricorso al tempo dell'entrata in vigore della legge anzidetta. Conforme alla sentenza n.1777-66, massima n.323467.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/1968, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1968 |
Testo completo
L,illegittimita costituzionale delle norme sulla composizione delle Sezioni specializzate in materia agraria - dichiarata dalla Corte costituzionale con le sentenze 20 dicembre 1962, n.108 e 13 febbraio 1963, n.
2 - si traduce in un vizio del procedimento e, piu precisamente,nella carenza di legittimazione del giudice all,Esercizio della potestas judicandi, assimilabile quoad effectus, alle previsioni di cui all,art.158 cod. proc. civ. restano, pertanto, travolte tutte le statuizioni di merito,gravate a suo tempo di appello ed impugnate successivamente per Cassazione, e la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, nella composizione prevista dalla legge 2 marzo 1963, n. 320. Una statuizione siffatta non trova ostacolo nell,art.6 di detta legge - a norma del quale i procedimenti pendenti alla data del 20 dicembre 1962 davanti alle Sezioni specializzate, o iniziati o riassunti successivamente a tale data anche davanti al giudice ordinario, sono sospesi di diritto e devono essere riassunti dinanzi alle Sezioni specializzate previste dalla legge - giacche, non essendo ovviamente configurabile la sanatoria di Atti radicalmente nulli come quelli in esame, la prevista riassunzione aveva il limitato scopo di fare accertare la carenza di giurisdizione del giudice e dichiarare, conseguentemente la nullita degli Atti del procedimento e delle relative sentenze, col rinvio delle parti davanti al giudice di primo grado, onde a tanto ben puo provvedere la Corte suprema di Cassazione per i giudizi le cui pronunzie erano state gia investite da ricorso al tempo dell'entrata in vigore della legge anzidetta. Conforme alla sentenza n.1777-66, massima n.323467.*