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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/08/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2580/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA DUCEZIO n. 3, C.F._1
NOTO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CULTRERA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 13 giugno 2024,
ha affermato: di essere titolare della pensione VO n. Parte_1
001760113035904 con decorrenza da ottobre 2017 e della pensione SO n.
003760125033625 con decorrenza da giugno 1994; che la rata complessiva mensile di entrambe le pensioni ammonta a circa € 832,39, ma la ricorrente non ha mai percepito integralmente la suddetta somma, bensì una somma mensile complessiva di circa € 620,00; che la ricorrente ha diritto al pagamento integrale delle pensioni alla stessa spettanti quantomeno relativamente agli ultimi cinque anni.
La ricorrente ha chiesto che sia dichiarato il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento integrale delle somme dovute per le
[...] pensioni indicate in ricorso, con condanna dell' al pagamento della CP_1 differenza fra quanto sinora pagato e quanto dovuto;
con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha eccepito: che alla ricorrente risultano contestati due indebiti;
il primo indebito deriva dalla ricostituzione del 09/10/2017 n. domus 2174758700026 sulla pensione di reversibilità 003-760125033625 e si riferisce al periodo 01/01/2017 – 31/10/2017; che in seguito alla liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza 01/10/2017 si è provveduto a ricostituire la pensione di reversibilità di cui la ricorrente era già titolare determinando un indebito per maggiorazione sociale pari a € 711,80, comunicato tramite modello RC1 inviato con raccomandata del
09/10/2017 notificata il 25/10/2017 e sollecitato con raccomandata del
09/05/2024 notificata il 28/05/2024; che con PEC del 28/05/2024 prot.
.7601.28/05/2024.000043475 è stata inviata dal patronato di CP_1 CP_2
Noto all' una richiesta di rateizzazione sottoscritta da CP_1 Parte_1 in cui si chiedeva la rateizzazione dell'indebito n. 13739335 da €
[...]
711,80 in tredici rate mensili da € 54,76 tramite trattenuta sulla pensione di reversibilità 003-760125033625; che con modello RC5/S del 29/05/2024, notificato il 05/07/2024, l ha comunicato l'avvio del recupero sulla CP_1
2 pensione di vecchiaia 001-760113035904 a partire dalla rata di agosto
2024; che il secondo indebito (n. 12150) da € 22.761,00 (importo originario) si riferisce al periodo 01/01/2004 – 30/06/2008 essendo state riscosse rate di pensione in data successiva alla morte del pensionato;
che la pensione di riferimento è la pensione di invalidità IOART n. Numer_1 di cui era titolare nata il [...] e deceduta il Persona_1
31/12/2003, madre della ricorrente;
che tale indebito è stato comunicato a con modello RC5 inviato con raccomandata del Parte_1
03/04/2014 notificata il 16/04/2014, con cui si informa che l'indebito n. 12150 scaturito dalla pensione di invalidità IOART n. 88004330 verrà recuperato in rate mensili da € 50,00 a partire dalla rata di giugno 2014 sulla pensione di reversibilità di 003-760125033625; che Parte_1 la ricorrente è a conoscenza di entrambi i recuperi.
Si osserva che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18046/2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto"; tale principio è stato in seguito ribadito da Cass. n. 1228/2011.
Gli atti con cui l' gestisce le pratiche pensionistiche hanno CP_1 natura meramente ricognitiva di diritti che sorgono o non sorgono esclusivamente in ragione del verificarsi dei fatti costitutivi previsti dalla legge e come tali non costituiscono provvedimenti amministrativi rispetto ai quali possa predicarsi un obbligo di motivazione ex L. n. 241 del
1990 (Cass. 2804/2003); nella materia dell'indebito pensionistico, come in genere nella materia previdenziale, non rileva la formale legittimità dei provvedimenti dell' ma l'esistenza o l'inesistenza dei diritti che CP_1 vengono in considerazione per cui, se è vero che il debitore non può vedersi accollare un onere probatorio avente ad oggetto una pretesa restitutoria indeterminata, ai fini del riparto dell'onere probatorio non sembra poter rilevare in modo definitivo il fatto che la richiesta di
3 ripetizione sia stata o meno operata in modo da consentire l'identificazione del titolo della restituzione, quanto il fatto che l' individui la ragione CP_1 dell'indebito nel corso del giudizio (Trib. Roma sez. I, 14/09/2017, n.7332).
Nel caso di specie l' , costituitosi tempestivamente, nella CP_1 memoria depositata in data 5 novembre 2024 ha dedotto compiutamente le motivazioni per cui è sorto l'indebito; in particolare l ha Controparte_3 rilevato: che in seguito alla liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza 01/10/2017 si è provveduto a ricostituire, in data 09/10/2017, la pensione di reversibilità di cui la ricorrente era già titolare determinando un indebito per maggiorazione sociale pari a € 711,80 comunicato tramite modello RC1 inviato con raccomandata del 09/10/2017 notificata il
25/10/2017 e sollecitato con raccomandata del 09/05/2024, notificata il
28/05/2024; che la ricorrente a mezzo della rateizzazione chiesta con PEC del 28/05/2024 ha ammesso la sussistenza del debito;
che l'indebito n. 12150 da € 22.761,00 si riferisce al periodo 01/01/2004 – 30/06/2008 essendo state riscosse rate di pensione in data successiva alla morte del pensionato in relazione alla pensione di invalidità IOART n. 88004330 di cui era titolare nata il [...] e deceduta il Persona_1
31/12/2003, madre di e che l'indebito è stato comunicato Parte_1 alla ricorrente con modello RC5 inviato con raccomandata del 03/04/2014 notificata il 16/04/2014.
Quanto dedotto dall' risulta provato dalla documentazione CP_1 allegata agli atti di causa che da piena contezza della pretesa restitutoria in oggetto, nulla avendo la ricorrente specificamente contestato in merito.
In applicazioni di tali principi il ricorso deve ritenersi infondato.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione del possesso da parte della ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cp.c., avendo la ricorrente reso dichiarazione autocertificativa del reddito ai fini della esenzione dal pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2580/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Siracusa, 4/08/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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