Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 21:50, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._1
LORENZO e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CALVANI LORENZO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PINTO GIAN LUCA, elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 14 50129
FIRENZE presso il difensore avv. PINTO GIAN LUCA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13
Dichiari spettare la qualifica di Quadro di 1° profilo, o del diverso profilo che risulterà di giustizia, con decorrenza dal 1.7.2012. O le diverse decorrenze che risulteranno di giustizia. Dichiari la Unicoop Tirreno Società
Cooperativa, così come in epigrafe, tenuta a versare al ricorrente le differenze retributive conseguenti, con riserva di quantificazione delle medesime in successivo separato giudizio. Oltre interessi e rivalutazioni”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente, dipendente di Unicoop Tirreno Società Cooperativa a far data dall'1.1.2010 e, precedentemente, dipendente di altra cooperativa poi incorporata nell'odierna convenuta, di essere attualmente inquadrato nel 1° livello del CCNL. Deduceva, quindi, il Pt_1 che a partire dall'1.1.2012, esso ricorrente svolgeva mansioni di Responsabile Merci e Mestieri, attività facente parte del Reparto centrale delle vendite della società UNICOOP Tirreno, avendo quale unico superiore il Responsabile generale delle vendite della società, sig. Parte_2 soggetto con qualifica di Quadro. Il ricorrente rivendica, essenzialmente, il riconoscimento della retribuzione spettante al Quadro, secondo il CCNL applicabile, a fronte della retribuzione spettante al 1° livello riconosciuto, con decorrenza dall'1.1.2012, nonché la definitiva attribuzione della qualifica di Quadro con decorrenza 1.7.2012, ovvero dal momento in cui era decorso il termine di svolgimento di superiori mansioni, svolte non in sostituzione di personale assente con diritto al mantenimento del posto, come previsto dalla legge e dal CCNL per l'acquisizione definitiva della qualifica.
Si costituiva Unicoop Tirreno Società Cooperativa variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, la resistente evidenziava che rispetto alle mansioni concretamente svolte dal difettavano i caratteri dell'autonomia Pt_1 decisionale e della responsabilità nella gestione delle risorse, ma anche e soprattutto la facoltà di rappresentanza della società. Parte convenuta, inoltre, eccepiva l'assorbimento di eventuali differenze retributive per avere il ricorrente percepito un'indennità ad personam e un'indennità di funzione, eccependo altresì la prescrizione per il periodo sino al 27.5.2012, ovvero la prescrizione quinquennale.
pagina 2 di 13 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso, nel merito, devono farsi alcune premesse in punto di diritto in relazione alla domanda del ricorrente volta al riconoscimento del superiore inquadramento, in estrema sintesi, per aver svolto mansioni di responsabile del Settore Merci e del Settore Mestieri, nonché per aver intrattenuto rapporti con i vari Responsabili di Territorio e di punto vendita, nonché con i
Responsabili di altri settori quali il Reparto commerciale, Ufficio Risorse Umane, Logistica in maniera del tutto autonoma e con pieni poteri decisionali, ivi compresa la facoltà di impegnare economicamente la cooperativa.
Va infatti osservato che nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, come noto, il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria,
l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (v., tra le numerose altre, Cass., Sez. Lav., 4791/2004; Cass., Sez. Lav., 8025/2003).
Questa è dunque la chiave di indagine che deve guidare il Giudice nella valutazione del materiale probatorio.
Come chiaramente precisato dalla Suprema Corte poi “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” (Cass., Sez. Lav., 11925/2003).
Ciò posto, come detto, nel caso di specie parte ricorrente allega in ricorso quale profilo di inquadramento effettivo rispetto al CCNL il livello Quadro.
Tanto premesso, emerge dall'esame del CCNL in atti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) che appartengono al primo livello, ovvero quello di attuale inquadramento del i lavoratori “(..) Pt_1 dotati di necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa, ai quali sono affidate mansioni che implicano la responsabilità gestionale e/o il coordinamento e il controllo delle attività di importanti strutture aziendali, disponendo dei necessari poteri per l'attuazione delle direttive loro impartite. Profili 1. Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale ed organizzativo di una grande unità di vendita che, nell'ambito delle politiche aziendali e delle procedure stabilite e nel pagina 3 di 13 rispetto delle disposizioni di legge, assicurano la razionale gestione del punto di vendita. Esempio: - responsabili di negozio. 66.Lavoratori che, nell'ambito della propria attività e sulla base delle direttive ricevute, svolgono, con autonomia operativa, rilevanti compiti di elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o tecnici, coordinando, se necessario, l'attività di altri lavoratori o uffici posti alle loro dipendenze, o lavoratori che svolgono compiti di coordinamento e controllo della corretta contabilizzazione dei fatti amministrativi, della preparazione dei bilanci infrannuali ed annuali e della tenuta dei libri contabili. Esempi: - capi di un ufficio autonomo;
- capi contabili. 67.Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute ed alla valutazione dei dati a loro forniti, effettuano acquisti di rilevante impegno e/o complessità in relazione alla entità, alla estensione della gamma merceologica e dei fornitori, tali da richiedere specifiche conoscenze tecniche relative al settore merceologico di competenza e alle tecniche di vendita della cooperativa;
i suddetti lavoratori impostano e concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, partecipano alla definizione delle scelte della gamma merceologica insieme alle cooperative. Esempio: - compratori. 68.Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa che dirigono e coordinano l'attività di un magazzino di settore merceologico con articolazione di funzioni organizzative interne sufficientemente autonome e che coordinano almeno due responsabili di settori organizzativi interni e assicurano, nel rispetto delle direttive e delle procedure stabilite, la razionale gestione delle varie fasi di attività del magazzino.
Esempio: - capi magazzinieri. 69.Lavoratori che, nell'ambito della propria attività di intervento sui punti di vendita e sulla base di indicazioni ricevute dai responsabili dei settori di appartenenza, hanno la responsabilità di elaborare, con relativa autonomia, programmi operativi e di dare ad essi pratica attuazione, con apporti tecnici diretti, nell'ambito delle linee di politica aziendale stabilite nei vari settori, assicurandone la corretta applicazione. Esempio:
- assistenti di direzione: commerciale, personale, strutture, ecc. 70.Lavoratori che, coordinati dal responsabile di negozio di cui all'ex 1° Super o quadri, sotto la propria responsabilità, coordinano e controllano l'andamento funzionale ed organizzativo del settore food e non food a gamma merceologica completa. Esempio: - capi settori di negozio. 71.Lavoratori responsabili dell'andamento funzionale ed organizzativo del reparto di ipermercato loro affidato, di rilevante impegno in relazione alla complessità organizzativa, all'entità ed all'estensione della gamma merceologica e del numero dei fornitori, che operano sulla base delle direttive del capo diretto gestendo la contrattualistica degli acquisti e sono responsabili degli obiettivi concordati di vendita, di servizio, dei costi e del margine del reparto di competenza. Sono altresì responsabili dell'organizzazione, della gestione, sviluppo delle risorse umane assicurando il rispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge di propria competenza. Esempio: - capi reparto ipermercato. 72.Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazione dati che studiano e definiscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le correlazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione;
studiano il dimensionamento dell'hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software di base.
pagina 4 di 13 Esempio: - analista programmatore di sistema. 73.Lavoratori che studiano, definiscono e descrivono le funzioni logiche delle applicazioni;
definiscono nei vari aspetti gli archivi sui supporti dell'elaboratore ed i flussi;
concordano con l'utente i documenti di input e di output;
definiscono i diagrammi di flusso della procedura;
producono tutta la documentazione necessaria per i programmatori, predisponendo, se del caso, le relative misure organizzative ed assegnando ai programmatori i compiti per la realizzazione dei programmi;
effettuano il test dell'intera procedura prima del rilascio al settore operativo. Esempi: - analisti di procedura;
- analisti che svolgano anche funzioni di programmatore;
- analisti responsabili di area applicativa con compiti di coordinamento e pianificazione di gruppi di analisti del 2° livello e/o programmatori. 74.Lavoratori responsabili della validità della integrità della catalogazione e dell'aggiornamento dei dati contenuti in un “data-base”. Esempio: - data-base administrator. 75.Lavoratori che sovraintendono al personale addetto all'elaboratore operante in multiprogrammazione e in teleprocessing locale e remoto, compreso RJE, nonché alle unità periferiche ad esso collegate e alle apparecchiature ausiliarie;
schedulano i lavori sull'elaboratore con la diretta responsabilità della produzione dei risultati in tempo utile;
sovraintendono alla gestione dei terminali remoti (a distanza); predispongono e aggiornano le procedure per l'esecuzione dei lavori.
Lavoratori che, in possesso di notevole conoscenza delle tecniche della elaborazione elettronica dei dati e di sufficiente esperienza acquisita nel campo scientifico, sono responsabili dell'andamento funzionale ed organizzativo del centro
E.D.P. Esempi: - capo centro E.D.P.; - responsabili di settore operativo E.D.P.; - responsabili sala macchine.”.
Appartengono invece alla categoria dei Quadri “(..) quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla categoria dei dirigenti, sono titolari delle posizioni organizzative aziendali di maggior rilievo per ampiezza e natura che richiedono un elevato contenuto professionale ed esercitano, con carattere continuativo, mansioni nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte. Tali lavoratori svolgono un ruolo di fondamentale importanza ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto con la sovrastante struttura dirigenziale. E' pertanto obiettivo delle imprese cooperative porre in essere azioni che valorizzino la categoria di quadro.
2.All'interno dei criteri generali assumono particolare rilevanza quelli connessi: I. alle conoscenze specifiche elevate nel proprio campo di competenza, accompagnate da una esperienza lavorativa in ruoli direttivi maturata nell'azienda, o in aziende similari, valide e temporalmente consolidate;
II. all'istruzione o formazione di base buona e diversificata che consenta di rapportare le problematiche della posizione a quelle più ampie della gestione aziendale;
III. alla capacità innovativa e/o all'attitudine a lavorare per obiettivi globali ed integrati;
IV. alla capacità gestionale riferita, in particolare, alla utilizzazione delle risorse umane e strumentali e alla collaborazione con altre unità organizzative.
3.In sede pagina 5 di 13 aziendale tra la Direzione e la rappresentanza sindacale dei quadri si provvederà, se del caso, alla loro integrazione o specificazione, tenuta di conto la particolare struttura organizzativa dell'impresa.”.
I due livelli differiscono tra loro: in relazione al contenuto delle attività (“mansioni che implicano la responsabilità gestionale e/o il coordinamento e il controllo delle attività di importanti strutture aziendali” per il primo livello e “mansioni nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte”, per i quadri); con riferimento al livello di professionalità richiesto (“dotati di necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa” per il primo livello e “elevato contenuto professionale” per i quadri); avuto riguardo alla natura della responsabilità (“responsabilità gestionale e/o il coordinamento e il controllo delle attività di importanti strutture aziendali” per il primo livello e “mansioni nelle quali sono fortemente presenti (..) responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse” per il quadro); avuto riguardo al grado di autonomia decisionale ( “disponendo dei necessari poteri per l'attuazione delle direttive loro impartite” per il primo livello e “autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte. Tali lavoratori svolgono un ruolo di fondamentale importanza ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto con la sovrastante struttura dirigenziale” per il livello quadro).
Deve allora dirsi che il ha dedotto di essere stato nominato, a far data dall'1.1.2012, Pt_1 responsabile merci e mestieri, avendo quale unico superiore il responsabile generale delle vendite della società, e occupandosi in tale suo ruolo delle molteplici attività compiutamente descritte in ricorso (sub cap. 2, Infra); ha altresì chiarito di aver intrattenuto in maniera autonoma, con potere decisionale e capacità di impegnare economicamente la resistente rapporti con i vari responsabili di altri settori, nonché di aver sviluppato e gestito una serie di progetti indicati in ricros (sub cap. 4). Il infine, ha allegato di essere stato nominato responsabile delle relazioni sindacali di punto Pt_1 vendita il 16.12.2012 occupandosi integralmente della gestione delle problematiche di carattere sindacale rappresentando l'azienda nei rapporti col sindacato e le R.S.U., per divenire, poi, il
23.3.2015, assistente alle relazioni sindacali di gruppo.
Tali circostanze sono state contestate in memoria dalla resistente ove è stato chiarito essenzialmente che nelle mansioni svolte dal erano del tutto assenti i caratteri dell'autonomia Pt_1 decisionale, della responsabilità nella gestione delle risorse e di rappresentanza della società.
pagina 6 di 13 Rispetto a tali circostanze, il teste intimato dalla convenuta, in risposta al cap. Parte_2
32 della memoria (“DCV che l'ufficio di competenza del ricorrente partecipasse a valutazioni inerenti la verifica di attrezzature e dotazioni strutturali, ideazione e gestione di eventuali progetti speciali per la movimentazione e il rifornimento di tutte le merci, food e no food, ma lo faceva - contrariamente a quanto suggerito nel ricorso avversario
– senza alcun portafoglio né potere decisionale, limitandosi ad un mero contributo nella valutazione, appunto, di dette attrezzature;
”) affermava “E' vero. Preciso che nessuno aveva capacità di spesa ma era necessario in ogni caso ottenere la firma del direttore;
confermo che avesse potere decisionale sull'acquisto della struttura.” (cfr. verbale di udienza dell'8.6.2023), per poi dichiarare, in risposta al cap. 65 della memoria (“DCV che nel ruolo di cui al punto precedente aveva una procura conferita dalla Cooperativa con autonomia decisionale Parte_1
e di firma”) “Il ricorrente firmava i verbali di accordo sindacale di punto-vendita ma non credo avesse procura.”.
Il teste , poi, sentito alla medesima udienza, dipendente Unicoop Tirreno fino al Testimone_1
2019 per circa 20 anni ed intimato dal ricorrente chiariva, dopo aver confermato il cap. 2 del ricorso (“la Responsabilità del settore 'Merci e mestieri' comportava lo svolgimento delle seguenti attività, che il ricorrente ha in effetti svolto dal 1.1.2012: - Per le merci: - l'analisi della gestione del magazzino della Sede centrale, con la rilevazione delle giacenze e la gestione immediata delle merci con criticità (scadenza prossima, rischio deperimento, lunga giacenza in magazzino) da assegnare ai negozi della rete vendita, cioè a tutti i punti vendita/negozi (che sono in effetti ipermercati e supermercati e negozi ad insegna COOP siti in Toscana e nel
Lazio) per la rapida vendita e conseguente smaltimento. Questo per le merci di tipologia 'food' (cioè tutte le merci alimentari per l'alimentazione umana ed animale). Per la tipologia 'no food' (che comprende abbigliamento, accessori e strumenti per la casa, per l'auto, elettronica, elettrodomestici ed elettrotecnica, libri, profumeria ed estetica, piante, oggetti di cancelleria e regalo, giocattoli, farmaci da banco, farmaci veterinari e parafarmaci etc.), la gestione delle criticità comportava la trattativa per la resa ai fornitori contro eventuali riacquisti. - l'analisi e gestione dell'inventario e relative differenze per tutti i settori commerciali, 'food', compresi prodotti freschi e freschissimi e 'no food'; - l'analisi e gestione di avarie e rotture, sia per le merci 'food' sia per le merci 'no food'; - monitoraggio dell'eventuale stock-out / scorte di fine giornata sia del magazzino sia anche di tutti i punti vendita/negozi, grazie a specifiche procedure ideate dal ricorrente e fatte predisporre ai sistemi informativi - gestione di tutte le campagne promozionali da attuare in tutti i punti vendita/negozi; - assegnazione e distribuzione di tutte le merci a tutti i punti vendita/negozi ('food' e 'no food') - ideazione, progettazione ed attuazione delle iniziative dimiglioramento performance/prodotti speciali, in tutti gli ambiti di gestione merci - gestione e monitoraggio del servizio di logistica e interfaccia tra la stessa logistica ed i punti vendita/negozi, con la risoluzione di qualsiasi problema connesso che venisse a verificarsi;
- gestione della 'Proposta Ordine Assistito' (POA) (modalità di richiesta ed esecuzione pagina 7 di 13 dell'approvigionamento secondo le esigenze dei vari punti vendita/negozi) e relativo supporto ai punti vendita/negozi.
Per tale attività il ricorrente effettuava anche la formazione dei capo reparti e ne era il riferimento per lo sviluppo/modifica continua - valutazione di attrezzature e dotazioni strutturali dei punti vendita/negozi, in fase di apertura, ristrutturazione e aggiornamento, con conseguente approvvigionamento di mobilio, scaffalature, casse, apparecchiature elettroniche, muletti, carrelli elevatori e transpallet, e tutto quanto necessario per il funzionamento del punto vendita. - ideazione e gestione di eventuali progetti speciali per la movimentazione ed il rifornimento di tutte le merci ('food' e 'no food'). - Per i mestieri: - individuazione e risoluzione di criticità organizzative e strutturali che potessero verificarsi nei punti vendita/negozi (quali, ad esempio, richieste di particolari addetti specializzati nei vari settori); - individuazione e soluzione di problematiche di tipo commerciale sorte nei negozi;
- individuazione e soluzione di criticità relative a processi, progetti e procedure operative attuati nei punti vendita/negozi.”) “E' vero.
ADR Le procedure cui fa riferimento il capitolo erano ad esempio di stock-out ed erano state inventate dal ricorrente. Prima non esistevano. Lo dico perché ho collaborato, lavoravamo comunque insieme nello stesso ambiente.
(..) Quanto ai progetti speciali per la movimentazione il ricorrente ha predisposto un meccanismo per passare le merci invendute da un punto vendita all'altro, anzi si trattava di un procedura già in atto che mettevamo in pratica.
Quanto ai problemi commerciali, il ricorrente aiutava lo smistamento dei prodotti da un punto vendita all'altro.”.
Lo stesso teste, poi, sentito sul cap. 3 del ricorso (“Nel corso della propria attività, il ricorrente del tutto autonomamente e con pieni poteri decisionali, ivi compresa la facoltà di impegnare economicamente la cooperativa, ha intrattenuto rapporti con i vari Responsabili di Territorio e di punto vendita, nonché con i Responsabili di altri settori quali il Reparto commerciale, Ufficio Risorse Umane, Logistica ecc.”) affermava “E' vero. Confermo che operava con pieno potere decisionale con i fornitori, secondo le linee guida dell'azienda. Il controllo era esercitato dal superiore del ricorrente ma era un controllo comunque che non andava nel dettaglio anche perché non Parte_2
c'era il tempo per esercitarlo in questo modo.”.
La teste poi, parimenti intimata dal ricorrente e sentita alla udienza dell'8.6.2023 Testimone_2 dichiarava in risposta al cap. 7 del ricorso (“Dal 23 marzo 2015 il ricorrente è divenuto Assistente alle
Relazioni sindacali di Gruppo (Leadership Consultant), ovvero si è occupato della gestione delle problematiche, rapporti informativi, trattative, confronti, conflitti, vertenze di carattere sindacale che sorgevano tra la Società e le
Rappresentanze sindacali nonché le Organizzazioni Sindacali non più solo nell'ambito dei singoli punti di vendita/negozi ovvero a livello territoriale, bensì a livello pluri-territoriale e nazionale. Il ricorrente rappresentava l'azienda nell'ambito dei rapporti col Sindacato e le R.S.U., assumendo le relative decisioni per conto della Società e concludendo le relative trattative ed accordi. Questo sino al 4 dicembre 2017.”) “ E' vero. L'ho sempre conosciuto come controparte nel mio territorio e so che altri colleghi si relazionavano con lui per le stesse materie sindacali in pagina 8 di 13 altri territori. Era il ricorrente che rappresentava l'azienda, o meglio quantomeno stava dall'altra parte del tavolo.
A seconda degli accordi potevano essere presenti anche altri rappresentanti dell'azienda quali il ma Parte_2 comunque il referente per le relazioni sindacali era anche in questi casi solo il ADR Gli accordi che mi Pt_1 ricordo attenevano ai rapporti di II livello, l'accordo su IG cui ha partecipato anche il ma non Parte_2 ricordo a cosa di riferisse;
accordi con le RSU dentro l'Ipercoop. In questi casi in cui c'erano altri soggetti erano anche loro a firmare, ma ribadisco che l'interlocutore delle relazioni sindacali era sempre e solo il a prescindere dal Pt_1 tipo di accordi. ADR Nel periodo indicato c'è sempre stato solo il il non ha mai fatto trattative Pt_1 Parte_3 con me, ma non ricordo che ruolo facesse, credo fosse alla sicurezza.”. Il teste , poi, sentito Testimone_3 alla stessa udienza ed intimato dalla resistente, dopo aver chiarito che “nel periodo di cui è causa come
Assistente Ciclo Merci, ovvero mi occupavo della gestione delle merci in eccesso nei punti vendita, dando un supporto professionale” confermava i capitoli della memoria ammessi e dichiarava “Mi occupavo dell' nel Parte_4
Lazio; la funzione mi è stata assegnata dal con cui ho fatto il colloquio poco prima del trasferimento Parte_2 dalla Campania al Lazio;
e lì ho appreso che sarei stato adibito all'Ufficio Merci e Mestieri sotto la responsabilità del era al che rispondevo, era lui il mio referente. Non so dire se la stesura dei volantini fosse fatta dai Pt_1 Pt_1 commerciali anche per il settore perché non era il mio.”. Pt_5
Il teste , poi, che aveva lavorato assieme al ricorrente dal 2004/2005 dopo aver Testimone_4 confermato il cap. 14 della memoria (“DCV che era - lo 'specialist food' di primo livello - Testimone_4 che gestiva direttamente il programma di riordino automatico all'interno dei punti vendita (c.d. “P.O.A.”), ed effettuava una sorta di supporto alla vendita per il buon funzionamento dello stesso;
”) dichiarava “nel periodo in cui era il mio capo ufficio lui coordinava tutto il mio lavoro e quindi anche questa attività; preciso che Pt_1 quando dico coordinava non intendo dire che modificava o inseriva nuove cose ma voglio dire che io dovevo riferire a lui e se facevo un errore lui in quanto capo ufficio mi diceva come intervenire decidendo sulla bontà del mio operato.”
(v. verbale di udienza del 29.11.2023). Lo stesso teste, poi, in risposta al cap. 31 della memoria
(“DCV che la stessa procedura del P.O.A. fu gestita, dopo da che si era occupato quasi Pt_6 Testimone_4 esclusivamente della gestione del POA, facendo anche direttamente la formazione ai Capo Reparto”) affermava
“sì, per quanto concerne il canale supermercati, invece per quanto concerne il canale ipermercati credo se ne occupasse
”, per poi chiarire rispetto al cap. 41 della memoria (“DCV che al termine di tale lavoro, il Pt_1 gruppo di lavoro stesso, oppure il capo progetto (che non è mai stato per alcuno dei progetti Parte_1 menzionali) effettuava una sintesi e proponeva il testo definitivo del processo perché lo stesso venisse sottoposto alla necessaria approvazione e, in caso positivo, il progetto veniva ' messo in produzione', ovvero gli veniva data attuazione;
”) “penso di sì, ma non so dire se era il capo progetto o meno, c'era anche in Pt_1 Persona_1
pagina 9 di 13 quel periodo;
non escludo che possa aver presieduto uno di questi progetti come titolare e dunque come Pt_1 responsabile dello stesso.”.
Ancora, il teste , sentito alla medesima udienza del 29.11.2023 ed intimato dal Testimone_5 ricorrente, che era stato suo responsabile dal 2012 confermava il cap. 2 del ricorso (Supra) dichiarando “vero, confermo perché ci lavoravo insieme e l'ho visto fare queste cose, poi la parte delle ristrutturazioni proprio la seguivo io.”.
La teste poi, direttore legale della resistente, sentita alla udienza del Testimone_6
13.3.2024, dopo aver confermato il cap. 32 della memoria (Supra) dichiarava “So la circostanza perché rilascio le procure tramite notaio e non mi risulta che il avesse una procura a spendere, un potere di spesa. Pt_1
Neppure io ho una procura a spendere (..) Difficilmente i vari uffici decidevano in autonomia dove e cosa acquistare;
ci sono vari step a fini autorizzatori”. La stessa teste, poi, in risposta al cap. 41 della memoria (Supra) affermava “Si, è vero: al termine di tale lavoro, il gruppo di lavoro stesso, oppure il capo progetto (che non ricordo fosse mai stato per alcuno dei progetti menzionali) effettuava una sintesi e proponeva il testo Parte_1 definitivo del processo perché lo stesso venisse sottoposto alla necessaria approvazione e, in caso positivo, il progetto veniva ' messo in produzione', ovvero gli veniva data attuazione (..) mi scriveva chiedendomi come poteva Pt_1 individuare un fornitore o come condurre una trattativa con un fornitore;
mi chiedeva chiarimenti legali” e dopo aver confermato il cap. 43 della memoria (“DCV che nell'ambito del Progetto Consegne a domicilio aveva il compito di svolgere fondamentalmente un'istruttoria per conto del proprio responsabile, sig. Parte_1
in vista della firma del contratto con i fornitori, firma che sarebbe stata apposta dallo stesso Parte_2
”) dichiarava “Ho dubbi che il avesse una procura a spendere”. Parte_2 Parte_2
Infine, la teste sentita alla medesima udienza del 13.3.2024, dipendente della Testimone_7 resistente e segretaria della intimata dal ricorrente, dopo aver affermato “Il CP_2 Pt_1 comunque firmava degli accordi per Unicoop Tirreno”, confermava il cap. 7 del ricorso (Supra) ed affermava “In alcuni di questi incontri sindacali c'era solo il ricorrente e firmava solo lui per Unicoop, in altri c'erano es. anche i rappresentanti del settore commerciale e allora firmavano anche questi rappresentanti (..) Ricordo che in un accordo c'era anche il (..) Gli accordi firmati dal ricorrente sono stati attuati dalla società Parte_2 resistente”.
Orbene, deve allora osservarsi che le mansioni svolte dal ricorrente per tutto il periodo oggetto di causa, per come ricostruite in sede di istruttoria, appaiono caratterizzate da : a) elevato contenuto professionale: il ricorrente, nel corso del rapporto, non si è limitato a recepire indicazioni pur complesse, attività che presuppone una “necessaria competenza professionale accompagnata da notevole pagina 10 di 13 esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa”, ma ha provveduto a sottoscrivere accordi in sede sindacale poi attuati dalla resistente, svolgere il ruolo di referente per le relazioni sindacali, predisporre procedure prima inesistenti (ad es. la procedura di stock-out) o di mettere in pratica procedure esistenti ma inattuate (ad es. i progetti speciali per la movimentazione); b) elevato grado di autonomia (autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte. Tali lavoratori svolgono un ruolo di fondamentale importanza ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto con la sovrastante struttura dirigenziale): il non si limitava a operare Pt_1
“disponendo dei necessari poteri per l'attuazione delle direttive loro impartite” atteso che dall'istruttoria orale sfogata e richiamata (Supra) è emerso, come detto, che lo stesso si occupasse di rappresentare l'azienda nelle relazioni sindacali quale interlocutore a prescindere dal tipo di accordi, nonché di operare, di fatto, con pieno potere decisionale nei confronti dei fornitori atteso che il controllo esercitato dal superiore (sig. non poteva essere esercitato nel dettaglio;
c) attività con Parte_2 facoltà di rappresentanza: il come interlocutore delle relazioni sindacali rappresentava Pt_1
l'azienda, si occupava delle trattative sindacali e di sottoscrivere accordi attuati dalla convenuta assumendo quindi le relative decisioni per conto della resistente e così svolgendo “mansioni nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte” (emergendo anche dall'esame dei documenti in atti versati, cfr. doc. 3 allegato al ricorso, che il quando venne nominato responsabile merci e mestieri aveva alle sue dirette Pt_1 dipendenze i sig.ri e entrambi , v. anche punto 12 memoria di Tes_1 Pt_7 Pt_8 costituzione).
Alla luce delle risultanze istruttorie e documentali, tenuto conto che il CCNL divide i Quadri in più profili per le mansioni concretamente svolte al devono essere riconosciute le caratteristiche Pt_1 del 5° profilo (“Lavoratori che, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali stabiliti dalla direzione aziendale, sono preposti alla responsabilità di settori merceologici di rilevante importanza (per numero di merceologie, di referenze, di fornitori e per volume d'affari) e complessità (merceologiche, di mercato e procedurali), ed operano con elevata autonomia decisionale e margini di discrezionalità nella determinazione delle condizioni d'acquisto. Esempio
: capi settore con compiti di guida e coordinamento operativo dei compratori.”, cfr., ancora, doc. 2 allegato al ricorso).
Per completezza deve osservarsi che quanto dedotto in memoria in relazione all'assorbimento delle differenze retributive, a ben vedere, non può essere valutato in questa sede in cui, espressamente, il pagina 11 di 13 ha limitato la propria domanda all'an debeatur del diritto, riservandosi di agire Pt_1 successivamente per la determinazione del quantum (v. pag. 25 ricorso).
Con riferimento, infine, all'eccezione di prescrizione deve ricordarsi che l'azione promossa dal lavoratore subordinato, avente ad oggetto il riconoscimento di un inquadramento superiore, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre l'azione volta ad ottenere le differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento è soggetta a prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
Deve allora dirsi che risulta in atti versata una lettera raccomandata inviata dal alla resistente Pt_1 in data 16.11.2017 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), mentre in data 27.5.2022 è stato notificato il presente ricorso.
Tanto basta, alla luce di tali atti interruttivi, per ritenere che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento della retribuzione spettante al Quadro con decorrenza dal 16.11.2012, con definitiva attribuzione dall'1.7.2012.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di lavoro), scaglione di valore
(indeterminabile) e all'attività processuale svolta secondo il D.M. 55/2014, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- accerta che il ricorrente ha diritto alla retribuzione di Quadro 5° profilo con decorrenza dal
16.11.2012 ed ha diritto ad essere inquadrato, a far data dall'1.7.2012, nel livello professionale Quadro, 5° profilo, ai sensi del CCNL applicato;
pagina 12 di 13 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in € 4.628,50 oltre 15% per rimborso forfettario delle spese di lite, i.v.a. e c.p.a.
LIVORNO, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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