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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice Michele Grande, udita la discussione delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4778/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto di pagamento ex art. 170 t.u.s.g. e pendente tra
, rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso,
-parte opponente-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere la riforma Parte_1 del decreto di rigetto del Tribunale di Lecce sez. II penale depositato il
04/07/2024 e comunicatogli in pari data, relativo alla istanza di liquidazione dell'attività svolta quale difensore d'ufficio di nel Controparte_2 procedimento penale n. 3686/2021 R.G.T. R.G. 4778/2024.
In particolare, ha dedotto che il decreto sarebbe illegittimo nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione per la mancata produzione della documentazione attestante lo stato di insolvenza del debitore.
A sostegno dell'opposizione ha allegato: - di aver prestato la propria opera professionale in qualità di difensore d'ufficio in favore di CP_2
nell'ambito del processo n. 3686/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al
[...]
Tribunale di Lecce;
- che l'attività svolta è consistita nello studio della controversia e degli atti del fascicolo del pubblico ministero, nella partecipazione all'udienza dibattimentale ove ha formulato richieste istruttorie e nella discussione della causa;
- che ha tentato il recupero del credito professionale, agendo innanzi al giudice di pace di Lecce per l'ottenimento del titolo creditorio, precettando la somma liquidata in suo favore e tentandoo il pignoramento mobiliare presso terzi e presso il debitore, entrambi conclusisi con esito negativo.
Ha concluso domandando l'accoglimento dell'opposizione e la liquidazione del compenso spettante per l'attività defensionale espletata e per l'attività di recupero del credito. Con vittoria di spese e compensi di lite
(ricorso del 15/07/2024).
1.2.- Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.3.- All'udienza del 20/12/2024 la parte attrice ha chiesto che la causa sia decisa, riportandosi al ricorso introduttivo. All'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2.- Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del Controparte_1
, il quale nonostante la regolarità della notificazione nei suoi
[...] confronti, non si è costituito.
3.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
3.1.- In primo luogo, occorre evidenziare che la parte attrice ha dato sufficiente dimostrazione di aver prestato la propria opera professionale quale difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. di Controparte_2 nell'ambito del processo penale n. 3686/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al
Tribunale di Lecce. Ha, infatti, prodotto il verbale dell'udienza dibattimentale
2 R.G. 4778/2024.
del 12/01/2023 nel quale si dà atto della sostituzione del difensore di fiducia ex art. 97 co. 4 c.p.p., della richiesta di acquisizione degli atti di indagini in luogo delle prove orali e della discussione orale in merito all'imputazione.
3.2.- Ai sensi dell'art. 116 t.u.s.g. l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio nel processo penale sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 t.u. cit., quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
L'istituto di cui all'art. 116 t.u. cit. configura una anticipazione da parte dello Stato della somma liquidata dal giudice al difensore d'ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito. Tale meccanismo, pertanto, non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità, sicché è sufficiente per il difensore dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 7275 del 13/03/2023).
Orbene, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, nei compensi anticipabili dallo Stato ai sensi dell'art. 116 t.u.s.g. vi rientrano anche quelli maturati in relazione alle infruttuose attività di recupero del proprio credito, le quali rappresentano invero un presupposto per ottenere l'anticipazione dell'onorario relativo alle prestazioni professionali prestate in favore dell'imputato (da ultimo, Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 3606 del
08/02/2024 nonché Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 22579 del 10/09/2019).
I costi delle procedure stesse devono essere liquidati autonomamente dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (in termini,
Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 3673 del 07/02/2019).
3.3.- Nel caso di specie, la parte attrice ha dimostrato di aver esperito inutilmente il tentativo di recupero del proprio credito, avendo compiuto, dopo l'ottenimento del titolo giudiziale, le seguenti attività: intimazione dell'atto di precetto, atto di pignoramento mobiliare presso terzi e procedura di pignoramento mobiliare conclusasi negativamente (cfr. all. file II del ricorso introduttivo).
3.4.- Occorre, dunque, liquidare i compensi per l'opera professionale svolta in qualità di difensore d'ufficio e quelli per le attività di recupero del
3 R.G. 4778/2024.
credito secondo le disposizioni di cui agli artt. 82 t.u.s.g. e le tariffe professionali di cui al d.m. 55/2014 nella versione vigente al momento in cui le prestazioni professionale si sono concluse (cfr. Cass. Sez. U., ordinanza n. 33482 del 14/11/2022), avuto riguardo alla natura dell'impegno professionale.
3.5.- I compensi per l'attività defensionale nel giudizio penale sono liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti penali innanzi al tribunale in composizione monocratica, apportando le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (nessuna fase introduttiva e dimidiazione delle fasi istruttoria e decisionale).
Tabella parametri: procedimenti penali dinanzi al tribunale monocratico
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio Euro 473,00 - Euro 473,00 Istruttoria Euro 1.134,00 -50% Euro 567,00 Decisionale Euro 1.418,00 -50% Euro 709,00
TOTALE Euro 1.749,00
3.6.- Quanto alle spese sostenute per il tentativo di recuperare il credito, occorre distinguere.
In particolare, la liquidazione del compenso relativo all'attività professionale prestata nel giudizio n. 7687/2022 R.G. deve essere compiuta avuto riguardo ai parametri previsti per le cause dinanzi al giudice di pace del valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 (così determinato in base al decisum), operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta e esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate, secondo la seguente tabella:
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al giudice di pace Scaglione: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00
Parte_2
Euro 236,00 -50% Euro 118,00
[...] Introduttiva Euro 252,00 -50% Euro 126,00 Decisoria Euro 425,00 -50% Euro 215,50
4 R.G. 4778/2024.
TOTALE Euro 456,50
Quanto alle competenze per la redazione dell'atto di precetto occorre aver riguardo ai parametri all'uopo previsti per i crediti dal valore sino a €
5.200,00. E così per € 142,00.
Quanto alle competenze per il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi, la liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri previsti per le procedure esecutive presso terzi del valore da € 1.100,01 a €
5.200,00, operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (soltanto fase introduttiva). E così per €
331,00.
Quanto alle competenze per il procedimento di esecuzione mobiliare, la liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri previsti per le procedure esecutive mobiliari del valore da € 1.100,01 a € 5.200,00, operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase istruttoria e/o di trattazione).
E così per € 460,50.
3.7.- Il totale delle competenze spettanti alla parte attrice ammonta, pertanto, a € 3.139,00. Tale importo non è soggetto alla riduzione di cui all'art. 106 bis t.u.s.g., riferibile unicamente ai compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile (cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 3606 del 08/02/2024)
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta. Tuttavia, la natura istituzionale del contraddittore necessario nonché il suo atteggiamento processuale rappresentano giusti motivi per disporre la compensazione nella misura della metà.
4.1.- I compensi sono liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi sommari di cognizione innanzi al tribunale del valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00
(determinato in base al decisum), apportando le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta
5 R.G. 4778/2024.
ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (nessuna istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al tribunale Scaglione: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00
Parte_2
Euro 425,00 - Euro 425,00
[...] Introduttiva Euro 425,00 - Euro 425,00 Istruttoria - - - Decisoria Euro 851,00 -50% Euro 425,50
TOTALE Euro 1.275,50
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio R.G. 4778/2024, introdotto con ricorso del 15/07/2024 da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
2) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento impugnato, in favore di a titolo Pt_3 Parte_1 di compensi per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di nel processo penale n. 3686/2021 R.G.T. svoltosi Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Lecce nonché a titolo di compensi per le attività di recupero del credito professionale, la somma di € 3.139,00 oltre
R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CONDANNA il alla rifusione della metà di spese Controparte_1
e compensi di giudizio, i quali si liquidano, nella misura intera, in €
1.275,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 02/04/2025.
Il giudice
Michele Grande
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice Michele Grande, udita la discussione delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4778/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto di pagamento ex art. 170 t.u.s.g. e pendente tra
, rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso,
-parte opponente-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere la riforma Parte_1 del decreto di rigetto del Tribunale di Lecce sez. II penale depositato il
04/07/2024 e comunicatogli in pari data, relativo alla istanza di liquidazione dell'attività svolta quale difensore d'ufficio di nel Controparte_2 procedimento penale n. 3686/2021 R.G.T. R.G. 4778/2024.
In particolare, ha dedotto che il decreto sarebbe illegittimo nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione per la mancata produzione della documentazione attestante lo stato di insolvenza del debitore.
A sostegno dell'opposizione ha allegato: - di aver prestato la propria opera professionale in qualità di difensore d'ufficio in favore di CP_2
nell'ambito del processo n. 3686/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al
[...]
Tribunale di Lecce;
- che l'attività svolta è consistita nello studio della controversia e degli atti del fascicolo del pubblico ministero, nella partecipazione all'udienza dibattimentale ove ha formulato richieste istruttorie e nella discussione della causa;
- che ha tentato il recupero del credito professionale, agendo innanzi al giudice di pace di Lecce per l'ottenimento del titolo creditorio, precettando la somma liquidata in suo favore e tentandoo il pignoramento mobiliare presso terzi e presso il debitore, entrambi conclusisi con esito negativo.
Ha concluso domandando l'accoglimento dell'opposizione e la liquidazione del compenso spettante per l'attività defensionale espletata e per l'attività di recupero del credito. Con vittoria di spese e compensi di lite
(ricorso del 15/07/2024).
1.2.- Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.3.- All'udienza del 20/12/2024 la parte attrice ha chiesto che la causa sia decisa, riportandosi al ricorso introduttivo. All'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2.- Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del Controparte_1
, il quale nonostante la regolarità della notificazione nei suoi
[...] confronti, non si è costituito.
3.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
3.1.- In primo luogo, occorre evidenziare che la parte attrice ha dato sufficiente dimostrazione di aver prestato la propria opera professionale quale difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. di Controparte_2 nell'ambito del processo penale n. 3686/2021 R.G.T. svoltosi dinanzi al
Tribunale di Lecce. Ha, infatti, prodotto il verbale dell'udienza dibattimentale
2 R.G. 4778/2024.
del 12/01/2023 nel quale si dà atto della sostituzione del difensore di fiducia ex art. 97 co. 4 c.p.p., della richiesta di acquisizione degli atti di indagini in luogo delle prove orali e della discussione orale in merito all'imputazione.
3.2.- Ai sensi dell'art. 116 t.u.s.g. l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio nel processo penale sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 t.u. cit., quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
L'istituto di cui all'art. 116 t.u. cit. configura una anticipazione da parte dello Stato della somma liquidata dal giudice al difensore d'ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito. Tale meccanismo, pertanto, non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità, sicché è sufficiente per il difensore dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 7275 del 13/03/2023).
Orbene, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, nei compensi anticipabili dallo Stato ai sensi dell'art. 116 t.u.s.g. vi rientrano anche quelli maturati in relazione alle infruttuose attività di recupero del proprio credito, le quali rappresentano invero un presupposto per ottenere l'anticipazione dell'onorario relativo alle prestazioni professionali prestate in favore dell'imputato (da ultimo, Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 3606 del
08/02/2024 nonché Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 22579 del 10/09/2019).
I costi delle procedure stesse devono essere liquidati autonomamente dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (in termini,
Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 3673 del 07/02/2019).
3.3.- Nel caso di specie, la parte attrice ha dimostrato di aver esperito inutilmente il tentativo di recupero del proprio credito, avendo compiuto, dopo l'ottenimento del titolo giudiziale, le seguenti attività: intimazione dell'atto di precetto, atto di pignoramento mobiliare presso terzi e procedura di pignoramento mobiliare conclusasi negativamente (cfr. all. file II del ricorso introduttivo).
3.4.- Occorre, dunque, liquidare i compensi per l'opera professionale svolta in qualità di difensore d'ufficio e quelli per le attività di recupero del
3 R.G. 4778/2024.
credito secondo le disposizioni di cui agli artt. 82 t.u.s.g. e le tariffe professionali di cui al d.m. 55/2014 nella versione vigente al momento in cui le prestazioni professionale si sono concluse (cfr. Cass. Sez. U., ordinanza n. 33482 del 14/11/2022), avuto riguardo alla natura dell'impegno professionale.
3.5.- I compensi per l'attività defensionale nel giudizio penale sono liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti penali innanzi al tribunale in composizione monocratica, apportando le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (nessuna fase introduttiva e dimidiazione delle fasi istruttoria e decisionale).
Tabella parametri: procedimenti penali dinanzi al tribunale monocratico
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio Euro 473,00 - Euro 473,00 Istruttoria Euro 1.134,00 -50% Euro 567,00 Decisionale Euro 1.418,00 -50% Euro 709,00
TOTALE Euro 1.749,00
3.6.- Quanto alle spese sostenute per il tentativo di recuperare il credito, occorre distinguere.
In particolare, la liquidazione del compenso relativo all'attività professionale prestata nel giudizio n. 7687/2022 R.G. deve essere compiuta avuto riguardo ai parametri previsti per le cause dinanzi al giudice di pace del valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 (così determinato in base al decisum), operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta e esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate, secondo la seguente tabella:
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al giudice di pace Scaglione: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00
Parte_2
Euro 236,00 -50% Euro 118,00
[...] Introduttiva Euro 252,00 -50% Euro 126,00 Decisoria Euro 425,00 -50% Euro 215,50
4 R.G. 4778/2024.
TOTALE Euro 456,50
Quanto alle competenze per la redazione dell'atto di precetto occorre aver riguardo ai parametri all'uopo previsti per i crediti dal valore sino a €
5.200,00. E così per € 142,00.
Quanto alle competenze per il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi, la liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri previsti per le procedure esecutive presso terzi del valore da € 1.100,01 a €
5.200,00, operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (soltanto fase introduttiva). E così per €
331,00.
Quanto alle competenze per il procedimento di esecuzione mobiliare, la liquidazione è effettuata avuto riguardo ai parametri previsti per le procedure esecutive mobiliari del valore da € 1.100,01 a € 5.200,00, operando le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase istruttoria e/o di trattazione).
E così per € 460,50.
3.7.- Il totale delle competenze spettanti alla parte attrice ammonta, pertanto, a € 3.139,00. Tale importo non è soggetto alla riduzione di cui all'art. 106 bis t.u.s.g., riferibile unicamente ai compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile (cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 3606 del 08/02/2024)
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta. Tuttavia, la natura istituzionale del contraddittore necessario nonché il suo atteggiamento processuale rappresentano giusti motivi per disporre la compensazione nella misura della metà.
4.1.- I compensi sono liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi sommari di cognizione innanzi al tribunale del valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00
(determinato in base al decisum), apportando le variazioni indicate in tabella che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta
5 R.G. 4778/2024.
ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (nessuna istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti dinanzi al tribunale Scaglione: da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00
Parte_2
Euro 425,00 - Euro 425,00
[...] Introduttiva Euro 425,00 - Euro 425,00 Istruttoria - - - Decisoria Euro 851,00 -50% Euro 425,50
TOTALE Euro 1.275,50
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio R.G. 4778/2024, introdotto con ricorso del 15/07/2024 da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
2) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento impugnato, in favore di a titolo Pt_3 Parte_1 di compensi per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di nel processo penale n. 3686/2021 R.G.T. svoltosi Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Lecce nonché a titolo di compensi per le attività di recupero del credito professionale, la somma di € 3.139,00 oltre
R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CONDANNA il alla rifusione della metà di spese Controparte_1
e compensi di giudizio, i quali si liquidano, nella misura intera, in €
1.275,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 02/04/2025.
Il giudice
Michele Grande
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