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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3412/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA XXVI MAGGIO 14 21100 VARESE presso lo studio dell'avv.
AMBROSETTI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
, già denominata Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
VIALE RESTELLI 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. CATTANEO
DANIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
Nel merito :
1) Stabilire che il saggio degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale corrisponde, per il tempo successivo al 19.12.2019 e fino al pagamento, a quello previsto dall'art. 1284, co. 4°, c.c.
2) Stabilire che sono dovuti gli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno patrimoniale dalla data della domanda giudiziale, e che il saggio di detti interessi legali corrisponde, per il tempo successivo al 19.12.2019 e fino al pagamento, a quello previsto dall'art. 1284, co. 4°, c.c.
Con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 10 Per : Controparte_1
Voglia la Corte di Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, rigettare in toto l'appello ex adverso proposto, in ogni suo aspetto e per entrambi i motivi, siccome infondato in diritto ed in fatto, con totale conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Varese n. 869/2024. Vinte le spese. Con ampia riserva.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Varese, , la Parte_1 Controparte_5 [...]
e la Controparte_4 Controparte_6
, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto il 30-3-2017, quando il deducente, alla guida della propria motocicletta, mentre percorreva la via Trieste nel Comune di Besozzo, era stato urtato dall'autovettura Citroen, condotta da , di proprietà della Controparte_3 Controparte_4 ed assicurata con la , che provenendo dalla opposta direzione di marcia,
[...] CP_1 aveva compiuto una svolta a sinistra, in violazione della segnaletica ivi esistente.
L'attore, assumendo la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei gravissimi danni subiti.
Mentre e la rimanevano contumaci, si Controparte_5 Controparte_4 costituiva in giudizio la Controparte_6
(d'ora in avanti, anche ), contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone
[...] CP_1 il rigetto.
Il Tribunale di Varese, espletate una ctu cinematica ed una ctu medico-legale sulla persona dell'attore, con la sentenza n.869\2024 pubblicata l'1-10-2024: dichiarava l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro occorso in Controparte_4 data 30.03.2017; condannava i convenuti a corrispondere all'attore, in solido tra loro, i seguenti importi:
-€469.777,85 al valore attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (di cui €202.636,35 per danno biologico permanente differenziale, €238.679,00 per danno morale ed €28.462,50 per danno biologico temporaneo), oltre interessi come calcolati in parte motiva;
-€197.556,07 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (di cui €170.316,07 per danno differenziale da perdita della capacità lavorativa specifica, €17.000,00 per spese odontoiatriche sostenute ed €10.240,00 per spese odontoiatriche future), oltre interessi come calcolati in parte motiva, con detrazione dell'importo complessivo di €138.263,59 già percepito dall'attore da parte della convenuta;
CP_1 condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere l'attore le spese di lite ed a sopportare quelle di ctu.
pagina 4 di 10 Il primo giudice, sulla scorta dei risultati della ctu cinematica, ravvisava l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro, e, sulla base delle conclusioni della ctu medico Controparte_3 legale, che aveva accertato un danno permanente del 65% e la perdita totale della capacità lavorativa specifica di operaio lattoniere, riconosceva all'attore un danno non patrimoniale di euro 716.038,00 per postumi permanenti e di euro 28.462,50 per inabilità temporanea, ed un danno da perdita della capacità lavorativa di euro 603.502,89, oltre ad euro 27.240,00 per spese mediche.
Detratte da tali importi il valore attualizzato delle rendite riconosciute dall' e gli acconti già versati CP_7 dalla , il giudice di primo grado condannava i convenuti al pagamento delle somme ancora CP_1 dovute al sig. Pt_1
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di due motivi di appello, che attengono Parte_1 alla liquidazione degli interessi sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno.
Anche in questo grado di giudizio sono rimasti contumaci , la Controparte_5 [...]
mentre si è costituita in giudizio , già Controparte_4 Controparte_1 [...]
contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il Controparte_6 rigetto.
Alla prima udienza dell'1-4-2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
L'appellante con il primo motivo, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c. anche alle obbligazioni da fatto illecito, assume come nel caso di specie, il saggio degli interessi legali sulla somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dovrebbe essere determinato nella misura indicata nella suddetta disposizione, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La difesa del sig. dopo aver fatto rilevare come la avesse, nell'adempiere alla sentenza Pt_1 CP_1 di primo grado, riconosciuto gli interessi al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., ritenendo che il riferimento compiuto dal primo giudice al saggio legale non poteva che essere riferito al quarto comma del detto art. 1284 c.c., assume come la questione non poteva essere risolta davanti al giudice dell'esecuzione, a ciò ostando la pronuncia n.12449\2024 delle Sezioni Unite della Cassazione, che pagina 5 di 10 aveva affermato il principio secondo il quale l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per applicare il quarto comma dell'art,. 1284 c.c. deve essere oggetto di accertamento nel giudizio di cognizione.
L'appellante, mancando uno specifico accertamento da parte del giudice di primo grado della spettanza degli interessi per il periodo successivo alla domanda, chiede sul punto una parziale modifica della sentenza, con l'affermazione della spettanza di interessi al saggio stabilito dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.
Sostiene la difesa del sig. come, alla stregua dei principi affermati dalla pronuncia Pt_1
n.12449\2024, non poteva dubitarsi della spettanza dei detti interessi, anche, occorrendo, in ragione della meritevolezza degli stessi, sotto un profilo di valutazione equitativa, avuto riguardo alle gravi sofferenze patite dal danneggiato.
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che, quanto al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, aveva riconosciuto interessi legali a far tempo dalla pronuncia della sentenza.
Assume la difesa del sig. come anche detti interessi dovevano essere attribuiti nella misura di Pt_1 cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., per le ragioni illustrate nel primo motivo di appello, e come il dies a quo doveva essere individuato non nella pronuncia della sentenza ma nella data di proposizione della domanda.
Parte appellata assume l'infondatezza della impugnazione, facendo rilevare, quanto al primo motivo, come parte attrice non avesse mai chiesto, nel corso del giudizio di primo grado, il riconoscimento di interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., ma solo l'attribuzione di “interessi di legge”, che sono quelli di cui al primo comma del citato art. 1284 c.c.
Secondo la , quella oggetto del primo motivo di appello costituita pertanto una inammissibile CP_1 nuova domanda, non proponibile in grado di appello.
Aggiungeva l'appellata come l'estensione all'area aquiliana della possibilità di applicare il più alto tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., rappresentava una deroga ammessa dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che però presupponeva una espressa domanda, e la prova della ricorrenza dei requisiti necessari.
Per confutare il secondo motivo la , oltre a richiamare le argomentazioni sopra riassunte, assume CP_1 come quello da perdita della capacità lavorativa era un danno futuro con capitalizzazione anticipata,
pagina 6 di 10 liquidato all'attualità, che quindi non poteva produrre interessi per il momento precedente alla pronuncia della sentenza, realizzandosi altrimenti un indebito arricchimento del danneggiato.
Ritiene la Corte la infondatezza del primo motivo di appello.
La tesi dell'appellante, secondo cui il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sarebbe il tasso legale, da applicarsi automaticamente per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, senza necessità né di specifica domanda, né della prova di un maggior danno, non è condivisibile, alla stregua dei principi affermati sul tema dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
E' noto come secondo il più recente orientamento del Supremo Collegio “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. 7677\2025; Cass. 61\2023).
Per la soluzione della questione che si pone nel presente giudizio, rileva tuttavia anche la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.12499\2024, con la quale si è affermato come “ Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
Come sinteticamente, ma efficacemente affermato da una recentissima pronuncia della Suprema Corte
(n. 3499\2025) “le SS.UU...con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi
“maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati”.
Nella fattispecie in esame, come eccepito dalla , la domanda di attribuzione degli interessi di cui CP_1 al quarto comma dell'art. 1284 c.c. non è stata mai proposta in primo grado da , Parte_1 circostanza che quest'ultimo neppure mette in discussione e che comunque si ricava dal tenore delle pagina 7 di 10 conclusioni precisate sul punto in primo grado, del seguente tenore :”..oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo e interessi di legge sulla somma originaria via via rivalutata a partire dal livello iniziale fino al momento della liquidazione. Oltre interessi sul capitale già rivalutato dalla data della sentenza al saldo effettivo..”.
Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Quanto alla misura degli interessi, per le ragioni già sopra indicate nell'esame del primo motivo di impugnazione, deve escludersi che possa trovare applicazione nella fattispecie il quarto comma dell'art. 1284 c.c.
Sulla decorrenza, la statuizione di primo grado non è rispettosa dell'orientamento sul tema espresso dalla Suprema Corte, che ha affermato come “ In materia di liquidazione del risarcimento del danno futuro, gli interessi di mora, da calcolarsi sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, sono dovuti con decorrenza dalla data del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. 18049\2017; Cass.
9985\2019).
Osserva il Supremo Consesso come “ ..anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito..” (pronuncia 18049\2017 citata) .
Tenuto conto che l'appellante ha espressamente individuato nella proposizione della domanda (19-12-
2019) la decorrenza iniziale degli interessi sul risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, in questi limiti va accolto il motivo.
Pertanto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, sulla somma di euro 170.316,07 liquidata a titolo di risarcimento del danno differenziale da perdita dalla capacità lavorativa, devono essere riconosciuti, in favore di ed a carico delle parti appellate, interessi legali, nella misura Parte_1 di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., a decorrere dal 19-12-2019 (data della domanda, come espressamente chiesto dall'appellante) e fino alla sentenza di grado, non sulla somma rivalutata (S.U.
1712/1995, Cass. 5054/2009; Cass. 2979\2023) ma su quella devalutata al momento della domanda, rivalutata anno per anno a far tempo dal sinistro, secondo gli indici Istat di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Dalla sentenza di primo grado gli interessi, sempre al tasso legale di cui al comma primo dell'art. 1284
c.c., devono decorrere sul capitale rivalutato.
pagina 8 di 10 Nella restante parte la sentenza di primo grado va confermata quanto alle altre statuizioni di condanna al risarcimento dei danni.
Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, che ha visto una soccombenza delle parti appellate, queste ultime vanno condannate a rimborsare a le spese processuali dei due gradi di Parte_1 giudizio, liquidate, quanto al primo grado, nella stessa misura stabilita dal primo giudice, e quindi in euro 1.724,53 per esborsi, euro 29.193,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, tenuto conto che la modifica della sentenza non ha inciso sullo scaglione di valore, e quanto al presente grado di appello, utilizzando i parametri del dm 147\2022, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore, ridotto rispetto al primo grado, che la controversia ha assunto in appello (Cass. 18233\2009), in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado devono essere posti, con lo stesso criterio adottato per le spese processuali, a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, condanna , la Controparte_5 Controparte_4
e la , al pagamento in favore dell'appellante degli interessi legali, a far Controparte_1 tempo dalla introduzione del giudizio di primo grado, sulla somma di euro 170.316,07, calcolati come indicato in motivazione;
b)conferma nel resto le statuizioni risarcitorie di condanna della sentenza di primo grado;
c)condanna , la e la Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali dei due gradi di giudizio,
[...] Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in euro 1.724,53 per esborsi, euro 29.193,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
pagina 9 di 10 d)pone le spese di ctu a carico delle parti appellate.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3412/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA XXVI MAGGIO 14 21100 VARESE presso lo studio dell'avv.
AMBROSETTI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
, già denominata Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_1
VIALE RESTELLI 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. CATTANEO
DANIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
Nel merito :
1) Stabilire che il saggio degli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale corrisponde, per il tempo successivo al 19.12.2019 e fino al pagamento, a quello previsto dall'art. 1284, co. 4°, c.c.
2) Stabilire che sono dovuti gli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno patrimoniale dalla data della domanda giudiziale, e che il saggio di detti interessi legali corrisponde, per il tempo successivo al 19.12.2019 e fino al pagamento, a quello previsto dall'art. 1284, co. 4°, c.c.
Con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 10 Per : Controparte_1
Voglia la Corte di Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, rigettare in toto l'appello ex adverso proposto, in ogni suo aspetto e per entrambi i motivi, siccome infondato in diritto ed in fatto, con totale conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Varese n. 869/2024. Vinte le spese. Con ampia riserva.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Varese, , la Parte_1 Controparte_5 [...]
e la Controparte_4 Controparte_6
, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto il 30-3-2017, quando il deducente, alla guida della propria motocicletta, mentre percorreva la via Trieste nel Comune di Besozzo, era stato urtato dall'autovettura Citroen, condotta da , di proprietà della Controparte_3 Controparte_4 ed assicurata con la , che provenendo dalla opposta direzione di marcia,
[...] CP_1 aveva compiuto una svolta a sinistra, in violazione della segnaletica ivi esistente.
L'attore, assumendo la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei gravissimi danni subiti.
Mentre e la rimanevano contumaci, si Controparte_5 Controparte_4 costituiva in giudizio la Controparte_6
(d'ora in avanti, anche ), contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone
[...] CP_1 il rigetto.
Il Tribunale di Varese, espletate una ctu cinematica ed una ctu medico-legale sulla persona dell'attore, con la sentenza n.869\2024 pubblicata l'1-10-2024: dichiarava l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro occorso in Controparte_4 data 30.03.2017; condannava i convenuti a corrispondere all'attore, in solido tra loro, i seguenti importi:
-€469.777,85 al valore attuale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (di cui €202.636,35 per danno biologico permanente differenziale, €238.679,00 per danno morale ed €28.462,50 per danno biologico temporaneo), oltre interessi come calcolati in parte motiva;
-€197.556,07 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (di cui €170.316,07 per danno differenziale da perdita della capacità lavorativa specifica, €17.000,00 per spese odontoiatriche sostenute ed €10.240,00 per spese odontoiatriche future), oltre interessi come calcolati in parte motiva, con detrazione dell'importo complessivo di €138.263,59 già percepito dall'attore da parte della convenuta;
CP_1 condannava i convenuti, in solido tra loro, a rifondere l'attore le spese di lite ed a sopportare quelle di ctu.
pagina 4 di 10 Il primo giudice, sulla scorta dei risultati della ctu cinematica, ravvisava l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro, e, sulla base delle conclusioni della ctu medico Controparte_3 legale, che aveva accertato un danno permanente del 65% e la perdita totale della capacità lavorativa specifica di operaio lattoniere, riconosceva all'attore un danno non patrimoniale di euro 716.038,00 per postumi permanenti e di euro 28.462,50 per inabilità temporanea, ed un danno da perdita della capacità lavorativa di euro 603.502,89, oltre ad euro 27.240,00 per spese mediche.
Detratte da tali importi il valore attualizzato delle rendite riconosciute dall' e gli acconti già versati CP_7 dalla , il giudice di primo grado condannava i convenuti al pagamento delle somme ancora CP_1 dovute al sig. Pt_1
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di due motivi di appello, che attengono Parte_1 alla liquidazione degli interessi sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno.
Anche in questo grado di giudizio sono rimasti contumaci , la Controparte_5 [...]
mentre si è costituita in giudizio , già Controparte_4 Controparte_1 [...]
contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il Controparte_6 rigetto.
Alla prima udienza dell'1-4-2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
L'appellante con il primo motivo, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c. anche alle obbligazioni da fatto illecito, assume come nel caso di specie, il saggio degli interessi legali sulla somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dovrebbe essere determinato nella misura indicata nella suddetta disposizione, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La difesa del sig. dopo aver fatto rilevare come la avesse, nell'adempiere alla sentenza Pt_1 CP_1 di primo grado, riconosciuto gli interessi al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., ritenendo che il riferimento compiuto dal primo giudice al saggio legale non poteva che essere riferito al quarto comma del detto art. 1284 c.c., assume come la questione non poteva essere risolta davanti al giudice dell'esecuzione, a ciò ostando la pronuncia n.12449\2024 delle Sezioni Unite della Cassazione, che pagina 5 di 10 aveva affermato il principio secondo il quale l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per applicare il quarto comma dell'art,. 1284 c.c. deve essere oggetto di accertamento nel giudizio di cognizione.
L'appellante, mancando uno specifico accertamento da parte del giudice di primo grado della spettanza degli interessi per il periodo successivo alla domanda, chiede sul punto una parziale modifica della sentenza, con l'affermazione della spettanza di interessi al saggio stabilito dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.
Sostiene la difesa del sig. come, alla stregua dei principi affermati dalla pronuncia Pt_1
n.12449\2024, non poteva dubitarsi della spettanza dei detti interessi, anche, occorrendo, in ragione della meritevolezza degli stessi, sotto un profilo di valutazione equitativa, avuto riguardo alle gravi sofferenze patite dal danneggiato.
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che, quanto al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, aveva riconosciuto interessi legali a far tempo dalla pronuncia della sentenza.
Assume la difesa del sig. come anche detti interessi dovevano essere attribuiti nella misura di Pt_1 cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., per le ragioni illustrate nel primo motivo di appello, e come il dies a quo doveva essere individuato non nella pronuncia della sentenza ma nella data di proposizione della domanda.
Parte appellata assume l'infondatezza della impugnazione, facendo rilevare, quanto al primo motivo, come parte attrice non avesse mai chiesto, nel corso del giudizio di primo grado, il riconoscimento di interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., ma solo l'attribuzione di “interessi di legge”, che sono quelli di cui al primo comma del citato art. 1284 c.c.
Secondo la , quella oggetto del primo motivo di appello costituita pertanto una inammissibile CP_1 nuova domanda, non proponibile in grado di appello.
Aggiungeva l'appellata come l'estensione all'area aquiliana della possibilità di applicare il più alto tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., rappresentava una deroga ammessa dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che però presupponeva una espressa domanda, e la prova della ricorrenza dei requisiti necessari.
Per confutare il secondo motivo la , oltre a richiamare le argomentazioni sopra riassunte, assume CP_1 come quello da perdita della capacità lavorativa era un danno futuro con capitalizzazione anticipata,
pagina 6 di 10 liquidato all'attualità, che quindi non poteva produrre interessi per il momento precedente alla pronuncia della sentenza, realizzandosi altrimenti un indebito arricchimento del danneggiato.
Ritiene la Corte la infondatezza del primo motivo di appello.
La tesi dell'appellante, secondo cui il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sarebbe il tasso legale, da applicarsi automaticamente per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, senza necessità né di specifica domanda, né della prova di un maggior danno, non è condivisibile, alla stregua dei principi affermati sul tema dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
E' noto come secondo il più recente orientamento del Supremo Collegio “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. 7677\2025; Cass. 61\2023).
Per la soluzione della questione che si pone nel presente giudizio, rileva tuttavia anche la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.12499\2024, con la quale si è affermato come “ Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
Come sinteticamente, ma efficacemente affermato da una recentissima pronuncia della Suprema Corte
(n. 3499\2025) “le SS.UU...con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi
“maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati”.
Nella fattispecie in esame, come eccepito dalla , la domanda di attribuzione degli interessi di cui CP_1 al quarto comma dell'art. 1284 c.c. non è stata mai proposta in primo grado da , Parte_1 circostanza che quest'ultimo neppure mette in discussione e che comunque si ricava dal tenore delle pagina 7 di 10 conclusioni precisate sul punto in primo grado, del seguente tenore :”..oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo e interessi di legge sulla somma originaria via via rivalutata a partire dal livello iniziale fino al momento della liquidazione. Oltre interessi sul capitale già rivalutato dalla data della sentenza al saldo effettivo..”.
Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Quanto alla misura degli interessi, per le ragioni già sopra indicate nell'esame del primo motivo di impugnazione, deve escludersi che possa trovare applicazione nella fattispecie il quarto comma dell'art. 1284 c.c.
Sulla decorrenza, la statuizione di primo grado non è rispettosa dell'orientamento sul tema espresso dalla Suprema Corte, che ha affermato come “ In materia di liquidazione del risarcimento del danno futuro, gli interessi di mora, da calcolarsi sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, sono dovuti con decorrenza dalla data del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. 18049\2017; Cass.
9985\2019).
Osserva il Supremo Consesso come “ ..anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito..” (pronuncia 18049\2017 citata) .
Tenuto conto che l'appellante ha espressamente individuato nella proposizione della domanda (19-12-
2019) la decorrenza iniziale degli interessi sul risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, in questi limiti va accolto il motivo.
Pertanto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, sulla somma di euro 170.316,07 liquidata a titolo di risarcimento del danno differenziale da perdita dalla capacità lavorativa, devono essere riconosciuti, in favore di ed a carico delle parti appellate, interessi legali, nella misura Parte_1 di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., a decorrere dal 19-12-2019 (data della domanda, come espressamente chiesto dall'appellante) e fino alla sentenza di grado, non sulla somma rivalutata (S.U.
1712/1995, Cass. 5054/2009; Cass. 2979\2023) ma su quella devalutata al momento della domanda, rivalutata anno per anno a far tempo dal sinistro, secondo gli indici Istat di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Dalla sentenza di primo grado gli interessi, sempre al tasso legale di cui al comma primo dell'art. 1284
c.c., devono decorrere sul capitale rivalutato.
pagina 8 di 10 Nella restante parte la sentenza di primo grado va confermata quanto alle altre statuizioni di condanna al risarcimento dei danni.
Quanto alle spese, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, che ha visto una soccombenza delle parti appellate, queste ultime vanno condannate a rimborsare a le spese processuali dei due gradi di Parte_1 giudizio, liquidate, quanto al primo grado, nella stessa misura stabilita dal primo giudice, e quindi in euro 1.724,53 per esborsi, euro 29.193,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, tenuto conto che la modifica della sentenza non ha inciso sullo scaglione di valore, e quanto al presente grado di appello, utilizzando i parametri del dm 147\2022, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore, ridotto rispetto al primo grado, che la controversia ha assunto in appello (Cass. 18233\2009), in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado devono essere posti, con lo stesso criterio adottato per le spese processuali, a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, condanna , la Controparte_5 Controparte_4
e la , al pagamento in favore dell'appellante degli interessi legali, a far Controparte_1 tempo dalla introduzione del giudizio di primo grado, sulla somma di euro 170.316,07, calcolati come indicato in motivazione;
b)conferma nel resto le statuizioni risarcitorie di condanna della sentenza di primo grado;
c)condanna , la e la Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali dei due gradi di giudizio,
[...] Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in euro 1.724,53 per esborsi, euro 29.193,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato;
pagina 9 di 10 d)pone le spese di ctu a carico delle parti appellate.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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