Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22072/2024 Reg. Gen.
RE BBLICA ITALIANA PY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Anna Cattaneo
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18/06/2024 e vertente
TRA
) Parte_1 C.F. 1
Luogo e data di nascita NO (CL) in data 16/12/1961
Residenza: Bonola via Quarenghi Giacomo 21 ma domiciliato in via Gino Pollini 4 in un centro di accoglienza rappresentato e difeso dall'Avv. DI VUOLO ROBERTA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
Controparte_1 C.F. 2
Luogo e data di nascita: REPUBBLICA DOMINICANA in data 12/06/1972
Residenza: Ferrera Erbognone Corso della Repubblica 40
Parte convenuta contumace in persona del Sostituto Con comunicazione all' Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26 giugno 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 27 maggio 2025
Dichiarare la separazione personale e lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio
il 04/08/2008, (anno 2008, attoI coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a MO
n119, parte II, serie C).
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/06/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale ed ex art 473 bi. 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 27 maggio 2025, verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio separare e poi divorziare.
Io e mia moglie ci siamo sposati quando io ero già detenuto perché mi hanno condannato per omicidio estorsione e altri reati. mi è venuta a trovare fino al 2018 circa quando mancavano pochi mesi a che io uscissi.
Da allora non l'ho mai più nè vista nè sentita e mi voglio separare e divorziare
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹
Sull'ulteriore corso del procedimento.
Parte attrice ha proposto anche domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.: la causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice delegato come da separata ordinanza con riferimento a detta domanda.
Sulle spese di lite.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 22072 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...]
MO ilControparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a
04/08/2008, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MO (anno 2008, atto n119, parte II, serie C);
2. Rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato come da separata ordinanza;
3. Spese al definitivo;
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo1) dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.