CA
Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/10/2024, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Vendita di cose immobili”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 539 dell'anno 2021
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Catapano, Parte_1 giusta procura alle liti a mergine dell'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliato in Barletta alla via Chieffi, 8, presso lo studio del primo;
nonché presso il domicilio digitale
Email_1
RICORRENTE IN RINVIO
E
rappresentata e difesa dall'avv. Vera Guelfi, in Controparte_1
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Maggiore
Domenico Turitto 3, presso il suo studio;
nonché al domicilio digitale
Email_2
RESISTENTE IN RINVIO
N O N C H E'
1 rappresentata e difesa dall'avv. Vera Guelfi, in Parte_2
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Maggiore
Domenico Turitto 3, presso il suo studio;
nonché al domicilio digitale
Email_2
RESISTENTE IN RINVIO
N O N C H E'
e Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTI IN RINVIO CONTUMACI
All'udienza collegiale tenutasi il 7 giugno 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha riassunto, in seguito alla ordinanza di rinvio n. Parte_1
2617/2021 della Corte di Cassazione del 4 febbraio 2021, il giudizio dallo stesso azionato nei confronti di Controparte_2 CP_1
e .
[...] Controparte_4 Controparte_3
Le vicende precedenti del procedimento possono riassumersi come segue. aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione Parte_1
Distaccata di Barletta, le sigg.re Controparte_2 CP_1
e rappresentando
[...] Parte_2 Controparte_3
di avere sottoscritto, quale promissario acquirente, il contratto preliminare sottoscritto da – nella qualità di delegata dalla promittente Controparte_3
venditrice - avente ad oggetto un appartamento sito in Parte_3
Barletta, in virtù del quale aveva versato a titolo di acconto la somma complessiva di €. 40.000,00; sicchè, non essendo giunti alla stipula del definitivo sia per il rifiuto manifestato da genero e procuratore Per_1
della a presenziare dinanzi al Notaio sia perché la CP_2 CP_1
figlia della e comproprietaria dell'appartamento, aveva
[...] CP_2
2 dichiarato di voler esercitare il retratto successorio, tanto che la stessa CP_2 aveva restituito l'acconto percepito, il aveva contestato Pt_1
l'inadempimento della promittente venditrice e chiesto all'adito giudice una sentenza ex art. 2932 cod. civ., oltre al risarcimento dei danni, ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto medesimo, con pagamento della penale prevista oltre l'ulteriore danno;
ovvero, in via ulteriormente subordinata,
l'accertamento della responsabilità contrattuale delle prime tre convenute
(madre e figlie) e la condanna della all'indennizzo ex art. 1381 cod. CP_3
civ.
Il Tribunale di Trani aveva rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ., escludendo ogni responsabilità delle sorelle ed aveva accertato CP_1
l'inadempimento a carico della sola – sul presupposto che quest'ultima CP_2 avesse ratificato l'operato della delegata –condannando la stessa CP_3 al pagamento della penale, ridotta equitativamente ad €. 34.086,00. CP_2
Inoltre, il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento del al risarcimento del danno e ritenuta assorbita la domanda Pt_1
subordinata nei confronti di . CP_3
Proposto appello principale da parte della ed Parte_3 incidentale da parte del la Corte d'Appello di Bari, Sez. II, aveva Pt_1 accolto parzialmente l'appello principale e riformato l'impugnata sentenza, rigettando la domanda (risarcitoria) proposta in primo grado dal Pt_1 mentre l'appello incidentale veniva rigettato.
In particolare, la Corte d'Appello aveva ritenuto che la documentazione prodotta in primo grado non fosse idonea a dimostrare che esplicitamente e per iscritto la promittente venditrice avesse ratificato l'operato del CP_2
procurator , non potendosi, pertanto, ritenere la stessa responsabile per CP_3
l'inadempimento.
Avverso la sentenza di appello, il ha proposto rituale ricorso per Pt_1
cassazione deducendo tre motivi : con i primi due motivi veniva censurata
3 l'affermazione della Corte secondo cui i documenti prodotti (la quietanza relativa all'assegno consegnato per il pagamento dell'acconto ed un telegramma relativo alla presenza dinanzi al Notaio per il definitivo) erano inidonei alla ratifica dell'operato del procurator in quanto la ratifica, non solo, deve avere la stessa forma del contratto che si intende ratificare, e, quindi, la forma scritta, ma doveva contenere un esplicito riferimento all'attività di ratificare ed una esplicita volontà di ratifica.
Secondo il ricorrente, invece, la prevalente giurisprudenza di legittimità si era espressa nel senso che fosse sufficiente anche un richiamo indiretto o implicito all'attività da ratificare, richiamo implicito che nei documenti citati era chiaramente rinvenibile.
Con il terzo motivo di impugnazione si censurava la regolamentazione delle spese che avrebbe dovuto tenere conto della mancata impugnazione e, quindi, del passaggio in giudicato di talune statuizioni.
Nella ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione, accogliendo i primi due motivi del ricorso proposto dal (e ritenuto assorbito il terzo, dacché Pt_1
la regolamentazione delle spese viene rimessa al giudice del rinvio), ha osservato :
“In altri termini la ratifica di un contratto tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ. può anche consistere in una dichiarazione scritta da cui sia desumibile con sicurezza, anche se non manifestata esplicitamente, la volontà di approvare
l'attività del falsus procurator e di far propri gli effetti giuridici del contratto da lui stipulato, come la quietanza che il dominus rilasci all'altro contraente nel riscuotere il prezzo stabilito o un acconto di esso, con precisi riferimenti al contratto al quale viene data esecuzione, poiché il pagamento e la riscossione rimarrebbero privi di causa se non si presupponesse avvenuta nello stesso momento la ratifica di quel determinato contratto Sez. 2, Sentenza n. 5647 del
1982. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, escludendo valore di ratifica alla quietanza rilasciata dalla Dipace al momento di ricevere il
4 pagamento a mezzo assegno circolare della somma di euro 20.000 con espressa imputazione del pagamento all'anticipo per il preliminare stipulato dalla cognata . L'atto di quietanza, infatti, era testualmente riferito alla CP_3 compravendita dell'appartamento situato al 2° piano di via Prascina n. 4 in
Barletta, immobile promesso in vendita da in assenza dei Controparte_3 poteri rappresentativi ed era idoneo a ratificarne l'operato con imputazione degli effetti dell'atto alla . CP_2
Con analoga motivazione la Suprema Corte ha attribuito valenza di ratifica al telegramma spedito da al in data 7 agosto 2003, Per_1 Pt_1 concludendo per l'affermazione che “la ratifica operata dal mediante il Per_1
telegramma con il quale invitava a concordare una nuova data doveva ritenersi ratifica che produceva effetti direttamente nei confronti della in quanto CP_2 il la rappresentava”. Per_1
Infine, il terzo motivo, attinente le spese di giudizio, è stato ritenuto assorbito, giacché “spetterà al giudice del rinvio rivalutare complessivamente la vicenda sia sotto il profilo sostanziale che processuale, provvedendo anche ad una nuova liquidazione delle spese di lite dei giudizi di merito”.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha concluso : “cassa e rinvia alla Corte
d'Appello in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
Riassumendo il procedimento, il chiede la condanna della al Pt_1 CP_2
pagamento della penale come quantificata in primo grado.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il ricorrente, differenziando le posizioni delle controparti, chede:
a) quanto alla resistente la condanna della stessa a rifondere l'attore Pt_3
delle spese di tutti gradi di giudizio nonché di quelle del giudizio di rinvio;
b) quanto a la compensazione della spese Controparte_4
legali sia con riferimento al giudizio di primo grado sia con riferimento al
5 giudizio di appello, e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio;
c) quanto a ferma la compensazione delle spese di Controparte_1
primo grado e di quelle di appello, la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio;
d) quanto alla , cui la riassunzione era stata notificata ai soli effetti CP_3
processuali, la compensazione delle spese con riferimento a tutti i gradi di giudizio ed a quello di rinvio.
Mentre la resistente non si è costituita nel giudizio di rinvio, rimanendo CP_2
contumace, si sono costituite e Controparte_1 Controparte_4
ed hanno concluso entrambe per il rigetto delle domande
[...]
proposte dal nei loro confronti e la condanna del medesimo alla Pt_1
rifusione delle spese del giudizio di appello e di quello di rinvio.
°°°°°°°
In via preliminare, va esclusa la necessità che il fascicolo sia rimesso ad altra sezione di questa Corte, dal momento che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. II, 29 gennaio
2021, n. 2114), l'alterità del giudice che deve decidere il giudizio rescissorio – disposta con la formula “rinvio ad altra sezione della Corte” - è garantita laddove il collegio non sia composto da alcuno dei giudici che avevano pronunciato la sentenza cassata, rimanendo irrilevante che la sezione sia la medesima.
Poiché, nel caso, presente nessuno dei componenti del collegio decidente ha fatto parte del collegio che ha pronunciato la sentenza cassata, il requisito dell'alterità è rispettato.
Passando al merito, è noto come, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c.
6 sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Osserva allora la Corte che, alla luce dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione nella ordinanza di rinvio nella fattispecie, i documenti prodotti in giudizio (quietanza e telegramma del 7 agosto 2003) hanno valenza di ratifica dell'operato del procurator da parte della la quale facendo CP_3 CP_2
propri gli effetti del contratto deve assumere la responsabilità per l'inadempimento, nella misura indicata dal Tribunale di Trani in primo grado e mai posta in discussione nei successivi gradi di giudizio.
D'altro canto, la unico soggetto nei cui confronti viene spiegata con il CP_2
ricorso in riassunzione una domanda di merito, non si è neppure costituita e non ha, quindi, richiamato alcuna delle difese, che erano state già esaminare nei precedenti gradi di giudizio.
Tanto è sufficiente per l'accoglimento della domanda proposta dal di Pt_1 risoluzione del contratto e di risarcimento danni nella misura di €. 34.086,00, essendo tutte le restanti pronunce coperte dal giudicato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, è noto che essa deve essere riformulata alla luce dell'esito complessivo del giudizio1, motivo per il quale la Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, ha ritenuto assorbito il motivo di impugnazione relativo alle spese.
Ciò posto, va detto che, certamente, integralmente soccombente è Parte_3
la cui responsabilità contrattuale è stata affermata definitivamente
[...]
sicché la stessa deve essere chiamata a rifondere le spese sostenute dall'attore nei gradi di merito e di legittimazione, ivi compreso il Parte_1
presente.
7 Quanto al rapporto processuale con le sorelle e Controparte_1
va ricordato che, quanto alla prima, la Controparte_4
domanda risarcitoria nei suoi confronti era stata rigettata in primo grado così come la domanda riconvenzionale per danni dalla stessa proposta, sicché correttamente il Tribunale aveva deciso verosimilmente per la compensazione per reciproca soccombenza;
dopo il rigetto dell'appello incidentale del
[...]
avente ad oggetto la responsabilità contrattuale da estendere alla detta Pt_1
le parti si erano acquietate, di modo che appare Controparte_1
opportuno confermare per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità e di rinvio, l'integrale compensazione;
quanto alla seconda, valgono le medesime considerazioni, avuto riguardo, peraltro, al fatto che, dopo il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal nei confronti della Pt_1 [...]
e la compensazione disposta dal primo giudice, Controparte_4
nessuno si è più doluto della statuizione e non sono state proposte domande di merito negli ulteriori gradi di giudizio.
Quanto al rapporto processuale con la esso si è Controparte_3
sostanzialmente definito con il giudizio di primo grado e la compensazione delle spese tra le parti, visto che la stessa non ha partecipato ai gradi successivi, pur venendo evocata nella qualità di litisconsorte processuale.
Infine, va ricordato che “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante
8 il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. Civ., sez. II, 31 maggio 2021, n.15143).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, accolta, per quanto di ragione, la domanda di accertamento e risarcitoria, avanzata con l'atto di citazione ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, rigettate tutte le ulteriori domande principali e riconvenzionali;
- Accerta e dichiara l'inadempimento di e, per Controparte_2
l'effetto, la condanna al pagamento della somma complessiva di €.
34.086,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Pone le spese processuali sostenute da a carico di Parte_1 [...]
che liquida, nella misura che segue : Parte_3
- quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, in complessivi €. 7.482,00 (di cui €. 4.000,00 per onorari, €. 2.562,00 per diritti ed €. 920,52 per esborsi), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base alle tariffe 2004 in vigore all'epoca della definizione del giudizio;
- quanto al giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, in complessivi €. 9.515,00, per compensi, oltre esborsi per €. 217,50, oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
- quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €.
6.812,36 (di cui €. 5.513,00, per compensi ed €. 1.299,36 per esborsi), calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
9 - quanto al giudizio di rinvio, in complessivi €. 10.149,23 (di cui €. 9.991,00, per compensi ed €. 158,23 per esborsi), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 attualmente in vigore.
- Compensa integralmente tra le altre parti del giudizio le spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
Così decisa il 2 ottobre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le più recenti, Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2024, n. 16526; Cass. Civ., sez. II, 16 aprile
2024, n.10164.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Vendita di cose immobili”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 539 dell'anno 2021
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Catapano, Parte_1 giusta procura alle liti a mergine dell'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliato in Barletta alla via Chieffi, 8, presso lo studio del primo;
nonché presso il domicilio digitale
Email_1
RICORRENTE IN RINVIO
E
rappresentata e difesa dall'avv. Vera Guelfi, in Controparte_1
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Maggiore
Domenico Turitto 3, presso il suo studio;
nonché al domicilio digitale
Email_2
RESISTENTE IN RINVIO
N O N C H E'
1 rappresentata e difesa dall'avv. Vera Guelfi, in Parte_2
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Maggiore
Domenico Turitto 3, presso il suo studio;
nonché al domicilio digitale
Email_2
RESISTENTE IN RINVIO
N O N C H E'
e Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTI IN RINVIO CONTUMACI
All'udienza collegiale tenutasi il 7 giugno 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha riassunto, in seguito alla ordinanza di rinvio n. Parte_1
2617/2021 della Corte di Cassazione del 4 febbraio 2021, il giudizio dallo stesso azionato nei confronti di Controparte_2 CP_1
e .
[...] Controparte_4 Controparte_3
Le vicende precedenti del procedimento possono riassumersi come segue. aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione Parte_1
Distaccata di Barletta, le sigg.re Controparte_2 CP_1
e rappresentando
[...] Parte_2 Controparte_3
di avere sottoscritto, quale promissario acquirente, il contratto preliminare sottoscritto da – nella qualità di delegata dalla promittente Controparte_3
venditrice - avente ad oggetto un appartamento sito in Parte_3
Barletta, in virtù del quale aveva versato a titolo di acconto la somma complessiva di €. 40.000,00; sicchè, non essendo giunti alla stipula del definitivo sia per il rifiuto manifestato da genero e procuratore Per_1
della a presenziare dinanzi al Notaio sia perché la CP_2 CP_1
figlia della e comproprietaria dell'appartamento, aveva
[...] CP_2
2 dichiarato di voler esercitare il retratto successorio, tanto che la stessa CP_2 aveva restituito l'acconto percepito, il aveva contestato Pt_1
l'inadempimento della promittente venditrice e chiesto all'adito giudice una sentenza ex art. 2932 cod. civ., oltre al risarcimento dei danni, ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto medesimo, con pagamento della penale prevista oltre l'ulteriore danno;
ovvero, in via ulteriormente subordinata,
l'accertamento della responsabilità contrattuale delle prime tre convenute
(madre e figlie) e la condanna della all'indennizzo ex art. 1381 cod. CP_3
civ.
Il Tribunale di Trani aveva rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ., escludendo ogni responsabilità delle sorelle ed aveva accertato CP_1
l'inadempimento a carico della sola – sul presupposto che quest'ultima CP_2 avesse ratificato l'operato della delegata –condannando la stessa CP_3 al pagamento della penale, ridotta equitativamente ad €. 34.086,00. CP_2
Inoltre, il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento del al risarcimento del danno e ritenuta assorbita la domanda Pt_1
subordinata nei confronti di . CP_3
Proposto appello principale da parte della ed Parte_3 incidentale da parte del la Corte d'Appello di Bari, Sez. II, aveva Pt_1 accolto parzialmente l'appello principale e riformato l'impugnata sentenza, rigettando la domanda (risarcitoria) proposta in primo grado dal Pt_1 mentre l'appello incidentale veniva rigettato.
In particolare, la Corte d'Appello aveva ritenuto che la documentazione prodotta in primo grado non fosse idonea a dimostrare che esplicitamente e per iscritto la promittente venditrice avesse ratificato l'operato del CP_2
procurator , non potendosi, pertanto, ritenere la stessa responsabile per CP_3
l'inadempimento.
Avverso la sentenza di appello, il ha proposto rituale ricorso per Pt_1
cassazione deducendo tre motivi : con i primi due motivi veniva censurata
3 l'affermazione della Corte secondo cui i documenti prodotti (la quietanza relativa all'assegno consegnato per il pagamento dell'acconto ed un telegramma relativo alla presenza dinanzi al Notaio per il definitivo) erano inidonei alla ratifica dell'operato del procurator in quanto la ratifica, non solo, deve avere la stessa forma del contratto che si intende ratificare, e, quindi, la forma scritta, ma doveva contenere un esplicito riferimento all'attività di ratificare ed una esplicita volontà di ratifica.
Secondo il ricorrente, invece, la prevalente giurisprudenza di legittimità si era espressa nel senso che fosse sufficiente anche un richiamo indiretto o implicito all'attività da ratificare, richiamo implicito che nei documenti citati era chiaramente rinvenibile.
Con il terzo motivo di impugnazione si censurava la regolamentazione delle spese che avrebbe dovuto tenere conto della mancata impugnazione e, quindi, del passaggio in giudicato di talune statuizioni.
Nella ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione, accogliendo i primi due motivi del ricorso proposto dal (e ritenuto assorbito il terzo, dacché Pt_1
la regolamentazione delle spese viene rimessa al giudice del rinvio), ha osservato :
“In altri termini la ratifica di un contratto tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ. può anche consistere in una dichiarazione scritta da cui sia desumibile con sicurezza, anche se non manifestata esplicitamente, la volontà di approvare
l'attività del falsus procurator e di far propri gli effetti giuridici del contratto da lui stipulato, come la quietanza che il dominus rilasci all'altro contraente nel riscuotere il prezzo stabilito o un acconto di esso, con precisi riferimenti al contratto al quale viene data esecuzione, poiché il pagamento e la riscossione rimarrebbero privi di causa se non si presupponesse avvenuta nello stesso momento la ratifica di quel determinato contratto Sez. 2, Sentenza n. 5647 del
1982. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, escludendo valore di ratifica alla quietanza rilasciata dalla Dipace al momento di ricevere il
4 pagamento a mezzo assegno circolare della somma di euro 20.000 con espressa imputazione del pagamento all'anticipo per il preliminare stipulato dalla cognata . L'atto di quietanza, infatti, era testualmente riferito alla CP_3 compravendita dell'appartamento situato al 2° piano di via Prascina n. 4 in
Barletta, immobile promesso in vendita da in assenza dei Controparte_3 poteri rappresentativi ed era idoneo a ratificarne l'operato con imputazione degli effetti dell'atto alla . CP_2
Con analoga motivazione la Suprema Corte ha attribuito valenza di ratifica al telegramma spedito da al in data 7 agosto 2003, Per_1 Pt_1 concludendo per l'affermazione che “la ratifica operata dal mediante il Per_1
telegramma con il quale invitava a concordare una nuova data doveva ritenersi ratifica che produceva effetti direttamente nei confronti della in quanto CP_2 il la rappresentava”. Per_1
Infine, il terzo motivo, attinente le spese di giudizio, è stato ritenuto assorbito, giacché “spetterà al giudice del rinvio rivalutare complessivamente la vicenda sia sotto il profilo sostanziale che processuale, provvedendo anche ad una nuova liquidazione delle spese di lite dei giudizi di merito”.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha concluso : “cassa e rinvia alla Corte
d'Appello in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
Riassumendo il procedimento, il chiede la condanna della al Pt_1 CP_2
pagamento della penale come quantificata in primo grado.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il ricorrente, differenziando le posizioni delle controparti, chede:
a) quanto alla resistente la condanna della stessa a rifondere l'attore Pt_3
delle spese di tutti gradi di giudizio nonché di quelle del giudizio di rinvio;
b) quanto a la compensazione della spese Controparte_4
legali sia con riferimento al giudizio di primo grado sia con riferimento al
5 giudizio di appello, e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio;
c) quanto a ferma la compensazione delle spese di Controparte_1
primo grado e di quelle di appello, la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio;
d) quanto alla , cui la riassunzione era stata notificata ai soli effetti CP_3
processuali, la compensazione delle spese con riferimento a tutti i gradi di giudizio ed a quello di rinvio.
Mentre la resistente non si è costituita nel giudizio di rinvio, rimanendo CP_2
contumace, si sono costituite e Controparte_1 Controparte_4
ed hanno concluso entrambe per il rigetto delle domande
[...]
proposte dal nei loro confronti e la condanna del medesimo alla Pt_1
rifusione delle spese del giudizio di appello e di quello di rinvio.
°°°°°°°
In via preliminare, va esclusa la necessità che il fascicolo sia rimesso ad altra sezione di questa Corte, dal momento che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. II, 29 gennaio
2021, n. 2114), l'alterità del giudice che deve decidere il giudizio rescissorio – disposta con la formula “rinvio ad altra sezione della Corte” - è garantita laddove il collegio non sia composto da alcuno dei giudici che avevano pronunciato la sentenza cassata, rimanendo irrilevante che la sezione sia la medesima.
Poiché, nel caso, presente nessuno dei componenti del collegio decidente ha fatto parte del collegio che ha pronunciato la sentenza cassata, il requisito dell'alterità è rispettato.
Passando al merito, è noto come, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c.
6 sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Osserva allora la Corte che, alla luce dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione nella ordinanza di rinvio nella fattispecie, i documenti prodotti in giudizio (quietanza e telegramma del 7 agosto 2003) hanno valenza di ratifica dell'operato del procurator da parte della la quale facendo CP_3 CP_2
propri gli effetti del contratto deve assumere la responsabilità per l'inadempimento, nella misura indicata dal Tribunale di Trani in primo grado e mai posta in discussione nei successivi gradi di giudizio.
D'altro canto, la unico soggetto nei cui confronti viene spiegata con il CP_2
ricorso in riassunzione una domanda di merito, non si è neppure costituita e non ha, quindi, richiamato alcuna delle difese, che erano state già esaminare nei precedenti gradi di giudizio.
Tanto è sufficiente per l'accoglimento della domanda proposta dal di Pt_1 risoluzione del contratto e di risarcimento danni nella misura di €. 34.086,00, essendo tutte le restanti pronunce coperte dal giudicato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, è noto che essa deve essere riformulata alla luce dell'esito complessivo del giudizio1, motivo per il quale la Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, ha ritenuto assorbito il motivo di impugnazione relativo alle spese.
Ciò posto, va detto che, certamente, integralmente soccombente è Parte_3
la cui responsabilità contrattuale è stata affermata definitivamente
[...]
sicché la stessa deve essere chiamata a rifondere le spese sostenute dall'attore nei gradi di merito e di legittimazione, ivi compreso il Parte_1
presente.
7 Quanto al rapporto processuale con le sorelle e Controparte_1
va ricordato che, quanto alla prima, la Controparte_4
domanda risarcitoria nei suoi confronti era stata rigettata in primo grado così come la domanda riconvenzionale per danni dalla stessa proposta, sicché correttamente il Tribunale aveva deciso verosimilmente per la compensazione per reciproca soccombenza;
dopo il rigetto dell'appello incidentale del
[...]
avente ad oggetto la responsabilità contrattuale da estendere alla detta Pt_1
le parti si erano acquietate, di modo che appare Controparte_1
opportuno confermare per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità e di rinvio, l'integrale compensazione;
quanto alla seconda, valgono le medesime considerazioni, avuto riguardo, peraltro, al fatto che, dopo il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal nei confronti della Pt_1 [...]
e la compensazione disposta dal primo giudice, Controparte_4
nessuno si è più doluto della statuizione e non sono state proposte domande di merito negli ulteriori gradi di giudizio.
Quanto al rapporto processuale con la esso si è Controparte_3
sostanzialmente definito con il giudizio di primo grado e la compensazione delle spese tra le parti, visto che la stessa non ha partecipato ai gradi successivi, pur venendo evocata nella qualità di litisconsorte processuale.
Infine, va ricordato che “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante
8 il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. Civ., sez. II, 31 maggio 2021, n.15143).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, accolta, per quanto di ragione, la domanda di accertamento e risarcitoria, avanzata con l'atto di citazione ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, rigettate tutte le ulteriori domande principali e riconvenzionali;
- Accerta e dichiara l'inadempimento di e, per Controparte_2
l'effetto, la condanna al pagamento della somma complessiva di €.
34.086,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Pone le spese processuali sostenute da a carico di Parte_1 [...]
che liquida, nella misura che segue : Parte_3
- quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, in complessivi €. 7.482,00 (di cui €. 4.000,00 per onorari, €. 2.562,00 per diritti ed €. 920,52 per esborsi), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base alle tariffe 2004 in vigore all'epoca della definizione del giudizio;
- quanto al giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, in complessivi €. 9.515,00, per compensi, oltre esborsi per €. 217,50, oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
- quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €.
6.812,36 (di cui €. 5.513,00, per compensi ed €. 1.299,36 per esborsi), calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
9 - quanto al giudizio di rinvio, in complessivi €. 10.149,23 (di cui €. 9.991,00, per compensi ed €. 158,23 per esborsi), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 attualmente in vigore.
- Compensa integralmente tra le altre parti del giudizio le spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
Così decisa il 2 ottobre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. tra le più recenti, Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2024, n. 16526; Cass. Civ., sez. II, 16 aprile
2024, n.10164.