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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/07/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 73/2017 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con gli avv.ti ANTONIO SGARRELLA (C.F.
), CRESCENZO RUBINETTI (C.F. ) C.F._1 C.F._2 ed ANTONIO DE SANCTIS (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ed CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ) con l'avv. RAFFAELE BONINFANTE (C.F. C.F._5
), giusta procura in atti;
C.F._6
PARTI CONVENUTE avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato 20.01.2017 ed iscrivendo la causa a ruolo in pari data, conveniva in giudizio ed Parte_1 CP_1 esponendo che con sentenza provvisoriamente Controparte_2 esecutiva, n.11233/2016 pubblicata in data 13.10.2016 dal Tribunale di
Milano nel procedimento RG n.38846/2013, l'avv. veniva CP_1 condannato al pagamento in favore della società attrice per la somma di euro
26.420,97, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo ed ex art. 2043 c.c. per la somma di euro 11.642,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo effettivo;
che, stante il mancato adempimento spontaneo dell'obbligazione, nelle more del giudizio di primo grado, in data 24.2.2014, con atto per notaio , Rep. nn. Persona_1
262/223 il convenuto aveva istituito con la propria moglie Controparte_2 un fondo patrimoniale, con l'intento così di sottrarre i relativi cespiti al diritto di credito accertato e pregiudicando eventuali azioni esecutive, avente ad oggetto beni immobili di proprietà del detto debitore ed in particolare: a) la quota di un mezzo (1/2) del fabbricato di tipo rurale con corte, sito in comune di Padula (SA) alla località Fusara censito nel N.C.T. con i seguenti dati catastali Fg. 25 Mapp. 173 di Ha 0.33.36, nat. Fu confinante Per_2 con altra proprietà dei costituenti e di par più lati, CP_3 pervenutagli per atto di donazione in data 30.11.2005, Rep. n.44692 Racc.
n. 3784, registrato a Sala Consilina (SA) il 14.12.2005 al n. 459 (IV) e trascritto a Salerno il 30.12.2005 ai nn. 64798 R.G. e 42041 R.P”; b) la quota di un mezzo (1/2) del complesso destinato ad agriturismo sito in
Comune di Padula (SA), Via Fusara, snc, comprendente a fabbricato per attività produttiva agricola, censito nel N.C.E.U. con i dati catastali Fg. 25
Mapp. 48 Z.c. U Cat. D/10 R.C.Euro 1.952,21 e confinante con proprietà dei pagina 2 di 13 coniugi e da tutti i lati;
- fabbricato per Controparte_4 Persona_3 attività produttiva agricola, censito nel N.C.E.U. con i dati catastali: Fg. 25
Mapp. 420 (ex 32) Z.c. U Cat. D/10 R.C.Euro 236,00 e confinante con proprietà dei coniugi e da tutti i lati;
- Controparte_4 Persona_3 fabbricato adibito a locale deposito, censito nel N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Fg. 25 Mapp. 424 (ex 41) Z.c. U Cat. C/2 Cl. 1 Mq 18 R.C.Euro
14,87, confinante con via Starze, con particella 259 per tre lati;
- lotto di terreni agricoli con entrostanti ruderi di fabbricato rurale in comune di Padula
(SA) censito nel N.C.T. con i dati catastali: Fg. 25 Mapp. 36 di Ha 0.52.64 RD
Euro 36,70 RA Euro 36,70, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 37 di Ha:
0.63.98 RD Euro 44,61 RA Euro 44,61, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 40 di
Ha:
0.36.34 RD Euro 19,48 RA Euro 19,48, di cui Porz. AA di Ha:
0.23.00 RD
Euro 16,04 RA Euro 16,04, nat. seminativo di Cl. 1° e Porz. AB di Ha:
0.13.34 RD Euro 3,44 RA Euro 3,44, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 49 di Ha:
4.51.62 RD Euro 106,31 RA Euro 226,08, di cui Porz. AA di Ha:
4.34.20 RD
Euro 100,91 RA Euro 213,03, nat. semin. arbor. di Cl. 6° e Porz. AB di Ha:
0.17.42 RD Euro 5,40 RA Euro 13,05, nat. vigneto di Cl. 3°; Mapp. 174 di
Ha:
2.15.75 RD Euro 100,28 RA Euro 133,71, nat. sem. irr. arb. di Cl. 4;
Mapp. 175 di Ha:
0.03.45 RD Euro 1,60 RA Euro 2,14, nat. sem. irr. arb. di
Cl. 4; Mapp. 176 di Ha:
0.82.40 RD Euro 19,15 RA Euro 40,43, nat. semin. arbor. di Cl. 6°, Mapp. 29 di Ha:
1.71.94 RD Euro 124,32 RA Euro 75,48, nat. semin. irrig. di Cl. 3°, Mapp. 30 di Ha:
0.78.32 RD Euro 54,61 RA Euro
54,61, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 43 di Ha: 0.03.56, nat. fabb. rurale;
Mapp. 46 di Ha:
0.11.75 RD Euro 8,50 RA Euro 7,89, nat. sem. irr. arb. di Cl.
3°; Mapp. 34 di Ha: 0.00.72 , nat. Fabb. rurale;
Mapp. 35 di Ha:
0.19.46 RD
Euro 9,95 RA Euro 9,95, di cui Porz. AA di Ha:
0.11.22 RD Euro 7,82 RA Euro
7,82, nat. seminativo di Cl. 1° e Porz. AB di Ha:
0.08.24 RD Euro 2,13 RA
Euro 2,13, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 38 di Ha:
0.14.62 RD Euro 10,19 RA
pagina 3 di 13 Euro 10,19, nat. seminativo di Cl. 1°; Mapp. 50 di Ha:
0.96.60 RD Euro
66,48 RA Euro 66,48, di cui Porz. AA di Ha:
0.94.60 RD Euro 65,96 RA Euro
65,96, nat. seminativo di Cl. 1° e Porz. AB di Ha:
0.02.00 RD Euro 0,52 RA
Euro 0,52, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 298 di Ha:
0.45.43 RD Euro 31,67 RA
Euro 31,67, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 299 di Ha:
0.00.09 RD Euro
0,02 RA Euro 0,02, nat. uliveto di Cl. 2°, Mapp. 300 di Ha:
0.43.57 RD Euro
30,38 RA Euro 30,38, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 301 di Ha:
0.00.93 RD
Euro 0,48 RA Euro 0,34, nat. uliv. vignet. di Cl. 1°, Mapp. 302 di Ha: 0.98.83
RD Euro 25,52 RA Euro 25,52, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 303 di Ha:
0.03.35 RD Euro 0,87 RA Euro 0,87, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 304 (ex 31) di Ha:
7.65.76 RD Euro 502,35 RA Euro 523,39, di cui Porz. AA di Ha:
6.30.00 RD Euro 439,25 RA Euro 439,25, nat. seminativo di Cl. 1° e Porz. AB di Ha:
1.35.76 RD Euro 63,10 RA Euro 84,14, nat. sem. irr. arb. di Cl. 4°;
Mapp. 44 di Ha:
0.12.08 RD Euro 8,73 RA Euro 8,11, nat. sem. irr. arb. di Cl.
3°; Mapp. 45 di Ha:
0.03.68 RD Euro 2,66 RA Euro 2,47, nat. sem. irr. arb. di Cl. 3°; il tutto confinante con proprietà dei coniugi e Controparte_4
per più lati e strada;
c) la quota di un mezzo (1/2) della Persona_3 porzione di fabbricato adibita a locale deposito, sita in Comune di Sala
Consilina (SA), contrada Fontanelle, snc, censita nel N.C.E.U. con i dati catastali: Fg. 38 Mapp. 186 sub. 2 Z.c. U Cat. C/2 Cl. 8 Mq 99 R.C.Euro
138,05 e confinante con , con , via CP_3 Controparte_5
Fontanelle, , gravata da ipoteca legale, iscritta a Salerno il Parte_2
25.08.2005 ai nn. 41564 R.G. e 10047 R.P. a garanzia della somma di Euro
4.080,96 per capitale ed un totale di Euro 8.161,92, a favore di CP_6
con sede in Salerno, e
contro
; d) “la quota di un
[...] Controparte_4 mezzo (1/2) del terreno agricolo in comune di Sala Consilina (SA) alla località Lanito censito nel N.C.T. con i dati catastali: Fg. 44 Mapp. 227 di Ha
0.03.80 RD Euro 0,29 RA Euro 0,20, nat. prato di Cl. 3°, confinante con pagina 4 di 13 proprietà eredi , proprietà , proprietà Parte_3 Persona_4
; e) “la quota di un mezzo (1/2) della Porzione di fabbricato adibita a Per_5 civile abitazione, sita in Comune di Santa Maria del Cedro (CS), contrada
Riviera dei Cedri, snc, censita nel N.C.E.U. con i dati catastali: Fg. 9 Mapp.
1777 sub. 24 Z.c. U Cat. A/3 Cl. 2 Vani 5 R.C.Euro 438,99 e confinante con
, e;
pervenutegli per atto Controparte_7 Controparte_8 Persona_6 di donazione rogito in data 11.04.2013, Rep. n. 54704 Racc. n. 8510, registrato a Sala Consilina (SA) il 24 aprile 2013 al n. 992, trascritto a
Salerno il 26.04.2013 ai nn. 15145/46 R.G. e 12475/76 R.P. e a Cosenza il
02.05.2013 ai nn. 11118 R.G. e 8046 R.P”. f) “la quota di un mezzo (1/2) del terreno agricolo in comune di Padula (SA) alla località Fusara censito nel
N.C.T. coi seguenti dati catastali: Fg. 25 Mapp. 259 di Ha 1.40.80 RD Euro
101,80 RA Euro 94,53, nat. di Cl. 3°, confinante con beni dei CP_9 coniugi e , strada comunale Aia Vecchia, eredi Controparte_4 Persona_3 di e , salvo altri;
pervenutagli per atto di Persona_7 Persona_8 donazione a rogito in data 31.12.2013, Rep. n. 89 Racc. n. 74, registrato a
Sala Consilina (SA) il 15.11.2013 al n. 2405 e trascritto a Salerno il
15.11.2013 ai nn. 42171 R.G. e 34384 R.P”. g) “l'intera piena proprietà del terreno agricolo, con entrostante fabbricato rurale, in comune di Padula (SA) località Fusara censito nel N.C.T. coi seguenti dati catastali: Fg. 25 Mapp. 47 di Ha 0.23.16 RD Euro 16,15 RA Euro 16,15, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp.
91 di Ha: 0.00.31, nat. fabb. rurale, Mapp. 95 di Ha:
0.10.98 RD Euro 9,64
RA Euro 7,66, nat. sem. irr. arb. di Cl. 2°, confinante con contrada Aia
Vecchia, con proprietà e per due lati, salvo altri, CP_3 CP_1 pervenutagli per atto di vendita a rogito del Notaio di Persona_9
Teggiano in data 29.05.2001, Rep. n. 15262 Racc. 6033, registrato a Sala
Consilina (SA) il 18.06.2001 al n. 604 e trascritto a Salerno in pari data ai nn. 15775 R.G. e 12432 R.P., nonché i seguenti beni mobili registrati pagina 5 di 13 autoveicolo Audi Modello A5 Sportback targato EL540MJ numero di identificazione del veicolo A003643SA12, immatricolato in data 21.02.2012 , carta di circolazione - autoveicolo Renault Modello Scenic III 7 Numero_1 posti targato EG177FZ numero di identificazione del veicolo A000018PZ11, immatricolato in data 03.01.2011 carta di circolazione che Numero_2 sussistevano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 2901 c.c., stante l'atto di disposizione a titolo gratuito, il legame di coniugio tra le parti, nonché il riconoscimento del debito da parte dello stesso che in sede CP_4 di interrogatorio del 17.12.2013 dinanzi alla Procura della repubblica di
Napoli aveva dichiarato la propria disponibilità a versare all'attrice euro
25.000.
2. Per tutte le premesse svolte, così concludeva: Parte_1
''accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della
dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato tra i Parte_1 coniugi ed in data 24.02.2014 a rogito del CP_1 Controparte_2 notaio rep. n. 262 e racc. n. 223, avente ad oggetto i beni Persona_1 meglio già descritti in atti;
in subordine, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale innanzi citato stipulato tra i coniugi convenuti e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia assoluta e/o nullità ai sensi dell'art. 1415 comma 2 c.c., con ogni conseguenza di legge;
ordinare alle competenti agenzie del territorio lo svolgimento delle trascrizioni di legge;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio.''
3. ed costituitisi con comparsa di CP_1 Controparte_2 costituzione e risposta in data 15.05.2017, in occasione della prima udienza di comparizione indicati in citazione alla medesima data, contestavano la domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata, rappresentando che avverso la sentenza indicata dalla società era stata appellata e pertanto pagina 6 di 13 ancora sub iudice dunque non era passata in giudicato, per quanto provvisoriamente esecutiva;
che il convenuto era persona benestante CP_4
e dunque la costituzione del fondo, creato a salvaguardia dei propri figli, non poteva rappresentare alcuna frode in danno del presunto credito, considerato altresì che vi erano altre disponibilità non rientranti nel suddetto fondo;
che aveva comunque verso alla società attrice mediante n. 2 assegni bancari l'importo di Euro 4.000 e che, in ogni caso, l'azione era carente di requisiti richiesti dalla legge.
4. Per le premesse svolte, ed così CP_1 Controparte_2 concludevano: ''respingere l'avversa domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, con la conseguente condanna dell'incauta attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite.''
5. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente ed all'udienza del 15.04.2023, dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo e rimessa la causa sul ruolo per il deposito della documentazione relativa al giudizio di appello pendente dinnanzi la Corte di
Appello di Milano, precisate le relative conclusioni, all'udienza del 24.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. La domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
7. Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria è un tipico strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, predisposto dal legislatore al fine di consentire al creditore di tutelarsi contro il pericolo di perdere la garanzia patrimoniale generica rappresentata dai beni del debitore: l'azione in discorso, infatti, colpisce gli atti con cui il debitore tende ad impedire o rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie, per l'appunto, disperdendo i propri beni. È, quindi, uno strumento con funzione conservativa, in cui la ricostituzione dell'integrità del patrimonio del debitore pagina 7 di 13 ha lo scopo di permettere al creditore di aggredire mediante l'esecuzione forzata i beni oggetto della revocazione. L'effetto che consegue al vittorioso esperimento dell'azione, tuttavia, non ha carattere recuperatorio reale, in quanto i beni oggetto degli atti dispositivi del debitore non rientrano nel patrimonio di questi;
del resto, l'atto in sé rimane pienamente valido ed efficace nei confronti dei terzi, divenendo inefficace relativamente alla posizione del creditore agente, nei cui confronti, perciò, l'atto sarà inopponibile. Pertanto, il risultato dello strumento disciplinato dall'art. 2901
c.c. è quello dell'inefficacia parziale e relativa, limitata alla sfera giuridica della parte che ne invoca l'applicazione, e precisamente, dalla Parte_1
[...]
8. Proseguendo con l'analisi dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. disciplina i presupposti dell'azione revocatoria.
Anzitutto, è richiesta la sussistenza di una ragione di credito nei confronti del debitore-convenuto: secondo la lettera della norma, potrà trattarsi anche di un credito soggetto a termine, quindi non ancora esigibile, o sottoposto a condizione;
non si richiede, invece, che il credito sia liquido. Sulla scorta di tali considerazioni e valorizzando, da un lato, la ratio e lo scopo della norma, che è quello di ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore ed assicurare al creditore un'aspettativa di solvibilità, dall'altro, gli effetti dell'azione, che, come detto, non sono recuperatori, ma comportano una mera inefficacia relativa e parziale, la giurisprudenza di merito e di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene che a fondamento dell'azione revocatoria possa essere addotta anche un'aspettativa di credito, intesa in termini di posizione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento, anche se non attuale;
eguale discorso anche con riferimento al credito eventuale
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014; Cass., Sez. Un.,
Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8013 del pagina 8 di 13 02/09/1996).
9. Si è discusso se anche il credito litigioso potesse essere tutelato mediante l'azione revocatoria: al quesito la più recente giurisprudenza tende a dare risposta positiva, superando anche, nel contempo, il precedente indirizzo che riteneva necessaria la sospensione del giudizio di revocazione, in pendenza di quello avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito (cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 9440 del
18/05/2004).
10. Secondo requisito è, poi, il pericolo di danno (c.d. eventus damni), ovvero il pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare alle ragioni creditorie:
a tal proposito, non è richiesta la presenza di un danno attuale, ma è sufficiente un pericolo di danno, inteso in termini di probabilità che il debitore non adempia la propria obbligazione;
così come non è necessario che il debitore si spogli dell'intero suo patrimonio, ovvero la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2, sent. n. 1902 del 03/02/2015, Cass., Sez. 3, sent. n.
1896 del 09/02/2012, Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del 29/03/2007). Ancora, si ritiene comunemente che integri il presupposto in discorso anche la semplice modificazione, dal punto di vista sia quantitativo, che qualitativo, del patrimonio del debitore, purché tale alterazione sia tale da rendere più difficile o anche solo più incerta la soddisfazione delle ragioni del creditore: posta la comune volatilità e difficoltà di tracciare e conservare i beni mobili, soprattutto il denaro, rappresenta certamente una modificazione peggiorativa del patrimonio del debitore anche solo l'alienazione di beni immobili e la loro sostituzione con danaro (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 1902 del 03/02/2015;
Cass., Sez. 3, sent. n. 1896 del 09/02/2012; Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del
29/03/2007; Cass. Sez. 3, sent. n. 19963 del 14/10/2005).
pagina 9 di 13 11. Come terzo requisito di applicazione, l'art. 2901 c.c. richiede inoltre, dal punto di vista soggettivo, che il debitore fosse consapevole di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie;
nel caso, invece, di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, il legislatore richiede il più pregnante requisito della dolosa preordinazione al fine di nuocere ai creditori. Quanto all'intento fraudolento del debitore, è sufficiente che questi sia genericamente consapevole che l'atto dispositivo modifichi, riduca o alteri significativamente la consistenza del proprio patrimonio.
12. La posizione del terzo acquirente, invece, è tutelata, a fronte delle ragioni dei creditori agenti, solo nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso: in tal caso, infatti, anche il terzo deve essere compartecipe dell'intento fraudolento del debitore. Come in generale per gli stati soggettivi, la prova della coscienza della compromissione del proprio patrimonio può essere utilmente ricavata sulla scorta di indici presuntivi sufficientemente certi (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005;
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011: “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013: “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per pagina 10 di 13 sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento”). Compete, infine, al debitore la prova dell'inesistenza del rischio per il soddisfacimento del credito
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015: “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni”; cfr. anche Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del 29/03/2007; cfr. Cass., Sez. 3, sent.
n. 19963 del 14/10/2005).
13. Passati in disamina i requisiti necessari al fine dell'esperimento dell'azione revocatoria, nel caso di specie, si deve rilevare che manca nel caso in esame il requisito del c.d. eventus damni.
14. Infatti, a tal riguardo, già in sede di costituzione dei convenuti, questi avevano evidenziato la propria disponibilità economica e la presenza di ulteriori beni non inseriti nel costituito fondo patrimoniale che avrebbero potuto, senza pregiudizio, dare immediata esecuzione alla sentenza resa al tempo dal Tribunale di Milano, successivamente impugnata.
15. Dunque, posto che per pacifica giurisprudenza in precedenza richiamata, il presupposto dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare alle ragioni creditorie, si identifica in un'alterazione patrimoniale che consista nel rendere più difficile o anche solo più incerta la soddisfazione delle ragioni del creditore, questa possibilità qui non si pagina 11 di 13 rinviene.
16. Atteso che il giudizio di merito a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione, con ordinanza n.15963/2021 si è concluso con sentenza n.2961/22 pubblicata in data 23.09.2022 dalla Corte di Appello di Milano e passata in giudicato con la quale è stata disposta la restituzione ex art. 2033
c.c. in favore della , va altresì dato atto che, come specificato Pt_1 dall'attrice stessa con note di trattazione scritte depositate in data
18.03.2025, il convenuto , in data 30.05.2023 nonché in data CP_4
28.06.2023, effettuava mediante assegno bancario due pagamenti rispettivamente di €.57.200,35, equivalente all'importo capitale precettato, nonché €.16.850,66 per il capitale dovuto in restituzione per somme pagate da in adempimento della sentenza n.1658/2018 della Corte di Pt_1
Appello di Milano, restando ancora impagati gli interessi maturati nel frattempo sulle due voci indicate.
17. Tuttavia, giova segnalare che, stante gli intervenuti medio tempore pagamenti dall' , l'esiguità delle somme non pagate a titolo di interessi CP_4 per un importo di circa Euro 8.000,00, nonché la piena solvibilità del convenuto che ha dato prova di diversi beni disponibili, elementi tutti CP_4 che corroborano la convinzione di una impossibilità oggettiva di arrecare pregiudizio ai diritti della società attrice, il Tribunale ritiene di non poter dichiarare soddisfatti i requisiti al fine di ottenere una positiva pronuncia sull'azione revocatoria proposta.
18. Parimenti va disattesa la domanda subordinata di dichiarazione di nullità per simulazione assoluta in quanto, come chiarito in giurisprudenza
(v. Tribunale di Caltanissetta Sentenza n. 41/2014 del 27/01/2014 su caso analogo), seppur intento delle parti, come dedotto dalla (così da Pt_1 ultimo comparsa conclusionale del 3/6/25, pag. 9 lett B), fosse quello di sottrarre i beni ai creditori, non vi sarebbe alcun intento simulatorio;
infatti pagina 12 di 13 se lo scopo fosse quello di creare un vincolo di destinazione che rendesse impignorabili i beni oggetto del fondo, non vi sarebbe alcun effetto difforme da quello tipicamente perseguito dal fondo patrimoniale.
19. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dei convenuti e , CP_1 Controparte_2 spese che si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014
n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405) entro i minimi, stante l'assenza di particolari e specifiche questioni di fatto e di diritto e di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta le domande;
condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rimborsare ai convenuti e , le CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 73/2017 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con gli avv.ti ANTONIO SGARRELLA (C.F.
), CRESCENZO RUBINETTI (C.F. ) C.F._1 C.F._2 ed ANTONIO DE SANCTIS (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ed CP_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ) con l'avv. RAFFAELE BONINFANTE (C.F. C.F._5
), giusta procura in atti;
C.F._6
PARTI CONVENUTE avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato 20.01.2017 ed iscrivendo la causa a ruolo in pari data, conveniva in giudizio ed Parte_1 CP_1 esponendo che con sentenza provvisoriamente Controparte_2 esecutiva, n.11233/2016 pubblicata in data 13.10.2016 dal Tribunale di
Milano nel procedimento RG n.38846/2013, l'avv. veniva CP_1 condannato al pagamento in favore della società attrice per la somma di euro
26.420,97, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo effettivo ed ex art. 2043 c.c. per la somma di euro 11.642,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo effettivo;
che, stante il mancato adempimento spontaneo dell'obbligazione, nelle more del giudizio di primo grado, in data 24.2.2014, con atto per notaio , Rep. nn. Persona_1
262/223 il convenuto aveva istituito con la propria moglie Controparte_2 un fondo patrimoniale, con l'intento così di sottrarre i relativi cespiti al diritto di credito accertato e pregiudicando eventuali azioni esecutive, avente ad oggetto beni immobili di proprietà del detto debitore ed in particolare: a) la quota di un mezzo (1/2) del fabbricato di tipo rurale con corte, sito in comune di Padula (SA) alla località Fusara censito nel N.C.T. con i seguenti dati catastali Fg. 25 Mapp. 173 di Ha 0.33.36, nat. Fu confinante Per_2 con altra proprietà dei costituenti e di par più lati, CP_3 pervenutagli per atto di donazione in data 30.11.2005, Rep. n.44692 Racc.
n. 3784, registrato a Sala Consilina (SA) il 14.12.2005 al n. 459 (IV) e trascritto a Salerno il 30.12.2005 ai nn. 64798 R.G. e 42041 R.P”; b) la quota di un mezzo (1/2) del complesso destinato ad agriturismo sito in
Comune di Padula (SA), Via Fusara, snc, comprendente a fabbricato per attività produttiva agricola, censito nel N.C.E.U. con i dati catastali Fg. 25
Mapp. 48 Z.c. U Cat. D/10 R.C.Euro 1.952,21 e confinante con proprietà dei pagina 2 di 13 coniugi e da tutti i lati;
- fabbricato per Controparte_4 Persona_3 attività produttiva agricola, censito nel N.C.E.U. con i dati catastali: Fg. 25
Mapp. 420 (ex 32) Z.c. U Cat. D/10 R.C.Euro 236,00 e confinante con proprietà dei coniugi e da tutti i lati;
- Controparte_4 Persona_3 fabbricato adibito a locale deposito, censito nel N.C.E.U. con i seguenti dati catastali: Fg. 25 Mapp. 424 (ex 41) Z.c. U Cat. C/2 Cl. 1 Mq 18 R.C.Euro
14,87, confinante con via Starze, con particella 259 per tre lati;
- lotto di terreni agricoli con entrostanti ruderi di fabbricato rurale in comune di Padula
(SA) censito nel N.C.T. con i dati catastali: Fg. 25 Mapp. 36 di Ha 0.52.64 RD
Euro 36,70 RA Euro 36,70, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 37 di Ha:
0.63.98 RD Euro 44,61 RA Euro 44,61, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 40 di
Ha:
0.36.34 RD Euro 19,48 RA Euro 19,48, di cui Porz. AA di Ha:
0.23.00 RD
Euro 16,04 RA Euro 16,04, nat. seminativo di Cl. 1° e Porz. AB di Ha:
0.13.34 RD Euro 3,44 RA Euro 3,44, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 49 di Ha:
4.51.62 RD Euro 106,31 RA Euro 226,08, di cui Porz. AA di Ha:
4.34.20 RD
Euro 100,91 RA Euro 213,03, nat. semin. arbor. di Cl. 6° e Porz. AB di Ha:
0.17.42 RD Euro 5,40 RA Euro 13,05, nat. vigneto di Cl. 3°; Mapp. 174 di
Ha:
2.15.75 RD Euro 100,28 RA Euro 133,71, nat. sem. irr. arb. di Cl. 4;
Mapp. 175 di Ha:
0.03.45 RD Euro 1,60 RA Euro 2,14, nat. sem. irr. arb. di
Cl. 4; Mapp. 176 di Ha:
0.82.40 RD Euro 19,15 RA Euro 40,43, nat. semin. arbor. di Cl. 6°, Mapp. 29 di Ha:
1.71.94 RD Euro 124,32 RA Euro 75,48, nat. semin. irrig. di Cl. 3°, Mapp. 30 di Ha:
0.78.32 RD Euro 54,61 RA Euro
54,61, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 43 di Ha: 0.03.56, nat. fabb. rurale;
Mapp. 46 di Ha:
0.11.75 RD Euro 8,50 RA Euro 7,89, nat. sem. irr. arb. di Cl.
3°; Mapp. 34 di Ha: 0.00.72 , nat. Fabb. rurale;
Mapp. 35 di Ha:
0.19.46 RD
Euro 9,95 RA Euro 9,95, di cui Porz. AA di Ha:
0.11.22 RD Euro 7,82 RA Euro
7,82, nat. seminativo di Cl. 1° e Porz. AB di Ha:
0.08.24 RD Euro 2,13 RA
Euro 2,13, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 38 di Ha:
0.14.62 RD Euro 10,19 RA
pagina 3 di 13 Euro 10,19, nat. seminativo di Cl. 1°; Mapp. 50 di Ha:
0.96.60 RD Euro
66,48 RA Euro 66,48, di cui Porz. AA di Ha:
0.94.60 RD Euro 65,96 RA Euro
65,96, nat. seminativo di Cl. 1° e Porz. AB di Ha:
0.02.00 RD Euro 0,52 RA
Euro 0,52, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 298 di Ha:
0.45.43 RD Euro 31,67 RA
Euro 31,67, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 299 di Ha:
0.00.09 RD Euro
0,02 RA Euro 0,02, nat. uliveto di Cl. 2°, Mapp. 300 di Ha:
0.43.57 RD Euro
30,38 RA Euro 30,38, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp. 301 di Ha:
0.00.93 RD
Euro 0,48 RA Euro 0,34, nat. uliv. vignet. di Cl. 1°, Mapp. 302 di Ha: 0.98.83
RD Euro 25,52 RA Euro 25,52, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 303 di Ha:
0.03.35 RD Euro 0,87 RA Euro 0,87, nat. uliveto di Cl. 2°; Mapp. 304 (ex 31) di Ha:
7.65.76 RD Euro 502,35 RA Euro 523,39, di cui Porz. AA di Ha:
6.30.00 RD Euro 439,25 RA Euro 439,25, nat. seminativo di Cl. 1° e Porz. AB di Ha:
1.35.76 RD Euro 63,10 RA Euro 84,14, nat. sem. irr. arb. di Cl. 4°;
Mapp. 44 di Ha:
0.12.08 RD Euro 8,73 RA Euro 8,11, nat. sem. irr. arb. di Cl.
3°; Mapp. 45 di Ha:
0.03.68 RD Euro 2,66 RA Euro 2,47, nat. sem. irr. arb. di Cl. 3°; il tutto confinante con proprietà dei coniugi e Controparte_4
per più lati e strada;
c) la quota di un mezzo (1/2) della Persona_3 porzione di fabbricato adibita a locale deposito, sita in Comune di Sala
Consilina (SA), contrada Fontanelle, snc, censita nel N.C.E.U. con i dati catastali: Fg. 38 Mapp. 186 sub. 2 Z.c. U Cat. C/2 Cl. 8 Mq 99 R.C.Euro
138,05 e confinante con , con , via CP_3 Controparte_5
Fontanelle, , gravata da ipoteca legale, iscritta a Salerno il Parte_2
25.08.2005 ai nn. 41564 R.G. e 10047 R.P. a garanzia della somma di Euro
4.080,96 per capitale ed un totale di Euro 8.161,92, a favore di CP_6
con sede in Salerno, e
contro
; d) “la quota di un
[...] Controparte_4 mezzo (1/2) del terreno agricolo in comune di Sala Consilina (SA) alla località Lanito censito nel N.C.T. con i dati catastali: Fg. 44 Mapp. 227 di Ha
0.03.80 RD Euro 0,29 RA Euro 0,20, nat. prato di Cl. 3°, confinante con pagina 4 di 13 proprietà eredi , proprietà , proprietà Parte_3 Persona_4
; e) “la quota di un mezzo (1/2) della Porzione di fabbricato adibita a Per_5 civile abitazione, sita in Comune di Santa Maria del Cedro (CS), contrada
Riviera dei Cedri, snc, censita nel N.C.E.U. con i dati catastali: Fg. 9 Mapp.
1777 sub. 24 Z.c. U Cat. A/3 Cl. 2 Vani 5 R.C.Euro 438,99 e confinante con
, e;
pervenutegli per atto Controparte_7 Controparte_8 Persona_6 di donazione rogito in data 11.04.2013, Rep. n. 54704 Racc. n. 8510, registrato a Sala Consilina (SA) il 24 aprile 2013 al n. 992, trascritto a
Salerno il 26.04.2013 ai nn. 15145/46 R.G. e 12475/76 R.P. e a Cosenza il
02.05.2013 ai nn. 11118 R.G. e 8046 R.P”. f) “la quota di un mezzo (1/2) del terreno agricolo in comune di Padula (SA) alla località Fusara censito nel
N.C.T. coi seguenti dati catastali: Fg. 25 Mapp. 259 di Ha 1.40.80 RD Euro
101,80 RA Euro 94,53, nat. di Cl. 3°, confinante con beni dei CP_9 coniugi e , strada comunale Aia Vecchia, eredi Controparte_4 Persona_3 di e , salvo altri;
pervenutagli per atto di Persona_7 Persona_8 donazione a rogito in data 31.12.2013, Rep. n. 89 Racc. n. 74, registrato a
Sala Consilina (SA) il 15.11.2013 al n. 2405 e trascritto a Salerno il
15.11.2013 ai nn. 42171 R.G. e 34384 R.P”. g) “l'intera piena proprietà del terreno agricolo, con entrostante fabbricato rurale, in comune di Padula (SA) località Fusara censito nel N.C.T. coi seguenti dati catastali: Fg. 25 Mapp. 47 di Ha 0.23.16 RD Euro 16,15 RA Euro 16,15, nat. seminativo di Cl. 1°, Mapp.
91 di Ha: 0.00.31, nat. fabb. rurale, Mapp. 95 di Ha:
0.10.98 RD Euro 9,64
RA Euro 7,66, nat. sem. irr. arb. di Cl. 2°, confinante con contrada Aia
Vecchia, con proprietà e per due lati, salvo altri, CP_3 CP_1 pervenutagli per atto di vendita a rogito del Notaio di Persona_9
Teggiano in data 29.05.2001, Rep. n. 15262 Racc. 6033, registrato a Sala
Consilina (SA) il 18.06.2001 al n. 604 e trascritto a Salerno in pari data ai nn. 15775 R.G. e 12432 R.P., nonché i seguenti beni mobili registrati pagina 5 di 13 autoveicolo Audi Modello A5 Sportback targato EL540MJ numero di identificazione del veicolo A003643SA12, immatricolato in data 21.02.2012 , carta di circolazione - autoveicolo Renault Modello Scenic III 7 Numero_1 posti targato EG177FZ numero di identificazione del veicolo A000018PZ11, immatricolato in data 03.01.2011 carta di circolazione che Numero_2 sussistevano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 2901 c.c., stante l'atto di disposizione a titolo gratuito, il legame di coniugio tra le parti, nonché il riconoscimento del debito da parte dello stesso che in sede CP_4 di interrogatorio del 17.12.2013 dinanzi alla Procura della repubblica di
Napoli aveva dichiarato la propria disponibilità a versare all'attrice euro
25.000.
2. Per tutte le premesse svolte, così concludeva: Parte_1
''accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della
dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato tra i Parte_1 coniugi ed in data 24.02.2014 a rogito del CP_1 Controparte_2 notaio rep. n. 262 e racc. n. 223, avente ad oggetto i beni Persona_1 meglio già descritti in atti;
in subordine, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale innanzi citato stipulato tra i coniugi convenuti e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia assoluta e/o nullità ai sensi dell'art. 1415 comma 2 c.c., con ogni conseguenza di legge;
ordinare alle competenti agenzie del territorio lo svolgimento delle trascrizioni di legge;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio.''
3. ed costituitisi con comparsa di CP_1 Controparte_2 costituzione e risposta in data 15.05.2017, in occasione della prima udienza di comparizione indicati in citazione alla medesima data, contestavano la domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata, rappresentando che avverso la sentenza indicata dalla società era stata appellata e pertanto pagina 6 di 13 ancora sub iudice dunque non era passata in giudicato, per quanto provvisoriamente esecutiva;
che il convenuto era persona benestante CP_4
e dunque la costituzione del fondo, creato a salvaguardia dei propri figli, non poteva rappresentare alcuna frode in danno del presunto credito, considerato altresì che vi erano altre disponibilità non rientranti nel suddetto fondo;
che aveva comunque verso alla società attrice mediante n. 2 assegni bancari l'importo di Euro 4.000 e che, in ogni caso, l'azione era carente di requisiti richiesti dalla legge.
4. Per le premesse svolte, ed così CP_1 Controparte_2 concludevano: ''respingere l'avversa domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, con la conseguente condanna dell'incauta attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite.''
5. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente ed all'udienza del 15.04.2023, dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo e rimessa la causa sul ruolo per il deposito della documentazione relativa al giudizio di appello pendente dinnanzi la Corte di
Appello di Milano, precisate le relative conclusioni, all'udienza del 24.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6. La domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
7. Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria è un tipico strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, predisposto dal legislatore al fine di consentire al creditore di tutelarsi contro il pericolo di perdere la garanzia patrimoniale generica rappresentata dai beni del debitore: l'azione in discorso, infatti, colpisce gli atti con cui il debitore tende ad impedire o rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie, per l'appunto, disperdendo i propri beni. È, quindi, uno strumento con funzione conservativa, in cui la ricostituzione dell'integrità del patrimonio del debitore pagina 7 di 13 ha lo scopo di permettere al creditore di aggredire mediante l'esecuzione forzata i beni oggetto della revocazione. L'effetto che consegue al vittorioso esperimento dell'azione, tuttavia, non ha carattere recuperatorio reale, in quanto i beni oggetto degli atti dispositivi del debitore non rientrano nel patrimonio di questi;
del resto, l'atto in sé rimane pienamente valido ed efficace nei confronti dei terzi, divenendo inefficace relativamente alla posizione del creditore agente, nei cui confronti, perciò, l'atto sarà inopponibile. Pertanto, il risultato dello strumento disciplinato dall'art. 2901
c.c. è quello dell'inefficacia parziale e relativa, limitata alla sfera giuridica della parte che ne invoca l'applicazione, e precisamente, dalla Parte_1
[...]
8. Proseguendo con l'analisi dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. disciplina i presupposti dell'azione revocatoria.
Anzitutto, è richiesta la sussistenza di una ragione di credito nei confronti del debitore-convenuto: secondo la lettera della norma, potrà trattarsi anche di un credito soggetto a termine, quindi non ancora esigibile, o sottoposto a condizione;
non si richiede, invece, che il credito sia liquido. Sulla scorta di tali considerazioni e valorizzando, da un lato, la ratio e lo scopo della norma, che è quello di ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore ed assicurare al creditore un'aspettativa di solvibilità, dall'altro, gli effetti dell'azione, che, come detto, non sono recuperatori, ma comportano una mera inefficacia relativa e parziale, la giurisprudenza di merito e di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene che a fondamento dell'azione revocatoria possa essere addotta anche un'aspettativa di credito, intesa in termini di posizione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento, anche se non attuale;
eguale discorso anche con riferimento al credito eventuale
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014; Cass., Sez. Un.,
Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8013 del pagina 8 di 13 02/09/1996).
9. Si è discusso se anche il credito litigioso potesse essere tutelato mediante l'azione revocatoria: al quesito la più recente giurisprudenza tende a dare risposta positiva, superando anche, nel contempo, il precedente indirizzo che riteneva necessaria la sospensione del giudizio di revocazione, in pendenza di quello avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito (cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 9440 del
18/05/2004).
10. Secondo requisito è, poi, il pericolo di danno (c.d. eventus damni), ovvero il pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare alle ragioni creditorie:
a tal proposito, non è richiesta la presenza di un danno attuale, ma è sufficiente un pericolo di danno, inteso in termini di probabilità che il debitore non adempia la propria obbligazione;
così come non è necessario che il debitore si spogli dell'intero suo patrimonio, ovvero la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2, sent. n. 1902 del 03/02/2015, Cass., Sez. 3, sent. n.
1896 del 09/02/2012, Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del 29/03/2007). Ancora, si ritiene comunemente che integri il presupposto in discorso anche la semplice modificazione, dal punto di vista sia quantitativo, che qualitativo, del patrimonio del debitore, purché tale alterazione sia tale da rendere più difficile o anche solo più incerta la soddisfazione delle ragioni del creditore: posta la comune volatilità e difficoltà di tracciare e conservare i beni mobili, soprattutto il denaro, rappresenta certamente una modificazione peggiorativa del patrimonio del debitore anche solo l'alienazione di beni immobili e la loro sostituzione con danaro (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 1902 del 03/02/2015;
Cass., Sez. 3, sent. n. 1896 del 09/02/2012; Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del
29/03/2007; Cass. Sez. 3, sent. n. 19963 del 14/10/2005).
pagina 9 di 13 11. Come terzo requisito di applicazione, l'art. 2901 c.c. richiede inoltre, dal punto di vista soggettivo, che il debitore fosse consapevole di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie;
nel caso, invece, di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, il legislatore richiede il più pregnante requisito della dolosa preordinazione al fine di nuocere ai creditori. Quanto all'intento fraudolento del debitore, è sufficiente che questi sia genericamente consapevole che l'atto dispositivo modifichi, riduca o alteri significativamente la consistenza del proprio patrimonio.
12. La posizione del terzo acquirente, invece, è tutelata, a fronte delle ragioni dei creditori agenti, solo nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso: in tal caso, infatti, anche il terzo deve essere compartecipe dell'intento fraudolento del debitore. Come in generale per gli stati soggettivi, la prova della coscienza della compromissione del proprio patrimonio può essere utilmente ricavata sulla scorta di indici presuntivi sufficientemente certi (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005;
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011: “in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013: “la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per pagina 10 di 13 sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento”). Compete, infine, al debitore la prova dell'inesistenza del rischio per il soddisfacimento del credito
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015: “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni”; cfr. anche Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del 29/03/2007; cfr. Cass., Sez. 3, sent.
n. 19963 del 14/10/2005).
13. Passati in disamina i requisiti necessari al fine dell'esperimento dell'azione revocatoria, nel caso di specie, si deve rilevare che manca nel caso in esame il requisito del c.d. eventus damni.
14. Infatti, a tal riguardo, già in sede di costituzione dei convenuti, questi avevano evidenziato la propria disponibilità economica e la presenza di ulteriori beni non inseriti nel costituito fondo patrimoniale che avrebbero potuto, senza pregiudizio, dare immediata esecuzione alla sentenza resa al tempo dal Tribunale di Milano, successivamente impugnata.
15. Dunque, posto che per pacifica giurisprudenza in precedenza richiamata, il presupposto dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare alle ragioni creditorie, si identifica in un'alterazione patrimoniale che consista nel rendere più difficile o anche solo più incerta la soddisfazione delle ragioni del creditore, questa possibilità qui non si pagina 11 di 13 rinviene.
16. Atteso che il giudizio di merito a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione, con ordinanza n.15963/2021 si è concluso con sentenza n.2961/22 pubblicata in data 23.09.2022 dalla Corte di Appello di Milano e passata in giudicato con la quale è stata disposta la restituzione ex art. 2033
c.c. in favore della , va altresì dato atto che, come specificato Pt_1 dall'attrice stessa con note di trattazione scritte depositate in data
18.03.2025, il convenuto , in data 30.05.2023 nonché in data CP_4
28.06.2023, effettuava mediante assegno bancario due pagamenti rispettivamente di €.57.200,35, equivalente all'importo capitale precettato, nonché €.16.850,66 per il capitale dovuto in restituzione per somme pagate da in adempimento della sentenza n.1658/2018 della Corte di Pt_1
Appello di Milano, restando ancora impagati gli interessi maturati nel frattempo sulle due voci indicate.
17. Tuttavia, giova segnalare che, stante gli intervenuti medio tempore pagamenti dall' , l'esiguità delle somme non pagate a titolo di interessi CP_4 per un importo di circa Euro 8.000,00, nonché la piena solvibilità del convenuto che ha dato prova di diversi beni disponibili, elementi tutti CP_4 che corroborano la convinzione di una impossibilità oggettiva di arrecare pregiudizio ai diritti della società attrice, il Tribunale ritiene di non poter dichiarare soddisfatti i requisiti al fine di ottenere una positiva pronuncia sull'azione revocatoria proposta.
18. Parimenti va disattesa la domanda subordinata di dichiarazione di nullità per simulazione assoluta in quanto, come chiarito in giurisprudenza
(v. Tribunale di Caltanissetta Sentenza n. 41/2014 del 27/01/2014 su caso analogo), seppur intento delle parti, come dedotto dalla (così da Pt_1 ultimo comparsa conclusionale del 3/6/25, pag. 9 lett B), fosse quello di sottrarre i beni ai creditori, non vi sarebbe alcun intento simulatorio;
infatti pagina 12 di 13 se lo scopo fosse quello di creare un vincolo di destinazione che rendesse impignorabili i beni oggetto del fondo, non vi sarebbe alcun effetto difforme da quello tipicamente perseguito dal fondo patrimoniale.
19. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dei convenuti e , CP_1 Controparte_2 spese che si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014
n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405) entro i minimi, stante l'assenza di particolari e specifiche questioni di fatto e di diritto e di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta le domande;
condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rimborsare ai convenuti e , le CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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