Decreto cautelare 18 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00862/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2022, proposto dalle sigg.re -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R.; l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., ciascuna in persona del rispettivo Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-delle note ad oggetto “ comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ”, documento n. -OMISSIS-, fascicolo n. -OMISSIS-, (quanto alla sig.ra -OMISSIS-); documento n. -OMISSIS-, fascicolo n. -OMISSIS- (quanto alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-); documento n. -OMISSIS-, fascicolo n. -OMISSIS- (quanto alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-), tutte emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, con le quali le ricorrenti sono state inviate a versare entro 30 giorni l’importo di € -OMISSIS-, con avvertimento che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata iscritta ipoteca sui loro beni ai sensi dell’art. 77, comma 2° bis , del d.P.R. n. 602/1973;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'art. 34, comma 5°, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le sigg.re -OMISSIS-e -OMISSIS- sono le eredi legittime, con beneficio di inventario, del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, già titolare dell’omonima azienda agricola in Bovolenta (PD).
2. Con il ricorso in esame le ricorrenti contestano le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria descritte in epigrafe, a mezzo delle quali l’A.D.E.R. le ha informate che, in caso non avessero adempiuto alla pretesa erariale, avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca sui loro beni.
3. Con decreto presidenziale n. 419/2022, confermato dall’ordinanza cautelare n. 481/2022, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 13.4.2022, il Tribunale ha accolto le ragioni della parte ricorrente sospendendo l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 si sono costituite in giudizio entrambe le Agenzie intimate depositando copiosa documentazione, e in particolare due relazioni interne dalle quali emerge l’annullamento in autotutela di tutti i preavvisi di ipoteca in epigrafe. Conseguentemente, l’Amministrazione ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Anche le ricorrenti hanno dimesso nuovi documenti e una memoria conclusiva, rilevando che l’Amministrazione non avrebbe fornito la prova documentale del detto annullamento e, cionondimeno, prendendo atto del sopravvenuto annullamento delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria e associandosi alla richiesta di declaratoria della c.m.c. con il favore delle spese di giudizio.
5. All’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il patrocinio delle ricorrenti ha ribadito la cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio e il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
7. In proposito non si può infatti che prendere atto della dichiarazione dell’A.D.E.R. di avere annullato in autotutela tutte e tre le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, seguita dalla presa d’atto delle ricorrenti che, in tal senso, concordano sulla cessazione della materia del contendere determinata dall’eliminazione dei preavvisi ipotecari oggetto di contestazione. Tanto comporta la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
8. Le spese di lite vanno però eccezionalmente compensate, anche in ragione dell’incertezza che regnava, al tempo della proposizione dell’impugnativa, sulla questione della lesività degli atti gravati, in considerazione della loro natura di comunicazioni con finalità meramente informative .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO