Sentenza 24 giugno 2024
Massime • 1
In tema di liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. in l. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo d.l. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/2024, n. 17272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17272 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
e lo stesso art. 83, secondo comma, sancisce, quale conseguenza della messa in liquidazione coatta dell'istituto bancario, gli effetti previsti dagli artt. 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare, tra cui per l’appunto l’art. 52; mentre – si è detto - l'art. 96, secondo comma, n. 3, della medesima legge, relativo all’ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato, pronunziata prima dell’apertura del procedimento, non è richiamato all’interno della previsione suddetta. III. - Il più recente indirizzo giurisprudenziale è invece giunto a conclusione diversa, facendo leva sull’istituto dell’ammissione con riserva come punto di equilibrio tra le esigenze delle concorsualità e quelle di tutela giurisdizionale dei diritti. È stato così affermato che dinanzi alla liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al citato d.l. n. 99 del 2017 opera sì il rinvio (art. 2) alle norme del T.u.b., ma fermo rimanendo che tali norme a loro volta rinviano (cfr. art. 80 nel testo pro tempore) alle 5 disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto. Specificamente, l’art. 2 del d.l. n. 99 del 2017 (come convertito) contiene la seguente regola di chiusura: “per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate”. Il che vuol dire che per gli aspetti non disciplinati si applicano tutte le norme del T.u.b. sulla liquidazione coatta amministrativa, nonché quelle della legge fallimentare ove richiamate a loro volta. Posto che l’istituto dell’ammissione con riserva non è disciplinato dal d.l. n. 99 del 2017, il profilo – si è detto – deve trovare completamento mediante l’estensione della normativa generale nelle disposizioni costì richiamate. E tra le norme richiamate assumono importanza anche e proprio quelle sull’ammissione dei crediti con riserva, nei medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Cosicché il giudizio di condanna, instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa, non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, e il creditore semmai, a norma dell'art. 96 legge fall., deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione (Cass. Sez. 1 n. 8463-22, Cass. Sez. 1 n. 12948-22, Cass. Sez. 1 n. 19888-22). IV. - Deve darsi continuità a questo secondo, maggioritario, indirizzo, per le ragioni in esso specificate e per quelle aggiuntive che seguono. V. - Va precisato che il punto nodale del discorso non è inciso dalla (pur ovvia) inoperatività nel giudizio di cassazione delle cause di interruzione del processo (cfr. di recente Cass. Sez. 1 n. 4622-24, Cass. 6 Sez. 1 n. 3630-21, Cass. Sez. 1 n. 27143-17; e v. pure Cass. Sez. 2 n. 30785-23). Al fondo della questione, infatti, non c’è l’interruzione come istituto del processo, quanto piuttosto l’eventualità di ritenere improcedibile la domanda risarcitoria (o anche, secondo una alternativa e meno precisa visione, improseguibile il giudizio) in nome della esclusività del rito di accertamento dei crediti in ambito endoconcorsuale. Il punto nodale è rappresentato dalla regola del concorso formale (art. 52 legge fall.), che prescinde completamente dalla circostanza che il giudizio di cassazione sia refrattario all’interruzione. VI. - Ora l’art. 52 legge fall., consacrando la regola del concorso formale, fa salve le diverse disposizioni di legge (“Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”). Tra le deroghe va annoverata quella di cui all’art. 96, secondo comma, n. 3), legge fall. a proposito dei “crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento”. Tali crediti vanno ammessi con riserva, ferma restando la facoltà del curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. VII. - L’estensione della norma – notoriamente valevole sia nel caso di accertamento positivo, che in quello di accertamento negativo del credito (v. Cass. Sez. 6-3, n. 11741-21; Cass. Sez.
6-1 n. 11362- 18, ma anche Cass. Sez. 1 n. 26041-10, con riferimento al testo precedente dell'art. 95, terzo comma, legge fall.) – alla liquidazione coatta amministrativa delle banche (e delle banche venete in particolare) non è seriamente contestabile. Non lo è in quanto tra le norme declinate dal T.u.b., alle quali rinvia il d.l. n. 99 del 2017, art. 2, debbono essere annoverate, oltre a 7 quella dell’art. 86, puntualmente richiamato (“Accertamento del passivo”), anche e segnatamente (i) quella dell’art. 83 - che appunto esprime l’esigenza del concorso formale (“Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) – e (ii) quella dell’art. 80, che estende le previsioni della legge fallimentare (e oggi del codice della crisi e dell’insolvenza) “per quanto non espressamente previsto”. La disciplina della l.c.a. delle banche trova la propria valvola di sfogo nell'art. 80 del T.u.b., il cui sesto comma prevede, quanto al testo applicabile alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 12.1.2019, n. 14, recante il CCII, che “le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione” e che “per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare”. Il rinvio così stabilito è da intendere alla disciplina dettata dalla legge fallimentare per la l.c.a., sicché in definitiva le norme della legge fallimentare relative al fallimento sono estensibili (a loro volta) alla l.c.a. delle banche nei limiti e nei termini in cui a esse rinviano le norme della l.c.a. ordinaria. Unico limite è quello della compatibilità. VIII. - In questa prospettiva è significativo constatare che ai sensi del citato art. 80 del T.u.b. vige la regola dettata dall’art. 212 legge fall., la quale, menzionando ai fini delle ripartizioni parziali della l.c.a. anche l'art. 113 legge fall., chiarisce nella l.c.a. delle banche, ai fini delle ripartizioni parziali, devono essere trattenute e depositate le quote 8 assegnate ai “creditori ammessi con riserva”; con ciò dunque implicitamente, ma univocamente, consentendo anche e proprio all’operatività dell’istituto dell’ammissione con riserva nella specifica materia. In altre parole, la disposizione dell'art. 96 legge fall., norma fondamentale in tema di ammissione di crediti con riserva al passivo del fallimento, seppure non richiamata in modo diretto, è considerata operante dallo stesso legislatore nella procedura di l.c.a. di diritto comune;
e quindi, per effetto dei rimandi delineati dall'art. 80 del T.u.b., lo diventa anche in quella relativa alle banche. Sicché la stessa applicabilità, per effetto del rinvio al T.u.b. operato dal d.l. n. 99 del 2017, art. 2, va ritenuta quanto alla speciale l.c.a. stabilita ex lege per le banche venete. IX. - L’esposta ricostruzione è corroborata da un argomento sistematico, essendo logico che l’esegesi prescelta deve evitare una (altrimenti alquanto evidente) violazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo. Difatti, seguendo l’esegesi contraria a quella appena menzionata, si imporrebbe al creditore di iniziare sempre daccapo il procedimento di accertamento mediante l’insinuazione concorsuale, pur ove egli abbia già ottenuto il titolo, benché non irrevocabile (v. già Cass. Sez. 1 n. 8463-22). X. – Il collegio deve farsi carico, tuttavia, dell’obiezione sollevata al riguardo dal procuratore generale. L’obiezione è incentrata sul principio di interpretazione delle norme confliggenti, secondo il necessario criterio della prevalenza della lex specialis. Viene rappresentato che esisterebbe una giustapposizione tra il richiamo del d.l. n. 99 del 2017 alle norme del T.u.b. - e tra queste mediatamente all’art. 80 del T.u.b. quale norma recettiva della legge fallimentare per le conseguenze in ordine all’applicabilità dell’art. 96 9 stessa legge - e il simultaneo (e questa volta espresso) richiamo del medesimo d.l. all’art. 83 del T.u.b.: norma che non reca traccia dell’art. 96 legge fall. Se ne dovrebbe ricavare l’incongruità di un’interpretazione tesa a isolare il primo riferimento (all’art. 80) in funzione ricettiva antagonistica. In sostanza, anche a voler ammettere un conflitto tra norme, dovrebbe prevalere quanto indicato dall’art. 83 del T.u.b., perché norma di carattere speciale direttamente evocata dal d.l. n. 99 del 2017. XI. - Questa costruzione non può esser condivisa. L’art. 83 del T.u.b. è norma specificamente involgente gli effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. L’art. 83 non è autosufficiente ai nostri fini, visto che non contiene le regole sulla formazione dello stato passivo. Tali regole sono stabilite dall’art. 86. In dipendenza di quel che si è detto sopra, non può essere svilito il margine di compatibilità esistente tra gli istituti evocabili. I quali non sono affatto in posizione confliggente. Una posizione confliggente potrebbe sostenersi solo se si rinvenisse nella disciplina della l.c.a., e segnatamente in quella di cui all’art. 86, un quid di irrimediabilmente ostativo all’ammissione di crediti con riserva. Così non è perché gli elementi di specialità, rinvenibili nella disciplina della formazione dello stato passivo della l.c.a. delle banche, in nessun punto ostano a una tutela del creditore in forma di riserva ex art. 96, secondo comma, n. 3, legge fall. La sostanziale differenza del procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. delle banche rispetto al fallimento è data dalla presenza della fase rimessa all’operato d’ufficio dall’organo commissariale. 10 Nel contesto di questa stessa fase interviene la comunicazione ai creditori anche al fine degli eventuali “reclami” ai commissari (in tendenziale equivalenza con l’invito alla presentazione di “osservazioni e istanze” di cui alla l.c.a. ordinaria). La peculiarità è che – in disparte la tutela garantita dall’art. 86, quinto comma, ai creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione - l’inserimento nello stato passivo avviene comunque d’ufficio. Il procedimento di formazione dello stato passivo prescinde da qualsiasi effettiva domanda di parte, e si intende fatto - esso stesso - con riserva di eventuali contestazioni. Questa cosa è del tutto pacifica. E però non implica che col procedimento sia incompatibile l’art. 96, secondo comma, n. 3, legge fall. Da un lato, proprio nel contesto delle interlocuzioni coi creditori è ben possibile che sia indicato il presupposto di operatività di tale norma, in base alla esistenza di una decisione del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato. Dall’altro, è possibile che il presupposto dell’art. 96, secondo comma, n. 3, legge fall. già risulti al commissario, e niente toglie in questo caso che egli debba infine comunque determinarsi in base alla regola desunta dalla norma, ammettendo direttamente il credito per l’appunto con riserva. Insomma, non appaiono individuabili effettivi e risolutivi elementi di specialità nella formazione dello stato passivo delle banche (ivi comprese le due venete) tali da rendere incompatibile l’ammissione con riserva in casi del genere. XII. – Ciò conduce a confermare il principio reso da Cass. Sez. 1 n. 8463-22: - in tema di liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. in l. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo d.l. alle norme del T.u.b., le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo 11 pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento;
ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99/2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 legge fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione. XIII. - Venendo al motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 21, primo comma, del d.lgs. n.58 del 1998 (cd. T.u.f.) e agli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n.11522-98. Dopo aver trascritto un ampio stralcio della sentenza n. 176 del 2016 di questa Corte, sottolineano gli aspetti che avrebbero imposto di annoverare essi coniugi nella categoria degli investitori inesperti in materia finanziaria. Contestano quindi la valutazione della corte d’appello e dubitano dell'attendibilità della deposizione di uno dei testimoni escussi (tale Marchetti), giacché la banca avrebbe dovuto attenersi all'art. 29 del regolamento Consob ed evitare fin dall’inizio di procedere all’intermediazione essendo l'operazione inadeguata. Difatti né l'ordine impartito per iscritto dopo la segnalazione di inadeguatezza, né la testimonianza citata potevano dimostrare che la banca avesse adempiuto agli obblighi informativi. XIV. - Il motivo è inammissibile perché integra un sindacato di fatto. In ordine agli obblighi di informazione attiva (art. 28 del regolamento intermediari) la corte d’appello - con statuizione non 12 direttamente censurata – ha ritenuto che la prova dell’adempimento potesse essere offerta con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale. Dopodiché sulla base delle deposizioni dei testi escussi (tali Marchetti e Crosara) ha affermato che la banca intermediaria aveva adempiuto ai propri obblighi, così come stabilito dall’art. 28. Il quale, applicabile ratione temporis, ha specificato nel dettaglio il contenuto degli obblighi informativi a carico della banca pretendendo, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, l’acquisizione di notizie (a) circa l’esperienza dell’investitore in materia, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e (b) circa la propensione al rischio. È appena il caso di ricordare che la valutazione della prova è compito precipuo del giudice del merito, e l’esito non è sindacabile in cassazione, salvo l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti;
omesso esame nella specie non dedotto. Non può seguirsi l’assunto dei ricorrenti sul versante della lamentata inadeguatezza dell’operazione. L’art. 29 del regolamento intermediari del 1998 impone, quanto alle operazioni inadeguate, che l’intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni per l’appunto tali per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenendo a tal fine conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Dinanzi a un’operazione ritenuta inadeguata, la norma stabilisce puntuali obblighi di informazione, con la precisazione che, però, ove l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari possono eseguirla solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute). 13 La corte territoriale ha accertato in fatto, questa volta sulla base di prova documentale, che gli obblighi suddetti erano stati assolti, alla luce di quanto emergente dall’ordine di acquisto sottoscritto. E anche in questo caso i ricorrenti sollecitano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, cosa non consentita – come detto – nel giudizio di cassazione. XV. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione