Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/04/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n.5124/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MARZANO ETTORE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 15/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 01°/07/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile, la
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Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha confermato, all'esito dei chiarimenti scritti resi nel corso del presente giudizio, l'esclusione della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 65%, che è inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal
CTU a pagg.5 e 6 della sua relazione scritta e nei suoi chiarimenti scritti del 01°/01/2025).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dall'attenta valutazione degli atti esaminati e da quanto è emerso in sede di visita peritale il sig. Parte_1 risulta portatore di un deficit di natura intellettiva di grado lieve unitamente ad una sindrome ansioso depressiva di grado medio.
Pertanto, si ritiene di condividere la valutazione dell'invalidità civile riconosciuta al periziato dalla Commissione Medica dell' , in ragione della certificazione medica allegata che CP_1 attesta una disabilità intellettiva di grado lieve e un disturbo distimico e somatoforme indifferenziato con associato un evidente stato di depressione endoreattiva.
Codici DM
1005- INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE;
2205- SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA
E S I T O: Invalido con riduzione della capacità lavorativa con una percentuale di I.C. pari al 65% dalla data della domanda amministrativa».
3 Si condivide, inoltre, la valutazione da ultimo espressa dal CTU nelle sue repliche (di seguito riportate) alle osservazioni formulate dalla difesa di parte ricorrente:
«La sottoscritta, nel riportarsi alle valutazioni già espresse nell'elaborato già depositato nel procedimento n. 8181/2023, osserva quanto segue:
Con riferimento alla contestazione sollevata dal ricorrente sul tipo di forma di depressione, si evidenzia che nella documentazione medica specialistica allegata dal ricorrente non è stata mai formulata una diagnosi di sindrome depressiva endogena
(vedi certificati Medici del 04/11/2022- 27/09/2018).
Il disturbo distimico del ricorrente è una delle forme di depressione classificato come una depressione cronica più lieve nei sintomi rispetto alle altre forme di depressione;
è un disturbo si dell'umore ma con caratteristiche clinico obiettive diverse rispetto alla sindrome depressiva endogena tali da differenziarne il tipo di depressione stessa.
Il riconoscimento di una forma di depressione endoreattiva era stata valutata dalla sottoscritta CTU in base allo stato del periziato che mostrava un'evidente deflessione del tono dell'umore ed uno “stato d'ansia sub continuo” riportato in anamnesi nel certificato medico del 27/09/2018.
In merito alle problematiche muscolo scheletriche evidenziate dal ricorrente, in atti non vi sono riscontri di referti medici che attestano patologie a carico del rachide lombare tali da determinare un'anchilosi dello stesso (cod. 7010). In particolare il certificato di visita neurochirurgica del 28/05/2019 riportava un'assenza di deficit sensitivo-motorio e nella RM lombosacrale del 23/05/2019 venivano evidenziate protrusioni discali multiple che determinano una lombalgia e non un'anchilosi di rachide lombare».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del consulente di parte ricorrente.
4 Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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