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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2765/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Marzia Baroni e dall'Avv. Carlo Pollini, presso il cui studio, sito in Parma
Strada Abbeveratoia n° 65/A, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, P_ C.F._2 dall'Avv. Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini, presso il cui studio, sito in Reggio Emilia (RE), Via P.
Borsellino, 22, è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni: “i figli stiano dal padre a weekend alternati dal venerdì sera dalle 19:30 alla domenica sera alle 21:00.
Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, il padre starà con i figli il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando il papà li riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando il riaccompagnerà dalla madre;
il contributo del padre al mantenimento dei figli viene fissato in mensili euro 1200,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il 20 di ogni mese. La SI.ra avrà diritto P_ all'intero importo dell'assegno unico per i figli”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 250, c.c., depositato in data 24.09.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Parma deducendo che: tra il 2004 e il 2020 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con P_
PE ; dall'unione erano nati , in data 25.11.2012, e il 4.12.2019; al momento della nascita
[...] PE_2 dei figli egli si trovava in Italia con un documento irregolare, ove era riportato un nome non corrispondente al proprio, per cui non aveva potuto riconoscere i minori;
di comune accordo con la SI.ra , i minori avevano acquistato il solo cognome della madre;
egli si era sempre occupato
P_ dell'educazione e del mantenimento dei figli;
sino alla fine della relazione con la SI.ra , il nucleo
P_ familiare aveva convissuto in Parma, Strada Mulattiera Inferiore n° 8; al termine della relazione, lui e la SI.ra avevano proceduto alla regolamentazione dei profili inerenti alla responsabiltà
P_ genitoriale tramite scrittura privata, ma gli accordi venivano puntualmente disattesi dalla SI.ra ,
P_ che lo escludeva dalle scelte educative che coinvolgevano i figli;
egli sosteneva quasi integralmente le spese di mantenimento per i minori.
Tanto premesso, il ricorrente ha insistito affinché il Tribunale volesse pronunciare una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della madre ai fini del riconoscimento dei figli, regolando contestualmente il regime di affidamento dei figli minori.
Con memoria depositata in data 12.12.2024 si è costituita nel presente giudizio la SI.ra P_ allegando che: aveva avuto una relazione sentimentale con il SI. dall'anno 2009 sino alla Parte_1
PE fine del 2020, dalla quale erano nati e in seguito alla cessazione della convivenza, il PE_2 ricorrente aveva acquistato un immobile a Fontevivo (PR), in Strada Provinciale per Busseto, n.9, trasferendo ai minori la nuda proprietà e ad ella il diritto di abitazione vitalizio;
ella si occupava quotidianamente della crescita, educazione e accudimento dei minori, potendo confidare nei ricavi ottenuti dalla propria attività lavorativa;
il SI. aveva disatteso gli accordi raggiunti al Parte_1 momento della cessazione della convivenza ed in particolare quelli economici inerenti il versamento del mantenimento indiretto dei minori.
PEtanto, la resistente ha aderito alla domanda di riconoscimento dei minori proposta dal ricorrente, ma ha chiesto che i minori fossero affidati a lei in via esclusiva e che fosse posto in capo al ricorrente un contributo al mantenimento indiretto dei figli pari a 3.000,00 euro mensili (1.500,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie, prevedendo altresì che l'assegno unico universale fosse a lei integralmente versato. In subordine, ha insistito affinché il Tribunale volesse disporre l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità e i tempi meglio specificati in memoria.
Con decreto del 30.12.2024 la Giudice, rilevato che parte convenuta aveva eccepito che il presente giudizio, avendo ad oggetto un procedimento relativo allo stato delle persone, dovesse essere trattato pagina 2 di 5 nelle forme del rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglia, ex artt. 473bis e ss., c.p.c., ritenuta tale istanza meritevole di accoglimento, ha ordinato il mutamento del rito, fissando l'udienza di cui all'articolo 473-bis.2, c.p.c.
All'udienza del 27.05.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, che hanno chiesto al Collegio di voler recepire.
*** ***
È necessario premettere che, così come riconosciuto da costante giurisprudenza, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale occorre procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'eSIenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
In particolare, all'autorità giudiziaria è richiesto di compiere un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (v. Cass. ord. n. 24718/21). Si è inoltre aggiunto che il diritto soggettivo di natura primaria al riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico (v. Cass. sent. n. 23074/05). Tale diritto, essendo costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore (v. Cass. sent. n.
2878/05).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce degli elementi di prova raccolti, nonché del consenso espressamente manifestato dalla madre, debba trovare accoglimento la domanda avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento dei figli minori, e Ed infatti, non si può non PE PE_2
pagina 3 di 5 considerare che il padre è sempre stato presente nella vita dei minori, come riconosciuto anche dalla resistente, e che si è con costanza interessato delle loro necessità e del loro mantenimento. Difatti, nonostante il rapporto con la madre si sia pressochè interrotto dal 2020, il padre biologico ha sempre mantenuto costanti rapporti con i figli, che incontra con regolarità. PEtanto, il diritto del padre biologico a riconoscere i figli si coniuga perfettamente con l'interesse dei minori a che sia ufficializzato il ruolo del genitore, che, laddove impedito, causerebbe un grave pregiudizio per i minori, tale da compromettere seriamente il loro sviluppo psicofisico.
Tanto premesso, deve quindi essere accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dei minori. PEtanto, i figli acquisiranno anche il cognome paterno, che, in assenza di contrarie indicazioni delle parti, andrà posposto a quello materno, tenuto conto che i minori, sin dalla nascita, sono stati identificati con il cognome della madre.
Come accennato, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni in ordine alla regolamentazione del regime di affidamento dei figli, nei termini riportati in precedenza.
Ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme alle conclusioni delle parti in tema di affidamento, collocamento e visite per i minori, poiché l'accordo raggiunto dalle parti appare adeguato al loro interesse, alla luce del disposto normativo di cui agli artt. 337 bis, 337 ter e 337 quater, c.c.
Del pari, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Stante la peculiare natura della controversia in esame, nonché il raggiungimento di un accordo in ordine alla regolamentazione del regime di affidamento dei figli, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di riconoscimento proposta dal ricorrente di e e, Parte_2 Parte_3 per l'effetto, dichiara che , nato in data [...], e nato in [...] Parte_2 Parte_3
4.12.2019, sono figli di;
Parte_1
2) Dispone che i minori, e assumano il cognome del padre posponendolo Parte_2 Parte_3
a quello della madre;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di provvedere all'annotazione della presente sentenza al passaggio in giudicato della stessa in calce agli atti di nascita dei minori;
4) Affida i minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
pagina 4 di 5 5) Dispone che i tempi di visita siano così stabiliti: i figli staranno dal padre a weekend alternati dal venerdì sera dalle 19:30 alla domenica sera alle 21:00. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, il padre starà con i figli il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando il papà li riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando il riaccompagnerà dalla madre;
6) Dispone che il contributo del padre al mantenimento dei figli sia pari a euro 1200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare entro il 20 di ogni mese;
7) Dà atto che le parti concordano in ordine al conferimento dell'Assegno Unico integralmente a favore della SI.ra ; P_
8) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Parma nella camera di conSIlio del 16.6.2025
La Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2765/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Marzia Baroni e dall'Avv. Carlo Pollini, presso il cui studio, sito in Parma
Strada Abbeveratoia n° 65/A, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, P_ C.F._2 dall'Avv. Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini, presso il cui studio, sito in Reggio Emilia (RE), Via P.
Borsellino, 22, è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni: “i figli stiano dal padre a weekend alternati dal venerdì sera dalle 19:30 alla domenica sera alle 21:00.
Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, il padre starà con i figli il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando il papà li riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando il riaccompagnerà dalla madre;
il contributo del padre al mantenimento dei figli viene fissato in mensili euro 1200,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il 20 di ogni mese. La SI.ra avrà diritto P_ all'intero importo dell'assegno unico per i figli”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 250, c.c., depositato in data 24.09.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Parma deducendo che: tra il 2004 e il 2020 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con P_
PE ; dall'unione erano nati , in data 25.11.2012, e il 4.12.2019; al momento della nascita
[...] PE_2 dei figli egli si trovava in Italia con un documento irregolare, ove era riportato un nome non corrispondente al proprio, per cui non aveva potuto riconoscere i minori;
di comune accordo con la SI.ra , i minori avevano acquistato il solo cognome della madre;
egli si era sempre occupato
P_ dell'educazione e del mantenimento dei figli;
sino alla fine della relazione con la SI.ra , il nucleo
P_ familiare aveva convissuto in Parma, Strada Mulattiera Inferiore n° 8; al termine della relazione, lui e la SI.ra avevano proceduto alla regolamentazione dei profili inerenti alla responsabiltà
P_ genitoriale tramite scrittura privata, ma gli accordi venivano puntualmente disattesi dalla SI.ra ,
P_ che lo escludeva dalle scelte educative che coinvolgevano i figli;
egli sosteneva quasi integralmente le spese di mantenimento per i minori.
Tanto premesso, il ricorrente ha insistito affinché il Tribunale volesse pronunciare una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante della madre ai fini del riconoscimento dei figli, regolando contestualmente il regime di affidamento dei figli minori.
Con memoria depositata in data 12.12.2024 si è costituita nel presente giudizio la SI.ra P_ allegando che: aveva avuto una relazione sentimentale con il SI. dall'anno 2009 sino alla Parte_1
PE fine del 2020, dalla quale erano nati e in seguito alla cessazione della convivenza, il PE_2 ricorrente aveva acquistato un immobile a Fontevivo (PR), in Strada Provinciale per Busseto, n.9, trasferendo ai minori la nuda proprietà e ad ella il diritto di abitazione vitalizio;
ella si occupava quotidianamente della crescita, educazione e accudimento dei minori, potendo confidare nei ricavi ottenuti dalla propria attività lavorativa;
il SI. aveva disatteso gli accordi raggiunti al Parte_1 momento della cessazione della convivenza ed in particolare quelli economici inerenti il versamento del mantenimento indiretto dei minori.
PEtanto, la resistente ha aderito alla domanda di riconoscimento dei minori proposta dal ricorrente, ma ha chiesto che i minori fossero affidati a lei in via esclusiva e che fosse posto in capo al ricorrente un contributo al mantenimento indiretto dei figli pari a 3.000,00 euro mensili (1.500,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie, prevedendo altresì che l'assegno unico universale fosse a lei integralmente versato. In subordine, ha insistito affinché il Tribunale volesse disporre l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità e i tempi meglio specificati in memoria.
Con decreto del 30.12.2024 la Giudice, rilevato che parte convenuta aveva eccepito che il presente giudizio, avendo ad oggetto un procedimento relativo allo stato delle persone, dovesse essere trattato pagina 2 di 5 nelle forme del rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglia, ex artt. 473bis e ss., c.p.c., ritenuta tale istanza meritevole di accoglimento, ha ordinato il mutamento del rito, fissando l'udienza di cui all'articolo 473-bis.2, c.p.c.
All'udienza del 27.05.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, che hanno chiesto al Collegio di voler recepire.
*** ***
È necessario premettere che, così come riconosciuto da costante giurisprudenza, nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale occorre procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'eSIenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
In particolare, all'autorità giudiziaria è richiesto di compiere un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori (v. Cass. ord. n. 24718/21). Si è inoltre aggiunto che il diritto soggettivo di natura primaria al riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico (v. Cass. sent. n. 23074/05). Tale diritto, essendo costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli artt. 3 e 7 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore (v. Cass. sent. n.
2878/05).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, alla luce degli elementi di prova raccolti, nonché del consenso espressamente manifestato dalla madre, debba trovare accoglimento la domanda avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento dei figli minori, e Ed infatti, non si può non PE PE_2
pagina 3 di 5 considerare che il padre è sempre stato presente nella vita dei minori, come riconosciuto anche dalla resistente, e che si è con costanza interessato delle loro necessità e del loro mantenimento. Difatti, nonostante il rapporto con la madre si sia pressochè interrotto dal 2020, il padre biologico ha sempre mantenuto costanti rapporti con i figli, che incontra con regolarità. PEtanto, il diritto del padre biologico a riconoscere i figli si coniuga perfettamente con l'interesse dei minori a che sia ufficializzato il ruolo del genitore, che, laddove impedito, causerebbe un grave pregiudizio per i minori, tale da compromettere seriamente il loro sviluppo psicofisico.
Tanto premesso, deve quindi essere accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento dei minori. PEtanto, i figli acquisiranno anche il cognome paterno, che, in assenza di contrarie indicazioni delle parti, andrà posposto a quello materno, tenuto conto che i minori, sin dalla nascita, sono stati identificati con il cognome della madre.
Come accennato, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni in ordine alla regolamentazione del regime di affidamento dei figli, nei termini riportati in precedenza.
Ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme alle conclusioni delle parti in tema di affidamento, collocamento e visite per i minori, poiché l'accordo raggiunto dalle parti appare adeguato al loro interesse, alla luce del disposto normativo di cui agli artt. 337 bis, 337 ter e 337 quater, c.c.
Del pari, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Stante la peculiare natura della controversia in esame, nonché il raggiungimento di un accordo in ordine alla regolamentazione del regime di affidamento dei figli, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda di riconoscimento proposta dal ricorrente di e e, Parte_2 Parte_3 per l'effetto, dichiara che , nato in data [...], e nato in [...] Parte_2 Parte_3
4.12.2019, sono figli di;
Parte_1
2) Dispone che i minori, e assumano il cognome del padre posponendolo Parte_2 Parte_3
a quello della madre;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di provvedere all'annotazione della presente sentenza al passaggio in giudicato della stessa in calce agli atti di nascita dei minori;
4) Affida i minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
pagina 4 di 5 5) Dispone che i tempi di visita siano così stabiliti: i figli staranno dal padre a weekend alternati dal venerdì sera dalle 19:30 alla domenica sera alle 21:00. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, il padre starà con i figli il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando il papà li riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a dopo cena, quando il riaccompagnerà dalla madre;
6) Dispone che il contributo del padre al mantenimento dei figli sia pari a euro 1200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare entro il 20 di ogni mese;
7) Dà atto che le parti concordano in ordine al conferimento dell'Assegno Unico integralmente a favore della SI.ra ; P_
8) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Parma nella camera di conSIlio del 16.6.2025
La Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
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