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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Spezia RI S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4784 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2025 depositato il
14/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente
“... chiede
1) Preliminarmente l'annullamento in autotutela spontanea da parte di Cod. Spett.le Ente dell'avviso di accertamento n. 4784/2019, così come già richiesto con Istanza del 02/12/2024;
2) nella deprecata ipotesi che l'Ente decidesse di non esercitare la facoltà di annullamento in autotutela, chiede che la Spett.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di La Spezia voglia:
- NEL DIRITTO: annullare l'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, per le ragioni tutte di diritto sopra richiamate alla luce delle Sentenze pronunciate dalla Suprema Corte di Cassazione;
- NEL DIRITTO E NEL MERITO: preso atto che il Sig. Ricorrente_1 ha sempre mantenuto la residenza nell'immobile oggetto del presente ricorso;
preso atto che l'immobile è stato solo potenzialmente adibito ad appartamento ammobiliato ad uso turistico, in modo parziale per brevi periodi durante l'anno, in quanto nell'anno 2019 non sono stati percepiti affitti brevi;
preso atto che il ricorrente non avrebbe avuto altro immobile nel Comune di La Spezia ove stabilire la propria residenza ed il proprio domicilio;
considerate le
Sentenze pronunciate dalla Suprema Corte di Cassazione nel merito della presente controversia, riconoscere come sussistente l'esenzione da IMU per l'abitazione principale ed annullare la pretesa tributaria di IMU per
€ 1.122,00, sanzioni per € 336 ed interessi per € 206,68”.
Resistente
“...conclude affinché codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado della Spezia voglia rigettare il ricorso avanzato ex adverso siccome infondato in fatto e in diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 13.12.2024 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento prot. n. 4784 del 26.09.2024, notificato in data 17.10.2024 per omesso versamento IMU riferita all'immobile di sua proprietà sito alla Spezia, in Indirizzo_1 (distinto catastalmente al foglio 30, mappale 218, subalterno 13), in relazione all'anno di imposta 2019. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente, contestando il presupposto dell'accertamento, ovverosia che l'immobile sopra specificato non poteva essere considerato abitazione principale in quanto destinato ad attività ricettiva, eccepiva in via preliminare il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, secondariamente (e nel merito), deduceva di non aver percepito, nell'anno di riferimento, alcun canone di locazioni brevi ma di aver sempre mantenuto la residenza e il domicilio abituale nella suddetta unità immobiliare, precisando di non essere intestatario di altro immobile nel Comune della
Spezia e di aver regolarmente concesso in locazione l'altro immobile posseduto, sito nel Comune di Torino.
Permetteva inoltre che l'immobile di cui si discute è predisposto per essere affittato parzialmente per brevi periodi.
Costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni Spezia RI SpA contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 14.11.2025, in esito alla discussione delle parti, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente presa in esame l'eccezione del ricorrente concernente il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
L'eccezione è infondata. L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione contiene, infatti, tutti gli elementi utili ai fini del pieno esercizio di difesa da parte del contribuente (come, peraltro. è anche desumibile dalle puntuali argomentazioni poste a base del ricorso): nell'atto è, infatti, indicato il tipo di tributo richiesto, l'immobile di riferimento, l'anno d'imposta, l'importo del tributo, e, soprattutto, nella sezione dell'avviso dedicata alla "motivazione" è precisato che “la destinazione ad attività ricettiva degli immobili oggetto del presente avviso di accertamento risulta incompatibile con il requisito della dimora abituale richiesto dall'articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge
160/2019”.
Passando al merito del ricorso osserva la Corte che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui "in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, all'esito della sentenza n. 209/2022, della Corte costituzionale, per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore (e non più necessariamente anche il suo nucleo familiare) non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative” (Cass. ord. 9955/20259).
Orbene, vertendosi in tema di esenzione fiscale, è pacifico che ricade sul contribuente l'onere di provare l'esistenza delle condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione (cfr., con specifico riferimento all'IMU,
Cass. 21178/2024).
Posto che non è in contestazione la circostanza che il ricorrente abbia la residenza presso limmobile per cui è causa (v. anche dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di discussione) ritiene questo Giudice che non sia stata fornita dal ricorrente la dimostrazione che lo stesso abbia fissato la sua dimora abituale presso l'immobile della Spezia.
Invero tale immobile - come riportato nell'avviso impugnato - è destinato, nella sua interezza (v. estratto booking di cui all'all. 4 di parte resistente), ad attività ricettiva in forza dell'autorizzazione all'affitto a fini turistici - per n. 6 posti letto - concessa dalla Regione Liguria in data 23.11.2017 (v. all. 2 di parte resistente).
Orbene, a fronte di un dato siffatto, di indubbio peso e forte rilevanza, il ricorrente deduce esclusivamente che, per tutto l'anno 2019, non sarebbero state effettuate prenotazioni né sarebbero stati incassati affitti;
l'immobile, pertanto, sarebbe stato utilizzato dal ricorrente come propria dimora abituale. Si specifica inoltre in ricorso che l'immobile è dotato di doppi servizi al fine di poter essere concesso in affitto solo parzialmente e che tale possibilità di utilizzo non farebbe venir meno il diritto all'esenzione.
Ciò posto rileva questo Giudice come tale ultima deduzione appare meramente teorica e astratta, non avendo il ricorrente dato alcuna dimostrazione di aver concesso in locazione l'immobile in misura parziale (peraltro in contrasto con quanto riportato nel richiamato estratto booking); ma in ogni caso non è stata data alcuna prova concreta della abitualità di dimora da parte del ricorrente, non potendo, tale fatto, discendere in via automatica dal mancato percepimento di canoni di locazioni per affitti turistici (peraltro anche tale ultima circostanza si riduce a mera allegazione verbale).
Inoltre, la circostanza che il Ricorrente_1 svolga la propria attività professionale di consulenza amministrativa nella città di Torino (in Indirizzo_2: v. visura ditta individuale di cui all. n. 7 dell'ADER) appare poco compatibile con una dimora abituale nella città della Spezia, così come l'allegazione documentale di parte resistente in ordine al consumo di gas non depone anch'essa a favore di una occupazione continuativa e abituale dell'appartamento (dal doc. n. 6 emerge infatti un conguaglio eseguito a favore del ricorrente nel
2020, sui consumi del gas evidentemente riferibili all'anno 2019, di € 1.243,00, a significativa dimostrazione del mancato utilizzo dell'immobile).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 370,4.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Spezia RI S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4784 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2025 depositato il
14/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente
“... chiede
1) Preliminarmente l'annullamento in autotutela spontanea da parte di Cod. Spett.le Ente dell'avviso di accertamento n. 4784/2019, così come già richiesto con Istanza del 02/12/2024;
2) nella deprecata ipotesi che l'Ente decidesse di non esercitare la facoltà di annullamento in autotutela, chiede che la Spett.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di La Spezia voglia:
- NEL DIRITTO: annullare l'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, per le ragioni tutte di diritto sopra richiamate alla luce delle Sentenze pronunciate dalla Suprema Corte di Cassazione;
- NEL DIRITTO E NEL MERITO: preso atto che il Sig. Ricorrente_1 ha sempre mantenuto la residenza nell'immobile oggetto del presente ricorso;
preso atto che l'immobile è stato solo potenzialmente adibito ad appartamento ammobiliato ad uso turistico, in modo parziale per brevi periodi durante l'anno, in quanto nell'anno 2019 non sono stati percepiti affitti brevi;
preso atto che il ricorrente non avrebbe avuto altro immobile nel Comune di La Spezia ove stabilire la propria residenza ed il proprio domicilio;
considerate le
Sentenze pronunciate dalla Suprema Corte di Cassazione nel merito della presente controversia, riconoscere come sussistente l'esenzione da IMU per l'abitazione principale ed annullare la pretesa tributaria di IMU per
€ 1.122,00, sanzioni per € 336 ed interessi per € 206,68”.
Resistente
“...conclude affinché codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado della Spezia voglia rigettare il ricorso avanzato ex adverso siccome infondato in fatto e in diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 13.12.2024 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento prot. n. 4784 del 26.09.2024, notificato in data 17.10.2024 per omesso versamento IMU riferita all'immobile di sua proprietà sito alla Spezia, in Indirizzo_1 (distinto catastalmente al foglio 30, mappale 218, subalterno 13), in relazione all'anno di imposta 2019. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente, contestando il presupposto dell'accertamento, ovverosia che l'immobile sopra specificato non poteva essere considerato abitazione principale in quanto destinato ad attività ricettiva, eccepiva in via preliminare il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, secondariamente (e nel merito), deduceva di non aver percepito, nell'anno di riferimento, alcun canone di locazioni brevi ma di aver sempre mantenuto la residenza e il domicilio abituale nella suddetta unità immobiliare, precisando di non essere intestatario di altro immobile nel Comune della
Spezia e di aver regolarmente concesso in locazione l'altro immobile posseduto, sito nel Comune di Torino.
Permetteva inoltre che l'immobile di cui si discute è predisposto per essere affittato parzialmente per brevi periodi.
Costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni Spezia RI SpA contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 14.11.2025, in esito alla discussione delle parti, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente presa in esame l'eccezione del ricorrente concernente il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
L'eccezione è infondata. L'avviso di accertamento oggetto di impugnazione contiene, infatti, tutti gli elementi utili ai fini del pieno esercizio di difesa da parte del contribuente (come, peraltro. è anche desumibile dalle puntuali argomentazioni poste a base del ricorso): nell'atto è, infatti, indicato il tipo di tributo richiesto, l'immobile di riferimento, l'anno d'imposta, l'importo del tributo, e, soprattutto, nella sezione dell'avviso dedicata alla "motivazione" è precisato che “la destinazione ad attività ricettiva degli immobili oggetto del presente avviso di accertamento risulta incompatibile con il requisito della dimora abituale richiesto dall'articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge
160/2019”.
Passando al merito del ricorso osserva la Corte che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui "in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, all'esito della sentenza n. 209/2022, della Corte costituzionale, per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore (e non più necessariamente anche il suo nucleo familiare) non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative” (Cass. ord. 9955/20259).
Orbene, vertendosi in tema di esenzione fiscale, è pacifico che ricade sul contribuente l'onere di provare l'esistenza delle condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione (cfr., con specifico riferimento all'IMU,
Cass. 21178/2024).
Posto che non è in contestazione la circostanza che il ricorrente abbia la residenza presso limmobile per cui è causa (v. anche dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di discussione) ritiene questo Giudice che non sia stata fornita dal ricorrente la dimostrazione che lo stesso abbia fissato la sua dimora abituale presso l'immobile della Spezia.
Invero tale immobile - come riportato nell'avviso impugnato - è destinato, nella sua interezza (v. estratto booking di cui all'all. 4 di parte resistente), ad attività ricettiva in forza dell'autorizzazione all'affitto a fini turistici - per n. 6 posti letto - concessa dalla Regione Liguria in data 23.11.2017 (v. all. 2 di parte resistente).
Orbene, a fronte di un dato siffatto, di indubbio peso e forte rilevanza, il ricorrente deduce esclusivamente che, per tutto l'anno 2019, non sarebbero state effettuate prenotazioni né sarebbero stati incassati affitti;
l'immobile, pertanto, sarebbe stato utilizzato dal ricorrente come propria dimora abituale. Si specifica inoltre in ricorso che l'immobile è dotato di doppi servizi al fine di poter essere concesso in affitto solo parzialmente e che tale possibilità di utilizzo non farebbe venir meno il diritto all'esenzione.
Ciò posto rileva questo Giudice come tale ultima deduzione appare meramente teorica e astratta, non avendo il ricorrente dato alcuna dimostrazione di aver concesso in locazione l'immobile in misura parziale (peraltro in contrasto con quanto riportato nel richiamato estratto booking); ma in ogni caso non è stata data alcuna prova concreta della abitualità di dimora da parte del ricorrente, non potendo, tale fatto, discendere in via automatica dal mancato percepimento di canoni di locazioni per affitti turistici (peraltro anche tale ultima circostanza si riduce a mera allegazione verbale).
Inoltre, la circostanza che il Ricorrente_1 svolga la propria attività professionale di consulenza amministrativa nella città di Torino (in Indirizzo_2: v. visura ditta individuale di cui all. n. 7 dell'ADER) appare poco compatibile con una dimora abituale nella città della Spezia, così come l'allegazione documentale di parte resistente in ordine al consumo di gas non depone anch'essa a favore di una occupazione continuativa e abituale dell'appartamento (dal doc. n. 6 emerge infatti un conguaglio eseguito a favore del ricorrente nel
2020, sui consumi del gas evidentemente riferibili all'anno 2019, di € 1.243,00, a significativa dimostrazione del mancato utilizzo dell'immobile).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi
€ 370,4.