Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°13842 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Giuseppina Drago,
ATTORE
E
[...]
[...]
, C.F. Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
20 gennaio 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
FATTI DI LITE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.10.2020, il Parte_1
beneficiario di fondi finalizzati al rafforzamento delle attività di
[...] pianificazione e gestione integrata delle risorse turistiche, a valere sul programma operativo regionale FESR 2007-2013, ha chiesto di dichiarare illegittimo il decreto
D.D.G. n. 1713/2020 dell'
[...]
Controparte_1
, nella parte in cui ha disposto l'inammissibilità di talune voci di spesa
[...]
(meglio specificate in narrativa), ammontanti al complessivo importo di €
121.507,72, e conseguentemente nella parte in cui ha statuito la riduzione dell'importo del cofinanziamento a soli € 110.613,82.
2. Nella contumacia dell'Assessorato, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., scaduti i quali è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi, da ultimo, in forma cartolare, nella data del 20.1.2025, al cui esito la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni dell'attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così brevemente riassunta la res litigiosa, ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda nei termini di cui appresso.
2. Muovendo dalla estromissione, quale spesa ammissibile, dell'importo di €
82.727,26, quota dell'importo riportato nella fattura n. 34/PA/2015 emessa dalla
AB Comunicazioni s.r.l. il 22.12.2015, aggiudicataria ed appaltatrice dei servizi finanziati, l'Assessorato ha motivato l'esclusione adducendo che la spesa fosse correlata a 'un servizio ancora da rendere alla data del 31.12.2015 e in assenza di fideiussione bancaria'. In verità, l'art. 8 della convenzione stipulata il 17.09.2014 tra il
Dipartimento convenuto ed il Comune di prescrive che “Qualora il contratto Pt_1 preveda la possibilità di erogare anticipazioni all'impresa, a seguito della stipula del contratto, il beneficiario richiederà le idonee garanzie previste per legge, nelle forme di cui all'art. 127 del
D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni”. A sua volta l'art. 127 del D.P.R.
n. 207/2010 (regolamento di esecuzione del codice degli appalti), nel disciplinare i 3
requisiti dei fideiussori, include(va) nel suo perimetro applicativo sia le garanzie bancarie che le garanzie assicurative, purché le fideiussioni fossero “conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. Il ha prodotto al doc. 7 Parte_1 della sua produzione la polizza assicurativa rilasciata il 21.12.2015 (quindi un giorno prima dell'emissione della fattura) dalla Elite Insurance Company Limited in favore del stesso e nell'interesse dell'appaltatrice AB Comunicazioni Pt_1
s.r.l., la cui conformità allo schema tipico non è stata mai contestata dall'Assessorato, né in sede procedimentale, né in sede giudiziaria. Quanto, poi, al fatto che parte del servizio appaltato alla AB Comunicazioni s.r.l. sia stato reso anche per il periodo successivo al termine di rendicontazione finale (31.12.2015), la su menzionata convenzione (artt. 6 e 17) ammette a beneficio i costi sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validità del programma operativo, a prescindere, deve pensarsi, dalla circostanza che la prestazione oggetto dell'appalto successivamente concluso dall'ente sia effettivamente resa dopo il decorso del termine finale di rendicontazione, sì che, nel nostro caso, la fattura prodotta, saldata il 29.12.2015 (v. doc. 8 fasc. attore), rispetta per datazione le prescrizioni del bando.
3. Con riferimento, invece, alla voce di spesa di € 38.284,46, relativa al versamento dell'IVA sulla fattura n. 34/PA/2015, effettuato dal Comune nel 2016, la voce è stata ritenuta inammissibile per il fatto di essere stata sostenuta successivamente al 31.12.2015.
Ebbene, il Tribunale ritiene di condividere simile conclusione: infatti, il versamento dell'IVA sulla fattura n. 34 (saldata, come detto, in tempo utile perché potesse risultare ammissibile) è retto dal sistema del cd. split payment di cui al D.M.
23.1.2015, in base al quale (art. 4), come noto, il versamento dell'IVA dovuta dall'ente pubblico deve essere effettuato direttamente nelle casse dello Stato ma entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, di talché era pur sempre onere del provvedere al versamento dell'IVA Pt_1 4
dovuta sull'imponibile di cui alla predetta fattura entro il termine finale di rendicontazione, legittimando, la violazione, l'azione di recupero della P.A. sulla scorta dell'art. 23 della convenzione inter partes.
4. Medesima considerazione vale per le contestazioni riferite al versamento delle due ritenute d'acconto di € 240,00 ciascuna, escluse dall'Assessorato, anche in questo caso, perché il relativo pagamento è stato operato dopo il 31.12.2015, con l'ulteriore precisazione che il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA non si applica alle prestazioni di servizi svolti dai professionisti soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o di acconto.
5. Sono, infine, da disattendere i rilievi attinenti alla violazione dell'art. 10-bis
L. 241/1990: la fattispecie investe diritti soggettivi e postula lo scrutinio dell'inadempimento addebitato all'attore, con la conseguenza che eventuali vizi dell'atto o del procedimento amministrativo non sono sufficienti a incidere sulla sussistenza del credito eventualmente in capo all'amministrazione, qui discutendosi, in definitiva, dell'esistenza o meno di condotte suscettibili di rilevare quale inadempimenti agli obblighi ed agli oneri imposti al privato. Tali inosservanze, concernendo la realizzazione del beneficio concesso, seguono alla concessione del contributo ed attengono alla fase "esecutiva" del rapporto tra finanziatore e finanziato: il loro addebito, perciò, non comporta una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel finanziamento e non si risolve nell'individuazione di un sopravvenuto interesse pubblico alla revoca, investendo piuttosto l'esistenza o meno di un diritto soggettivo di credito. In altre parole, ciò che rileva nel giudizio è la sussistenza o meno di un inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del beneficio, a prescindere dalla ritualità del procedimento amministrativo a mezzo del quale il predetto inadempimento è stato rilevato e contestato.
6. Conclusivamente, il diritto dell'Assessorato alla restituzione da parte del della somma non ammessa a beneficio va limitato alla minor Parte_1 somma di € 38.780,46. 5
7. L'accoglimento parziale (anche se in misura prevalente) della domanda giustifica la compensazione delle spese (rectius i compensi) nella misura della metà, con onere per parte convenuta di corrispondere all'attore la restante parte.
La liquidazione dei compensi va operata avanzando dalle tabelle accluse al D.M.
55/2014 (parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti, valore della lite sino ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie per quanto di ragione le domande del e, per Parte_1
l'effetto, accerta e dichiara che il diritto dell'Assessorato convenuto alla restituzione delle somme oggetto del decreto di revoca per cui è causa (D.D.G. n.
1713/2020) sussiste nei limiti dell'importo di € 38.780,46, e che in tale limite sussiste l'obbligo di restituzione del nei riguardi di parte Pt_1 Parte_1 convenuta quale derivante dai fatti di causa;
- compensa le spese (i.e.: i compensi) del grado nella misura della metà e condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della restante misura, che liquida € 4.571,00 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre ad esborsi pari ad € 786,00.
Così deciso, 7 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi