Articolo 20 della Legge 18 aprile 1962, n. 167
Articolo 19
Versione
15 maggio 1962
Art. 20.
Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.

Entrata in vigore il 15 maggio 1962
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