Versione
15 maggio 1962
15 maggio 1962
Art. 20.
Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.
Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Roma, sentenza 10/05/2021, n. 8023Provvedimento: […] 7) azione di nullità inammissibile per il disposto di cui all'art. 20 comma 3 legge 167 del 1962; […] Appare condivisibile la difesa di CP_18 quando ricorda la sussistenza dell'art. 20 comma 3 della legge 167 del 1962.Leggi di più...
- indebito arricchimento·
- usucapione·
- violazione norme imperative·
- art. 1418 c.c.·
- condizionamento contratto·
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