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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/12/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2302 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Gencarelli, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Panebianco n. 416, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Veber, presso il cui studio, in Portici (NA), via G. Poli n. 33/35, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
nonché contro
, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (avv. Mariachiara Fittante), presso la quale, in via G. Da Fiore n. 34, è altresì elettivamente domiciliato;
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
conclusioni delle parti: all'udienza del 16 dicembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “l'On. Giudice adito voglia ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le seguenti conclusioni: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 034 2025 90063791 15/000 del 09.05.2025 e notificata il 24.06.2025 emessa dall' , e di ogni altro atto ad esso Controparte_1 connesso;
in via principale: - accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. n. 034 2025 90063791 15/000 del 09.05.2025 notificata il 24.06.2025 emessa dall' e dichiarare l'intervenuta prescrizione del recupero Controparte_1 multe e ammende relative al recupero crediti del Tribunale ordinario di Cosenza del 2008 di cui alla cartella di pagamento n. 034 2009 0040081203000 sottesa all'atto impugnato;
- condannare la resistente al pagamento, in favore del Controparte_1
1 ricorrente, delle spese del giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Luca Gencarelli procuratore antistatario”; per l'opposta : “il Tribunale adito voglia: 1) accertata e Controparte_1 dichiarata la rituale notifica della cartella di pagamento, e degli atti interruttivi della prescrizione, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, e comunque non provato;
2) in subordine, dichiarare legittima la condotta di Controparte_1 essendosi conformata a precise disposizioni di legge;
3) condannare, parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”; per l'opposto : “voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare Controparte_2 inammissibile ed infondata l'avversa domanda, confermando la cartella esattoriale oggetto di causa. Vinte le spese”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2025 Parte_1 CP_3
90063791 15/000, notificatagli il 24 giugno 2025, in relazione alla cartella esattoriale n. 034 2009 90040081203000, ente impositore il (Tribunale di Cosenza) Controparte_2 per il recupero di multe e ammende anno 2008, assumendo a motivi, nell'ordine, l'omessa notifica della cartella esattoriale, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione decennale del credito, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, l documentava la notifica Controparte_1 della cartella e degli atti interruttivi, invocando la sospensione del decorso della prescrizione per l'emergenza da CoVid-19, opponendosi alla cautela sospensiva per difetto dei relativi presupposti, e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Dal canto suo, il , nel costituirsi in giudizio, si limitava a Controparte_2 richiamare il titolo della pretesa esattoriale, ed il termine di prescrizione decennale della medesima, concludendo come in epigrafe. All'udienza del 16 dicembre 2025, respinta l'istanza cautelare, della causa è stata ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione a sentenza ai sensi del comma 3 della medesima disposizione codicistica. Tanto premesso in fatto, l' ha prodotto le relate di notifica sia Controparte_1 della cartella esattoriale (a familiare convivente il 1° ottobre 2009), che delle intimazioni di pagamento interruttive del decorso del termine [decennale, considerata la natura del carico esattoriale (Cass. SSUU n. 23397/2016)] di prescrizione, ossia, nell'ordine, di quella dell'8 ottobre 2014, sulla quale apposta per ricezione, in corrispondenza della casella barrata
“destinatario” la sottoscrizione, non disconosciuta, dell'opponente, di quella del 5 marzo 2020, anch'essa notificata personalmente al destinatario con sottoscrizione non disconosciuta, nonché, da ultimo, di quella del 6 settembre 2023, ricevuta da persona di famiglia. Risultano così sconfessati per tabulas entrambi i motivi di opposizione, rimanendo accertata non solo la regolare notifica della cartella esattoriale, quanto anche delle tre distinte intimazioni di pagamento ripristinatorie (prima di quella oggetto di opposizione) dell'efficacia esecutiva della cartella, ed aventi altresì portata sia di interruzione del decorso del termine di prescrizione (senza necessità di computo del periodo di sospensione per
2 l'emergenza sanitaria da CoVid-19), sia quella, riconosciuta dalla più recente giurisprudenza, di irretrattabilità del credito (qualora si accedesse al termine di prescrizione quinquennale), in difetto di impugnazione (Cass. n. 20476/2025). Il gravame va quindi respinto, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza, cui non osta l'ammissione del al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna il ridetto opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle opposte, in € 900,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza il 22 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
3
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2302 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Gencarelli, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Panebianco n. 416, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Veber, presso il cui studio, in Portici (NA), via G. Poli n. 33/35, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
nonché contro
, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (avv. Mariachiara Fittante), presso la quale, in via G. Da Fiore n. 34, è altresì elettivamente domiciliato;
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
conclusioni delle parti: all'udienza del 16 dicembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “l'On. Giudice adito voglia ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le seguenti conclusioni: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 034 2025 90063791 15/000 del 09.05.2025 e notificata il 24.06.2025 emessa dall' , e di ogni altro atto ad esso Controparte_1 connesso;
in via principale: - accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. n. 034 2025 90063791 15/000 del 09.05.2025 notificata il 24.06.2025 emessa dall' e dichiarare l'intervenuta prescrizione del recupero Controparte_1 multe e ammende relative al recupero crediti del Tribunale ordinario di Cosenza del 2008 di cui alla cartella di pagamento n. 034 2009 0040081203000 sottesa all'atto impugnato;
- condannare la resistente al pagamento, in favore del Controparte_1
1 ricorrente, delle spese del giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Luca Gencarelli procuratore antistatario”; per l'opposta : “il Tribunale adito voglia: 1) accertata e Controparte_1 dichiarata la rituale notifica della cartella di pagamento, e degli atti interruttivi della prescrizione, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, e comunque non provato;
2) in subordine, dichiarare legittima la condotta di Controparte_1 essendosi conformata a precise disposizioni di legge;
3) condannare, parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”; per l'opposto : “voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare Controparte_2 inammissibile ed infondata l'avversa domanda, confermando la cartella esattoriale oggetto di causa. Vinte le spese”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2025 Parte_1 CP_3
90063791 15/000, notificatagli il 24 giugno 2025, in relazione alla cartella esattoriale n. 034 2009 90040081203000, ente impositore il (Tribunale di Cosenza) Controparte_2 per il recupero di multe e ammende anno 2008, assumendo a motivi, nell'ordine, l'omessa notifica della cartella esattoriale, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione decennale del credito, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, l documentava la notifica Controparte_1 della cartella e degli atti interruttivi, invocando la sospensione del decorso della prescrizione per l'emergenza da CoVid-19, opponendosi alla cautela sospensiva per difetto dei relativi presupposti, e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Dal canto suo, il , nel costituirsi in giudizio, si limitava a Controparte_2 richiamare il titolo della pretesa esattoriale, ed il termine di prescrizione decennale della medesima, concludendo come in epigrafe. All'udienza del 16 dicembre 2025, respinta l'istanza cautelare, della causa è stata ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione a sentenza ai sensi del comma 3 della medesima disposizione codicistica. Tanto premesso in fatto, l' ha prodotto le relate di notifica sia Controparte_1 della cartella esattoriale (a familiare convivente il 1° ottobre 2009), che delle intimazioni di pagamento interruttive del decorso del termine [decennale, considerata la natura del carico esattoriale (Cass. SSUU n. 23397/2016)] di prescrizione, ossia, nell'ordine, di quella dell'8 ottobre 2014, sulla quale apposta per ricezione, in corrispondenza della casella barrata
“destinatario” la sottoscrizione, non disconosciuta, dell'opponente, di quella del 5 marzo 2020, anch'essa notificata personalmente al destinatario con sottoscrizione non disconosciuta, nonché, da ultimo, di quella del 6 settembre 2023, ricevuta da persona di famiglia. Risultano così sconfessati per tabulas entrambi i motivi di opposizione, rimanendo accertata non solo la regolare notifica della cartella esattoriale, quanto anche delle tre distinte intimazioni di pagamento ripristinatorie (prima di quella oggetto di opposizione) dell'efficacia esecutiva della cartella, ed aventi altresì portata sia di interruzione del decorso del termine di prescrizione (senza necessità di computo del periodo di sospensione per
2 l'emergenza sanitaria da CoVid-19), sia quella, riconosciuta dalla più recente giurisprudenza, di irretrattabilità del credito (qualora si accedesse al termine di prescrizione quinquennale), in difetto di impugnazione (Cass. n. 20476/2025). Il gravame va quindi respinto, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza, cui non osta l'ammissione del al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna il ridetto opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle opposte, in € 900,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza il 22 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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