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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3623/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MALAVASI MANUELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PERRONE ROBERTO ( ) VIA C.F._1
MAROSTICA, 1 20146 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, Controparte_1 C.F._2
29 71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: Mutuo
pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 20 novembre 2023, n. cronol. 8048/2023 del 20 no-vembre
2023, rep. N. 9705/2023 del 21 novembre 2023, pronunciata dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento civile sub R.G. n. 28678/2022, comunicata dalla cancelleria in data 21 novembre 2023, non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda ex adverso formulata in ragione dell'il- legittimo frazionamento di domande dalla stessa determinato e/o in forza della carenza d'interessa ad agire;
nel merito,
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infon-date per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
− annullare il capo dell'Ordinanza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, conseguentemente, condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 1.991,18, oltre interessi;
− condannare il Sig. alla rifusione di spese, competenze e onorari di causa, oltre Controparte_1
accessori, di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al corretto pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
4) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Milano, domandando l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento con emissione di carta di credito revolving, stipulato con la convenuta, e del conseguente diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito con applicazione degli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., in luogo di quello convenzionalmente pattuito.
In fatto, il ha esposto: CP_1
-che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving, sottoscritto per l'acquisto di un motociclo, era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici [così nel testo] appartenente alla grande distribuzione;
-che, dunque, detto contratto violava le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999;
-che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico;
-che l'accordo contrattuale era altresì nullo inquanto la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 TUB, la cui ratio è proprio quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'Intermediario ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste;
-di avere diritto ed in interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in un separato giudizio.
I.2. Si è costituita (“ ”) eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 CP_2
della domanda di accertamento di nullità del contratto per violazione del divieto di frazionamento della pagina 3 di 8 domanda e per carenza di interesse ad agire. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
I.3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa e pubblicata in data 20.11.2023, ha accolto la domanda ritenendola fondata e ha condannato al pagamento delle spese di CP_2
lite in favore di parte ricorrente (liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre c.u., rimborso 15% spese generali, Iva e cpa come per legge), con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il primo giudice, in sintesi, ha:
- ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità avanzata da , osservando che parte CP_2
ricorrente aveva svolto una domanda di accertamento di nullità pienamente legittima e che soltanto in caso di successiva azione giudiziale di ripetizione dell'indebito, basata sulle stesse circostanze di fatto, avrebbe potuto rilevarsi una violazione del divieto di frazionamento della domanda;
- rilevato, nel merito, che il rivenditore non si era limitato alla distribuzione di una carta di pagamento, ma aveva raccolto una proposta contrattuale relativa ad un'apertura di una linea di credito a tempo indeterminato, così violando il disposto del d.lgs. n. 374/1999 e del relativo regolamento attuativo n.
485/2001 [infatti, ha osservato il Tribunale, “a norma dell'art. l'art. 3, d.lgs. n. 374/1999: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.” Il d. MEF n.
485/2001 ha dettato la disciplina di dettaglio e, all'art. 2, comma 2, ha stabilito che: “2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.”: pertanto, il negoziante è legittimato a raccogliere la domanda contrattuale di finanziamento solo limitatamente al bene da lui venduto”];
-ritenuto che “l'intento perseguito dal legislatore è quello di assicurare il contatto del cliente che richiede prodotti finanziari con personale qualificato e preparato, in grado consigliare e indirizzare verso i prodotti più idonei alle esigenze effettivamente sussistenti. La deroga alla richiesta qualificazione del personale è eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto”, il ché esulava dal caso di specie;
pagina 4 di 8 - ritenuto, perciò, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. (sul presupposto che la normativa in materia avesse natura imperativa, in quanto posta a tutelare il settore del credito), con conseguente diritto di parte ricorrente a rimborsare il capitale in favore di con applicazione degli CP_2
interessi calcolati al tasso legale e non al tasso contrattualmente pattuito.
II. L'appello
II.1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, affidato a quattro motivi così CP_2
rubricati (e di cui infra):
1) Primo motivo di appello: l'inammissibilità del frazionamento delle domande e la carenza di interesse ad agire.
2) Secondo motivo di appello: l'insussistenza della violazione dell'art. 3 D.Lgs. 374/1999.
3) Terzo motivo di appello: l'insussistenza di un'ipotesi di nullità
4) Quarto motivo di appello: l'Ordinanza è errata in punto di condanna alle spese.
II.2. Si è costituito , contestando ammissibilità e fondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
II.3. All'udienza del 21.05.2025, a seguito della discussione orale delle parti, la Corte ha riservato la decisione. In pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente è da dire che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. è da ritenersi superata, dal momento che si è dato ingresso alla trattazione con la fissazione dell'udienza di discussione e decisione.
III.1 Il primo motivo di appello è infondato. si duole del fatto che il Tribunale non abbia CP_2 considerato illegittimamente frazionata la domanda, ovvero carente l'interesse ad agire, benché il abbia domandato il solo accertamento della nullità del contratto di carta di credito revolving, CP_1
pretendendo di rimandare ad un successivo, autonomo giudizio la quantificazione degli interessi pagati in eccedenza alla misura legale e la conseguente condanna dell'esponente società. Il Collegio ritiene invece condivisibile la decisione del Tribunale. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto, con orientamento al quale si intende dare continuità, affermando che “La domanda di mero accertamento è [infatti] prevista dall'ordinamento e, rispetto ad essa, l'interesse ad agire è ravvisabile
pagina 5 di 8 ogni volta in cui ricorra uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice. Nel caso in esame è di tutta evidenza la sussistenza di un contrasto tra le parti sulla misura degli interessi da applicare ai finanziamenti mediante la carta revolving, sulla quale esse hanno posizioni contrapposte. La nullità sorge infatti immediatamente quando è concordata, e genera uno squilibrio immediato nel sinallagma contrattuale, anche a prescindere dall'effettiva corresponsione degli interessi illegittimamente applicati, e persino in assenza di inadempimento. Da ultimo, va osservato il frazionamento della domanda non può presumersi in via preventiva, essendo sempre possibile che la parte soccombente si adegui spontaneamente alla statuizione giudiziale, ovvero che le parti trovino una composizione bonaria riguardo all'eventuale saldo di dare e avere”. (Corte di
Appello di Milano, sez. I, n. 998/2025).
III.2. Il secondo ed il terzo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti infondati, ciò assorbendo il quarto motivo, con cui è censurata la condanna alle spese in ragione della ritenuta fondatezza dei precedenti motivi.
III.3. censura la decisione del Tribunale per avere ritenuto la nullità, per contrarietà a CP_2
norma imperativa, del contratto di apertura di linea di credito con carta revolving a tempo indeterminato, sottoscritto dal con un rivenditore di motocicli il 30.03.2005. La appellante, CP_1
riassumendosene le difese in sintesi, ritiene: che il Tribunale abbia erroneamente disatteso l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 3 D.Lgs. 374/19991 per non avere l'esercente agito, a suo dire, come intermediario del finanziatore, bensì come semplice incaricato all'identificazione; che il Tribunale abbia errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie la deroga di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) del D.M.
485/20012; che il Tribunale abbia comunque errato, anche volendo ammettere la violazione dell'art. 3
D.Lgs. 374/1999, ad accogliere l'eccezione di nullità del contratto per violazione di norma imperativa.
Ebbene, deve darsi atto della coesistenza per lungo tempo di due opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, l'uno secondo il quale la promozione ed il rilascio di carta di credito 1 “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.”
pagina 6 di 8 revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D.lgs. n. 374 del 1999, non erano consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco, con la conseguenza della nullità dei contratti, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., per violazione di disposizioni imperative -così come deciso dal
Tribunale con la ordinanza qui impugnata- e l'altro per cui i contratti relativi alla concessione di credito tramite carte revolving, promossi e conclusi dai suddetti soggetti, sono nulli solo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 2010. Quest'ultimo orientamento è stato seguito, precedentemente, da questa stessa Corte.
Con la recentissima pronuncia n. 12838/2025, pubblicata il 13.05.2025, cui il Collegio ritiene di uniformarsi, la Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., si è espressa, nel dirimere la diversità degli orientamenti di merito, pronunciando il principio di diritto per cui: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso
l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
Infatti, come chiarito dal Supremo Collegio, posta la funzione di finanziamento che contraddistingue la carta revolving differenziandola da una ordinaria carta di pagamento, l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante la suddetta carta a tempo indeterminato, in virtù di un contratto promosso e fatto sottoscrivere da un fornitore di beni e servizi, convenzionato con l'intermediario finanziario e non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C., nella vigenza del D.lgs. n. 374 del 1999 ha costituito violazione del suo art.
3. A tale norma, peraltro, deve attribuirsi carattere di imperatività, alla luce degli interessi che intende tutelare: “Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame,
pagina 7 di 8 sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”.
Pertanto, sotto tutti i diversi aspetti considerati, l'ordinanza impugnata si sottrae a riforma.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite, alla luce del rilevato contrasto giurisprudenziale e del solo recente intervento della
Cassazione, trovano integrale compensazione tra le parti. Va invece dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_2
avverso la ordinanza del Tribunale di Milano n. cronol. 8048/23 pubblicata il 20.11.2023, ogni
[...]
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
2. Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il d. MEF n. 485/2001 all'art. 2, comma 2, ha stabilito che: “2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3623/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI 20122 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MALAVASI MANUELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PERRONE ROBERTO ( ) VIA C.F._1
MAROSTICA, 1 20146 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, Controparte_1 C.F._2
29 71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: Mutuo
pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 20 novembre 2023, n. cronol. 8048/2023 del 20 no-vembre
2023, rep. N. 9705/2023 del 21 novembre 2023, pronunciata dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento civile sub R.G. n. 28678/2022, comunicata dalla cancelleria in data 21 novembre 2023, non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda ex adverso formulata in ragione dell'il- legittimo frazionamento di domande dalla stessa determinato e/o in forza della carenza d'interessa ad agire;
nel merito,
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infon-date per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
− annullare il capo dell'Ordinanza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, conseguentemente, condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 1.991,18, oltre interessi;
− condannare il Sig. alla rifusione di spese, competenze e onorari di causa, oltre Controparte_1
accessori, di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al corretto pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
4) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Milano, domandando l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento con emissione di carta di credito revolving, stipulato con la convenuta, e del conseguente diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito con applicazione degli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., in luogo di quello convenzionalmente pattuito.
In fatto, il ha esposto: CP_1
-che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving, sottoscritto per l'acquisto di un motociclo, era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici [così nel testo] appartenente alla grande distribuzione;
-che, dunque, detto contratto violava le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999;
-che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico;
-che l'accordo contrattuale era altresì nullo inquanto la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 TUB, la cui ratio è proprio quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l'Intermediario ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste;
-di avere diritto ed in interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in un separato giudizio.
I.2. Si è costituita (“ ”) eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 CP_2
della domanda di accertamento di nullità del contratto per violazione del divieto di frazionamento della pagina 3 di 8 domanda e per carenza di interesse ad agire. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
I.3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa e pubblicata in data 20.11.2023, ha accolto la domanda ritenendola fondata e ha condannato al pagamento delle spese di CP_2
lite in favore di parte ricorrente (liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre c.u., rimborso 15% spese generali, Iva e cpa come per legge), con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il primo giudice, in sintesi, ha:
- ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità avanzata da , osservando che parte CP_2
ricorrente aveva svolto una domanda di accertamento di nullità pienamente legittima e che soltanto in caso di successiva azione giudiziale di ripetizione dell'indebito, basata sulle stesse circostanze di fatto, avrebbe potuto rilevarsi una violazione del divieto di frazionamento della domanda;
- rilevato, nel merito, che il rivenditore non si era limitato alla distribuzione di una carta di pagamento, ma aveva raccolto una proposta contrattuale relativa ad un'apertura di una linea di credito a tempo indeterminato, così violando il disposto del d.lgs. n. 374/1999 e del relativo regolamento attuativo n.
485/2001 [infatti, ha osservato il Tribunale, “a norma dell'art. l'art. 3, d.lgs. n. 374/1999: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.” Il d. MEF n.
485/2001 ha dettato la disciplina di dettaglio e, all'art. 2, comma 2, ha stabilito che: “2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.”: pertanto, il negoziante è legittimato a raccogliere la domanda contrattuale di finanziamento solo limitatamente al bene da lui venduto”];
-ritenuto che “l'intento perseguito dal legislatore è quello di assicurare il contatto del cliente che richiede prodotti finanziari con personale qualificato e preparato, in grado consigliare e indirizzare verso i prodotti più idonei alle esigenze effettivamente sussistenti. La deroga alla richiesta qualificazione del personale è eccezionale ed è limitata al finanziamento del bene contestualmente venduto e alla distribuzione di carte di pagamento, cioè al caso di operazioni semplici e di importo contenuto”, il ché esulava dal caso di specie;
pagina 4 di 8 - ritenuto, perciò, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. (sul presupposto che la normativa in materia avesse natura imperativa, in quanto posta a tutelare il settore del credito), con conseguente diritto di parte ricorrente a rimborsare il capitale in favore di con applicazione degli CP_2
interessi calcolati al tasso legale e non al tasso contrattualmente pattuito.
II. L'appello
II.1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, affidato a quattro motivi così CP_2
rubricati (e di cui infra):
1) Primo motivo di appello: l'inammissibilità del frazionamento delle domande e la carenza di interesse ad agire.
2) Secondo motivo di appello: l'insussistenza della violazione dell'art. 3 D.Lgs. 374/1999.
3) Terzo motivo di appello: l'insussistenza di un'ipotesi di nullità
4) Quarto motivo di appello: l'Ordinanza è errata in punto di condanna alle spese.
II.2. Si è costituito , contestando ammissibilità e fondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
II.3. All'udienza del 21.05.2025, a seguito della discussione orale delle parti, la Corte ha riservato la decisione. In pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente è da dire che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. è da ritenersi superata, dal momento che si è dato ingresso alla trattazione con la fissazione dell'udienza di discussione e decisione.
III.1 Il primo motivo di appello è infondato. si duole del fatto che il Tribunale non abbia CP_2 considerato illegittimamente frazionata la domanda, ovvero carente l'interesse ad agire, benché il abbia domandato il solo accertamento della nullità del contratto di carta di credito revolving, CP_1
pretendendo di rimandare ad un successivo, autonomo giudizio la quantificazione degli interessi pagati in eccedenza alla misura legale e la conseguente condanna dell'esponente società. Il Collegio ritiene invece condivisibile la decisione del Tribunale. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto, con orientamento al quale si intende dare continuità, affermando che “La domanda di mero accertamento è [infatti] prevista dall'ordinamento e, rispetto ad essa, l'interesse ad agire è ravvisabile
pagina 5 di 8 ogni volta in cui ricorra uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice. Nel caso in esame è di tutta evidenza la sussistenza di un contrasto tra le parti sulla misura degli interessi da applicare ai finanziamenti mediante la carta revolving, sulla quale esse hanno posizioni contrapposte. La nullità sorge infatti immediatamente quando è concordata, e genera uno squilibrio immediato nel sinallagma contrattuale, anche a prescindere dall'effettiva corresponsione degli interessi illegittimamente applicati, e persino in assenza di inadempimento. Da ultimo, va osservato il frazionamento della domanda non può presumersi in via preventiva, essendo sempre possibile che la parte soccombente si adegui spontaneamente alla statuizione giudiziale, ovvero che le parti trovino una composizione bonaria riguardo all'eventuale saldo di dare e avere”. (Corte di
Appello di Milano, sez. I, n. 998/2025).
III.2. Il secondo ed il terzo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti infondati, ciò assorbendo il quarto motivo, con cui è censurata la condanna alle spese in ragione della ritenuta fondatezza dei precedenti motivi.
III.3. censura la decisione del Tribunale per avere ritenuto la nullità, per contrarietà a CP_2
norma imperativa, del contratto di apertura di linea di credito con carta revolving a tempo indeterminato, sottoscritto dal con un rivenditore di motocicli il 30.03.2005. La appellante, CP_1
riassumendosene le difese in sintesi, ritiene: che il Tribunale abbia erroneamente disatteso l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 3 D.Lgs. 374/19991 per non avere l'esercente agito, a suo dire, come intermediario del finanziatore, bensì come semplice incaricato all'identificazione; che il Tribunale abbia errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie la deroga di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) del D.M.
485/20012; che il Tribunale abbia comunque errato, anche volendo ammettere la violazione dell'art. 3
D.Lgs. 374/1999, ad accogliere l'eccezione di nullità del contratto per violazione di norma imperativa.
Ebbene, deve darsi atto della coesistenza per lungo tempo di due opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito, l'uno secondo il quale la promozione ed il rilascio di carta di credito 1 “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.”
pagina 6 di 8 revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D.lgs. n. 374 del 1999, non erano consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco, con la conseguenza della nullità dei contratti, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., per violazione di disposizioni imperative -così come deciso dal
Tribunale con la ordinanza qui impugnata- e l'altro per cui i contratti relativi alla concessione di credito tramite carte revolving, promossi e conclusi dai suddetti soggetti, sono nulli solo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 2010. Quest'ultimo orientamento è stato seguito, precedentemente, da questa stessa Corte.
Con la recentissima pronuncia n. 12838/2025, pubblicata il 13.05.2025, cui il Collegio ritiene di uniformarsi, la Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., si è espressa, nel dirimere la diversità degli orientamenti di merito, pronunciando il principio di diritto per cui: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n.
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso
l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
Infatti, come chiarito dal Supremo Collegio, posta la funzione di finanziamento che contraddistingue la carta revolving differenziandola da una ordinaria carta di pagamento, l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante la suddetta carta a tempo indeterminato, in virtù di un contratto promosso e fatto sottoscrivere da un fornitore di beni e servizi, convenzionato con l'intermediario finanziario e non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C., nella vigenza del D.lgs. n. 374 del 1999 ha costituito violazione del suo art.
3. A tale norma, peraltro, deve attribuirsi carattere di imperatività, alla luce degli interessi che intende tutelare: “Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame,
pagina 7 di 8 sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”.
Pertanto, sotto tutti i diversi aspetti considerati, l'ordinanza impugnata si sottrae a riforma.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite, alla luce del rilevato contrasto giurisprudenziale e del solo recente intervento della
Cassazione, trovano integrale compensazione tra le parti. Va invece dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_2
avverso la ordinanza del Tribunale di Milano n. cronol. 8048/23 pubblicata il 20.11.2023, ogni
[...]
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
2. Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Lorenzo Orsenigo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il d. MEF n. 485/2001 all'art. 2, comma 2, ha stabilito che: “2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.