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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3263/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
31/05/2024 da:
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 08/04/1986, con il proc. dom. avv. BIAVA CLAUDIA del Foro di Milano, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(BG) il 29/07/1984, con i proc. dom. avv. NETTI ANDREA e NETTI ELEONORA, del
Foro di Macerata, e con l'avv. ONESTI LUDOVICA CALZECCHI del Foro di Fermo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 15/05/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1950/2024 pubblicata in data 24/10/2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 26/06/2020 in Bonate Sopra. La sentenza parziale di separazione ha disciplinato le condizioni accessorie inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , oggi di anni quattro, _1
recependo gli accordi raggiunti dai coniugi in corso di causa.
Rimessa la causa sul ruolo del giudice delegato ai fini della declaratoria di divorzio, all'udienza tenutasi in data 15/05/2025, entrambi i coniugi hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Ciò premesso, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Dunque, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate congiuntamente dalle parti, che si trascrivono pedissequamente in dispositivo.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto del piccolo , data _1
anche la tenerissima età del bambino.
Le spese processuali devono dichiararsi integralmente compensate stante l'esito concordato del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, così decide: pagina 2 di 7 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e il giorno 26/06/2020 in Parte_1 Parte_2
NA SO (trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 2020, n.1, parte II, serie A);
2) conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento _1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, disponendo che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alle scelte della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno singolarmente la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico del figlio, sulle attività extra – didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) dispone la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre come segue:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle 17.30/18.00 sino alla domenica sera entro le 18.00 /18.30, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante la settimana: quando il fine settimana sarà di spettanza del padre, starà _1 con il padre il martedì dalle 17.30/18.00 sino alle 19.00, salvo diversi accordi tra i genitori;
quando il fine settimana sarà di spettanza della madre, starà con il padre _1 il martedì e il giovedì dalle 17.30/18.00 sino alle 19.00 con la precisazione che a far data dal luglio 2025 starà con il padre il mercoledì dalle 17.30/18.00 sino al mattino _1 successivo, salvo diversi accordi tra i genitori;
pagina 3 di 7 4) quanto alle vacanze e alle festività, dispone che trascorrerà con ciascun genitore, _1 durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
quanto al 2025 trascorrerà con il padre la _1 settimana dal 13 al 20 luglio, quando rientrerà presso la madre entro l'ora di cena _1
e una settimana a settembre (indicativamente la prima settimana); trascorrerà con _1 ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dalla sera della Vigilia di Natale al mattino del
26/12, il giorno del primo gennaio e l'Epifania; trascorrerà le vacanze natalizie,
_1 compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, metà periodo con la madre e metà con il padre;
trascorrerà la Pasqua in via alternata con ciascun genitore e trascorrerà
_1 le vacanze pasquali metà periodo con un genitore e metà con l'altro; ogni altra festività dell'anno verrà trascorsa da in via alternata con ciascun genitore, con la
_1 precisazione che – ove la festività cadesse nel fine settimana - resterà con il genitore
_1 il cui week end sarà di spettanza;
considerata la tenera età di i genitori si impegnano
_1
a prolungare i tempi di permanenza del figlio con il padre man mano che il minore crescerà;
5) quanto al mantenimento per , conferma il contributo al mantenimento a carico _1 del padre nella misura di € 500,00 mensili, da versarsi alla signora entro il giorno Pt_2
10 del mese, con aggiornamento Istat come per legge;
6) dispone che l'Assegno Unico Universale, oggi richiesto e percepito da entrambi i genitori, continui a essere percepito dagli stessi al 50% ciascuno;
7) dispone che le spese straordinarie per saranno sostenute da entrambi i genitori _1 nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) pagina 4 di 7 accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) pagina 5 di 7 spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8) dà atto della autosufficienza economica e patrimoniale dei signori e Parte_1 pagina 6 di 7 e che gli stessi hanno già regolato tra loro ogni altra pendenza economico Parte_2 patrimoniale;
9) dichiara compensate le spese legali.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA SO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
31/05/2024 da:
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 08/04/1986, con il proc. dom. avv. BIAVA CLAUDIA del Foro di Milano, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(BG) il 29/07/1984, con i proc. dom. avv. NETTI ANDREA e NETTI ELEONORA, del
Foro di Macerata, e con l'avv. ONESTI LUDOVICA CALZECCHI del Foro di Fermo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 15/05/2025.
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1950/2024 pubblicata in data 24/10/2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 26/06/2020 in Bonate Sopra. La sentenza parziale di separazione ha disciplinato le condizioni accessorie inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio minore , oggi di anni quattro, _1
recependo gli accordi raggiunti dai coniugi in corso di causa.
Rimessa la causa sul ruolo del giudice delegato ai fini della declaratoria di divorzio, all'udienza tenutasi in data 15/05/2025, entrambi i coniugi hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Ciò premesso, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Dunque, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precisate congiuntamente dalle parti, che si trascrivono pedissequamente in dispositivo.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto del piccolo , data _1
anche la tenerissima età del bambino.
Le spese processuali devono dichiararsi integralmente compensate stante l'esito concordato del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, così decide: pagina 2 di 7 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e il giorno 26/06/2020 in Parte_1 Parte_2
NA SO (trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 2020, n.1, parte II, serie A);
2) conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento _1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, disponendo che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alle scelte della sua residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno singolarmente la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé il minore e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico del figlio, sulle attività extra – didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) dispone la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre come segue:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle 17.30/18.00 sino alla domenica sera entro le 18.00 /18.30, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante la settimana: quando il fine settimana sarà di spettanza del padre, starà _1 con il padre il martedì dalle 17.30/18.00 sino alle 19.00, salvo diversi accordi tra i genitori;
quando il fine settimana sarà di spettanza della madre, starà con il padre _1 il martedì e il giovedì dalle 17.30/18.00 sino alle 19.00 con la precisazione che a far data dal luglio 2025 starà con il padre il mercoledì dalle 17.30/18.00 sino al mattino _1 successivo, salvo diversi accordi tra i genitori;
pagina 3 di 7 4) quanto alle vacanze e alle festività, dispone che trascorrerà con ciascun genitore, _1 durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno;
quanto al 2025 trascorrerà con il padre la _1 settimana dal 13 al 20 luglio, quando rientrerà presso la madre entro l'ora di cena _1
e una settimana a settembre (indicativamente la prima settimana); trascorrerà con _1 ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo dalla sera della Vigilia di Natale al mattino del
26/12, il giorno del primo gennaio e l'Epifania; trascorrerà le vacanze natalizie,
_1 compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, metà periodo con la madre e metà con il padre;
trascorrerà la Pasqua in via alternata con ciascun genitore e trascorrerà
_1 le vacanze pasquali metà periodo con un genitore e metà con l'altro; ogni altra festività dell'anno verrà trascorsa da in via alternata con ciascun genitore, con la
_1 precisazione che – ove la festività cadesse nel fine settimana - resterà con il genitore
_1 il cui week end sarà di spettanza;
considerata la tenera età di i genitori si impegnano
_1
a prolungare i tempi di permanenza del figlio con il padre man mano che il minore crescerà;
5) quanto al mantenimento per , conferma il contributo al mantenimento a carico _1 del padre nella misura di € 500,00 mensili, da versarsi alla signora entro il giorno Pt_2
10 del mese, con aggiornamento Istat come per legge;
6) dispone che l'Assegno Unico Universale, oggi richiesto e percepito da entrambi i genitori, continui a essere percepito dagli stessi al 50% ciascuno;
7) dispone che le spese straordinarie per saranno sostenute da entrambi i genitori _1 nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) pagina 4 di 7 accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) pagina 5 di 7 spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8) dà atto della autosufficienza economica e patrimoniale dei signori e Parte_1 pagina 6 di 7 e che gli stessi hanno già regolato tra loro ogni altra pendenza economico Parte_2 patrimoniale;
9) dichiara compensate le spese legali.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA SO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7