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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di SI
Causa R.G. 1198 /2021 Oggi 20 gennaio 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli , mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., sono comparse l'Avv. Eleonora Bernini, nota all'Ufficio, per la attrice e l'Avv. Giuseppina Guerra, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. de RI, per la parte convenuta. Le procuratrici delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le procuratrici delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Bernini viste le note avversarie rileva che la fattispecie sub iudice è singolare rispetto alla giurisprudenza richiamata ex adverso ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. L'avv. Guerra fa presente che la sentenza del Tribunale di Torino allegata sub E alla nota conclusiva autorizzata è assolutamente sovrapponibile alla fattispecie sub iudice. In punto di spese l'Avvocato Bernini insiste per la liquidazione delle spese coma da nota depositata mentre sul punto e per la liquidazione delle stesse l'Avv. Guerra si rimette a giustizia, chiedendo le procuratrici delle parti di essere esonerate dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 11,59 alle ore 12,21 per causa R.G. 1977/23, di nuovo sospesa
1 dalle ore 12,59 alle ore 13,19 per causa R.G. 3295/16, ancora sospesa dalle ore 13,59 alle ore 14,23 per causa R.G. 485/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,45).
Alle ore 17,01 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,02
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di SI , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 1198 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
promossa da:
2 e con sede in SI, in Pt_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Bernini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in SI, Via C. Pisacane n. 12/14, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
con sede in Torino, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare de RI e AC de
RI ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avvocato Ilaria
Chiosi in Poggibonsi (SI), Borgo Marturi n. 44, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DELPROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Pt_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
[...]
convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: – accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno Controparte_2 patrimoniale pari a € 43.224,72, oltre rivalutazione dell'importo e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
– condannare al risarcimento del danno non patrimoniale, Controparte_2 quantificato in € 1.000,00 o nella maggiore o minore somma che verrà determinata dal Giudice adito secondo equità e giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'introdotto giudizio.”.
Si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”IN VIA PRELIMINARE
NEL RITO: AI sensi dell'art. 16 bis D.L. n. 179/2012, autorizzare a depositare nel fascicolo di causa il supporto analogico costituito da un cd contenente il seguente
3 file .xls; 005 bis: copia file excel accessi al servizio home banking con evidenziazione attività contestate 005 ter: copia file excel accessi al servizio home banking NEL MERITO IN TESI: rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. NEL MERITO IN IPOTESI NEI CONFRONTI DELLA
DOMANDA ATTOREA: previo accertamento dell'esclusiva e/o comunque prevalente responsabilità di parte attrice limitare, anche ex art. 1227 c.c., il quantum liquidato a parte attrice nella misura che risulterà provata ed accertata in corso di causa. Con opposizione, sin d'ora, a qualsiasi valutazione equitativa dei danni ex adverso richiesti. Con vittoria di competenze e spese di lite.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, CTU tec nico ricostruttiva ed espletamento delle prove per testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 10.07.2024 giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 20 gennaio 2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa veniva discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di risarcimento del danno subito dall'attrice ed addebitato alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale della convenuta. In particolare sostiene la Società attrice che in data
01.7.2020, il sig nella sua qualità di titolare e legale rappresentante CP_3
dell'Agenzia Assicurativa Fusai e Scarpini S.a.s., ha effettuato in favore della Società madre , un bonifico dell'importo di €. 43.223,72 sul Controparte_4
conto corrente n. 000035153424, codice IBAN [...],
4 Banca intestato a Controparte_5 Controparte_4
con valuta 02.07.2020, ottenendo il report di buon fine. Solo in 10.07.2020, il sig. ha effettuato un controllo della contabilità interna e ha rilevato che la somma Pt_1 di € 43.223,72, nonostante ne fosse stato regolarmente chiesto l'accredito sul conto corrente intestato a presso la , era stata invece Controparte_4 CP_6
accreditata sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN
[...] intestato a tale soggetto CP_7
totalmente sconosciuto e peraltro intestatario di conto corrente presso CO PM,
Agenzia di Via Massaua n. 6, Milano. Ritenuto il fatto addebitabile alla
[...]
inoltrava richiesta risarcitoria a detta Banca e falliti i tentativi di Controparte_1 definizione bonaria ha introdotto il giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate,
Si è costituita in giudizio la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando gli avversi assunti deducendo che dai controlli effettuati non era emersa alcuna anomalia e che i sistemi di sicurezza della
Banca risultavano aver funzionato regolarmente, addebitando il fatto o ad una sottrazione delle credenziali ovvero alla presenza di un virus nel sistema informatico dell'attrice ha declinato qualsivoglia responsabilità insistendo per il rigetto della domanda e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla responsabilità dell'evento
Prima di entrare nel merito della controversia appare opportuno effettuare una ricostruzione della cronologia dei fatti. In data 01.07.2020 la Società attrice effettua un bonifico di € 43.223,72, in favore della Società madre
[...]
- delle somme corrisposte dai propri clienti a saldo delle polizze Controparte_4
assicurative, operazione eseguita periodicamente ogni dieci giorni. Le credenziali usate sono corrette ed il bonifico viene effettuato sul conto corrente n.
000035153424, codice IBAN [...], Banca Popolare dell'Emilia Romagna, intestato a con valuta Controparte_4
5 02.07.2020. Solo in data 10.07.2020 la parte attrice si avvedeva che il bonifico era stato diretto su altra Banca, precisamente su CO PM, su un altro conto corrente intestato a soggetto sconosciuto, quindi procedeva in pari data a CP_7
sporgere denuncia ai Carabinieri. Solo in data 15.07.2020, a distanza di 14 giorni dall'evento, procedeva, tramite il proprio legale, alla denuncia ai tre istituti coinvolti
, il CO PM e l' chiedendo la restituzione della CP_8 Controparte_1
somma oggetto di bonifico. Il primo Istituto di credito non rispondeva, il secondo dichiarava la propria carenza di legittimazione passiva e di non poter fornire indicazione sui propri clienti, mentre l'odierna convenuta inizialmente solo i data
29.10.2020 provvedeva ad effettuare un bonifico dell'importo di €. 43.223,72, salvo poi revocarlo in data 15.12.2020 all'esito degli accertamenti espletati.
Sempre in via preliminare va evidenziato che il contratto intercorso e riferito ai servizi home banking all'art.
7.5 espressamente detta
A questo punto va rilevato che sia le prove testimoniale escusse che la espletata CTU hanno confermato il corretto funzionamento di tutte le misure di sicurezza della Banca, in particolare il CTU afferma “…Per quanto riguarda i sistemi informativi di , basandosi sui tracciati record forniti a Controparte_2 documentazione dell'operazione, il movimento è stato effettuato tramite l'IP1
213.82.195.41, così come altri nei giorni precedenti e successivi. L'utilizzo dell'autenticazione a due fattori è un altro aspetto forte di sicurezza, in quanto garantisce la transazione mediante l'uso di due canali di comunicazione diversi, entrambi di competenza dell'utente. Ulteriori aspetti di sicurezza attiva e passiva sono l'uso del protocollo HTTPS, antivirus, IPS/IDS e la segregazione dei server in
DMZ, così come i periodici vulnerability assestment e penetration testing. Sulla base di quanto prodotto da non posso che ritenere la loro infrastruttura Controparte_2
molto solida e ben protetta dal punto di vista della sicurezza informatica…”
6 Sempre il CTU ha rilevato che “…Per quanto riguarda i sistemi informativi di , sono state prodotte certificazioni di sicurezza di alto livello che Controparte_2
richiedono verifiche continue per il relativo mantenimento, quindi ritengo poco probabile che possa aver subito un attacco informatico limitato a Controparte_2
questa singola operazione contabile, anche se non posso escluderlo in maniera categorica…”, mentre con riferimento ai sistemi di protezione dell'attrice il CTU dichiara “….a mio parere, le difese informatiche di e erano Pt_1 Pt_2
insufficienti alla data del 1 luglio 2020..”
A questo punto va rilevato che per quanto emerso dall'istruttoria e dalla documentazione l'attrice nella fattispecie in esame è stata certamente vittima di un'attività fraudolenta da parte di terzi che hanno manomesso, dirottandolo a favore di un altro destinatario, il bonifico che parte attrice intendeva effettuare.
Tale tipo di truffa rientra nello schema del man in the middle o del man in the browser, secondo cui in buona sostanza: 1) il cliente ha effettuato una richiesta al server tramite il proprio browser;
2) il browser del cliente, infettato dal malware, ha riportato la richiesta in modo alterato al server della banca (nel caso specifico ha trasferito un nome del destinatario dell'operazione di bonifico ed il relativo IBAN differenti rispetto a quelli digitati dall'utente); 3) il browser del cliente, sempre soggetto all'infezione del malware, ha ottenuto la risposta dal server della Banca, ma riportandola in modo che il cliente non potesse percepire tale alterazione nella comunicazione. La truffa si è concretizzata, quindi, esclusivamente nella sostituzione del destinatario. Gli accertamenti peritali espletati inducono a ritenere che la truffa sia avvenuta mediante malwere sui macchinari di parte ricorrente che, peraltro, all'epoca dei fatti non erano muniti di un adeguato sistema di difesa informatica, come accertato dal CTU.
La clausola di cui all'art.
7.5 del contratto intercorso deve ritenersi applicabile al caso di specie, unitamente alla clausola di cui all'art.
5.4 che espressamente detta
7 Il combinato disposto delle richiamate clausole esonera da responsabilità la Banca convenuta anche nel caso in cui, come quello sub iudice, un terzo si sia intromesso nel meccanismo di pagamento dirottando su un altro conto il bonifico (circostanza che implica un uso non autorizzato delle credenziali, posto che esse in concreto sono state usate per modificare il beneficiario del bonifico).
La segnalazione avvenuta ad opera dell'attrice solo 14 gg. dopo il verificarsi dell'evento ha impedito alla convenuta alla convenuta di bloccare l'accredito sul conto del destinatario.
Alla luce di quanto precede la convenuta non può essere ritenuta responsabile posto il ritardo nella segnalazione rispetto alla possibilità di bloccare l'accredito
(sotto questo profilo rileva esclusivamente il fatto che il ritardo nel disconoscimento ha reso impossibile il blocco dell'accredito) e posto il fatto che il malware informatico ha coinvolto il sistema telematico dell'attrice e non quello della convenuta, la quale si è limitata ad eseguire il bonifico così come ricevuto dal cliente.
Peraltro, si giunge all'esonero della responsabilità della convenuta anche prescindendo dalle clausole contrattuali richiamate ed applicando la norma di cui all'art. 10 co. 1 d.lgs. 11/2010 secondo cui “Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”, mentre il successivo comma 2 aggiunge che “E' onere del prestatore di servizi di pagamento … fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente” .
8 Nel caso che ci occupa la convenuta ha allegato, dedotto e provato, anche con il supporto dell'esito della CTU la correttezza formale dell'operazione di pagamento
(doc. n. 9 di parte convenuta), avendo dimostrato che il bonifico è stato effettuato a mezzo sistemi di sicurezza forti quali OTP, Codice titolare, PIN e Codice O-Key, ed adempiendo quindi al proprio onere probatorio di cui all'art. 10 co. 1 del d.lgs.
11/2010.
A ciò si aggiunga che è emerso dall'istruttoria, ed oltretutto è circostanza pacifica ed ammessa dalla stessa attrice che il bonifico contestato è stato disposto dal device abitualmente utilizzato dalla ricorrente (IP1 213.82.195.41, così come altri nei giorni precedenti e successivi), senza presentare elementi particolari di anomalia posto che l'operazione consisteva in un comune bonifico Sepa su un conto corrente italiano accesso presso una filiale di una banca italiana. Ne consegue che la convenuta non era nelle condizioni materiali di poter rendersi conto che il bonifico era stato dirottato da un terzo truffatore. Il malware ha colpito esclusivamente il sistema informatico dell'attrice, sistema di cui detta attrice è l'unica a poter rispondere.
Infatti, la Banca non può essere ritenuta responsabile dei malware presenti nel sistema informatico di tutti i propri clienti, specie se, come nel caso di specie, il bonifico non presentava alcun elemento esteriore tale da poter far ipotizzare l'anomalia dell'operazione.
La domanda dell'attrice, quindi, deve essere integralmente rigettata e respinta.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese della convenuta sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa, come indicato in atti, e dell'attività processuale effettivamente espletata previsti, quindi, in complessivi €.
7.616,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
9 Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa con obbligo di rifondere alla parte convenuta quanto dalla stessa anticipato a tale titolo durante il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta la domanda dell'attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi €. 7.616,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
- le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte attrice e liquidate come in corso di causa con obbligo di rifondere alla parte convenuta quanto dalla stessa anticipato a tale titolo durante il giudizio;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati
SI lì 20 gennaio 2025
Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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