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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2463/2016 avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 501/2015, depositata il 20.11.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari - ex sede di
Bitonto”
vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Lisi Parte_1 Parte_2
Appellanti in via principale e appellati in via incidentale
e
“ ”., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Antonio Adriani
Appellata in via principale e appellante in via incidentale
nonché
Controparte_2
[...]
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con atto notificato in data 12.0.2016, e hanno interposto appello Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 501/2015, depositata il 20.11.2015 e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Bari (ex sede di Bitonto), di rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di
[...]
, e . Controparte_2 CP CP_1
Con atto di citazione avviato alla notifica il 23.9.2011, in qualità di Parte_1
proprietario del motoveicolo “Honda 600” (tg. AW16944), ha agito nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3465/2011 nei confronti di in qualità di proprietaria del veicolo Controparte_2
“Autobianchi Y10” tg. AC611KY e di , in qualità di impresa assicuratrice del CP_1
motociclo di sua proprietà, al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 600,00, subiti in conseguenza del sinistro occorso in Bitonto il giorno
7.5.2011, alle ore 15.00 circa, quando alla guida della “Honda 600”, mentre Parte_2
percorreva “via P.le Centola, strada a senso unico di marcia: dopo aver superato l'incrocio con
viale Papa Giovanni XXIII, protetto da segnale semaforico lampeggiante, si immetteva su via
Alcide De Gasperi allorché, dopo aver superato quasi totalmente viale Papa Giovanni XXIII,
veniva urtato alla fiancata laterale posteriore destra dall'autovettura Autobianchi Y10 tg. AC 611
KY, che, proveniente da viale Papa Giovanni XXIII (direzione centro) ometteva di adottare tutte le
idonee e necessarie cautele al fine di evitare il sinistro”.
La compagnia assicuratrice, costituitasi all'udienza del 3.4.2012, in via preliminare, ha chiesto e ottenuto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , Parte_2 CP
entrambi conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo.
Con separato atto di citazione, notificato in data 14.1.2013, conducente del Parte_2
motoveicolo “Honda 600” tg. W16944, ha evocato nel giudizio iscritto al n. di R.G. 444/2013,
innanzi specificate, al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 8.476,35, subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
2 In entrambi i giudizi gli attori hanno istato per l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità concorsuale del conducente dell'autovettura “Y10”, , nella causazione del CP
sinistro de quo, in applicazione dell'art. 2054, co. II, c.c.
Con ordinanza del 9.12.2013, il Giudice di Pace, su istanza della compagnia convenuta, ha disposto la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 3465/2011 ed R.G. 444/2013.
Riuniti i procedimenti e instauratosi il contraddittorio, la compagnia assicuratrice ha dedotto l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, per avere lo stesso omesso Parte_2
di concedere la prescritta precedenza all'autoveicolo proveniente dalla sua destra e, contestando la fondatezza della domanda attorea, sia nell'an che nel quantum debeatur, ha concluso per l'integrale rigetto delle pretese risarcitorie ex adverso formulate.
e , invece, sebbene regolarmente citati, sono rimasti Controparte_2 CP
contumaci.
All'esito dell'istruttoria, consistita in produzione documentale, prova per testi e CTU, il
Giudice di Pace ha rigettato le domande attoree, ritenendo accertata l'esclusiva responsabilità di conducente della moto “Honda”, nella causazione del sinistro, per aver Parte_2
quest'ultimo omesso di dare la dovuta precedenza all'autovettura proveniente dalla sua destra,
nonostante la presenza del semaforo con luce lampeggiante e dell'apposito segnale stradale recante l'obbligo di concedere la precedenza, posto sulla via Centola, da lui percorsa.
Gli attori hanno, dunque, impugnato la decisione del primo Giudice, fondando il gravame su due motivi, così sintetizzati: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché
violazione di legge - erronea valutazione della prova;
2) erronea ricostruzione del fatto – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.
Quindi, hanno concluso chiedendo di “1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 II
comma c.c., la responsabilità concorsuale del conducente della Autobianchi Y 10 tg AC 611 KY
nella causazione del sinistro per cui vi è causa e per l'effetto; 2) Condannare la signora
[...]
quale proprietaria dell'auto, il sig. quale conducente della Controparte_2 CP
3 stessa e in persona del suo legale rappresentante pro tepore, in solido tra loro, al CP_1
risarcimento dei danni subiti dal motore dell'attore quantificati in € 600,00= (€ Parte_1
1.200,00 : 2 = 600,00=), oltre interessi e rivalutazione;
3) Condannare la signora CP
, quale proprietaria dell'auto, il sig. quale conducente della stessa e
[...] CP
in persona del suo legale rappresentante pro tepore, in solido tra loro, al CP_1
pagamento in favore dell'attore delle spese della CTU tecnica, poste Parte_1
provvisoriamente a carico dell'attore, pari a € 704,55= compreso accessori;
4) Condannare la
signora quale proprietaria dell'auto, il sig. quale Controparte_2 CP
conducente della stessa e in persona del suo legale rappresentante pro tepore, in CP_1
solido tra loro, al risarcimento delle lesioni fisiche patite dall'attore Parte_2
quantificate in € 8.476,35=, oltre accessori dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo,
ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori di
legge; 5) Condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi di causa
del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto
avvocato anticipatario”.
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo ”) si è costituita in giudizio CP_1 CP_1
con comparsa depositata in data 24.5.2016, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame e ha proposto appello incidentale avverso il solo capo della sentenza riguardante la liquidazione delle spese di lite, quantificate dal primo Giudice “in complessivi € 400,00 per la fase
di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP”, in quanto erroneamente e immotivatamente “svincolata” dai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014.
L'appellata assicurazione ha, quindi, concluso in conformità, chiedendo di “A) rigettare
l'appello principale (…), siccome infondato in fatto e in diritto;
B) In accoglimento del proposto
Appello Incidentale, riformare la impugnata sentenza, limitatamente alla pronuncia della condanna
delle parti attrici-odierni appellanti principali al pagamento delle spese del Giudizio di Primo
4 Grado in favore di questa appellata-appellante incidentale da stabilire nella misura, senz'altro più
adeguata e corretta, di € 4.013,50, oltre IVA e CNA, calcolata ai valori medi di cui ai vigenti
Parametri di Legge, confermando la Pronuncia Decisoria censurata in ogni altra sua parte;
C)
Condannare, conseguentemente, gli appellanti principali al pagamento delle spese, competenze ed
onorari anche di questo Grado di Giudizio”.
e , nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto CP Controparte_2
di appello, non si sono costituiti in giudizio, restando contumaci.
All'udienza del 19.11.2024, la causa è stata riservata per la decisione dallo scrivente,
frattanto subentrato al precedente Giudice, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.
2 - In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità/inammissibilità
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., atteso che l'atto introduttivo risulta adeguatamente motivato e munito degli elementi essenziali.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno avuto cura di indicare in maniera sufficientemente chiara le ragioni di gravame avverso le determinazioni adottate dal primo giudice.
Del resto, che il gravame sia ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si desume,
indirettamente, anche dal fatto che la società appellata ha interloquito compiutamente sulle censure mosse alla sentenza di primo grado, dimostrando di avere ben compreso le questioni di fatto e di diritto sollevate con l'impugnazione.
Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
È certo, infatti, che l'ordinanza ex art. 348 ter è consentita solamente “prima di procedere
alla trattazione”.
Pertanto, una volta avviata la trattazione della causa, come nel caso di specie, non è più
possibile procedere al vaglio di manifesta infondatezza del gravame.
3 - Nel merito, l'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito precisate.
5 3.1 - Parte appellante ha censurato la sentenza del GdP, assumendo a fondamento della propria tesi l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e probatorie da parte del primo
Giudice, il quale, quindi, avrebbe erroneamente ritenuto l'esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro con esclusione del concorso di colpa previsto dall'art. 2054, Pt_2
co. II, c.c.
Ebbene, appare utile, innanzitutto, chiarire la portata dell'art. 2054, co. II, c.c. ai sensi del quale “nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15152/2023, ha nuovamente affermato il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità sancita dal richiamato secondo comma dell'art. 2054 c.c. chiarendo che essa potrà essere applicata “soltanto nel caso in cui le risultanze
probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due
conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del
sinistro”.
In particolare, la Suprema Corte, richiamando i propri precedenti arresti, ha ribadito che la norma in esame “non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto
delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa
di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento
dell'altro” (Cass. n. 29883/2008).
In altri termini, “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a
determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera
l'altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua
concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi
i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di
ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione,
6 che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità
della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III,
13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408)”.
Facendo applicazione al caso di specie delle illustrate coordinate ermeneutiche, questo
Tribunale ritiene di dover condividere la decisione del Giudice di Pace che, all'esito dell'istruttoria espletata, ha rigettato le domande risarcitorie spiegate dagli attori, odierni appellanti.
Il primo Giudice, vagliate le condotte tenute da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e ricostruita la dinamica del sinistro, è giunto a escludere la sussistenza dell'ipotesi di concorso di colpa ex art. 2054, co. II, c.c., invocato dagli odierni appellanti, avendo ritenuto Parte_2
esclusivo responsabile del sinistro in quanto, non avendo rispettato il segnale di dare precedenza,
ha provocato il sinistro.
Valgano, sul punto, le seguenti osservazioni.
3.2 - Va rimarcato, in primo luogo, che: 1) l'accadimento per cui è controversia non risulta oggettivamente riscontrato da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro (non risulta esservi stato, infatti, da parte dell'Autorità di polizia,
alcun intervento ricognitivo e descrittivo delle modalità dello stesso), dal quale poter evincere, tra l'altro, l'eventuale avvenuta commissione di violazioni delle previsioni del Codice della Strada da
Part parte del conducente della;
2) non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione fotografica ritraente i luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro e la posizione di quiete assunta dai veicoli asseritamente coinvolti a seguito della collisione, al fine di poter individuare con precisione il punto esatto della strada e dell'intersezione in cui esso si sarebbe verificato e dalla quale poter desumere, ad esempio, indizi di “tracce ambientali” in loco, in qualche modo riferibili ai mezzi coinvolti (che, appunto, non sono stati forniti al giudicante), utile ai fini della ricostruzione della dinamica dei fatti e dall'individuazione delle responsabilità nella causazione degli stessi;
3) pertanto, la presenza in loco dei testi escussi nel corso del primo grado di giudizio non emerge da alcun atto (men che meno proveniente da una pubblica autorità).
7 Infatti, i verbali o rapporti di polizia redatti nei casi di incidenti stradali fanno piena prova,
fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Ancora, la presenza sui luoghi di causa al momento del sinistro dei testi escussi in primo grado non emerge neanche dalla contestazione amichevole di sinistro sottoscritta da e CP Pt_2
nella quale non si dà atto della presenza di testimoni (essendo stata lasciata vuota la relativa sezione).
Questa circostanza contribuisce senza dubbio, in maniera decisiva, a privare di attendibilità
le dichiarazioni rese dai testi.
Peraltro, la deposizione di escusso all'udienza del 9.3.2015, è del tutto Testimone_1
irrilevante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro in quanto il teste non ha assistito all'incidente ma è sopraggiunto sui luoghi di causa quanto esso si era già verificato: “ho visto un
capannello di persone, incuriosito mi sono fermato e ho visto che a terra vi era una moto
completamente distrutta e vi era un mio conoscente, il signor [so] che lamentava CP_3
male alla caviglia destra”.
3.3 - Con riferimento al valore probatorio del modello CID, va rilevato che -secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità- “la dichiarazione confessoria, contenuta
nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del
danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore
di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata
dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ.,
secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei
litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. SS.UU. 10311/2006).
Pertanto, la sottoscrizione congiunta del CAI determina una presunzione superabile in qualsiasi modo, anche attraverso altra presunzione, “giacché essa, altrimenti, determinerebbe –
8 con conseguenze di dubbia costituzionalità – effetti vincolanti per un soggetto, l'assicuratore,
rimasto estraneo alla formazione di quel documento”.
In ogni caso, proprio nel modello CAI in atti e hanno così Parte_2 CP
ricostruito la dinamica dell'incidente: “il veicolo B [ossia quello degli odierni appellanti, ndr]
proveniva da via Centola, giunto all'incrocio con viale G.nni XXIII non rispettava il segnale di
dare precedenza, la attraversava, si stava immettendo su via De Gasperi quando veniva urtato dal
veicolo A [ossia quello condotto da , ndr] sul lato post.”. CP
Sicché, è lo stesso ad aver ammesso di non aver rispettato il segnale di precedenza e Pt_2
di essere stato attinto dal veicolo condotto da mentre “si stava immettendo su via De CP
Gasperi”.
D'altronde, costituisce circostanza pacifica e incontestata che la via Centola, percorsa dal motociclo condotto da fosse gravata dal segnale di dare precedenza. Parte_2
Pertanto, dal modello CAI non emerge alcun coinvolgimento di nella causazione del CP
sinistro e, in generale, alcun contegno imprudente e/o negligente allo stesso ascrivibile.
Inoltre, gli attori hanno per la prima volta dedotto che, al momento del sinistro, la lanterna semaforica posta a regolare il traffico nell'intersezione de qua era lampeggiante soltanto nei rispettivi atti di citazione.
Per converso, di tale circostanza non è stata fatta menzione alcuna né nel modello CAI né
nella richiesta di risarcimento dei danni inviata in fase stragiudiziale alla compagnia assicuratrice.
Peraltro, non può non rimarcarsi la genericità delle allegazioni attoree, atteso che negli atti di citazione gli attori si sono limitati ad asserire che “ometteva di adottare tutte le idonee e CP
necessarie cautele al fine di evitare il sinistro”.
Non si comprende, tuttavia, poiché gli istanti non lo hanno neanche allegato, quali cautele avrebbe omesso di adottare al fine di evitare la collisione, quale condotta non irreprensibile CP
lo stesso avrebbe tenuto e, in generale, quali regole cautelari avrebbe violato.
Né ciò è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado.
9 Il teste , infatti, nulla ha riferito con riguardo alla condotta di guida Testimone_2
tenuta da . CP
Conseguentemente, deve escludersi qualsivoglia apporto di quest'ultimo, in termini di responsabilità, nella causazione del sinistro.
D'altronde, dall'esame delle riproduzioni fotografiche del motoveicolo danneggiato (uniche fotografie ad essere state prodotte in giudizio) non si evince in maniera evidente la presenza di danni riconducibili a un impatto sì violento da far presumere che l'autovettura condotta da CP
marciasse a velocità elevata (o, comunque, non adeguata allo stato dei luoghi;
circostanza,
quest'ultima, invero, nemmeno allegata dagli attori); e, in effetti, anche in sede di CTU non sono emersi elementi tecnici tali da poter far ritenere verosimile tale circostanza.
In definitiva, avendo gli stessi attori operato una ricostruzione del sinistro tale per cui la responsabilità nella causazione dello stesso dev'essere ascritta esclusivamente a e non anche Pt_2
a , va esclusa l'applicabilità dell'invocata presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. CP
2054, co. II, c.c.
3.4 - Ad abundantiam, alla luce dell'esame del compendio probatorio s'impone di osservare quanto di seguito.
in primo grado, ha addotto che, a causa del sinistro de quo, “il motore Parte_1
subiva danni per la cui riparazione veniva richiesto un importo di € 1.200,00”.
A supporto di tale affermazione, tuttavia, l'attore -odierno appellante- non ha offerto alcuna prova dell'avvenuta riparazione, fornendo a supporto, solo ed esclusivamente, la documentazione fotografica allegata al fascicolo del primo grado.
Nel corso delle operazioni peritali, è emerso che il motociclo targato AW 1694 di proprietà
dell'attore è stato alienato in data 5.3.2012, con conseguente perdita definitiva della disponibilità
del bene.
Sulla base di tali elementi, deve rilevarsi il venire meno dell'interesse di al Parte_1
risarcimento dei pretesi danni materiali.
10 Infatti, non avendo dimostrato l'avvenuta riparazione del motociclo in epoca Parte_1
antecedente alla vendita e, in generale, la sussistenza di un reale pregiudizio economico, nonché
della sua entità, (nemmeno, per esempio, sotto il profilo dell'eventuale prezzo inferiore a quello di mercato cui il veicolo è stato venduto in ragione dei danni riportati a causa dell'incidente) non resta che rilevare, che già all'epoca della decisione di primo grado, era venuto meno l'interesse al risarcimento dei danni pretesi e, si ribadisce, non provati dall'attore, dovendo, nel caso in esame,
darsi seguito all'orientamento già da tempo condiviso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
21256 del 2011, secondo cui “non sussiste un interesse attuale al risarcimento se alla data della
decisione l'attore risulti aver perduto in maniera tendenzialmente definitiva e irreversibile, la
disponibilità materiale del bene danneggiato e non abbia dimostrato che, dopo il sinistro, ha
eseguito le riparazioni del veicolo”.
4 - Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto da “ , valgano le CP_1
seguenti osservazioni.
L'impresa di assicurazione ha censurato la sentenza unicamente con riferimento alla quantificazione delle spese di lite, determinate “in complessivi € 400 per fase di studio,
introduttiva, istruttoria e decisoria, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP…”: e ciò, in maniera “immotivatamente, se non proprio … arbitrariamente, svincolata dai parametri vigenti
dettati dal D.M. n. 55, 10 Marzo 2014”.
Ebbene, l'appello incidentale è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.
Il primo Giudice, dopo aver correttamente posto le spese di lite a carico della parte soccombente (ossia degli attori) in applicazione del principio dettato dall'art. 91, co. I, c.p.c., nella fase di liquidazione delle stesse, ha del tutto omesso di indicare le disposizioni normative e i criteri in base ai quali ha, in concreto, quantificato le spese di lite.
Appare, in proposito, opportuno richiamare il principio di diritto, affermato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 14198/2022, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese
processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice,
11 contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur
sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice
decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in
tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”.
L'esigenza di fornire un'adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi riconosciuti alla parte vittoriosa sorge ancor più nei casi, come quello in rassegna, nei quali la parte vittoriosa ha depositato la propria nota spese ex art. 75, disp.att., c.p.c.
In tal caso, infatti, il Giudice deve spiegare “le ragioni dell'eliminazione o della riduzione
di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle
risultanze degli atti ed ai parametri ministeriali (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2017, n.
8824; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27815; Cass., Sez. 6-1, 5 marzo 2020, n. 6345; Cass., Sez.
1, 21 gennaio 2021, n. 1076); mentre, nel caso in cui la predetta nota non sia stata prodotta, deve
ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di
compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge, incombendo alla
parte che ne contesti la liquidazione l'onere di indicare analiticamente le voci e gli importi in
relazione ai quali l'importo riconosciuto deve considerarsi errato (cfr. Cass., Sez. 6 -, 21 febbraio
2017, n. 30716; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2021, n. 1076)). In ogni caso, la nota spese ex articolo
75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla
parte vittoriosa, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale,
quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'articolo 75 disp. att.
c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di
rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass., Sez. 6-3, 14 maggio 2013, n. 11522;
Cass., Sez. 61, 5 marzo 2020, n. 6345). A tal proposito è stato infatti affermato che "una cosa è
che, pure in mancanza di una espressa istanza in tal senso, il giudice abbia il potere di
riconoscere alla parte vittoriosa il diritto ad essere rimborsata delle spese sostenute nel processo.
Altra cosa è che egli abbia il potere di liquidare spese ed onorari in misura superiore a quella di
12 cui la parte chiede il rimborso nella nota delle spese (...). (...) attraverso la nota delle spese, la
parte fissa l'oggetto della condanna chiesta al giudice, sì che, tutte le volte che il giudice liquidi
spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocato in misura inferiore a quella richiesta, la
pronuncia deve essere sorretta dalla spiegazione delle ragioni per cui il rimborso è considerato
non dovuto o dovuto in misura inferiore rispetto a quello richiesto in corrispondenza delle singole
voci della nota. Non si giustifica, allora, che alla nota delle spese sia negata analoga efficacia
quanto alla determinazione dell'oggetto della pronuncia di liquidazione in rapporto ad un
esercizio dal potere che si svolga nel senso di oltrepassare la misura di quanto è domandato”.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare le spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, nella formulazione vigente tra il 3.4.2014 e il 26.4.2018,
applicabile ratione temporis atteso che il giudizio di primo grado si è concluso nel 2015, così come non v'è dubbio che avrebbe dovuto tenere in considerazione la nota spese depositata dalla convenuta, risultata vittoriosa all'esito del giudizio, o, in alternativa, motivare compiutamente le ragioni del discostamento e, soprattutto, come già detto, indicare i criteri in base ai quali è
pervenuto alla concreta quantificazione riportata in dispositivo.
La sentenza va, dunque, riformata limitatamente al capo concernente la determinazione delle spese processuali.
Esse sono da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, nel testo in vigore dal 3.4.2014 al
26.4.2018, in base al valore delle domande (integralmente rigettate), facendo applicazione degli onorari minimi attesa la scarsa complessità sia della vicenda sottesa alla controversia sia delle questioni in fatto e in diritto trattate.
In ragione del fatto che sono stati originariamente instaurati due distinti giudizi (3645/2011
e 444/2013 RRGG) devono essere riconosciuti, in favore di ”, compensi distinti CP_1
relativamente alle fasi -antecedenti alla riunione- di studio della controversia e introduttiva del giudizio.
13 Relativamente alle fasi istruttoria e decisionale (espletate a seguito della riunione), invece,
dev'essere riconosciuto in favore dell'impresa di assicurazione un unico compenso unitario.
Dagli importi così ottenuti dovranno essere detratti quelli eventualmente già versati in favore della compagnia assicuratrice da e Pt_1 Parte_2
5 - La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
Pertanto, vanno poste a carico degli appallanti in via principale.
Esse sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda (da € 5.200,01 ad € 26.000,00),
facendo applicazione degli onorari minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e con esclusione dal computo dei compensi previsti per la fase istruttoria, non effettivamente svolta.
Nell'ambito del rapporto processuale con e non v'è pronuncia sulle CP CP
spese di lite in quanto essi hanno disertato il presente giudizio e, pertanto, non hanno sostenuto esborsi.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 [...]
, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Pt_2 CP_1
501/2015, depositata il 20.11.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari - ex sede di Bitonto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e , Parte_1 Parte_2
2) accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna CP_1 Pt_2
14 e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1 Parte_2 CP_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.060,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuto, come per legge, per compenso professionale, cui andranno detratte le somme già eventualmente versate dagli originari attori;
3) condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi € 147,00 CP_1
per esborsi ed € 1.698,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
4) nulla per le spese di lite nell'ambito del rapporto processuale con gli appellati contumaci e;
CP CP
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti in via principale del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bari il 21 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2463/2016 avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 501/2015, depositata il 20.11.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari - ex sede di
Bitonto”
vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Lisi Parte_1 Parte_2
Appellanti in via principale e appellati in via incidentale
e
“ ”., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Antonio Adriani
Appellata in via principale e appellante in via incidentale
nonché
Controparte_2
[...]
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con atto notificato in data 12.0.2016, e hanno interposto appello Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 501/2015, depositata il 20.11.2015 e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Bari (ex sede di Bitonto), di rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di
[...]
, e . Controparte_2 CP CP_1
Con atto di citazione avviato alla notifica il 23.9.2011, in qualità di Parte_1
proprietario del motoveicolo “Honda 600” (tg. AW16944), ha agito nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3465/2011 nei confronti di in qualità di proprietaria del veicolo Controparte_2
“Autobianchi Y10” tg. AC611KY e di , in qualità di impresa assicuratrice del CP_1
motociclo di sua proprietà, al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 600,00, subiti in conseguenza del sinistro occorso in Bitonto il giorno
7.5.2011, alle ore 15.00 circa, quando alla guida della “Honda 600”, mentre Parte_2
percorreva “via P.le Centola, strada a senso unico di marcia: dopo aver superato l'incrocio con
viale Papa Giovanni XXIII, protetto da segnale semaforico lampeggiante, si immetteva su via
Alcide De Gasperi allorché, dopo aver superato quasi totalmente viale Papa Giovanni XXIII,
veniva urtato alla fiancata laterale posteriore destra dall'autovettura Autobianchi Y10 tg. AC 611
KY, che, proveniente da viale Papa Giovanni XXIII (direzione centro) ometteva di adottare tutte le
idonee e necessarie cautele al fine di evitare il sinistro”.
La compagnia assicuratrice, costituitasi all'udienza del 3.4.2012, in via preliminare, ha chiesto e ottenuto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , Parte_2 CP
entrambi conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo.
Con separato atto di citazione, notificato in data 14.1.2013, conducente del Parte_2
motoveicolo “Honda 600” tg. W16944, ha evocato nel giudizio iscritto al n. di R.G. 444/2013,
innanzi specificate, al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 8.476,35, subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
2 In entrambi i giudizi gli attori hanno istato per l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità concorsuale del conducente dell'autovettura “Y10”, , nella causazione del CP
sinistro de quo, in applicazione dell'art. 2054, co. II, c.c.
Con ordinanza del 9.12.2013, il Giudice di Pace, su istanza della compagnia convenuta, ha disposto la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 3465/2011 ed R.G. 444/2013.
Riuniti i procedimenti e instauratosi il contraddittorio, la compagnia assicuratrice ha dedotto l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, per avere lo stesso omesso Parte_2
di concedere la prescritta precedenza all'autoveicolo proveniente dalla sua destra e, contestando la fondatezza della domanda attorea, sia nell'an che nel quantum debeatur, ha concluso per l'integrale rigetto delle pretese risarcitorie ex adverso formulate.
e , invece, sebbene regolarmente citati, sono rimasti Controparte_2 CP
contumaci.
All'esito dell'istruttoria, consistita in produzione documentale, prova per testi e CTU, il
Giudice di Pace ha rigettato le domande attoree, ritenendo accertata l'esclusiva responsabilità di conducente della moto “Honda”, nella causazione del sinistro, per aver Parte_2
quest'ultimo omesso di dare la dovuta precedenza all'autovettura proveniente dalla sua destra,
nonostante la presenza del semaforo con luce lampeggiante e dell'apposito segnale stradale recante l'obbligo di concedere la precedenza, posto sulla via Centola, da lui percorsa.
Gli attori hanno, dunque, impugnato la decisione del primo Giudice, fondando il gravame su due motivi, così sintetizzati: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché
violazione di legge - erronea valutazione della prova;
2) erronea ricostruzione del fatto – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.
Quindi, hanno concluso chiedendo di “1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 II
comma c.c., la responsabilità concorsuale del conducente della Autobianchi Y 10 tg AC 611 KY
nella causazione del sinistro per cui vi è causa e per l'effetto; 2) Condannare la signora
[...]
quale proprietaria dell'auto, il sig. quale conducente della Controparte_2 CP
3 stessa e in persona del suo legale rappresentante pro tepore, in solido tra loro, al CP_1
risarcimento dei danni subiti dal motore dell'attore quantificati in € 600,00= (€ Parte_1
1.200,00 : 2 = 600,00=), oltre interessi e rivalutazione;
3) Condannare la signora CP
, quale proprietaria dell'auto, il sig. quale conducente della stessa e
[...] CP
in persona del suo legale rappresentante pro tepore, in solido tra loro, al CP_1
pagamento in favore dell'attore delle spese della CTU tecnica, poste Parte_1
provvisoriamente a carico dell'attore, pari a € 704,55= compreso accessori;
4) Condannare la
signora quale proprietaria dell'auto, il sig. quale Controparte_2 CP
conducente della stessa e in persona del suo legale rappresentante pro tepore, in CP_1
solido tra loro, al risarcimento delle lesioni fisiche patite dall'attore Parte_2
quantificate in € 8.476,35=, oltre accessori dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo,
ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori di
legge; 5) Condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi di causa
del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto
avvocato anticipatario”.
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo ”) si è costituita in giudizio CP_1 CP_1
con comparsa depositata in data 24.5.2016, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame e ha proposto appello incidentale avverso il solo capo della sentenza riguardante la liquidazione delle spese di lite, quantificate dal primo Giudice “in complessivi € 400,00 per la fase
di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP”, in quanto erroneamente e immotivatamente “svincolata” dai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014.
L'appellata assicurazione ha, quindi, concluso in conformità, chiedendo di “A) rigettare
l'appello principale (…), siccome infondato in fatto e in diritto;
B) In accoglimento del proposto
Appello Incidentale, riformare la impugnata sentenza, limitatamente alla pronuncia della condanna
delle parti attrici-odierni appellanti principali al pagamento delle spese del Giudizio di Primo
4 Grado in favore di questa appellata-appellante incidentale da stabilire nella misura, senz'altro più
adeguata e corretta, di € 4.013,50, oltre IVA e CNA, calcolata ai valori medi di cui ai vigenti
Parametri di Legge, confermando la Pronuncia Decisoria censurata in ogni altra sua parte;
C)
Condannare, conseguentemente, gli appellanti principali al pagamento delle spese, competenze ed
onorari anche di questo Grado di Giudizio”.
e , nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto CP Controparte_2
di appello, non si sono costituiti in giudizio, restando contumaci.
All'udienza del 19.11.2024, la causa è stata riservata per la decisione dallo scrivente,
frattanto subentrato al precedente Giudice, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.
2 - In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improponibilità/inammissibilità
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., atteso che l'atto introduttivo risulta adeguatamente motivato e munito degli elementi essenziali.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno avuto cura di indicare in maniera sufficientemente chiara le ragioni di gravame avverso le determinazioni adottate dal primo giudice.
Del resto, che il gravame sia ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si desume,
indirettamente, anche dal fatto che la società appellata ha interloquito compiutamente sulle censure mosse alla sentenza di primo grado, dimostrando di avere ben compreso le questioni di fatto e di diritto sollevate con l'impugnazione.
Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
È certo, infatti, che l'ordinanza ex art. 348 ter è consentita solamente “prima di procedere
alla trattazione”.
Pertanto, una volta avviata la trattazione della causa, come nel caso di specie, non è più
possibile procedere al vaglio di manifesta infondatezza del gravame.
3 - Nel merito, l'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito precisate.
5 3.1 - Parte appellante ha censurato la sentenza del GdP, assumendo a fondamento della propria tesi l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e probatorie da parte del primo
Giudice, il quale, quindi, avrebbe erroneamente ritenuto l'esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro con esclusione del concorso di colpa previsto dall'art. 2054, Pt_2
co. II, c.c.
Ebbene, appare utile, innanzitutto, chiarire la portata dell'art. 2054, co. II, c.c. ai sensi del quale “nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15152/2023, ha nuovamente affermato il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità sancita dal richiamato secondo comma dell'art. 2054 c.c. chiarendo che essa potrà essere applicata “soltanto nel caso in cui le risultanze
probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due
conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del
sinistro”.
In particolare, la Suprema Corte, richiamando i propri precedenti arresti, ha ribadito che la norma in esame “non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto
delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa
di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento
dell'altro” (Cass. n. 29883/2008).
In altri termini, “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a
determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera
l'altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua
concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi
i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di
ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione,
6 che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità
della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III,
13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408)”.
Facendo applicazione al caso di specie delle illustrate coordinate ermeneutiche, questo
Tribunale ritiene di dover condividere la decisione del Giudice di Pace che, all'esito dell'istruttoria espletata, ha rigettato le domande risarcitorie spiegate dagli attori, odierni appellanti.
Il primo Giudice, vagliate le condotte tenute da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e ricostruita la dinamica del sinistro, è giunto a escludere la sussistenza dell'ipotesi di concorso di colpa ex art. 2054, co. II, c.c., invocato dagli odierni appellanti, avendo ritenuto Parte_2
esclusivo responsabile del sinistro in quanto, non avendo rispettato il segnale di dare precedenza,
ha provocato il sinistro.
Valgano, sul punto, le seguenti osservazioni.
3.2 - Va rimarcato, in primo luogo, che: 1) l'accadimento per cui è controversia non risulta oggettivamente riscontrato da alcun atto “ricognitivo” redatto dall'Autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro (non risulta esservi stato, infatti, da parte dell'Autorità di polizia,
alcun intervento ricognitivo e descrittivo delle modalità dello stesso), dal quale poter evincere, tra l'altro, l'eventuale avvenuta commissione di violazioni delle previsioni del Codice della Strada da
Part parte del conducente della;
2) non è stata prodotta in giudizio alcuna documentazione fotografica ritraente i luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro e la posizione di quiete assunta dai veicoli asseritamente coinvolti a seguito della collisione, al fine di poter individuare con precisione il punto esatto della strada e dell'intersezione in cui esso si sarebbe verificato e dalla quale poter desumere, ad esempio, indizi di “tracce ambientali” in loco, in qualche modo riferibili ai mezzi coinvolti (che, appunto, non sono stati forniti al giudicante), utile ai fini della ricostruzione della dinamica dei fatti e dall'individuazione delle responsabilità nella causazione degli stessi;
3) pertanto, la presenza in loco dei testi escussi nel corso del primo grado di giudizio non emerge da alcun atto (men che meno proveniente da una pubblica autorità).
7 Infatti, i verbali o rapporti di polizia redatti nei casi di incidenti stradali fanno piena prova,
fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Ancora, la presenza sui luoghi di causa al momento del sinistro dei testi escussi in primo grado non emerge neanche dalla contestazione amichevole di sinistro sottoscritta da e CP Pt_2
nella quale non si dà atto della presenza di testimoni (essendo stata lasciata vuota la relativa sezione).
Questa circostanza contribuisce senza dubbio, in maniera decisiva, a privare di attendibilità
le dichiarazioni rese dai testi.
Peraltro, la deposizione di escusso all'udienza del 9.3.2015, è del tutto Testimone_1
irrilevante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro in quanto il teste non ha assistito all'incidente ma è sopraggiunto sui luoghi di causa quanto esso si era già verificato: “ho visto un
capannello di persone, incuriosito mi sono fermato e ho visto che a terra vi era una moto
completamente distrutta e vi era un mio conoscente, il signor [so] che lamentava CP_3
male alla caviglia destra”.
3.3 - Con riferimento al valore probatorio del modello CID, va rilevato che -secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità- “la dichiarazione confessoria, contenuta
nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del
danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore
di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata
dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ.,
secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei
litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. SS.UU. 10311/2006).
Pertanto, la sottoscrizione congiunta del CAI determina una presunzione superabile in qualsiasi modo, anche attraverso altra presunzione, “giacché essa, altrimenti, determinerebbe –
8 con conseguenze di dubbia costituzionalità – effetti vincolanti per un soggetto, l'assicuratore,
rimasto estraneo alla formazione di quel documento”.
In ogni caso, proprio nel modello CAI in atti e hanno così Parte_2 CP
ricostruito la dinamica dell'incidente: “il veicolo B [ossia quello degli odierni appellanti, ndr]
proveniva da via Centola, giunto all'incrocio con viale G.nni XXIII non rispettava il segnale di
dare precedenza, la attraversava, si stava immettendo su via De Gasperi quando veniva urtato dal
veicolo A [ossia quello condotto da , ndr] sul lato post.”. CP
Sicché, è lo stesso ad aver ammesso di non aver rispettato il segnale di precedenza e Pt_2
di essere stato attinto dal veicolo condotto da mentre “si stava immettendo su via De CP
Gasperi”.
D'altronde, costituisce circostanza pacifica e incontestata che la via Centola, percorsa dal motociclo condotto da fosse gravata dal segnale di dare precedenza. Parte_2
Pertanto, dal modello CAI non emerge alcun coinvolgimento di nella causazione del CP
sinistro e, in generale, alcun contegno imprudente e/o negligente allo stesso ascrivibile.
Inoltre, gli attori hanno per la prima volta dedotto che, al momento del sinistro, la lanterna semaforica posta a regolare il traffico nell'intersezione de qua era lampeggiante soltanto nei rispettivi atti di citazione.
Per converso, di tale circostanza non è stata fatta menzione alcuna né nel modello CAI né
nella richiesta di risarcimento dei danni inviata in fase stragiudiziale alla compagnia assicuratrice.
Peraltro, non può non rimarcarsi la genericità delle allegazioni attoree, atteso che negli atti di citazione gli attori si sono limitati ad asserire che “ometteva di adottare tutte le idonee e CP
necessarie cautele al fine di evitare il sinistro”.
Non si comprende, tuttavia, poiché gli istanti non lo hanno neanche allegato, quali cautele avrebbe omesso di adottare al fine di evitare la collisione, quale condotta non irreprensibile CP
lo stesso avrebbe tenuto e, in generale, quali regole cautelari avrebbe violato.
Né ciò è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado.
9 Il teste , infatti, nulla ha riferito con riguardo alla condotta di guida Testimone_2
tenuta da . CP
Conseguentemente, deve escludersi qualsivoglia apporto di quest'ultimo, in termini di responsabilità, nella causazione del sinistro.
D'altronde, dall'esame delle riproduzioni fotografiche del motoveicolo danneggiato (uniche fotografie ad essere state prodotte in giudizio) non si evince in maniera evidente la presenza di danni riconducibili a un impatto sì violento da far presumere che l'autovettura condotta da CP
marciasse a velocità elevata (o, comunque, non adeguata allo stato dei luoghi;
circostanza,
quest'ultima, invero, nemmeno allegata dagli attori); e, in effetti, anche in sede di CTU non sono emersi elementi tecnici tali da poter far ritenere verosimile tale circostanza.
In definitiva, avendo gli stessi attori operato una ricostruzione del sinistro tale per cui la responsabilità nella causazione dello stesso dev'essere ascritta esclusivamente a e non anche Pt_2
a , va esclusa l'applicabilità dell'invocata presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. CP
2054, co. II, c.c.
3.4 - Ad abundantiam, alla luce dell'esame del compendio probatorio s'impone di osservare quanto di seguito.
in primo grado, ha addotto che, a causa del sinistro de quo, “il motore Parte_1
subiva danni per la cui riparazione veniva richiesto un importo di € 1.200,00”.
A supporto di tale affermazione, tuttavia, l'attore -odierno appellante- non ha offerto alcuna prova dell'avvenuta riparazione, fornendo a supporto, solo ed esclusivamente, la documentazione fotografica allegata al fascicolo del primo grado.
Nel corso delle operazioni peritali, è emerso che il motociclo targato AW 1694 di proprietà
dell'attore è stato alienato in data 5.3.2012, con conseguente perdita definitiva della disponibilità
del bene.
Sulla base di tali elementi, deve rilevarsi il venire meno dell'interesse di al Parte_1
risarcimento dei pretesi danni materiali.
10 Infatti, non avendo dimostrato l'avvenuta riparazione del motociclo in epoca Parte_1
antecedente alla vendita e, in generale, la sussistenza di un reale pregiudizio economico, nonché
della sua entità, (nemmeno, per esempio, sotto il profilo dell'eventuale prezzo inferiore a quello di mercato cui il veicolo è stato venduto in ragione dei danni riportati a causa dell'incidente) non resta che rilevare, che già all'epoca della decisione di primo grado, era venuto meno l'interesse al risarcimento dei danni pretesi e, si ribadisce, non provati dall'attore, dovendo, nel caso in esame,
darsi seguito all'orientamento già da tempo condiviso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
21256 del 2011, secondo cui “non sussiste un interesse attuale al risarcimento se alla data della
decisione l'attore risulti aver perduto in maniera tendenzialmente definitiva e irreversibile, la
disponibilità materiale del bene danneggiato e non abbia dimostrato che, dopo il sinistro, ha
eseguito le riparazioni del veicolo”.
4 - Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto da “ , valgano le CP_1
seguenti osservazioni.
L'impresa di assicurazione ha censurato la sentenza unicamente con riferimento alla quantificazione delle spese di lite, determinate “in complessivi € 400 per fase di studio,
introduttiva, istruttoria e decisoria, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP…”: e ciò, in maniera “immotivatamente, se non proprio … arbitrariamente, svincolata dai parametri vigenti
dettati dal D.M. n. 55, 10 Marzo 2014”.
Ebbene, l'appello incidentale è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.
Il primo Giudice, dopo aver correttamente posto le spese di lite a carico della parte soccombente (ossia degli attori) in applicazione del principio dettato dall'art. 91, co. I, c.p.c., nella fase di liquidazione delle stesse, ha del tutto omesso di indicare le disposizioni normative e i criteri in base ai quali ha, in concreto, quantificato le spese di lite.
Appare, in proposito, opportuno richiamare il principio di diritto, affermato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 14198/2022, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese
processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice,
11 contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur
sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice
decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in
tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”.
L'esigenza di fornire un'adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi riconosciuti alla parte vittoriosa sorge ancor più nei casi, come quello in rassegna, nei quali la parte vittoriosa ha depositato la propria nota spese ex art. 75, disp.att., c.p.c.
In tal caso, infatti, il Giudice deve spiegare “le ragioni dell'eliminazione o della riduzione
di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle
risultanze degli atti ed ai parametri ministeriali (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2017, n.
8824; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27815; Cass., Sez. 6-1, 5 marzo 2020, n. 6345; Cass., Sez.
1, 21 gennaio 2021, n. 1076); mentre, nel caso in cui la predetta nota non sia stata prodotta, deve
ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di
compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge, incombendo alla
parte che ne contesti la liquidazione l'onere di indicare analiticamente le voci e gli importi in
relazione ai quali l'importo riconosciuto deve considerarsi errato (cfr. Cass., Sez. 6 -, 21 febbraio
2017, n. 30716; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2021, n. 1076)). In ogni caso, la nota spese ex articolo
75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla
parte vittoriosa, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale,
quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'articolo 75 disp. att.
c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di
rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass., Sez. 6-3, 14 maggio 2013, n. 11522;
Cass., Sez. 61, 5 marzo 2020, n. 6345). A tal proposito è stato infatti affermato che "una cosa è
che, pure in mancanza di una espressa istanza in tal senso, il giudice abbia il potere di
riconoscere alla parte vittoriosa il diritto ad essere rimborsata delle spese sostenute nel processo.
Altra cosa è che egli abbia il potere di liquidare spese ed onorari in misura superiore a quella di
12 cui la parte chiede il rimborso nella nota delle spese (...). (...) attraverso la nota delle spese, la
parte fissa l'oggetto della condanna chiesta al giudice, sì che, tutte le volte che il giudice liquidi
spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocato in misura inferiore a quella richiesta, la
pronuncia deve essere sorretta dalla spiegazione delle ragioni per cui il rimborso è considerato
non dovuto o dovuto in misura inferiore rispetto a quello richiesto in corrispondenza delle singole
voci della nota. Non si giustifica, allora, che alla nota delle spese sia negata analoga efficacia
quanto alla determinazione dell'oggetto della pronuncia di liquidazione in rapporto ad un
esercizio dal potere che si svolga nel senso di oltrepassare la misura di quanto è domandato”.
Nel caso in esame, non vi è dubbio che il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare le spese processuali in base al D.M. n. 55/2014, nella formulazione vigente tra il 3.4.2014 e il 26.4.2018,
applicabile ratione temporis atteso che il giudizio di primo grado si è concluso nel 2015, così come non v'è dubbio che avrebbe dovuto tenere in considerazione la nota spese depositata dalla convenuta, risultata vittoriosa all'esito del giudizio, o, in alternativa, motivare compiutamente le ragioni del discostamento e, soprattutto, come già detto, indicare i criteri in base ai quali è
pervenuto alla concreta quantificazione riportata in dispositivo.
La sentenza va, dunque, riformata limitatamente al capo concernente la determinazione delle spese processuali.
Esse sono da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, nel testo in vigore dal 3.4.2014 al
26.4.2018, in base al valore delle domande (integralmente rigettate), facendo applicazione degli onorari minimi attesa la scarsa complessità sia della vicenda sottesa alla controversia sia delle questioni in fatto e in diritto trattate.
In ragione del fatto che sono stati originariamente instaurati due distinti giudizi (3645/2011
e 444/2013 RRGG) devono essere riconosciuti, in favore di ”, compensi distinti CP_1
relativamente alle fasi -antecedenti alla riunione- di studio della controversia e introduttiva del giudizio.
13 Relativamente alle fasi istruttoria e decisionale (espletate a seguito della riunione), invece,
dev'essere riconosciuto in favore dell'impresa di assicurazione un unico compenso unitario.
Dagli importi così ottenuti dovranno essere detratti quelli eventualmente già versati in favore della compagnia assicuratrice da e Pt_1 Parte_2
5 - La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
Pertanto, vanno poste a carico degli appallanti in via principale.
Esse sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda (da € 5.200,01 ad € 26.000,00),
facendo applicazione degli onorari minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e con esclusione dal computo dei compensi previsti per la fase istruttoria, non effettivamente svolta.
Nell'ambito del rapporto processuale con e non v'è pronuncia sulle CP CP
spese di lite in quanto essi hanno disertato il presente giudizio e, pertanto, non hanno sostenuto esborsi.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 [...]
, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Pt_2 CP_1
501/2015, depositata il 20.11.2015, emessa dal Giudice di Pace di Bari - ex sede di Bitonto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e , Parte_1 Parte_2
2) accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna CP_1 Pt_2
14 e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1 Parte_2 CP_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.060,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuto, come per legge, per compenso professionale, cui andranno detratte le somme già eventualmente versate dagli originari attori;
3) condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi € 147,00 CP_1
per esborsi ed € 1.698,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
4) nulla per le spese di lite nell'ambito del rapporto processuale con gli appellati contumaci e;
CP CP
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti in via principale del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bari il 21 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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