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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1105 /2023
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti:
l'avv. Papapietro Vito C. per parte ricorrente;
dr. per l'amministrazione; CP_1
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1105/2023 vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
) e ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni C.F._1
Papapietro e Vito Carmine Papapietro giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E
in persona del Controparte_2 Controparte_3
rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla dott.ssa Rosaria Cancelliere;
- RESISTENTE -
OGGETTO: passaggio da ente locale ad amministrazione statale – temporizzazione.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 17 novembre 2023 deduceva Parte_1
che: “1) il Ricorrente è stato nominato nel ruolo dell'Amministrazione Provinciale di
Matera, con mansione di Aiutante Tecnico, a far data dal giorno 01.10.85, presso il
Liceo Scientifico di Montalbano Jonico con sede alla Piazza Livorno, n.2 così come si evince dalla allegata documentazione ( All.1; cfr. atto di nomina del giorno
01.10.1985, prot. n. 25133);
2) a decorrere dal giorno 01.01.2000, con decreto n. 6063 del 15.12.1999, che si allega in fotocopia (All n.2), l'odierno Ricorrente fu trasferito dall'Ente di titolarità (Amministrazione Provinciale di Matera) nei ruoli dello Stato;
il tutto con decorrenza giuridica ed economica a far data dal giorno 01.01.2000, “Comparto Scuola”, ai sensi dell'art.8 della Legge n.124/99 e fu inquadrato nell'area professionale del Personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, area funzionale qualifica professionale profilo professionale B/1 Assistente Tecnico;
3) pertanto il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Pitagora di Montalbano
Jonico, oggi Istituto Statale d'Istruzione Superiore “Pitagora”, provvide alla ricostruzione economica della carriera della Sig. con decreto n. Parte_1
288 del giorno 04.02.2002 che si allega anch'esso in fotocopia (All. n.3);
4) in virtù di detto decreto n.288 il Ricorrente fu inquadrato “nell'area professionale del personale A.T.A., qualifica funzionale dei Servizi Tecnici, profilo professionale B/1
Assistente Tecnico” con effettivo riconoscimento a far data dal giorno 01 gennaio
2000; tuttavia, in applicazione del principio della “temporizzazione”, al Ricorrente fu riconosciuta una anzianità di servizio pari a 6 (sei) anni, 6 (sei) mesi e 27 (ventisette) giorni con un trattamento retributivo pari a €. 8.118,12 corrispondente alla 3^ posizione economica della Tabella “E” del C.C.N.L. del 26 maggio 1999. In realtà il
Ricorrente aveva già maturato nel ruolo di provenienza, alla data del giorno 01 gennaio 2000, una anzianità di servizio effettiva pari a 14 (quattordici) anni e 3 (tre ) mesi che gli garantivano una condizione retributiva superiore a quella che si accingeva a ottenere;
5) per quanto detto non vi è dubbio che l'applicazione del principio della temporizzazione ha provocato una serie di danni economici e non in capo al Ricorrente che si riflettono sul mancato godimento di un salario accessorio previsto dal solo
C.C.N.L. degli Enti Locali e conseguenti effetti sul Trattamento di Fine Servizio, sulla posizione previdenziale ecc.;
6) al fine di tutelare i propri diritti il Ricorrente esperì un tentativo di conciliazione presso la del lavoro di Matera, così come si evince dalla allegata Controparte_4
documentazione, con esito infruttuoso (All. n.4; cfr. Verbale del tentativo di conciliazione infruttuoso); 7) allo stato il Sig. come emerge dalla allegata documentazione Parte_1
(All. n.5; cfr busta paga del mese di giugno 2023), percepisce uno stipendio mensile di gran lunga inferiore a quello che gli competerebbe sulla scorta della effettiva e complessiva anzianità di servizio maturata che, alla data del giorno 01 febbraio 2023,
è pari ad anni 36 (trentasei) e 4 (quattro) mesi, salvo errore. Allo stato, invece, sono stati computati 28 (ventotto) anni, 7 (sette) mesi e 27 (ventisette) giorni con esclusione del corrente anno 2023”.
Indi, il ricorrente, dopo aver esposto le sue ragioni in diritto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) previa verifica della sussistenza, all'atto del trasferimento del
Ricorrente dall'Ente Locale allo Stato, di un peggioramento retributivo sostanziale e previa disapplicazione della norma contenuta nel comma 218 dell'art. 1 della Legge
Finanziaria 2006, n.266 del 23 dicembre 2005, perché contrastante con la normativa comunitaria, accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente al godimento della intera maturata anzianità di servizio nei ruoli dell'Ente Locale di provenienza a decorrere dalla data di assunzione intervenuta il giorno 01 febbraio 1979 sino a quella di passaggio nei ruoli del MIM;
2) accertare e dichiarare il diritto del Sig. a ottenere dal MIM Parte_1
un nuovo inquadramento che prescinda dal meccanismo della temporizzazione e così inquadrando il Ricorrente alla data del giorno 01 gennaio 2000 nella fascia stipendiale del CCNL Scuola 1998-2001 corrispondente a una anzianità di servizio di
14 (quattordici) anni e 3 (tre) mesi corrispondente alla terza posizione stipendiale;
3) conseguentemente condannare il resistente a provvedere alla CP_2
ricostruzione della carriera, anche sotto l'aspetto economico, alla data odierna tenendo presente l'intera anzianità di servizio maturata dal Ricorrente nell'Ente
Locale di provenienza con dichiarazione, altresì, della esistenza del diritto del
Ricorrente all'ottenimento delle differenze retributive maturate a partire dal giorno 01 gennaio 2000 tra quanto dovuto in base alla categoria e all'anzianità stabilite nel
CCNL Scuola 1998-2001 e successive modificazioni e il minor importo corrisposto;
il tutto oltre gli interessi e il danno da svalutazione monetaria maturati a far data dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
il tutto in relazione ai tempi e diritti non prescritti;
4) in via subordinata condannare il Resistente al risarcimento dei danni CP_2
subiti e subendi in capo al Ricorrente, da quantificarsi secondo equità dall'adito
Tribunale, tenendo conto della perdita economica subita e pari alle differenze retributive che il Ricorrente avrebbe maturato se sin dall'origine fosse stata correttamente inquadrata;
5) con vittoria di spese e competenze”.
Con memoria depositata il 19 aprile 2024 si costituiva il Controparte_2
il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e
[...]
pregiudiziale dichiarare la prescrizione decennale dell'impugnazione della ricostruzione della carriera;
2) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste dal ricorrente;
3) Nel merito rigettare il ricorso poiché infondato. Con vittoria di spese”.
Espletata C.T.U. (sul seguente quesito: “Tenuto conto del principio della
“temporizzazione” applicato nella fattispecie che ci occupa, quantifichi il consulente
(sulla base della documentazione versata in atti e di quella necessaria da acquisire)
l'importo lordo che avrebbe percepito qualora l'anzianità di Parte_1
servizio già prestato nell'Ente di provenienza (Amministrazione Provinciale di Matera) fosse stata conteggiata per intero al momento del trasferimento nei ruoli dello Stato”: suddivida altresì l'eventuale importo lordo maturato tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione quinquennale del 26 ottobre 2023 (all. n. 9 del ricorso)”, all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Preliminarmente, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo esclusivamente all'amministrazione centrale, cioè al
“ ”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_2
fare applicazione dei principi di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla S.C. (cfr. Cass. 21 marzo 2011 n. 6372; conforme anche Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276; si vedano altresì Cass. 10 maggio 2005 n. 9752; Cass. 28 luglio 2008 n.
20521).
III – Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Innanzitutto, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...]
. Controparte_2
Il diritto alla ricostruzione della carriera non si prescrive in dieci anni: il datore di lavoro pubblico può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (V. Cass., sez. lav., n. 2232 del 30/1/2020).
La diffida del 26 ottobre 2023 (all. n. 9 del ricorso) è l'unico atto interruttivo stragiudiziale versato in atti.
Ne consegue che sono prescritti tutti i crediti retributivi maturati prima di un quinquennio dalla notifica della diffida, avvenuta appunto in data 26 ottobre 2023.
IV - Le questioni giuridiche poste dal ricorrente, come già rilevato da altro giudice di questo Tribunale in fattispecie analoga, sono state ripetutamente esaminate dalla (condivisibile) giurisprudenza di legittimità (V. ex multis Cass. Civ. Sez. VI, 8 gennaio 2015, n. 77, in De Jure) anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione) 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10,
). Per_1
Sulla scorta di tali principi è stata disposta consulenza tecnica contabile con ordinanza del 17 maggio 2024 (V. quesito sopra riportato).
Il c.t.u., all'esito delle sue indagini, ha così concluso:
"Dall'esame dei conteggi riportati nella suddetta tabella, il sottoscritto C.T.U. ha accertato che:
-alla data dell'01/01/2000, con l'applicazione del criterio della temporizzazione, sono stati riconosciuti anni 6 (sei) mesi 6 (sei) e giorni 27 (ventisette) e, il ricorrente, è stato inquadrato nella posizione di anni 3 (tre) con una retribuzione lorda di €. 8.118,12; - alla data dell'04/06/2002, il signor è stato inquadrato, a seguito Parte_1 del criterio della temporizzazione, applicato alla data dell'01/01/2000, nella posizione di anni 9, con una retribuzione lorda pari ad €. 9.033,35;
- alla data dell'04/06/2008 il ricorrente è stato inquadrato nella posizione stipendiale di anni 15 con una retribuzione annua lorda di €. 19.816,61;
- alla data del 04/06/2015, il ricorrente è stato inquadrato nella posizione di anni 21 con una retribuzione annua lorda di €. 21.856,08;
-alla data del 04/06/2022, il ricorrente è stato inquadrato nella posizione stipendiale di anni 28 con una retribuzione annua lorda pari ad €. 24.732,01.
Se, invece, fossero stati riconosciuti tutti gli anni prestati nell'ente di provenienza, pari ad anni 14 e mesi 3, il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato:
- alla data dell'01/01/2000 nella posizione di anni 9 con una retribuzione lorda di €.
9.396,79;
- alla data dell'01/10/2000, nella posizione stipendiale ad anni 15 con una retribuzione lorda di €. 10.268,68;
- alla data dell'01/10/2006, nella posizione di anni 21, con una retribuzione lorda di
€. 20.069,64;
- alla data dell'01/10/2014, il ricorrente, avrebbe maturato il gradone di anni 28 ed una retribuzione lorda di €. 22.765,24;
- alla data del 01/10/2021, nella posizione di anni 15 con una retribuzione annua lorda di €. 25.240,25.
CONCLUSIONI:
Rispondendo al quesito formulato dall'Ill.mo Signor Giudice, lo scrivente C.T.U.:
1) quantifica, nella tabella A), in €. 31.194,06 l'importo lordo che il ricorrente avrebbe percepito, qualora l'anzianità di servizio, già prestato nell'Amministrazione
Provinciale di Matera, fosse stata conteggiata per intero al momento del trasferimento nei ruoli dello Stato.
2) quantifica, nella tabella B), in €.6.085,62 l'importo annuo lordo spettante, tenuto conto della prescrizione quinquennale, dell'atto interruttivo presentato dal ricorrente in data 23/10/2023. Alla data odierna non sono pervenute osservazioni dalle parti in causa”.
Partendo dal principio per cui le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata), sulla scorta dei predetti accertamenti peritali si può affermare che la ricorrente “all'atto del trasferimento” dall'ente locale allo Stato ha subìto un “peggioramento retributivo sostanziale” ricevendo “condizioni globalmente meno favorevoli” rispetto alle condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento.
L'ausiliare ha, infatti, quantificato, in €. 31.194,06 “l'importo lordo che il ricorrente avrebbe percepito, qualora l'anzianità di servizio, già prestato nell'Amministrazione
Provinciale di Matera, fosse stata conteggiata per intero al momento del trasferimento nei ruoli dello Stato”; ha altresì quantificato, nella tabella B), in €.6.085,62 “l'importo annuo lordo spettante, tenuto conto della prescrizione quinquennale, dell'atto interruttivo presentato dal ricorrente in data 23/10/2023”.
V - Dalle superiori considerazioni discende quindi l'accoglimento parziale del ricorso.
Appare opportuno ricordare che in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 (Cass.
Sez. Un., sentenza n. 14429 del 9/6/2017). Ancora: non avendo l'Amministrazione provveduto al pagamento delle differenze retributive nei termini di legge, esse dovranno essere corrisposte al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.
Il riallineamento tra stipendio e scatto stipendiale dovuto al raggiungimento di una determinata anzianità di servizio comportava infatti automaticamente il diritto del lavoratore al pagamento dei relativi importi, per cui si applicano gli artt. 19 e 23 della
L. 218/52 secondo cui il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore;
qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita (Cass., 18897/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. Giustizia n. 55/2014 così come aggionato con il D.M.
Giustizia n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonchè della concreta attività difensionale e la non particolare difficoltà delle quesioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara il diritto di ad ottenere dal un nuovo Parte_1 Controparte_2
inquadramento che prescinda dal meccanismo della temporizzazione, inquadrandolo, alla data del 1 gennaio 2000, nella fascia stipendiale del CCNL Scuola 1998-2001 corrispondente a una anzianità di servizio di 14 anni e 3 mesi;
2) condanna il a provvedere alla ricostruzione Controparte_2
giuridica ed economica della carriera del ricorrente, fino alla data odierna, tenendo presente l'intera anzianità di servizio maturata dal nell'ente locale di Pt_1
provenienza, con diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate (al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore), a partire dal giorno 26 ottobre 2018, tra quanto dovuto al lordo, in base alla categoria e all'anzianità spettanti per effetto dei CCNL comparto scuola a seguito del riconoscimento della anzianità pregressa di cui al punto 1, e il minor importo lordo corrisposto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi al tasso legale, sulle singole componenti differenziali mensili, da calcolarsi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 259,00 per esborsi ed euro 3.200,00 per onorario (di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 700,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15% nonché
Cassa ed IVA (se dovuti) come per legge;
pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, a carico del resistente.
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio