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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2939/2024 R.G vertente
TRA
(già )., (C.F. Parte_1 Parte_2 Con
– P.I. del Gruppo Assicurazioni Generali ), con sede in P.IVA_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, quale successore della già
[...]
, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Parte_2
Napoli al Corso Umberto I n. 154, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Maria (C. F.:
) che la rappresenta e difende, il quale dichiara di voler ricevere le C.F._1 comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 081-5544445, o all'indirizzo di posta elettronica: Email_1
- Appellante/ Chiamata in causa in primo grado
CONTRO
(C. F.: residente in [...] C.F._2
Pergolesi n. 12 elett.te domiciliato in Napoli alla P.zza Amedeo n. 15 presso lo studio dell'Avv. Giustino Ucciero, C.F.: che lo rappresenta e difende e C.F._3 dichiara, di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al numero 081.421687 ovvero a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_2
- Appellato/Appellante incidentale
Nonché
(P.IVA in persona del suo legale rappresentante sig.ra Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Teresa degli Scalzi n. CP_4
1 118, presso lo studio dell'avv. ES AC (c.f. , che la C.F._4 rappresenta e difende e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata o ovvero al fax 08119301202 Email_3
- Appellato/Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.08.2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, sez. Lavoro,. dipendente della con mansioni di manovale, CP_2 Controparte_3 conveniva in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno differenziale a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 09.03.2021 mentre era impegnato ad eseguire lo smontaggio di un ponteggio in un cantiere sito in AL AZ (RM) .
Il ricorrente deduceva di essere stato colpito alla caviglia sinistra da un cavalletto metallico improvvisamente rovinato al suolo a seguito del cedimento della struttura di sostegno del ponteggio. Prontamente soccorso dai colleghi e trasportato all' Ospedale di Tor Vergata gli veniva diagnosticato “trauma da schiacciamento sul luogo di lavoro e distorsione di gamba e caviglia sinistra con ferita lacero contusa ed esposizione della parte distale della tibia” con necessità di interventi chirurgici e un lungo percorso riabilitativo. A seguito dell' infortunio l' riconosceva un danno biologico pari alla misura dell'8% e CP_5 corrispondeva un indennizzo di € 8.431,31, ritenuto dal lavoratore insufficiente a ristorare il pregiudizio subito.
Il lavoratore chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità della CP_3
per la violazione degli obblighi di cui all' art. 2087 cc. e delle norme di cui al D.lgs.
[...]
81/2008, la condanna del datore di lavoro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'infortunio subito, quantificando un danno biologico permanente pari al 23%, con riduzione della capacità lavorativa specifica di operaio metalmeccanico di grado grave.
La società resistente si costituiva in giudizio eccependo, da un lato, l'esimente del comportamento abnorme e imprudente del lavoratore e, dall'altro, il rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. In via preliminare, chiedeva la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, (già Parte_1 [...]
, in forza della polizza assicurativa stipulata. Parte_2
Costituitasi la compagnia assicurativa chiedeva il rigetto della domanda ovvero, in subordine, il riconoscimento di responsabilità entro i limiti di copertura assicurativa pattuiti.
Escussi i testi, e , rispettivamente cugino e fratello del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente, entrambi anch' essi dipendenti della società datrice di lavoro, ed espletata CTU quantificativa del danno residuato, il Giudice di primo grado, con sentenza n. 3859/2024 pubbl. il 13.09.2024, decideva la causa ritenendo la dinamica dell'infortunio descritta in modo preciso e concordante ed escludendo che la causazione del sinistro potesse essere ascritta al comportamento colpevole del lavoratore. Accoglieva quindi
2 parzialmente la domanda e condannava le resistenti in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 120.805,24 a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo di danno biologico e morale); € 105.114,64 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
€ 3.864,46 a titolo di rimborso spese mediche documentate, con applicazione di rivalutazione e interessi nei termini di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 6.700,00 oltre accessori e spese di CTU.
Avverso la suindicata pronuncia con ricorso depositato in data 12.11.2024 ha proposto tempestivo appello lamentandone l' erroneità per diversi motivi. La Parte_1 compagnia assicurativa ha in primo luogo contestato un'erronea applicazione delle regole sull'onere probatorio laddove il giudice di prime cure ha riversato ogni responsabilità sulla datrice di lavoro e sollevato integralmente il lavoratore dalla prova di una condotta conforme alle regole di sicurezza e priva di imprudenze nella causazione dell'infortunio.
In secondo luogo, ha censurato la ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione delle prove operata dal Tribunale poiché fondata esclusivamente sulle deposizioni dei testi escussi in giudizio legati da vincoli familiari con l'infortunato senza considerare il contenuto dei verbali di sommarie informazioni e i rapporti resi dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell'ASL versati in atti. Ha, inoltre, evidenziato che il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. trascurando le divergenze e incongruenze tra le dichiarazioni rese dai testimoni in sede giudiziale e quelle dagli stessi fornite immediatamente dopo l'evento dinnanzi agli organi di polizia giudiziaria. Ha segnalato, inoltre, che la versione dei fatti emersa nel corso dell'istruttoria processuale non trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa ed è smentita dal contenuto del rapporto conclusivo degli Ispettori Tecnici dell' ASL secondo cui le testimonianze raccolte non risultavano attendibili in quanto contraddittorie e inidonee a consentire una ricostruzione univoca dell'accaduto; ha evidenziato che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto accertata la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro, omettendo di considerare la possibilità di un concorso colposo del lavoratore, come prospettato anche in relazione all'inosservanza delle procedure operative previste per lo smontaggio del ponteggio;
ha, infine, contestato la quantificazione del danno operata dal CTU e dal Giudice di prime cure per aver liquidato un danno biologico in una percentuale maggiore rispetto a quella richiesta ( 26% contro il 23% domandato) e un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica (55%) in assenza di un adeguato supporto probatorio. Ha, quindi, concluso per la riforma integrale della sentenza ovvero, in subordine, per la riduzione dell'importo liquidato con vittoria delle spese del doppio grado.
Con memoria del 23.12.2024 si è costituito che ha resistito al gravame CP_2 contestando integralmente le doglianze sollevate e chiedendo il rigetto dell'appello. Il lavoratore ha difeso la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, sottolineando la piena attendibilità e coerenza delle testimonianze escusse in primo grado, l'accertata pericolosità dello stato dei luoghi, l'assenza di comportamento abnorme o imprevedibile da parte del lavoratore. Ha inoltre proposto appello incidentale chiedendo una revisione della sentenza per un risarcimento maggiore e una corretta liquidazione delle spese di lite. Nello specifico il lavoratore, in via incidentale, ha chiesto: 1) il ricalcolo del danno non patrimoniale stante l' erronea applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano (Edizione 2021 anziché 2024) e il calcolo errato dell' età del danneggiato (57 anni invece
3 di 54 al momento del sinistro) richiedendo la liquidazione di € 147.774,60 (anziché € 120.805,24) a titolo di danno non patrimoniale;
2) il riconoscimento di ulteriori voci di danno patrimoniale ovvero € 13.000,00 per l'acquisto di un veicolo a cambio automatico, necessario a causa delle limitazioni fisiche derivanti dall'infortunio e di € 1.000,00 per le spese di assistenza medico-legale del consulente tecnico di parte;
3) infine, la riforma delle spese di lite in quanto erronea e non proporzionata al valore della causa con una rideterminazione basata sul valore della domanda (circa € 300.000,00) e l'applicazione dei massimi previsti dal DM 55/2014.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è altresì costituita la che ha Controparte_3 aderito all' appello principale proposto da e ha proposto appello Parte_1 incidentale autonomo contestando la parte di sentenza che ha riconosciuto la responsabilità solidale tra impresa e compagnia assicuratrice, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di garanzia e sulla manleva in suo favore dalle spese processuali. Ha concluso chiedendo, in via principale, l'integrale accoglimento dell'appello della compagnia ovvero, in subordine l'accoglimento del proprio appello incidentale, con condanna della alla manleva integrale e al pagamento delle spese Parte_1 legali del doppio grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento per le Parte_1 seguenti considerazioni.
Il principale motivo di censura relativo all' erronea ricostruzione della dinamica del sinistro e alla valutazione incongrua del materiale probatorio, appare pienamente condivisibile.
Osserva il Collegio che il Tribunale ha fondato la sua decisione esclusivamente su quanto reso dai testi in sede di istruttoria processuale omettendo di confrontare tali dichiarazioni con le risultanze emergenti dai mezzi di prova precostituiti regolarmente versati in atti. Il riferimento è ai verbali di sommarie informazioni e alle relazioni redatte dagli Ufficiali della Polizia Giudiziaria contenti le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti coinvolti nel processo nell' immediatezza dell'evento e al rapporto conclusivo degli Ispettori Tecnici dell' Asl che esclude la possibilità della riconduzione dell' infortunio a una responsabilità datoriale. Trattasi invero di atti assistiti da fede privilegiata, redatti da pubblici ufficiali nell' esercizio delle loro funzioni , che fanno piena prova fino a querela di falso e, pertanto, dotati di particolare attendibilità anche per essere stati redatti a ridosso dell'evento, in assenza di influenze o alterazioni dovute al decorso del tempo.
Confrontando le dichiarazioni rese dai testi in giudizio con quanto da essi stessi e dallo stesso ricorrente dichiarato agli Ispettori dell'ASL, emerge una chiara contraddittorietà e incoerenza che impedisce una ricostruzione certa del fatto storico e della dinamica dell'incidente.
4 In particolare, dalle sommarie informazioni acquisite in data 08.04.2021, il ricorrente riferiva di trovarsi da solo al momento dell'incidente e di essere stato CP_2 soccorso dal cugino che si trovava poco distante. Riferiva, inoltre, di aver Testimone_1 ricevuto regolare formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di essere stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, di aver ricevuto tutti i dispositivi di protezione individuali.
Il Tribunale, nondimeno, ha ritenuto attendibile e fondato il proprio convincimento sulla testimonianza del fratello del ricorrente, , il quale in giudizio dichiarava di Testimone_2 non aver assistito direttamente alla caduta, ma di aver visto il fratello a terra con il piede in un pozzetto e con un cavalletto sul piede sinistro. Riferiva, inoltre, che il pozzetto in quel frangente era scoperto e che al momento della caduta era presente il cugino
[...]
Lo stesso testimone, tuttavia, in sede di sommarie informazioni rilasciate il Tes_1
10.03.2021, e dunque a distanza di pochi giorni dall' accaduto, riferiva che il fratello era solo al momento dell'infortunio e che lui era stato il primo ad arrivare dopo aver udito un rumore, mentre il cugino arrivava quasi subito. Nell' occasione dichiarava, inoltre, di aver visto il fratello a terra che si lamentava per il piede sinistro con gli elementi del ponteggio addosso.
Tale incongruenza unita all' incapacità del teste di descrivere con precisione le cause della caduta, poiché non presente, rende inevitabilmente le sue dichiarazioni inattendibili come confermato dal fatto che egli in sede giudiziale modifica sostanzialmente la narrazione affermando che al momento dell'incidente era presente anche il cugino, contraddicendo così le dichiarazioni precedenti.
Parimenti anche la testimonianza di , collega e cugino del ricorrente, non Testimone_1 risulta idonea a chiarire la dinamica dell'evento. Il medesimo, pur affermando in giudizio di essere stato presente al momento della caduta, non è in grado di riferire con certezza le ragioni per le quali il ricorrente perdeva l'equilibrio, limitandosi a ipotizzare un inciampo per la presenza di tombini scoperti. Le sue versioni risultano mutevoli ed incerte, come emerge dai plurimi verbali resi a distanza di poche ore dall' evento in cui indica una perdita di equilibrio, un'azione di torsione, un inciampo per la presenza di tubi di plastica o pozzetti scoperti senza mai fornire una ricostruzione univoca.
Di questo quadro confusionario ed incerto prendevano atto gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell'Asl che nel primo rapporto di indagini redatto in data 12.03.2021 segnalavano che le sommarie informazioni acquisite da (fratello Testimone_2 dell'infortunato) e ( cugino) risultavano divergenti e non consentivano di Testimone_1 pervenire a un'esatta definizione dell'infortunio. Nel medesimo verbale si legge, inoltre, che lo stesso contattato telefonicamente non era stato in grado di fornire CP_2 una descrizione dettagliata dell'incidente, limitandosi a riferire genericamente che, mentre rimuoveva una diagonale del ponteggio insieme al cugino la struttura gli crollava sul piede sinistro.
Nel rapporto conclusivo del 07.09.2021 il personale ispettivo confermava l'esito interlocutorio delle testimonianze raccolte affermando espressamente che”…le informazioni rese dai colleghi di lavoro dell'infortunato (…) non risultano particolarmente attendibili in quanto divergenti in alcuni punti tale da non consentire una ricostruzione univoca dell'accaduto".
5 Non solo. Gli Ispettori nel medesimo verbale davano atto che: la aveva Controparte_3 redatto regolarmente il POS e il PIMUS contenenti misure di prevenzione e le procedure operative per il montaggio e smontaggio dei ponteggi;
le attività lavorative per il cantiere in questione dovevano essere eseguite sotto la supervisione del preposto di cantiere individuato nella persona dello stesso infortunato;
tutti i lavoratori erano stati sottoposti a specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresa quella relativa all'attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi;
l' infortunato era stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, fornito dei dispositivi di protezione individuale e informato e formato sui rischi relativi alla mansione nonché su quelli previsti per le attività di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi come comprovato dal relativo attestato;
le inosservanze contestate in materia di sicurezza non erano in alcun modo collegate all' infortunio in oggetto;
le ispezioni effettuate non avevano rilevato difetti nei materiali del ponteggio;
la causa più plausibile dell' infortunio, sulla base delle evidenze raccolte, era una manovra erronea dell' infortunato stesso, durante la rimozione della diagonale destra con probabile errato posizionamento iniziale della traversa sinistra. Pertanto, gli ispettori così concludevano: “E' parere degli scriventi, che quanto accaduto possa essere stato determinato dalla negligenza e/o disattenzione in fase di montaggio/smontaggio del ponteggio da parte dell'infortunato, attività per la quale lo stesso (analogamente agli altri lavoratori della è risultato persona Controparte_3 formata, informata ed addestrata”.
Al termine delle indagini gli Ufficiali della P.G. evidenziavano, quindi, che alcuna responsabilità poteva essere ascritta alla società datrice di lavoro nella causazione del sinistro per cui è causa, atteso che la stessa aveva documentalmente provato di aver adottato tutte le misure necessarie a proteggere i lavoratori dai possibili rischi sul posto di lavoro.
Dall' istruttoria è inoltre emerso che il lavoratore era stato formalmente nominato dall'azienda preposto al cantiere ed in quanto tale era titolare di precisi obblighi di vigilanza e controllo. Nello specifico l'art. 19 d.lgs. 81/2008 attribuisce a tale figura il compito di sovraintendere all' osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza. Lo stesso è inoltre tenuto ad individuare le condizioni di pericolo che si presentano durante il lavoro e a segnalarle tempestivamente al datore di lavoro, interrompendo, temporaneamente, in caso di rischio le attività.
Inoltre, come previsto dall' art. 136, comma 6, del medesimo decreto, le operazioni di montaggio/ smontaggio del ponteggio devono essere eseguite da lavoratori addestrati sotto la sorveglianza del preposto e non dal preposto stesso in prima persona, salvo il caso di diretta autorizzazione.
Nella fattispecie, alla luce del quadro istruttorio emerso, la Corte rileva che , il ricorrente, contrariamente a tali prescrizioni, ha proceduto autonomamente e liberamente, senza direttive né controllo, allo smontaggio del ponteggio, decidendo di agire personalmente in un'area in cui erano presenti ostacoli e irregolarità sul piano di calpestio. Egli non ha segnalato preventivamente tali rischi, contravvenendo così ai suoi obblighi specifici, né ha fornito alcuna valida giustificazione per l'iniziativa assunta.
6 Anche a voler ipotizzare che la caduta sia dipesa dall' inciampo in un pozzetto scoperto, sarebbe stato onere dello stesso preposto, nella sua veste, evidenziare e segnalare tempestivamente la condizione di pericolo, il che non risulta né allegato né provato.
Tutto quanto riportato, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, conduce a ritenere che l' origine dell'infortunio sia attribuibile ad una condotta del lavoratore del tutto autonoma, imprevedibile e in contrasto con i protocolli operativi predisposti, configurabile quale comportamento abnorme, non imputabile alla datrice di lavoro. L' impossibilità di un accertamento certo e coerente sulla dinamica del sinistro, sul nesso causale tra eventuali omissioni aziendali e l'evento lesivo nonché sulla sussistenza di specifiche violazioni degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro non consente di ritenere provata una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
In conclusione, l'appello va quindi accolto e, per l' effetto , in riforma dell' impugnata sentenza , la domanda avanzata in primo grado da va rigettata. CP_2
Ne consegue, che risulta assorbito l'appello incidentale proposto dalla e Controparte_6 logicamente rigettato quello proposto da CP_2
Le spese del doppio grado, attesa la particolarità della vicenda e le difficoltà probatorie, si compensano tra tutte le parti.
Le spese di ctu disposta in primo grado vanno poste a carico del . CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da
CP_2
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dalla Controparte_6
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_2
4. Compensa le spese del doppio grado tra le parti;
5. Pone le spese di CTU espletata in primo grado a carico di CP_2
Così deciso in Napoli, il 15.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
7 8
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2939/2024 R.G vertente
TRA
(già )., (C.F. Parte_1 Parte_2 Con
– P.I. del Gruppo Assicurazioni Generali ), con sede in P.IVA_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, quale successore della già
[...]
, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Parte_2
Napoli al Corso Umberto I n. 154, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Maria (C. F.:
) che la rappresenta e difende, il quale dichiara di voler ricevere le C.F._1 comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 081-5544445, o all'indirizzo di posta elettronica: Email_1
- Appellante/ Chiamata in causa in primo grado
CONTRO
(C. F.: residente in [...] C.F._2
Pergolesi n. 12 elett.te domiciliato in Napoli alla P.zza Amedeo n. 15 presso lo studio dell'Avv. Giustino Ucciero, C.F.: che lo rappresenta e difende e C.F._3 dichiara, di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al numero 081.421687 ovvero a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica certificata;
Email_2
- Appellato/Appellante incidentale
Nonché
(P.IVA in persona del suo legale rappresentante sig.ra Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Teresa degli Scalzi n. CP_4
1 118, presso lo studio dell'avv. ES AC (c.f. , che la C.F._4 rappresenta e difende e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata o ovvero al fax 08119301202 Email_3
- Appellato/Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.08.2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, sez. Lavoro,. dipendente della con mansioni di manovale, CP_2 Controparte_3 conveniva in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno differenziale a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 09.03.2021 mentre era impegnato ad eseguire lo smontaggio di un ponteggio in un cantiere sito in AL AZ (RM) .
Il ricorrente deduceva di essere stato colpito alla caviglia sinistra da un cavalletto metallico improvvisamente rovinato al suolo a seguito del cedimento della struttura di sostegno del ponteggio. Prontamente soccorso dai colleghi e trasportato all' Ospedale di Tor Vergata gli veniva diagnosticato “trauma da schiacciamento sul luogo di lavoro e distorsione di gamba e caviglia sinistra con ferita lacero contusa ed esposizione della parte distale della tibia” con necessità di interventi chirurgici e un lungo percorso riabilitativo. A seguito dell' infortunio l' riconosceva un danno biologico pari alla misura dell'8% e CP_5 corrispondeva un indennizzo di € 8.431,31, ritenuto dal lavoratore insufficiente a ristorare il pregiudizio subito.
Il lavoratore chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità della CP_3
per la violazione degli obblighi di cui all' art. 2087 cc. e delle norme di cui al D.lgs.
[...]
81/2008, la condanna del datore di lavoro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'infortunio subito, quantificando un danno biologico permanente pari al 23%, con riduzione della capacità lavorativa specifica di operaio metalmeccanico di grado grave.
La società resistente si costituiva in giudizio eccependo, da un lato, l'esimente del comportamento abnorme e imprudente del lavoratore e, dall'altro, il rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. In via preliminare, chiedeva la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, (già Parte_1 [...]
, in forza della polizza assicurativa stipulata. Parte_2
Costituitasi la compagnia assicurativa chiedeva il rigetto della domanda ovvero, in subordine, il riconoscimento di responsabilità entro i limiti di copertura assicurativa pattuiti.
Escussi i testi, e , rispettivamente cugino e fratello del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente, entrambi anch' essi dipendenti della società datrice di lavoro, ed espletata CTU quantificativa del danno residuato, il Giudice di primo grado, con sentenza n. 3859/2024 pubbl. il 13.09.2024, decideva la causa ritenendo la dinamica dell'infortunio descritta in modo preciso e concordante ed escludendo che la causazione del sinistro potesse essere ascritta al comportamento colpevole del lavoratore. Accoglieva quindi
2 parzialmente la domanda e condannava le resistenti in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 120.805,24 a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo di danno biologico e morale); € 105.114,64 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
€ 3.864,46 a titolo di rimborso spese mediche documentate, con applicazione di rivalutazione e interessi nei termini di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 6.700,00 oltre accessori e spese di CTU.
Avverso la suindicata pronuncia con ricorso depositato in data 12.11.2024 ha proposto tempestivo appello lamentandone l' erroneità per diversi motivi. La Parte_1 compagnia assicurativa ha in primo luogo contestato un'erronea applicazione delle regole sull'onere probatorio laddove il giudice di prime cure ha riversato ogni responsabilità sulla datrice di lavoro e sollevato integralmente il lavoratore dalla prova di una condotta conforme alle regole di sicurezza e priva di imprudenze nella causazione dell'infortunio.
In secondo luogo, ha censurato la ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione delle prove operata dal Tribunale poiché fondata esclusivamente sulle deposizioni dei testi escussi in giudizio legati da vincoli familiari con l'infortunato senza considerare il contenuto dei verbali di sommarie informazioni e i rapporti resi dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell'ASL versati in atti. Ha, inoltre, evidenziato che il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. trascurando le divergenze e incongruenze tra le dichiarazioni rese dai testimoni in sede giudiziale e quelle dagli stessi fornite immediatamente dopo l'evento dinnanzi agli organi di polizia giudiziaria. Ha segnalato, inoltre, che la versione dei fatti emersa nel corso dell'istruttoria processuale non trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa ed è smentita dal contenuto del rapporto conclusivo degli Ispettori Tecnici dell' ASL secondo cui le testimonianze raccolte non risultavano attendibili in quanto contraddittorie e inidonee a consentire una ricostruzione univoca dell'accaduto; ha evidenziato che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto accertata la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro, omettendo di considerare la possibilità di un concorso colposo del lavoratore, come prospettato anche in relazione all'inosservanza delle procedure operative previste per lo smontaggio del ponteggio;
ha, infine, contestato la quantificazione del danno operata dal CTU e dal Giudice di prime cure per aver liquidato un danno biologico in una percentuale maggiore rispetto a quella richiesta ( 26% contro il 23% domandato) e un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica (55%) in assenza di un adeguato supporto probatorio. Ha, quindi, concluso per la riforma integrale della sentenza ovvero, in subordine, per la riduzione dell'importo liquidato con vittoria delle spese del doppio grado.
Con memoria del 23.12.2024 si è costituito che ha resistito al gravame CP_2 contestando integralmente le doglianze sollevate e chiedendo il rigetto dell'appello. Il lavoratore ha difeso la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, sottolineando la piena attendibilità e coerenza delle testimonianze escusse in primo grado, l'accertata pericolosità dello stato dei luoghi, l'assenza di comportamento abnorme o imprevedibile da parte del lavoratore. Ha inoltre proposto appello incidentale chiedendo una revisione della sentenza per un risarcimento maggiore e una corretta liquidazione delle spese di lite. Nello specifico il lavoratore, in via incidentale, ha chiesto: 1) il ricalcolo del danno non patrimoniale stante l' erronea applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano (Edizione 2021 anziché 2024) e il calcolo errato dell' età del danneggiato (57 anni invece
3 di 54 al momento del sinistro) richiedendo la liquidazione di € 147.774,60 (anziché € 120.805,24) a titolo di danno non patrimoniale;
2) il riconoscimento di ulteriori voci di danno patrimoniale ovvero € 13.000,00 per l'acquisto di un veicolo a cambio automatico, necessario a causa delle limitazioni fisiche derivanti dall'infortunio e di € 1.000,00 per le spese di assistenza medico-legale del consulente tecnico di parte;
3) infine, la riforma delle spese di lite in quanto erronea e non proporzionata al valore della causa con una rideterminazione basata sul valore della domanda (circa € 300.000,00) e l'applicazione dei massimi previsti dal DM 55/2014.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è altresì costituita la che ha Controparte_3 aderito all' appello principale proposto da e ha proposto appello Parte_1 incidentale autonomo contestando la parte di sentenza che ha riconosciuto la responsabilità solidale tra impresa e compagnia assicuratrice, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di garanzia e sulla manleva in suo favore dalle spese processuali. Ha concluso chiedendo, in via principale, l'integrale accoglimento dell'appello della compagnia ovvero, in subordine l'accoglimento del proprio appello incidentale, con condanna della alla manleva integrale e al pagamento delle spese Parte_1 legali del doppio grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento per le Parte_1 seguenti considerazioni.
Il principale motivo di censura relativo all' erronea ricostruzione della dinamica del sinistro e alla valutazione incongrua del materiale probatorio, appare pienamente condivisibile.
Osserva il Collegio che il Tribunale ha fondato la sua decisione esclusivamente su quanto reso dai testi in sede di istruttoria processuale omettendo di confrontare tali dichiarazioni con le risultanze emergenti dai mezzi di prova precostituiti regolarmente versati in atti. Il riferimento è ai verbali di sommarie informazioni e alle relazioni redatte dagli Ufficiali della Polizia Giudiziaria contenti le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti coinvolti nel processo nell' immediatezza dell'evento e al rapporto conclusivo degli Ispettori Tecnici dell' Asl che esclude la possibilità della riconduzione dell' infortunio a una responsabilità datoriale. Trattasi invero di atti assistiti da fede privilegiata, redatti da pubblici ufficiali nell' esercizio delle loro funzioni , che fanno piena prova fino a querela di falso e, pertanto, dotati di particolare attendibilità anche per essere stati redatti a ridosso dell'evento, in assenza di influenze o alterazioni dovute al decorso del tempo.
Confrontando le dichiarazioni rese dai testi in giudizio con quanto da essi stessi e dallo stesso ricorrente dichiarato agli Ispettori dell'ASL, emerge una chiara contraddittorietà e incoerenza che impedisce una ricostruzione certa del fatto storico e della dinamica dell'incidente.
4 In particolare, dalle sommarie informazioni acquisite in data 08.04.2021, il ricorrente riferiva di trovarsi da solo al momento dell'incidente e di essere stato CP_2 soccorso dal cugino che si trovava poco distante. Riferiva, inoltre, di aver Testimone_1 ricevuto regolare formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di essere stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, di aver ricevuto tutti i dispositivi di protezione individuali.
Il Tribunale, nondimeno, ha ritenuto attendibile e fondato il proprio convincimento sulla testimonianza del fratello del ricorrente, , il quale in giudizio dichiarava di Testimone_2 non aver assistito direttamente alla caduta, ma di aver visto il fratello a terra con il piede in un pozzetto e con un cavalletto sul piede sinistro. Riferiva, inoltre, che il pozzetto in quel frangente era scoperto e che al momento della caduta era presente il cugino
[...]
Lo stesso testimone, tuttavia, in sede di sommarie informazioni rilasciate il Tes_1
10.03.2021, e dunque a distanza di pochi giorni dall' accaduto, riferiva che il fratello era solo al momento dell'infortunio e che lui era stato il primo ad arrivare dopo aver udito un rumore, mentre il cugino arrivava quasi subito. Nell' occasione dichiarava, inoltre, di aver visto il fratello a terra che si lamentava per il piede sinistro con gli elementi del ponteggio addosso.
Tale incongruenza unita all' incapacità del teste di descrivere con precisione le cause della caduta, poiché non presente, rende inevitabilmente le sue dichiarazioni inattendibili come confermato dal fatto che egli in sede giudiziale modifica sostanzialmente la narrazione affermando che al momento dell'incidente era presente anche il cugino, contraddicendo così le dichiarazioni precedenti.
Parimenti anche la testimonianza di , collega e cugino del ricorrente, non Testimone_1 risulta idonea a chiarire la dinamica dell'evento. Il medesimo, pur affermando in giudizio di essere stato presente al momento della caduta, non è in grado di riferire con certezza le ragioni per le quali il ricorrente perdeva l'equilibrio, limitandosi a ipotizzare un inciampo per la presenza di tombini scoperti. Le sue versioni risultano mutevoli ed incerte, come emerge dai plurimi verbali resi a distanza di poche ore dall' evento in cui indica una perdita di equilibrio, un'azione di torsione, un inciampo per la presenza di tubi di plastica o pozzetti scoperti senza mai fornire una ricostruzione univoca.
Di questo quadro confusionario ed incerto prendevano atto gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell'Asl che nel primo rapporto di indagini redatto in data 12.03.2021 segnalavano che le sommarie informazioni acquisite da (fratello Testimone_2 dell'infortunato) e ( cugino) risultavano divergenti e non consentivano di Testimone_1 pervenire a un'esatta definizione dell'infortunio. Nel medesimo verbale si legge, inoltre, che lo stesso contattato telefonicamente non era stato in grado di fornire CP_2 una descrizione dettagliata dell'incidente, limitandosi a riferire genericamente che, mentre rimuoveva una diagonale del ponteggio insieme al cugino la struttura gli crollava sul piede sinistro.
Nel rapporto conclusivo del 07.09.2021 il personale ispettivo confermava l'esito interlocutorio delle testimonianze raccolte affermando espressamente che”…le informazioni rese dai colleghi di lavoro dell'infortunato (…) non risultano particolarmente attendibili in quanto divergenti in alcuni punti tale da non consentire una ricostruzione univoca dell'accaduto".
5 Non solo. Gli Ispettori nel medesimo verbale davano atto che: la aveva Controparte_3 redatto regolarmente il POS e il PIMUS contenenti misure di prevenzione e le procedure operative per il montaggio e smontaggio dei ponteggi;
le attività lavorative per il cantiere in questione dovevano essere eseguite sotto la supervisione del preposto di cantiere individuato nella persona dello stesso infortunato;
tutti i lavoratori erano stati sottoposti a specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresa quella relativa all'attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi;
l' infortunato era stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, fornito dei dispositivi di protezione individuale e informato e formato sui rischi relativi alla mansione nonché su quelli previsti per le attività di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi come comprovato dal relativo attestato;
le inosservanze contestate in materia di sicurezza non erano in alcun modo collegate all' infortunio in oggetto;
le ispezioni effettuate non avevano rilevato difetti nei materiali del ponteggio;
la causa più plausibile dell' infortunio, sulla base delle evidenze raccolte, era una manovra erronea dell' infortunato stesso, durante la rimozione della diagonale destra con probabile errato posizionamento iniziale della traversa sinistra. Pertanto, gli ispettori così concludevano: “E' parere degli scriventi, che quanto accaduto possa essere stato determinato dalla negligenza e/o disattenzione in fase di montaggio/smontaggio del ponteggio da parte dell'infortunato, attività per la quale lo stesso (analogamente agli altri lavoratori della è risultato persona Controparte_3 formata, informata ed addestrata”.
Al termine delle indagini gli Ufficiali della P.G. evidenziavano, quindi, che alcuna responsabilità poteva essere ascritta alla società datrice di lavoro nella causazione del sinistro per cui è causa, atteso che la stessa aveva documentalmente provato di aver adottato tutte le misure necessarie a proteggere i lavoratori dai possibili rischi sul posto di lavoro.
Dall' istruttoria è inoltre emerso che il lavoratore era stato formalmente nominato dall'azienda preposto al cantiere ed in quanto tale era titolare di precisi obblighi di vigilanza e controllo. Nello specifico l'art. 19 d.lgs. 81/2008 attribuisce a tale figura il compito di sovraintendere all' osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza. Lo stesso è inoltre tenuto ad individuare le condizioni di pericolo che si presentano durante il lavoro e a segnalarle tempestivamente al datore di lavoro, interrompendo, temporaneamente, in caso di rischio le attività.
Inoltre, come previsto dall' art. 136, comma 6, del medesimo decreto, le operazioni di montaggio/ smontaggio del ponteggio devono essere eseguite da lavoratori addestrati sotto la sorveglianza del preposto e non dal preposto stesso in prima persona, salvo il caso di diretta autorizzazione.
Nella fattispecie, alla luce del quadro istruttorio emerso, la Corte rileva che , il ricorrente, contrariamente a tali prescrizioni, ha proceduto autonomamente e liberamente, senza direttive né controllo, allo smontaggio del ponteggio, decidendo di agire personalmente in un'area in cui erano presenti ostacoli e irregolarità sul piano di calpestio. Egli non ha segnalato preventivamente tali rischi, contravvenendo così ai suoi obblighi specifici, né ha fornito alcuna valida giustificazione per l'iniziativa assunta.
6 Anche a voler ipotizzare che la caduta sia dipesa dall' inciampo in un pozzetto scoperto, sarebbe stato onere dello stesso preposto, nella sua veste, evidenziare e segnalare tempestivamente la condizione di pericolo, il che non risulta né allegato né provato.
Tutto quanto riportato, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, conduce a ritenere che l' origine dell'infortunio sia attribuibile ad una condotta del lavoratore del tutto autonoma, imprevedibile e in contrasto con i protocolli operativi predisposti, configurabile quale comportamento abnorme, non imputabile alla datrice di lavoro. L' impossibilità di un accertamento certo e coerente sulla dinamica del sinistro, sul nesso causale tra eventuali omissioni aziendali e l'evento lesivo nonché sulla sussistenza di specifiche violazioni degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro non consente di ritenere provata una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
In conclusione, l'appello va quindi accolto e, per l' effetto , in riforma dell' impugnata sentenza , la domanda avanzata in primo grado da va rigettata. CP_2
Ne consegue, che risulta assorbito l'appello incidentale proposto dalla e Controparte_6 logicamente rigettato quello proposto da CP_2
Le spese del doppio grado, attesa la particolarità della vicenda e le difficoltà probatorie, si compensano tra tutte le parti.
Le spese di ctu disposta in primo grado vanno poste a carico del . CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado da
CP_2
2. Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dalla Controparte_6
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_2
4. Compensa le spese del doppio grado tra le parti;
5. Pone le spese di CTU espletata in primo grado a carico di CP_2
Così deciso in Napoli, il 15.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
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