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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 15/06/2023 al n. 1118/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa in causa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Stefano Marrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Dolo (VE), Riviera Matteotti n. 15, come da procura alla memoria di costituzione 13/1/2021 avanti la Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), corrente in Dolo, via dell'Industria n. 7, CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 19 rappresentata e difesa in causa dall'avv. Michele Ometto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Guolo n. 15, Dolo, come da procura a allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
E
Controparte_2
GENERALE E in
[...] Controparte_3
persona del procuratore dott. (in forza di procura 10.11.2020 n. CP_4
5046 rep. notaio dott. di Milano) e con sede a Milano in via G.B. Persona_1
Cassinis n. 21 (c.f. ), rappresentata e difesa in causa dall'avv. Paolo P.IVA_3
Menato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, in Piazzetta
Serego n. 4, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
-appellata-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.01.2025 , sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE Parte_1
previa ogni declaratoria di rito, per le motivazioni in narrativa esposte o per
quelle comunque ritenute di Giustizia:
- Accogliersi le conclusioni di cui all'atto di appello 19/6/2024;
- Annullarsi integralmente l'impugnata pronuncia per i motivi dedotti o quelli
ritenuti di Giustizia;
pagina 2 di 19 - In principalità, dichiarare inammissibile o comunque respingere ogni
avversaria domanda, istanza e richiesta;
- In subordine, per la denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale,
condannarsi a pagare, garantire, manlevare e tener Controparte_2
comunque indenne la deducente da qualsiasi somma la stessa fosse chiamata a
versare, a qualsivoglia titolo, in relazione ai fatti di causa
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA CP_1
In via preliminare:
Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in carenza dei
presupposti.
Nel merito Rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e infondato. In via di
appello incidentale:
In ragione dell'inadempimento di alle obbligazioni del contratto di Parte_1
appalto, condannarla al risarcimento del danno che si quantifica nella somma di
euro 96.320,00 o quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia anche in
esito ad apposita C.T.U. con gli interessi moratori.
B) Avendo il Giudice del Lavoro accertato una responsabilità di Parte_1
(ex art. 2043 c.c.) e di (ex art. 2087 c.c. e art. 71 D.lgs. 81/2008) nei CP_1
confronti di , determinarsi, nei rapporti interni, con riferimento al CP_5
rapporto contrattuale, oggetto del presente giudizio, il grado esclusivo o
prevalente di responsabilità di e condannarla a tenere indenne Parte_1
e manlevata in pari misura CP_1
In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza del 30.12.2022, ammettersi le
prove per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 19 a) il semirimorchio di cui è causa era adibito a trasporti eccezionali, in ragione
di permessi speciali per il fuori peso;
b) la all'epoca, aveva la disponibilità solo di un semirimorchio CP_1
dotato di tali caratteristiche;
c) la non ha avuto la disponibilità del semirimorchio di cui è causa, in CP_1
quanto sequestrato, sottoposto ad indagini tecniche e, quindi, alla successiva
riparazione, per il periodo dal 20/5/2016 al 26/5/2018;
d) In tale periodo la per i trasporti eccezionali a favore dei suoi CP_1
clienti, ha dovuto ricorrere a vettori terzi, sostenendo i maggiori costi di cui
all'allegato prospetto (cfr. doc. 10).
Si indica a teste la SI.ra . Tes_1
Si chiede sia disposta C.T.U. diretta a determinare che la rottura del perno è
stata una conseguenza o dell'inesatta esecuzione della prestazione da parte di
o della caduta della rampa. In ragione di ciò, anche a modifica Parte_1
delle valutazioni dell'ing. chiarisca il C.T.U. quale sia l'incidenza Per_2
dell'inadempimento di nella causalità materiale che lega dette Parte_1
condotte all'evento di danno (sinistro determinando il grado di CP_5
responsabilità anche nei rapporti interni. Si chiede, occorrendo, che sia disposta
C.T.U. diretta a determinare, anche con utilizzo della documentazione contabile
di la congruità dei maggiori costi di cui ai capitoli di prova e alla CP_1
documentazione in atti. Si rinnova l'istanza di acquisizione dell'ATP n°
6486/2017 Tribunale di Venezia in quanto accerta l'inadempimento della
convenuta alle obbligazioni contrattuali nei termini di cui in narrativa.
Spese e compensi del grado di appello rifusi
pagina 4 di 19 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
[...]
Controparte_6
- nel caso di integrale accoglimento del primo motivo d'appello formulato
dall'appellante darsi atto del venir meno dell'interesse Parte_1
dell'appellante alla decisione sulla domanda subordinata (anche nel presente
grado) di accertamento della garanzia assicurativa con Controparte_2
con ogni conseguente decisione in ordine alla rifusione delle spese di lite nei
confronti della parte soccombente;
- nel caso di mancato accoglimento (anche solo parziale) del primo motivo
d'appello di (così come anche nell'ipotesi di accoglimento Parte_1
dell'appello incidentale formulato da , confermarsi la sentenza n. CP_1
828/2023 del Tribunale di Venezia in relazione ai rapporti tra ed Parte_1
e quindi rigettarsi il secondo motivo d'appello formulato Controparte_2
da e quindi ogni domanda formulata da questa nei confronti di Parte_1
con integrale accoglimento delle conclusioni formulate Controparte_2
da in primo grado e che qui di seguito si trascrivono: Controparte_2
“- in via preliminare e principale, dichiararsi inammissibile in quanto tardiva
la domanda di garanzia e manleva formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
- sempre in via preliminare e nella denegata ipotesi in cui la domanda fosse
ritenuta ammissibile (fatto salvo rispettoso gravame), dichiararsi la nullità ex
art. 164 cpc, per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione, dell'atto
notificato il 9.2.2021 da ad con Parte_1 Controparte_2
conseguente adozione di ogni provvedimento previsto dal codice di rito;
pagina 5 di 19 - in via subordinata, in considerazione dell'inoperatività della polizza azionata
da perché il sinistro non rientra nell'ambito del rischio oggetto di Parte_1
garanzia e previa ogni declaratoria di legge e di ragione, rigettarsi ogni
domanda formulata nei confronti di
[...]
, in quanto Parte_2
infondata in fatto ed in diritto;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
fosse ritenuta l'operatività della garanzia di polizza (e fatto salvo rispettoso
gravame), respingersi ogni domanda formulata da nei confronti Parte_1
di Parte_2
, in quanto la garanzia era sospesa per il mancato
[...]
pagamento del premio assicurativo;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una
responsabilità di (e fatto salvo rispettoso gravame) limitarsi Parte_1
l'obbligo di a quanto previsto in polizza e quindi Controparte_2
principalmente rigettarsi la domanda di garanzia di polizza anche in relazione
ai cosiddetti 'danni postumi' ed in via subordinata limitarsi l'obbligo di
[...]
a quanto previsto in polizza e quindi entro il massimale di € CP_2
250.000,00 e con la franchigia assoluta di € 250,00”;
- con ogni relativa conseguenza di legge in ordine alla rifusione delle spese di
lite (terzo motivo d'appello di;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 19 1.1 Il giudizio definito con la sentenza impugnata costituisce prosecuzione del giudizio avviato innanzi alla Sezione Lavoro, a seguito della separazione delle domande effettuata Giudice del Lavoro adito da lavoratore di CP_5
, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro causato dalla caduta della CP_1
rampa posta sul camion del suo datore di lavoro, che gli aveva provocato la frattura scomposta del femore distale destro, della tibia e del perone sinistro.
1.2 Vlog con la comparsa di costituzione ex art. 414 c.p.c. aveva formulato domanda riconvenzionale nei confronti di cui aveva affidato Parte_1
l'incarico di modificare il sistema di sollevamento e abbassamento delle rampa.
Deduceva la resistente che tale impianto, come era emerso nel corso dell'A.T.P.
svoltasi ante causam, era stato realizzato dall'appaltatrice senza alcuna indicazione da parte della casa costruttrice del mezzo (Betoja s.p.a.) e, inoltre,
era privo di certificazione e marcatura CE. Da qui la richiesta di risoluzione del contratto d'appalto e di risarcimento dei danni subiti (esborsi sostenuti per il noleggio dei mezzi necessari per eseguire le attività di trasporto nel periodo in cui il veicolo era stato sottoposto a sequestro e rimborso dei costi di rifacimento dell'impianto di sollevamento del mezzo).
1.3 Il Giudice del Lavoro, ritenuta la competenza della Sezione Civile in ordine alle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento formulate dalla committente nei confronti di ne aveva disposto lo stralcio con Parte_1
formazione di autonomo fascicolo, che il Presidente del Tribunale con decreto del 2.1.2019 aveva assegnato alla I Sezione Civile.
1.4 Avanti il giudice ordinario si era costituita, così come aveva già fatto nel procedimento lavoristico, la compagnia di assicurazione di Parte_1 CP_7
pagina 7 di 19 dalla quale l'appaltatrice pretendeva di essere manlevata nel Controparte_8
caso di accoglimento delle domande della committente.
1.5 Istruita documentalmente la causa e depositata nel corso del giudizio la sentenza con cui il Giudice del Lavoro aveva condannato e al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni subiti dal (accertando altresì le quote interne di CP_5
responsabilità), il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 828/2023,
pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 11.5.2023, che, accertato il grave inadempimento di sulla scorta di quanto emerso in sede di Parte_1
A.T.P., dichiarava la risoluzione del contratto d'appalto e condannava l'appaltatrice alla restituzione del prezzo corrisposto, pari ad Euro 7.333.23.
Rigettava, invece, le domande risarcitorie di in quanto la documentazione CP_1
allegata (doc. 10) era di formazione unilaterale ed inidonea a provare l'effettiva sopportazione dei costi.
Infine, la domanda di manleva nei confronti di veniva ritenuta CP_2
inammissibile in quanto proposta da solo nel giudizio di Parte_1
riassunzione.
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che con il Parte_1
primo motivo ha eccepito violazione degli artt. 1668 c.c. e 116 c.p.c., non sussistendo un inadempimento di gravità tale da giustificare il rimedio solutorio.
Invero, la denunciata irregolarità certificativa sarebbe solo un “mero accidente
burocratico formale e non già un vizio, tantomeno così grave da impedire l'uso
del semirimorchio” che non avrebbe avuto alcuna efficacia causale sul sinistro occorso al lavoratore. L'infortunio, infatti, si sarebbe verificato pagina 8 di 19 indipendentemente dalla mera regolarità della documentazione amministrativa.
Ha osservato al riguardo che i lavori erano stati effettuati nel 2015 (quindi, un anno prima dell'infortunio di cui è causa, avvenuto il 20.5.2016 n.d.t.) e che da quel momento aveva pacificamente utilizzato il mezzo, omettendo di CP_1
effettuare la manutenzione e senza sollevata alcuna contestazione sull'operato di essa appellante.
2.2 Con il secondo motivo ha lamentato l'erronea declaratoria di inammissibilità
della domanda di manleva in quanto la compagnia assicurativa non si era costituita tempestivamente nel giudizio lavoristico (la comparsa di era CP_2
stata depositata il 2.12.2019, vale a dire due mesi dopo la prima udienza) ed era,
pertanto, decaduta ex art. 416, comma 2, c.c. dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio. In ogni caso, l'appellante all'udienza del
4.2.2021 aveva chiesto un differimento per consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
2.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea condanna alle spese in quanto la domanda risarcitoria di è stata rigettata e, quindi, ricorrendo il presupposto CP_1
della soccombenza parziale reciproca, il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese almeno parzialmente.
*****
3.1 Si è costituita anche in appello , che ha chiesto il rigetto dell'appello di CP_1
ed ha proposto appello incidentale, lamentando l'erroneo rigetto Parte_1
della domanda risarcitoria in quanto, a comprova dei danni subiti (costi di noleggio dei mezzi necessari a svolgere i lavori affidati nel periodo in cui l'autocarro era stato sottoposto a sequestro penale e costi di sostituzione del pagina 9 di 19 dispositivo di movimentazione delle rampe), aveva chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova con i quali intendeva confermare il dato documentale di cui al doc. 10).
3.2 Infine, ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di condanna di a tenerla indenne ed a manlevarla nella misura accertata dal Parte_1
Giudice del Lavoro.
*****
4.Si è costituita anche
[...]
, che ha chiesto il rigetto Parte_2
dell'appello di sulla base dell'inammissibilità della domanda Parte_1
proposta nei suoi confronti e comunque della carenza di copertura assicurativa.
*****
5. Rigettata l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 tenutasi secondo modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 4.1.2024.
*****
6.1 Le valutazioni effettuate dal Giudice del Lavoro ai fini dell'individuazione delle responsabilità per l'infortunio occorso al lavoratore sono solo in minima parte rilevanti nel presente contenzioso nel quale si deve verificare l'adempimento da parte di alle obbligazioni discendenti dal Parte_1
contratto d'appalto e le conseguenze di natura risarcitoria eventualmente derivanti dalla presenza di vizi nel macchinario.
pagina 10 di 19 6.2 Sulla base di quanto risulta dalla consulenza tecnica espletata nel procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c. si può affermare che:
- l'installazione del sistema idraulico per la movimentazione delle rampe non venne eseguita in base a indicazioni, specifiche e/o istruzioni della casa costruttrice del mezzo (la OJ Spa), ma si trattò di un intervento di modifica effettuato in base ad un progetto della Parte_1
- la modifica del semirimorchio con la dismissione del sistema a molle
(che, secondo quanto precisato dal C.T.U., non è un sistema completamente manuale ma sfrutta dei dispositivi, le molle, che garantivano comunque un accumulo e un successivo rilascio di energia meccanica) e l'installazione del un sistema idraulico di movimentazione delle rampe hanno di fatto comportato la “creazione” e successiva “nuova immissione sul mercato” di una macchina vera e propria che avrebbe dovuto essere rispondente a quanto previsto dalla cosiddetta TI
MA (D.lvo n. 17/2010);
- la piena rispondenza alla citata TI avrebbe dovuto comportare inevitabilmente la necessità, da parte del costruttore di Parte_1
effettuare un percorso di natura tecnico amministrativo per giungere ad una corretta certificazione del mezzo quale macchina;
- in particolare i costruttori devono redigere il cosiddetto Fascicolo
Tecnico del Costruttore (brevemente FTC) (si veda art. 3 c.3) che deve dimostrare la conformità della macchina a tutti requisiti previsti dalla direttiva. Tra le altre cose nel FTC si devono allegare disegni generali e particolareggiati della macchina ed indicare anche le regole tecniche pagina 11 di 19 utilizzate per la progettazione e costruzione della macchina le quali, tra le altre cose, attestano la realizzazione alla regola dell'arte di quelle parti non strettamente normate da provvedimenti di legge cogenti e/o obbligatori;
- inoltre, il costruttore deve predisporre un adeguato libretto di uso e manutenzione (che è parte integrante della macchina), redigere la dichiarazione di conformità della macchina alla TI (ma se necessario deve indicare anche la conformità rispetto ad altre direttive, di prodotto o meno, nel cui campo di applicazione il mezzo fosse ricaduto)
ed apporre la marcatura CE;
- dalla documentazione esaminata dal C.T.U. è risultato chiaro che il semirimorchio, inteso come macchina ricadente nell'ambito di applicazione della TI MA, non era dotato di alcuno dei documenti citati e tanto meno della marcatura CE e quindi a tutti gli effetti risultava da un punto di vista formale non conforme alle normative vigenti all'epoca della sua immissione sul mercato e quindi di fatto inutilizzabile.
ha qualificato come meramente formali e non incidenti sul sinistro le Parte_1
mancanze documentali riscontrate dal C.T.U.
Il Collegio, per converso, condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ossia che le modifiche apportate al macchinario e la mancanza delle certificazioni e della documentazione prevista dalla legge abbiano reso il dispositivo in oggetto inutilizzabile.
pagina 12 di 19 Di conseguenza, è incorsa in grave inadempimento che giustifica la Parte_1
risoluzione del contratto d'appalto.
Ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 1668 c.c., infatti, è
esclusivamente che il macchinario fosse inadatto alla destinazione cui doveva essere adibito, e ciò è indiscutibilmente emerso dalla consulenza, come sopra evidenziato.
Che la mancanza delle certificazioni di sicurezza rivestisse solo una valenza
“formale”, come sostenuto da , è contraddetto dalla circostanza che, Parte_1
se così fosse stato, la predetta società, contrariamente a quanto accaduto, non avrebbe avuto difficoltà a procurarsi tale documentazione.
Il primo motivo dell'appello principale è, pertanto, respinto.
6.3. La disamina del secondo e del terzo motivo dell'appello di deve Parte_1
essere effettuata successivamente al gravame di . CP_1
6.4 L'appello incidentale di è parzialmente fondato, nei limiti che si vanno CP_1
a precisare.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante il doc. 10 anche se la motivazione va integrata in quanto occorre pure evidenziare che il citato documento è una mera elencazione dei trasporti eseguiti anno per anno e degli importi pagati ad un non meglio precisato “fornitore”. Manca, quindi,
l'indicazione delle date dei trasporti e dell'azienda che li ha eseguiti.
Già per tale motivo il citato documento, quand'anche confermato dal teste indicato dalla committente, avrebbe avuto uno scarso rilievo probatorio.
Va in ogni caso evidenziato che il danno avrebbe dovuto essere provato producendo i contratti di trasporto stipulati con i vettori terzi e la pagina 13 di 19 documentazione attestante il pagamento delle prestazioni (es. bonifici, assegni).
L'appellante incidentale avrebbe in alternativa dovuto produrre le fatture emesse dai vettori e chiedere che costoro venissero escussi quali testi per confermare l'avvenuto pagamento.
Da quanto appena detto emerge la non decisività della capitolazione non ammessa dal Tribunale, posto che l'unica circostanza che il teste avrebbe potuto confermare sarebbe stata la mancanza di altri semirimorchi per effettuare i trasporti eccezionali richiesti dai clienti di nel periodo 20/5/2016- CP_1
26/5/2018 (vale a dire dal giorno dell'infortunio a quello in cui, successivamente al dissequestro del mezzo, venne depositata la consulenza dell'ing. . Per_2
Tale circostanza, pur rilevante, non avrebbe, però, consentito da sola di accogliere la domanda.
6.5 Il Tribunale non ha argomentato il rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria per la quale ha dimesso quale doc. 14 la fattura di OJ s.p.a. cui ha CP_1
affidato l'incarico di sostituire il dispositivo di movimentazione delle rampe.
Indiscutibile è la necessità di sostituire il sistema di sollevamento, posto che,
come detto sopra, quello realizzato da era inutilizzabile. Tenuto poi Parte_1
conto che l'intervento è stato eseguito dalla medesima società che ha realizzato l'impianto inizialmente installato sul semirimorchio di proprietà della committente e che sulla congruità dell'importo speso non sono state effettuate specifiche contestazioni da parte di , tale domanda risarcitoria va Parte_1
accolta sia pure non integralmente in quanto a per effetto della dichiarata CP_1
risoluzione, sono state restituite le somme corrisposte all'appaltatrice. Consegue
che il pregiudizio patito è limitato alla maggior somma che la committente ha pagina 14 di 19 dovuto corrispondere a OJ per poter nuovamente utilizzare il semirimorchio:
il danno viene allora liquidato in Euro 13.640,00 – Euro 7.355,54 = Euro
6.284,46 oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 30.6.2018 (data della fattura prodotta in causa) al saldo.
6.6 Quanto all'omessa pronuncia lamentata da si osserva che il Tribunale CP_1
del Lavoro ha accertato con la sentenza n. 298/2021 la misura della responsabilità dell'appellante incidentale e di nell'infortunio occorso Parte_1
al anche nei rapporti interni, pronunciandosi sulla questione, sicché il CP_5
Tribunale ordinario non aveva alcun obbligo di decidere. Così alle pagg. 19/20
della sentenza del Giudice del Lavoro: “Dunque e CP_1 Parte_1
devono essere ritenute responsabili dell'infortunio occorso a in CP_5
data 20.5.2016; la responsabilità va internamente ripartita nella misura del 60%
in capo a e del 40% in capo a essendo comunque CP_1 Parte_1
la prima responsabile nei confronti del lavoratore, tenuta a verificare CP_1
l'idoneità degli strumenti che la stessa pone a disposizione dei lavoratori sicché
non occorre una pronuncia sulla sussistenza di un obbligo di manleva da parte
dell'appaltatrice, che già deriva dall'accertamento concorrente di
responsabilità”.
Quand'anche di pertinenza di questo Collegio, non vi sarebbe necessità della statuizione sollecitata dall'appellante per le ragioni già evidenziate nella sentenza n. 298/2021.
Vi è, infine, da precisare che , a fronte del citato pronunciamento del CP_1
Giudice del Lavoro, conserva solo l'interesse ex artt. 1299/2055 c.c. all'esercizio pagina 15 di 19 dell'azione di regresso, che presuppone l'avvenuto pagamento della parte eccedente la quota di responsabilità del debitore di cui l'appellante incidentale,
però, non ha fornito alcuna prova (e comunque una simile domanda non è stata formulata nel presente giudizio).
Tale motivo è, pertanto, respinto.
6.7 Va, a questo punto, trattato il gravame – oggetto del secondo motivo d'appello principale - proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
. Parte_3
Occorre innanzitutto evidenziare che, rispetto alla statuizione adottata dal
Tribunale, la richiesta di manleva non può trovare accoglimento già per il preliminare rilievo che la polizza stipulata è del tipo “Responsabilità civile” e,
quindi, copre i danni causati a terzi. Risulta all'evidenza estraneo alla copertura il corrispettivo per le prestazioni svolte che l'assicurato è tenuto a restituire in conseguenza della risoluzione del contratto.
Quanto, invece, al risarcimento del danno liquidato con la presente sentenza,
ritiene il Collegio che, come già accertato dal Tribunale, la domanda di manleva sia inammissibile. Sul punto rileva che:
a) la richiesta di manleva tempestivamente formulata da nei Parte_1
confronti di riguardava il risarcimento chiesto dal con il ricorso CP_2 CP_5
introduttivo del giudizio lavoristico (e tale domanda, per quanto genericamente formulata, non poteva di certo riguardare le pretese di che ancora doveva CP_1
costituirsi);
b) l'appellante principale avrebbe dovuto estendere la domanda di manleva nella prima udienza o difesa del predetto giudizio successiva al deposito della pagina 16 di 19 comparsa di costituzione di contenente la c.d. domanda riconvenzionale CP_1
trasversale;
c) tardiva, pertanto, è la richiesta di chiamata in causa a tale titolo effettuata nel giudizio avanti la Sezione ordinaria del Tribunale;
d) la tardiva costituzione della compagnia assicurativa avanti il Tribunale del
Lavoro non impediva alla chiamata in causa di eccepire ed al giudice di rilevare
(anche d'ufficio) il mancato rispetto delle tempistiche sub b) in quanto non si tratta di eccezione rilevabile su istanza di parte bensì di decadenza processuale.
Si precisa, per completezza espositiva, che la domanda di manleva, quand'anche ammissibile, non avrebbe potuto trovare accoglimento, essendo l'infortunio avvenuto in un periodo in cui il premio assicurativo non era stato pagato, con conseguente carenza di copertura ex art. 1901 c.c. Sul punto , senza CP_2
essere stata contraddetta dalla sua assicurata, ha dedotto nonché comprovato con i docc. 3 e 10 che:
- l'art. 3 delle condizioni generali di polizza e le condizioni particolari di polizza prevedevano la sospensione dell'assicurazione nel caso di mancato pagamento dei premi e delle rate entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (quindi, posto che il periodo assicurato era dal 22.3.2016 al 22.3.2017, il termine scadeva il
21.4.2016);
- l'infortunio è avvenuto il 20.5.2016;
- il premio è stato pagato il 28.6.2016.
Il gravame è, pertanto, respinto.
6.9. Il terzo motivo d'appello principale, sulle spese di , va respinto Parte_1
in quanto il Tribunale ha fatto applicazione del criterio del decisum ed ha,
pagina 17 di 19 pertanto, liquidato le spese delle parti vittoriose sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00.
L'appellante principale non ha alcun motivo di lamentarsi di tale liquidazione anche in quanto avvenuta riconoscendo sia a che ad il compenso CP_1 CP_2
minimo previsto dal D.M. n. 55 del 2014.
*****
7. risulta soccombente sia nei confronti di che di . Parte_1 CP_1 CP_7
Atteso l'accoglimento dell'appello incidentale le spese del primo grado vanno liquidate da questo Collegio sia pure in misura analoga a quanto fatto dal
Tribunale dal momento che lo scaglione di riferimento in ragione del valore effettivo della controversia è rimasto il medesimo.
Le spese delle parti vittoriose del presente giudizio vengono liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo valori minimi, attesa la semplicità delle questioni dibattute e l'attività concretamente effettuata.
Stante il rigetto dell'appello principale va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
nei confronti di e di
[...] CP_1 [...]
nonché Parte_2
sull'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 828/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in pagina 18 di 19 data 11.5.2023 dal Tribunale di Venezia, rigetta il primo, accoglie il secondo per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata,
che conferma nel resto:
- condanna al risarcimento del danno subito da Parte_1 CP_1
che liquida in Euro 6.284,46 oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT
ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 30.6.2018 al saldo;
- condanna a rifondere le spese di che liquida Parte_1 CP_1
per il primo grado in Euro 2.540,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 1.984,00 per compenso ed Euro 355,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
- condanna a rifondere le spese del grado d'appello di Parte_1
Parte_2
, che liquida in Euro 1.984,00 per
[...]
compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Parte_1
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 15/06/2023 al n. 1118/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa in causa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Stefano Marrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Dolo (VE), Riviera Matteotti n. 15, come da procura alla memoria di costituzione 13/1/2021 avanti la Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), corrente in Dolo, via dell'Industria n. 7, CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 19 rappresentata e difesa in causa dall'avv. Michele Ometto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Guolo n. 15, Dolo, come da procura a allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
E
Controparte_2
GENERALE E in
[...] Controparte_3
persona del procuratore dott. (in forza di procura 10.11.2020 n. CP_4
5046 rep. notaio dott. di Milano) e con sede a Milano in via G.B. Persona_1
Cassinis n. 21 (c.f. ), rappresentata e difesa in causa dall'avv. Paolo P.IVA_3
Menato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, in Piazzetta
Serego n. 4, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
-appellata-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.01.2025 , sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE Parte_1
previa ogni declaratoria di rito, per le motivazioni in narrativa esposte o per
quelle comunque ritenute di Giustizia:
- Accogliersi le conclusioni di cui all'atto di appello 19/6/2024;
- Annullarsi integralmente l'impugnata pronuncia per i motivi dedotti o quelli
ritenuti di Giustizia;
pagina 2 di 19 - In principalità, dichiarare inammissibile o comunque respingere ogni
avversaria domanda, istanza e richiesta;
- In subordine, per la denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale,
condannarsi a pagare, garantire, manlevare e tener Controparte_2
comunque indenne la deducente da qualsiasi somma la stessa fosse chiamata a
versare, a qualsivoglia titolo, in relazione ai fatti di causa
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA CP_1
In via preliminare:
Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in carenza dei
presupposti.
Nel merito Rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e infondato. In via di
appello incidentale:
In ragione dell'inadempimento di alle obbligazioni del contratto di Parte_1
appalto, condannarla al risarcimento del danno che si quantifica nella somma di
euro 96.320,00 o quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia anche in
esito ad apposita C.T.U. con gli interessi moratori.
B) Avendo il Giudice del Lavoro accertato una responsabilità di Parte_1
(ex art. 2043 c.c.) e di (ex art. 2087 c.c. e art. 71 D.lgs. 81/2008) nei CP_1
confronti di , determinarsi, nei rapporti interni, con riferimento al CP_5
rapporto contrattuale, oggetto del presente giudizio, il grado esclusivo o
prevalente di responsabilità di e condannarla a tenere indenne Parte_1
e manlevata in pari misura CP_1
In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza del 30.12.2022, ammettersi le
prove per testi sui seguenti capitoli:
pagina 3 di 19 a) il semirimorchio di cui è causa era adibito a trasporti eccezionali, in ragione
di permessi speciali per il fuori peso;
b) la all'epoca, aveva la disponibilità solo di un semirimorchio CP_1
dotato di tali caratteristiche;
c) la non ha avuto la disponibilità del semirimorchio di cui è causa, in CP_1
quanto sequestrato, sottoposto ad indagini tecniche e, quindi, alla successiva
riparazione, per il periodo dal 20/5/2016 al 26/5/2018;
d) In tale periodo la per i trasporti eccezionali a favore dei suoi CP_1
clienti, ha dovuto ricorrere a vettori terzi, sostenendo i maggiori costi di cui
all'allegato prospetto (cfr. doc. 10).
Si indica a teste la SI.ra . Tes_1
Si chiede sia disposta C.T.U. diretta a determinare che la rottura del perno è
stata una conseguenza o dell'inesatta esecuzione della prestazione da parte di
o della caduta della rampa. In ragione di ciò, anche a modifica Parte_1
delle valutazioni dell'ing. chiarisca il C.T.U. quale sia l'incidenza Per_2
dell'inadempimento di nella causalità materiale che lega dette Parte_1
condotte all'evento di danno (sinistro determinando il grado di CP_5
responsabilità anche nei rapporti interni. Si chiede, occorrendo, che sia disposta
C.T.U. diretta a determinare, anche con utilizzo della documentazione contabile
di la congruità dei maggiori costi di cui ai capitoli di prova e alla CP_1
documentazione in atti. Si rinnova l'istanza di acquisizione dell'ATP n°
6486/2017 Tribunale di Venezia in quanto accerta l'inadempimento della
convenuta alle obbligazioni contrattuali nei termini di cui in narrativa.
Spese e compensi del grado di appello rifusi
pagina 4 di 19 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
[...]
Controparte_6
- nel caso di integrale accoglimento del primo motivo d'appello formulato
dall'appellante darsi atto del venir meno dell'interesse Parte_1
dell'appellante alla decisione sulla domanda subordinata (anche nel presente
grado) di accertamento della garanzia assicurativa con Controparte_2
con ogni conseguente decisione in ordine alla rifusione delle spese di lite nei
confronti della parte soccombente;
- nel caso di mancato accoglimento (anche solo parziale) del primo motivo
d'appello di (così come anche nell'ipotesi di accoglimento Parte_1
dell'appello incidentale formulato da , confermarsi la sentenza n. CP_1
828/2023 del Tribunale di Venezia in relazione ai rapporti tra ed Parte_1
e quindi rigettarsi il secondo motivo d'appello formulato Controparte_2
da e quindi ogni domanda formulata da questa nei confronti di Parte_1
con integrale accoglimento delle conclusioni formulate Controparte_2
da in primo grado e che qui di seguito si trascrivono: Controparte_2
“- in via preliminare e principale, dichiararsi inammissibile in quanto tardiva
la domanda di garanzia e manleva formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
- sempre in via preliminare e nella denegata ipotesi in cui la domanda fosse
ritenuta ammissibile (fatto salvo rispettoso gravame), dichiararsi la nullità ex
art. 164 cpc, per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione, dell'atto
notificato il 9.2.2021 da ad con Parte_1 Controparte_2
conseguente adozione di ogni provvedimento previsto dal codice di rito;
pagina 5 di 19 - in via subordinata, in considerazione dell'inoperatività della polizza azionata
da perché il sinistro non rientra nell'ambito del rischio oggetto di Parte_1
garanzia e previa ogni declaratoria di legge e di ragione, rigettarsi ogni
domanda formulata nei confronti di
[...]
, in quanto Parte_2
infondata in fatto ed in diritto;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
fosse ritenuta l'operatività della garanzia di polizza (e fatto salvo rispettoso
gravame), respingersi ogni domanda formulata da nei confronti Parte_1
di Parte_2
, in quanto la garanzia era sospesa per il mancato
[...]
pagamento del premio assicurativo;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una
responsabilità di (e fatto salvo rispettoso gravame) limitarsi Parte_1
l'obbligo di a quanto previsto in polizza e quindi Controparte_2
principalmente rigettarsi la domanda di garanzia di polizza anche in relazione
ai cosiddetti 'danni postumi' ed in via subordinata limitarsi l'obbligo di
[...]
a quanto previsto in polizza e quindi entro il massimale di € CP_2
250.000,00 e con la franchigia assoluta di € 250,00”;
- con ogni relativa conseguenza di legge in ordine alla rifusione delle spese di
lite (terzo motivo d'appello di;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 19 1.1 Il giudizio definito con la sentenza impugnata costituisce prosecuzione del giudizio avviato innanzi alla Sezione Lavoro, a seguito della separazione delle domande effettuata Giudice del Lavoro adito da lavoratore di CP_5
, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro causato dalla caduta della CP_1
rampa posta sul camion del suo datore di lavoro, che gli aveva provocato la frattura scomposta del femore distale destro, della tibia e del perone sinistro.
1.2 Vlog con la comparsa di costituzione ex art. 414 c.p.c. aveva formulato domanda riconvenzionale nei confronti di cui aveva affidato Parte_1
l'incarico di modificare il sistema di sollevamento e abbassamento delle rampa.
Deduceva la resistente che tale impianto, come era emerso nel corso dell'A.T.P.
svoltasi ante causam, era stato realizzato dall'appaltatrice senza alcuna indicazione da parte della casa costruttrice del mezzo (Betoja s.p.a.) e, inoltre,
era privo di certificazione e marcatura CE. Da qui la richiesta di risoluzione del contratto d'appalto e di risarcimento dei danni subiti (esborsi sostenuti per il noleggio dei mezzi necessari per eseguire le attività di trasporto nel periodo in cui il veicolo era stato sottoposto a sequestro e rimborso dei costi di rifacimento dell'impianto di sollevamento del mezzo).
1.3 Il Giudice del Lavoro, ritenuta la competenza della Sezione Civile in ordine alle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento formulate dalla committente nei confronti di ne aveva disposto lo stralcio con Parte_1
formazione di autonomo fascicolo, che il Presidente del Tribunale con decreto del 2.1.2019 aveva assegnato alla I Sezione Civile.
1.4 Avanti il giudice ordinario si era costituita, così come aveva già fatto nel procedimento lavoristico, la compagnia di assicurazione di Parte_1 CP_7
pagina 7 di 19 dalla quale l'appaltatrice pretendeva di essere manlevata nel Controparte_8
caso di accoglimento delle domande della committente.
1.5 Istruita documentalmente la causa e depositata nel corso del giudizio la sentenza con cui il Giudice del Lavoro aveva condannato e al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni subiti dal (accertando altresì le quote interne di CP_5
responsabilità), il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 828/2023,
pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 11.5.2023, che, accertato il grave inadempimento di sulla scorta di quanto emerso in sede di Parte_1
A.T.P., dichiarava la risoluzione del contratto d'appalto e condannava l'appaltatrice alla restituzione del prezzo corrisposto, pari ad Euro 7.333.23.
Rigettava, invece, le domande risarcitorie di in quanto la documentazione CP_1
allegata (doc. 10) era di formazione unilaterale ed inidonea a provare l'effettiva sopportazione dei costi.
Infine, la domanda di manleva nei confronti di veniva ritenuta CP_2
inammissibile in quanto proposta da solo nel giudizio di Parte_1
riassunzione.
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che con il Parte_1
primo motivo ha eccepito violazione degli artt. 1668 c.c. e 116 c.p.c., non sussistendo un inadempimento di gravità tale da giustificare il rimedio solutorio.
Invero, la denunciata irregolarità certificativa sarebbe solo un “mero accidente
burocratico formale e non già un vizio, tantomeno così grave da impedire l'uso
del semirimorchio” che non avrebbe avuto alcuna efficacia causale sul sinistro occorso al lavoratore. L'infortunio, infatti, si sarebbe verificato pagina 8 di 19 indipendentemente dalla mera regolarità della documentazione amministrativa.
Ha osservato al riguardo che i lavori erano stati effettuati nel 2015 (quindi, un anno prima dell'infortunio di cui è causa, avvenuto il 20.5.2016 n.d.t.) e che da quel momento aveva pacificamente utilizzato il mezzo, omettendo di CP_1
effettuare la manutenzione e senza sollevata alcuna contestazione sull'operato di essa appellante.
2.2 Con il secondo motivo ha lamentato l'erronea declaratoria di inammissibilità
della domanda di manleva in quanto la compagnia assicurativa non si era costituita tempestivamente nel giudizio lavoristico (la comparsa di era CP_2
stata depositata il 2.12.2019, vale a dire due mesi dopo la prima udienza) ed era,
pertanto, decaduta ex art. 416, comma 2, c.c. dalla possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio. In ogni caso, l'appellante all'udienza del
4.2.2021 aveva chiesto un differimento per consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
2.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea condanna alle spese in quanto la domanda risarcitoria di è stata rigettata e, quindi, ricorrendo il presupposto CP_1
della soccombenza parziale reciproca, il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese almeno parzialmente.
*****
3.1 Si è costituita anche in appello , che ha chiesto il rigetto dell'appello di CP_1
ed ha proposto appello incidentale, lamentando l'erroneo rigetto Parte_1
della domanda risarcitoria in quanto, a comprova dei danni subiti (costi di noleggio dei mezzi necessari a svolgere i lavori affidati nel periodo in cui l'autocarro era stato sottoposto a sequestro penale e costi di sostituzione del pagina 9 di 19 dispositivo di movimentazione delle rampe), aveva chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova con i quali intendeva confermare il dato documentale di cui al doc. 10).
3.2 Infine, ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di condanna di a tenerla indenne ed a manlevarla nella misura accertata dal Parte_1
Giudice del Lavoro.
*****
4.Si è costituita anche
[...]
, che ha chiesto il rigetto Parte_2
dell'appello di sulla base dell'inammissibilità della domanda Parte_1
proposta nei suoi confronti e comunque della carenza di copertura assicurativa.
*****
5. Rigettata l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 tenutasi secondo modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 4.1.2024.
*****
6.1 Le valutazioni effettuate dal Giudice del Lavoro ai fini dell'individuazione delle responsabilità per l'infortunio occorso al lavoratore sono solo in minima parte rilevanti nel presente contenzioso nel quale si deve verificare l'adempimento da parte di alle obbligazioni discendenti dal Parte_1
contratto d'appalto e le conseguenze di natura risarcitoria eventualmente derivanti dalla presenza di vizi nel macchinario.
pagina 10 di 19 6.2 Sulla base di quanto risulta dalla consulenza tecnica espletata nel procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c. si può affermare che:
- l'installazione del sistema idraulico per la movimentazione delle rampe non venne eseguita in base a indicazioni, specifiche e/o istruzioni della casa costruttrice del mezzo (la OJ Spa), ma si trattò di un intervento di modifica effettuato in base ad un progetto della Parte_1
- la modifica del semirimorchio con la dismissione del sistema a molle
(che, secondo quanto precisato dal C.T.U., non è un sistema completamente manuale ma sfrutta dei dispositivi, le molle, che garantivano comunque un accumulo e un successivo rilascio di energia meccanica) e l'installazione del un sistema idraulico di movimentazione delle rampe hanno di fatto comportato la “creazione” e successiva “nuova immissione sul mercato” di una macchina vera e propria che avrebbe dovuto essere rispondente a quanto previsto dalla cosiddetta TI
MA (D.lvo n. 17/2010);
- la piena rispondenza alla citata TI avrebbe dovuto comportare inevitabilmente la necessità, da parte del costruttore di Parte_1
effettuare un percorso di natura tecnico amministrativo per giungere ad una corretta certificazione del mezzo quale macchina;
- in particolare i costruttori devono redigere il cosiddetto Fascicolo
Tecnico del Costruttore (brevemente FTC) (si veda art. 3 c.3) che deve dimostrare la conformità della macchina a tutti requisiti previsti dalla direttiva. Tra le altre cose nel FTC si devono allegare disegni generali e particolareggiati della macchina ed indicare anche le regole tecniche pagina 11 di 19 utilizzate per la progettazione e costruzione della macchina le quali, tra le altre cose, attestano la realizzazione alla regola dell'arte di quelle parti non strettamente normate da provvedimenti di legge cogenti e/o obbligatori;
- inoltre, il costruttore deve predisporre un adeguato libretto di uso e manutenzione (che è parte integrante della macchina), redigere la dichiarazione di conformità della macchina alla TI (ma se necessario deve indicare anche la conformità rispetto ad altre direttive, di prodotto o meno, nel cui campo di applicazione il mezzo fosse ricaduto)
ed apporre la marcatura CE;
- dalla documentazione esaminata dal C.T.U. è risultato chiaro che il semirimorchio, inteso come macchina ricadente nell'ambito di applicazione della TI MA, non era dotato di alcuno dei documenti citati e tanto meno della marcatura CE e quindi a tutti gli effetti risultava da un punto di vista formale non conforme alle normative vigenti all'epoca della sua immissione sul mercato e quindi di fatto inutilizzabile.
ha qualificato come meramente formali e non incidenti sul sinistro le Parte_1
mancanze documentali riscontrate dal C.T.U.
Il Collegio, per converso, condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ossia che le modifiche apportate al macchinario e la mancanza delle certificazioni e della documentazione prevista dalla legge abbiano reso il dispositivo in oggetto inutilizzabile.
pagina 12 di 19 Di conseguenza, è incorsa in grave inadempimento che giustifica la Parte_1
risoluzione del contratto d'appalto.
Ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 1668 c.c., infatti, è
esclusivamente che il macchinario fosse inadatto alla destinazione cui doveva essere adibito, e ciò è indiscutibilmente emerso dalla consulenza, come sopra evidenziato.
Che la mancanza delle certificazioni di sicurezza rivestisse solo una valenza
“formale”, come sostenuto da , è contraddetto dalla circostanza che, Parte_1
se così fosse stato, la predetta società, contrariamente a quanto accaduto, non avrebbe avuto difficoltà a procurarsi tale documentazione.
Il primo motivo dell'appello principale è, pertanto, respinto.
6.3. La disamina del secondo e del terzo motivo dell'appello di deve Parte_1
essere effettuata successivamente al gravame di . CP_1
6.4 L'appello incidentale di è parzialmente fondato, nei limiti che si vanno CP_1
a precisare.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante il doc. 10 anche se la motivazione va integrata in quanto occorre pure evidenziare che il citato documento è una mera elencazione dei trasporti eseguiti anno per anno e degli importi pagati ad un non meglio precisato “fornitore”. Manca, quindi,
l'indicazione delle date dei trasporti e dell'azienda che li ha eseguiti.
Già per tale motivo il citato documento, quand'anche confermato dal teste indicato dalla committente, avrebbe avuto uno scarso rilievo probatorio.
Va in ogni caso evidenziato che il danno avrebbe dovuto essere provato producendo i contratti di trasporto stipulati con i vettori terzi e la pagina 13 di 19 documentazione attestante il pagamento delle prestazioni (es. bonifici, assegni).
L'appellante incidentale avrebbe in alternativa dovuto produrre le fatture emesse dai vettori e chiedere che costoro venissero escussi quali testi per confermare l'avvenuto pagamento.
Da quanto appena detto emerge la non decisività della capitolazione non ammessa dal Tribunale, posto che l'unica circostanza che il teste avrebbe potuto confermare sarebbe stata la mancanza di altri semirimorchi per effettuare i trasporti eccezionali richiesti dai clienti di nel periodo 20/5/2016- CP_1
26/5/2018 (vale a dire dal giorno dell'infortunio a quello in cui, successivamente al dissequestro del mezzo, venne depositata la consulenza dell'ing. . Per_2
Tale circostanza, pur rilevante, non avrebbe, però, consentito da sola di accogliere la domanda.
6.5 Il Tribunale non ha argomentato il rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria per la quale ha dimesso quale doc. 14 la fattura di OJ s.p.a. cui ha CP_1
affidato l'incarico di sostituire il dispositivo di movimentazione delle rampe.
Indiscutibile è la necessità di sostituire il sistema di sollevamento, posto che,
come detto sopra, quello realizzato da era inutilizzabile. Tenuto poi Parte_1
conto che l'intervento è stato eseguito dalla medesima società che ha realizzato l'impianto inizialmente installato sul semirimorchio di proprietà della committente e che sulla congruità dell'importo speso non sono state effettuate specifiche contestazioni da parte di , tale domanda risarcitoria va Parte_1
accolta sia pure non integralmente in quanto a per effetto della dichiarata CP_1
risoluzione, sono state restituite le somme corrisposte all'appaltatrice. Consegue
che il pregiudizio patito è limitato alla maggior somma che la committente ha pagina 14 di 19 dovuto corrispondere a OJ per poter nuovamente utilizzare il semirimorchio:
il danno viene allora liquidato in Euro 13.640,00 – Euro 7.355,54 = Euro
6.284,46 oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 30.6.2018 (data della fattura prodotta in causa) al saldo.
6.6 Quanto all'omessa pronuncia lamentata da si osserva che il Tribunale CP_1
del Lavoro ha accertato con la sentenza n. 298/2021 la misura della responsabilità dell'appellante incidentale e di nell'infortunio occorso Parte_1
al anche nei rapporti interni, pronunciandosi sulla questione, sicché il CP_5
Tribunale ordinario non aveva alcun obbligo di decidere. Così alle pagg. 19/20
della sentenza del Giudice del Lavoro: “Dunque e CP_1 Parte_1
devono essere ritenute responsabili dell'infortunio occorso a in CP_5
data 20.5.2016; la responsabilità va internamente ripartita nella misura del 60%
in capo a e del 40% in capo a essendo comunque CP_1 Parte_1
la prima responsabile nei confronti del lavoratore, tenuta a verificare CP_1
l'idoneità degli strumenti che la stessa pone a disposizione dei lavoratori sicché
non occorre una pronuncia sulla sussistenza di un obbligo di manleva da parte
dell'appaltatrice, che già deriva dall'accertamento concorrente di
responsabilità”.
Quand'anche di pertinenza di questo Collegio, non vi sarebbe necessità della statuizione sollecitata dall'appellante per le ragioni già evidenziate nella sentenza n. 298/2021.
Vi è, infine, da precisare che , a fronte del citato pronunciamento del CP_1
Giudice del Lavoro, conserva solo l'interesse ex artt. 1299/2055 c.c. all'esercizio pagina 15 di 19 dell'azione di regresso, che presuppone l'avvenuto pagamento della parte eccedente la quota di responsabilità del debitore di cui l'appellante incidentale,
però, non ha fornito alcuna prova (e comunque una simile domanda non è stata formulata nel presente giudizio).
Tale motivo è, pertanto, respinto.
6.7 Va, a questo punto, trattato il gravame – oggetto del secondo motivo d'appello principale - proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
. Parte_3
Occorre innanzitutto evidenziare che, rispetto alla statuizione adottata dal
Tribunale, la richiesta di manleva non può trovare accoglimento già per il preliminare rilievo che la polizza stipulata è del tipo “Responsabilità civile” e,
quindi, copre i danni causati a terzi. Risulta all'evidenza estraneo alla copertura il corrispettivo per le prestazioni svolte che l'assicurato è tenuto a restituire in conseguenza della risoluzione del contratto.
Quanto, invece, al risarcimento del danno liquidato con la presente sentenza,
ritiene il Collegio che, come già accertato dal Tribunale, la domanda di manleva sia inammissibile. Sul punto rileva che:
a) la richiesta di manleva tempestivamente formulata da nei Parte_1
confronti di riguardava il risarcimento chiesto dal con il ricorso CP_2 CP_5
introduttivo del giudizio lavoristico (e tale domanda, per quanto genericamente formulata, non poteva di certo riguardare le pretese di che ancora doveva CP_1
costituirsi);
b) l'appellante principale avrebbe dovuto estendere la domanda di manleva nella prima udienza o difesa del predetto giudizio successiva al deposito della pagina 16 di 19 comparsa di costituzione di contenente la c.d. domanda riconvenzionale CP_1
trasversale;
c) tardiva, pertanto, è la richiesta di chiamata in causa a tale titolo effettuata nel giudizio avanti la Sezione ordinaria del Tribunale;
d) la tardiva costituzione della compagnia assicurativa avanti il Tribunale del
Lavoro non impediva alla chiamata in causa di eccepire ed al giudice di rilevare
(anche d'ufficio) il mancato rispetto delle tempistiche sub b) in quanto non si tratta di eccezione rilevabile su istanza di parte bensì di decadenza processuale.
Si precisa, per completezza espositiva, che la domanda di manleva, quand'anche ammissibile, non avrebbe potuto trovare accoglimento, essendo l'infortunio avvenuto in un periodo in cui il premio assicurativo non era stato pagato, con conseguente carenza di copertura ex art. 1901 c.c. Sul punto , senza CP_2
essere stata contraddetta dalla sua assicurata, ha dedotto nonché comprovato con i docc. 3 e 10 che:
- l'art. 3 delle condizioni generali di polizza e le condizioni particolari di polizza prevedevano la sospensione dell'assicurazione nel caso di mancato pagamento dei premi e delle rate entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (quindi, posto che il periodo assicurato era dal 22.3.2016 al 22.3.2017, il termine scadeva il
21.4.2016);
- l'infortunio è avvenuto il 20.5.2016;
- il premio è stato pagato il 28.6.2016.
Il gravame è, pertanto, respinto.
6.9. Il terzo motivo d'appello principale, sulle spese di , va respinto Parte_1
in quanto il Tribunale ha fatto applicazione del criterio del decisum ed ha,
pagina 17 di 19 pertanto, liquidato le spese delle parti vittoriose sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00.
L'appellante principale non ha alcun motivo di lamentarsi di tale liquidazione anche in quanto avvenuta riconoscendo sia a che ad il compenso CP_1 CP_2
minimo previsto dal D.M. n. 55 del 2014.
*****
7. risulta soccombente sia nei confronti di che di . Parte_1 CP_1 CP_7
Atteso l'accoglimento dell'appello incidentale le spese del primo grado vanno liquidate da questo Collegio sia pure in misura analoga a quanto fatto dal
Tribunale dal momento che lo scaglione di riferimento in ragione del valore effettivo della controversia è rimasto il medesimo.
Le spese delle parti vittoriose del presente giudizio vengono liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo valori minimi, attesa la semplicità delle questioni dibattute e l'attività concretamente effettuata.
Stante il rigetto dell'appello principale va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
nei confronti di e di
[...] CP_1 [...]
nonché Parte_2
sull'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 828/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in pagina 18 di 19 data 11.5.2023 dal Tribunale di Venezia, rigetta il primo, accoglie il secondo per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata,
che conferma nel resto:
- condanna al risarcimento del danno subito da Parte_1 CP_1
che liquida in Euro 6.284,46 oltre a rivalutazione secondo indici ISTAT
ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 30.6.2018 al saldo;
- condanna a rifondere le spese di che liquida Parte_1 CP_1
per il primo grado in Euro 2.540,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 1.984,00 per compenso ed Euro 355,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
- condanna a rifondere le spese del grado d'appello di Parte_1
Parte_2
, che liquida in Euro 1.984,00 per
[...]
compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Parte_1
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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