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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 388/2025 riservata in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 10 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (fax 081 5525515) (pec.
, presso i cui uffici elettivamente domicilia ex lege in Email_1
Napoli, alla Via A. Diaz n.11.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Arnaldo Todisco (C.F. ) (fax. 081 7334372) (pec. C.F._2
, in virtù di giusta procura allegata all'atto di Email_2 comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Principe di Napoli n.21.
APPELLATO-appellante incidentale
NONCHÉ
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore.
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare art.615, II co., c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 10 settembre 2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con sentenza n.10922/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024, notificata il 7 gennaio
2025, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'opposizione ex art. 615 cpc proposta dal sig.
nei confronti dell' e dell' Controparte_1 Controparte_3 [...]
avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_4
07120239007103089000, notificata in data 19.04.2024, ad istanza di Controparte_3
ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, e riferita al mancato pagamento
[...] della cartella n° 07120010339910776000, recante data di notifica 26/07/2001, riguardante l'iscrizione a ruolo Registro Multe ammende e sanzioni amministrative anno 1993 dell'ente creditore A.E. di Benevento per importo pari ad euro 2.346.944,29, e della cartella n°
07120010419759970000 recante data di notifica 21/12/2001 riguardante l'iscrizione a ruolo
Registro Multe ammende e sanzioni amministrative anno 1999 dell'ente creditore A.E. di
Benevento per importo pari ad euro 2.346.944,29 così provvedeva: “ 1)Dichiara la contumacia di e di Parte_1 [...]
2)Dichiara cessata la materia del contendere in ordine Controparte_5
all'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120239007103089000; 3) Accoglie
l'opposizione nella restante parte e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento n. n° 07120010339910776000 e n. 07120010419759970000;4) Condanna Controparte_3
e di Benevento, in solido tra loro,
[...] Parte_1 alla refusione delle spese processuali in favore di che liquida in euro Controparte_1
1.686,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
2.1. Nello specifico, il Giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente all'opposizione avente ad oggetto l'intimazione di pagamento in ragione del documentato sopravvenuto annullamento d'ufficio di tale atto da parte dell' , comunicato all'opponente con pec del 26.5.2023. Controparte_3
2.2. Quanto alle cartelle richiamate nell'intimazione, non interessate dal provvedimento di annullamento, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' con l'opposizione, rilevando come, dalla visione dell'intimazione di CP_1
pagamento- unico documento disponibile agli atti- risultava che le ammende iscritte a ruolo erano riferibili all'anno 1993 mentre le cartelle erano state notificate nel dicembre 2001, ben otto anni dopo, e l'intimazione a distanza di ventidue anni e che non vi era prova di atti interruttivi.
2.3. Nel governare le spese, dichiarava di fare applicazione del principio della soccombenza reale e virtuale, ponendole a carico dell'ente della riscossione e dell'ente impositore, in solido.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' Parte_1
con un unico motivo di gravame, con cui ha dedotto “erroneità
[...]
della statuizione sulle spese e onorari del primo grado di giudizio nella parte in cui non è stata disposta la compensazione delle stesse nei riguardi dell'
[...]
”. Parte_1
3.1. In particolare, l'impugnante ha protestato che le spese del primo grado erano state regolate violando il principio di causalità, omettendo di considerare che l'opposizione proposta dal sig. era stata accolta per ragioni esclusivamente imputabili all' CP_1 [...]
- che aveva proceduto a notificare le cartelle ben otto anni dopo, e Controparte_6
l'intimazione di pagamento dopo ben 22 anni –senza che l'attività prodromica di spettanza di esso ente impositore fosse mai stata messa in discussione e senza che fossero emersi vizi procedimentali ad essa imputabile.
4. Si è costituito in giudizio depositando in data 24 aprile 2025 Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, che ha provveduto a notificare alla parte contumace, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello ex adverso proposto e riformarsi parzialmente la sentenza impugnata in merito alle spese e compensi del giudizio di primo grado, che ha chiesto rideterminarsi nel maggior importo di € 94.555,00 in ragione del valore della causa.
5. Acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) all'udienza di discussione del 10 settembre 2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, va verificata, d'ufficio, la tempestività dell'impugnazione principale e di quella incidentale.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 dicembre 2024, notificata in data 7 gennaio 2025 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 29 gennaio 2025.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato e l'appello principale è tempestivo.
Del pari, risulta tempestivamente proposto, rispetto al termine ex art. 343 cpc, l'appello incidentale in quanto contenuto nella comparsa di costituzione depositata il 24.4.2025, nel termine di 20 gg. anteriori alla prima udienza del 21.5.2025 (cui è stata differita d'ufficio quella indicata in citazione del 19.5.2025, cadente in giornata diversa da quella tabellarmente prevista).
Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto. Invero, come statuito da Cass. Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022, richiamata nell'atto di appello, ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di Controparte_3 pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
Facendo applicazione di tale formante al caso in esame, non vi è dubbio che la prescrizione del credito, che ha determinato l'annullamento delle cartelle oggetto dell'opposizione esecutiva, è addebitabile esclusivamente all'inerzia dell' , Controparte_3
deputata a curare la notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, essendosi, pertanto, consumata in relazione ad attività di competenza dell'ente della riscossione e non dell'ente impositore.
Ne consegue che, per il principio di causalità, la soccombenza reale (oltre che quella virtuale) è riscontrabile esclusivamente in capo all' , su Controparte_3
cui, pertanto, deve gravare per intero la condanna alle spese del primo grado, mentre nei riguardi dell' , esente da addebiti, ricorrono i Parte_1
presupposti per compensarle integralmente.
Da qui l'accoglimento dell'appello principale.
Venendo all'appello incidentale, esso è fondato per quanto di ragione.
Con esso l' lamenta che la liquidazione delle spese sarebbe del tutto insufficiente, e CP_1 ciò in quanto non era stato considerato lo scaglione di riferimento corrispondente al valore della causa, vale a dire quello da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00, come da nota spese che egli aveva depositato in primo grado.
Il mezzo è solo parzialmente fondato.
E' condivisibile la tesi difensiva secondo cui va applicato lo scaglione relativo alle cause di valore da 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00, in ragione del valore del credito oggetto dell'opposizione esecutiva, tale essendo il criterio dettato dall'art. 17 cpc.
Ciò posto, appare, tuttavia, eccessiva la nota spese depositata nell'interesse dell'appellante incidentale, che calcola nel massimo gli importi per tutte le fasi, mentre, di contro, in ragione della estrema semplicità delle questioni trattate e l'assenza di tesi da contrastare, per la mancata costituzione delle controparti, e della parziale cessazione della materia del contendere, appare congruo liquidare l'importo minimo per ogni fase effettivamente svoltasi, vale a dire quella di studio ( € 5061,00), quella introduttiva ( € 3339,00) e quella decisoria ( € 8803,00), così per un totale, in primo grado, di € 17.203,00, oltre oneri accessori.
In tali termini, pertanto, va accolto l'appello incidentale.
Quanto alle spese del presente grado, ricorrono i presupposti per compensarle integralmente tra le parti, posto che la riforma si è resa necessaria in relazione ad una valutazione discrezionale operata dal primo giudice sia riguardo alla ricorrenza della soccombenza solidale sia riguardo all'importo liquidato, profili rispetto ai quali non è ravvisabile un vero e proprio contrato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto dall' Controparte_4
e sull'appello incidentale di avverso la sentenza del tribunale
[...] Controparte_1
di Napoli n.10922/2024 pubblicata il 18.12.2024, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 4) del dispositivo della sentenza gravata, compensa integralmente le spese del primo grado tra e l' ; Controparte_1 Controparte_4
2- accoglie, per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 4) del dispositivo della gravata sentenza, condanna l' Controparte_3
alla refusione delle spese processuali in favore di che liquida
[...] Controparte_1
nella maggior somma di in € 17.203,00 per compensi di avvocato in luogo di € 6500,00, fermo l'importo di € 1686,00 per esborsi , oltre spese, generali iva e cpa come per legge, confermando l'attribuzione ai procuratori antistatari.
3- Compensa tra tutte le parti le spese del presente grado;
4- Ferma nel resto la sentenza gravata.
Così deciso in Napoli, li 17.9.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 388/2025 riservata in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 10 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (fax 081 5525515) (pec.
, presso i cui uffici elettivamente domicilia ex lege in Email_1
Napoli, alla Via A. Diaz n.11.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Arnaldo Todisco (C.F. ) (fax. 081 7334372) (pec. C.F._2
, in virtù di giusta procura allegata all'atto di Email_2 comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, alla Via Principe di Napoli n.21.
APPELLATO-appellante incidentale
NONCHÉ
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore.
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare art.615, II co., c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 10 settembre 2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con sentenza n.10922/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024, notificata il 7 gennaio
2025, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'opposizione ex art. 615 cpc proposta dal sig.
nei confronti dell' e dell' Controparte_1 Controparte_3 [...]
avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_4
07120239007103089000, notificata in data 19.04.2024, ad istanza di Controparte_3
ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, e riferita al mancato pagamento
[...] della cartella n° 07120010339910776000, recante data di notifica 26/07/2001, riguardante l'iscrizione a ruolo Registro Multe ammende e sanzioni amministrative anno 1993 dell'ente creditore A.E. di Benevento per importo pari ad euro 2.346.944,29, e della cartella n°
07120010419759970000 recante data di notifica 21/12/2001 riguardante l'iscrizione a ruolo
Registro Multe ammende e sanzioni amministrative anno 1999 dell'ente creditore A.E. di
Benevento per importo pari ad euro 2.346.944,29 così provvedeva: “ 1)Dichiara la contumacia di e di Parte_1 [...]
2)Dichiara cessata la materia del contendere in ordine Controparte_5
all'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120239007103089000; 3) Accoglie
l'opposizione nella restante parte e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento n. n° 07120010339910776000 e n. 07120010419759970000;4) Condanna Controparte_3
e di Benevento, in solido tra loro,
[...] Parte_1 alla refusione delle spese processuali in favore di che liquida in euro Controparte_1
1.686,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
2.1. Nello specifico, il Giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente all'opposizione avente ad oggetto l'intimazione di pagamento in ragione del documentato sopravvenuto annullamento d'ufficio di tale atto da parte dell' , comunicato all'opponente con pec del 26.5.2023. Controparte_3
2.2. Quanto alle cartelle richiamate nell'intimazione, non interessate dal provvedimento di annullamento, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' con l'opposizione, rilevando come, dalla visione dell'intimazione di CP_1
pagamento- unico documento disponibile agli atti- risultava che le ammende iscritte a ruolo erano riferibili all'anno 1993 mentre le cartelle erano state notificate nel dicembre 2001, ben otto anni dopo, e l'intimazione a distanza di ventidue anni e che non vi era prova di atti interruttivi.
2.3. Nel governare le spese, dichiarava di fare applicazione del principio della soccombenza reale e virtuale, ponendole a carico dell'ente della riscossione e dell'ente impositore, in solido.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' Parte_1
con un unico motivo di gravame, con cui ha dedotto “erroneità
[...]
della statuizione sulle spese e onorari del primo grado di giudizio nella parte in cui non è stata disposta la compensazione delle stesse nei riguardi dell'
[...]
”. Parte_1
3.1. In particolare, l'impugnante ha protestato che le spese del primo grado erano state regolate violando il principio di causalità, omettendo di considerare che l'opposizione proposta dal sig. era stata accolta per ragioni esclusivamente imputabili all' CP_1 [...]
- che aveva proceduto a notificare le cartelle ben otto anni dopo, e Controparte_6
l'intimazione di pagamento dopo ben 22 anni –senza che l'attività prodromica di spettanza di esso ente impositore fosse mai stata messa in discussione e senza che fossero emersi vizi procedimentali ad essa imputabile.
4. Si è costituito in giudizio depositando in data 24 aprile 2025 Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, che ha provveduto a notificare alla parte contumace, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello ex adverso proposto e riformarsi parzialmente la sentenza impugnata in merito alle spese e compensi del giudizio di primo grado, che ha chiesto rideterminarsi nel maggior importo di € 94.555,00 in ragione del valore della causa.
5. Acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) all'udienza di discussione del 10 settembre 2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
OSSERVATO
IN DIRITTO
Preliminarmente, va verificata, d'ufficio, la tempestività dell'impugnazione principale e di quella incidentale.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 dicembre 2024, notificata in data 7 gennaio 2025 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 29 gennaio 2025.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato e l'appello principale è tempestivo.
Del pari, risulta tempestivamente proposto, rispetto al termine ex art. 343 cpc, l'appello incidentale in quanto contenuto nella comparsa di costituzione depositata il 24.4.2025, nel termine di 20 gg. anteriori alla prima udienza del 21.5.2025 (cui è stata differita d'ufficio quella indicata in citazione del 19.5.2025, cadente in giornata diversa da quella tabellarmente prevista).
Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto. Invero, come statuito da Cass. Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022, richiamata nell'atto di appello, ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di Controparte_3 pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.
Facendo applicazione di tale formante al caso in esame, non vi è dubbio che la prescrizione del credito, che ha determinato l'annullamento delle cartelle oggetto dell'opposizione esecutiva, è addebitabile esclusivamente all'inerzia dell' , Controparte_3
deputata a curare la notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, essendosi, pertanto, consumata in relazione ad attività di competenza dell'ente della riscossione e non dell'ente impositore.
Ne consegue che, per il principio di causalità, la soccombenza reale (oltre che quella virtuale) è riscontrabile esclusivamente in capo all' , su Controparte_3
cui, pertanto, deve gravare per intero la condanna alle spese del primo grado, mentre nei riguardi dell' , esente da addebiti, ricorrono i Parte_1
presupposti per compensarle integralmente.
Da qui l'accoglimento dell'appello principale.
Venendo all'appello incidentale, esso è fondato per quanto di ragione.
Con esso l' lamenta che la liquidazione delle spese sarebbe del tutto insufficiente, e CP_1 ciò in quanto non era stato considerato lo scaglione di riferimento corrispondente al valore della causa, vale a dire quello da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00, come da nota spese che egli aveva depositato in primo grado.
Il mezzo è solo parzialmente fondato.
E' condivisibile la tesi difensiva secondo cui va applicato lo scaglione relativo alle cause di valore da 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00, in ragione del valore del credito oggetto dell'opposizione esecutiva, tale essendo il criterio dettato dall'art. 17 cpc.
Ciò posto, appare, tuttavia, eccessiva la nota spese depositata nell'interesse dell'appellante incidentale, che calcola nel massimo gli importi per tutte le fasi, mentre, di contro, in ragione della estrema semplicità delle questioni trattate e l'assenza di tesi da contrastare, per la mancata costituzione delle controparti, e della parziale cessazione della materia del contendere, appare congruo liquidare l'importo minimo per ogni fase effettivamente svoltasi, vale a dire quella di studio ( € 5061,00), quella introduttiva ( € 3339,00) e quella decisoria ( € 8803,00), così per un totale, in primo grado, di € 17.203,00, oltre oneri accessori.
In tali termini, pertanto, va accolto l'appello incidentale.
Quanto alle spese del presente grado, ricorrono i presupposti per compensarle integralmente tra le parti, posto che la riforma si è resa necessaria in relazione ad una valutazione discrezionale operata dal primo giudice sia riguardo alla ricorrenza della soccombenza solidale sia riguardo all'importo liquidato, profili rispetto ai quali non è ravvisabile un vero e proprio contrato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello principale proposto dall' Controparte_4
e sull'appello incidentale di avverso la sentenza del tribunale
[...] Controparte_1
di Napoli n.10922/2024 pubblicata il 18.12.2024, così definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 4) del dispositivo della sentenza gravata, compensa integralmente le spese del primo grado tra e l' ; Controparte_1 Controparte_4
2- accoglie, per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 4) del dispositivo della gravata sentenza, condanna l' Controparte_3
alla refusione delle spese processuali in favore di che liquida
[...] Controparte_1
nella maggior somma di in € 17.203,00 per compensi di avvocato in luogo di € 6500,00, fermo l'importo di € 1686,00 per esborsi , oltre spese, generali iva e cpa come per legge, confermando l'attribuzione ai procuratori antistatari.
3- Compensa tra tutte le parti le spese del presente grado;
4- Ferma nel resto la sentenza gravata.
Così deciso in Napoli, li 17.9.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello