Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2914/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 18/3/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P., dott.sse Marianna Formica e Daria De
Maio, è presente, per delega dell'avv. Nicola Iannarone e nell'interesse del ricorrente,
l'avv. Anna Maria Gubitosa, la quale si riporta agli atti del proprio delegante e chiede accogliersi le conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo, ovvero: nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 312 2022 00009390 72 000, formato il
23.7.2022, notificato al ricorrente in data 16.8.2022, per i motivi esposti nel ricorso;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario. L'avv. Gubitosa chiede che la causa venga decisa.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito. il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 18.03.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2914/2022 R.G., avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss L. 689/1981 Lavoro/prev.” e vertente
TRA
AN NT (c.f. indicato: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Iannarone ed elettivamente domiciliato in Avellino al Corso Vittorio Emanuele II n. 15 (indirizzo PEC indicato: nicola.iannarone@avvocatiavellinopec.it);
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.);
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.09.2022 l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito 31220220000939072000 notificato il 16.08.2022, con cui l'INPS gli aveva richiesto il pagamento dell'importo di
#€19.005,20#, a titolo di contributi Gestione Commercianti, per il periodo 01/2015 –
12/2020.
In punto di fatto, il ricorrente deduceva che l'Inps con raccomandata del 10/9/2020 gli comunicava che “da una verifica effettuata è risultato che Lei è stato per l'anno
2 2015 , socio della Società delsettore terziario LO DI NT AN &
C. AS (codice fiscale 01580610648). Poichè la suddetta Società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2016 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n.
662). A seguito di tali controlli è stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2015”.
Allegava di aver proposto opposizione avverso il provvedimento d'iscrizione d'ufficio con ricorso del 5.10.2020, respinto con deliberazione n. 829 del 26.5.2021, cui faceva seguito l'avviso di addebito impugnato.
Esponeva di rivestire la qualifica di socio accomandatario, legale rappresentante, della società “LO di NT EL & C. S.A.S.” dal 2011.
Argomentava in merito all'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione d'ufficio, evidenziando l'onere probatorio in capo all'Istituto convenuto.
Precisava che negli anni precedenti era stata già accertata l'insussistenza dei requisiti per l'assoggettamento all'obbligazione contributiva e contestava l'efficacia confessoria dello sbarramento della casella “modulo RK”, rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “1) in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 312 2022
00009390 72 000, formato il 23.7.2022, notificato al ricorrente in data 16.8.2022, onde evitare un ingiusto pregiudizio all'opponente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2) nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 312 2022 00009390 72
000, formato il 23.7.2022, notificato al ricorrente in data 16.8.2022, per i motivi esposti nel presente ricorso;
3) condannare parte resistente al pagamento delle spese
e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva l'Inps sebbene regolarmente convenuto in giudizio (notifiche del 27.10.2022).
La causa veniva istruita attraverso i documenti prodotti dalla parte costituita.
In data odierna il Giudice pronunciava sentenza con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. .
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3. In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, avendo riguardo alla data di notificazione dell'avviso
(16.08.2022) ed alla data di deposito del ricorso (23.09.2022).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
In questa sede si discute dei contributi gestione commercianti richiesti al ricorrente in relazione alla sua qualità di socio accomandatario della società LO - CENTRO
ELABORAZIONE DATI AZIENDALI DI NT AN & C. S.A.S..
Ha dedotto l'istante che il precedente socio accomandatario, sig. AN ZO, in data 05.11.1998 si era visto rigettare la domanda di iscrizione alla gestione commercianti sul presupposto che l'attività non rientrasse tra quelle previste dall'art. 1 della legge 662 comma 203 del 23 dicembre 1996 e che il medesimo aveva ottenuto, in data 7.12.2011, la cancellazione della iscrizione d'ufficio disposta dall'Inps a far data dal 1.1.2006; inoltre, con provvedimento del 7.10.2002 l'Inps non aveva mosso rilievi a seguito di verifica presso la sede della società in ordine alla posizione contributiva nei confronti dell'ente previdenziale, soggiungendo che all'esito di tali accertamenti nel
2011 esso ricorrente aveva assunto la carica di accomandatario e legale rappresentante senza che la società avesse mutato la sua attività.
Ha dedotto quindi la carenza del requisito soggettivo e oggettivo, evidenziando che l'Inps non ha dimostrato i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, fondando la sua pretesa esclusivamente sull'assunto che la società non svolge l'esclusiva attività elaborazione meccanica dei dati, ma fornisce altresì servizi diversi in ragione dei quali l'attività migra dalla sfera industriale a quella commerciale e pertanto il socio accomandatario, in quanto tale, deve essere iscritto alla gestione commercianti, senza operare di fatto nessuna verifica sulla effettiva attività svolta.
Ciò posto, come noto, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n.
662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Dal punto di vista oggettivo è richiesto che la società operi nel settore terziario ed abbia natura commerciale. Per quanto attiene al requisito soggettivo, devono iscriversi alla
Gestione Commercianti tutti coloro che: siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
abbiano la piena responsabilità
4 dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Nel caso di specie il ricorrente nel periodo oggetto di pretesa ha dedotto l'insussistenza del requisito oggettivo e del requisito soggettivo.
Quanto al requisito soggettivo, non è in discussione la qualità del ricorrente di socio accomandatario di Loma sas, né, a ben guardare, lo svolgimento dell'attività in tale sas come occupazione prevalente.
L'oggetto di indagine s'incentra, invero, sulla natura dell'attività dell'azienda e, dunque, se la prospettata attività elaborazione meccanica dei dati, risultante dalla visura camerale allegata (v. all. sub 9) determini l'inquadramento nel settore industria ovvero in quello terziario (e in tal caso, con onere per l'opponente di versare i contributi nella gestione dei commercianti per lo svolgimento di attività abituale e prevalente).
Parte opponente ha dedotto che la società LO AS, fin dalla sua costituzione del
1985, svolgeva e svolge attività di elaborazione meccanica di dati, più in particolare, la conversione di dati da un formato cartaceo a quello meccanografico operando la cosiddetta “dematerializzazione”, ossia quel processo che tende a sostituire, quanto più possibile, documenti cartacei, attività fisiche, controlli di tipo umano o attrezzature meccaniche con algoritmi, file, database e capacità elaborative di tipo “virtuale” ed
“immateriale”, soggiungendo che dalla sua costituzione ad oggi l'attività è rimasta la stessa, come accertato dall'INPS in sede di verifica, senza alcuna modifica né alcun ampliamento, se non il potenziamento della parte informatica hardware e software e l'introduzione del cloud.
Sul punto deve affermarsi che era onere dell'Ente impositore provare lo svolgimento effettivo di attività commerciale in forma societaria esulante dalla mera elaborazione meccanica di dati.
Ciò in quanto la domanda contenuta nel ricorso può essere qualificata in termini di accertamento negativo del credito previdenziale, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l'I.N.P.S., convenuto sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in quanto preteso creditore.
In merito, la Suprema Corte ha, infatti, asserito che «Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente
5 previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale» (cfr.
Cass. civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445).
A ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente istituto previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il giudicante che l'Istituto resistente, rimasto contumace, non abbia assolto l'onere su di esso gravante, quale attore in senso sostanziale, di provare la fondatezza della sua pretesa, ossia l'esistenza del diritto azionato ed i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
Di contro, il ricorrente ha comprovato la dedotta circostanza secondo cui l'I.N.P.S. aveva già accertato in passato, con riferimento alla medesima società LO AS,
l'insussistenza dei requisiti per l'assoggettamento all'obbligazione contributiva pretesa, documentando, altresì, lo svolgimento, da parte della stessa società, di attività relativa al caricamento e alla mera elaborazione dati (v. i documenti allegati sub 2, 3 4
e 5 in produzione di parte ricorrente).
Al riguardo deve osservarsi che con messaggio Inps n. 18413 del 13.11.2013, si è ritenuto che l'attività riconducibile alla meccanica elaborazione dei dati non dia luogo all'iscrizione alla gestione commercianti. In particolare, con la nuova classificazione dei codici ATECO 2007, sono stati fatti confluire nel codice 63.1 l'intero codice 72.3, parte del 72.4 e parte del 72.6; dunque, comprendendo il nuovo gruppo 63.1 sia attività di elaborazione meccanica dei dati sia la più ampia attività di consulenza e prestazione di servizi connessi, non si è più effettuata alcuna esclusione aprioristica dall'obbligo di iscrizione ai commercianti, essendo necessaria la verifica della concreta attività svolta da ogni singola impresa da parte delle strutture territoriali (V. Tribunale Novara sez. lav., 16/03/2017, n.71 e Tribunale Napoli, sez. lav. sent. 1741 del 24/2/2016)
Ebbene, l'Inps, rimanendo contumace, non ha indicato né provato se l'attività aziendale esuli dalla mera elaborazione meccanica di dati (attività indicata come esclusiva dall'opponente) e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere.
In difetto di prova gravante sull'istituto previdenziale che ha reclamato il pagamento dei contributi, quindi, deve ritenersi fondata l'opposizione ed annullato l'avviso di addebito impugnato.
5. In conclusione, alla luce delle ragioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va accolto, non sussistendo in capo al ricorrente il preteso obbligo contributivo dal gennaio 2015 al dicembre 2020, con conseguente caducazione
6 della iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione separata e travolgimento della pretesa veicolata dall'avviso di addebito in questa sede impugnato.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché lo stato di oggettiva incertezza interpretativa circa la regolamentazione della fattispecie concreta in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura della metà.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell'I.N.P.S.;
2) in accoglimento del ricorso, dichiara insussistente l'obbligo contributivo ed annulla l'avviso di addebito 312 2022 00009390 72 000, dichiarando insussistente, per gli anni presi in considerazione dal titolo esecutivo opposto, l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti dell'I.N.P.S.;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l'Inps al pagamento, in favore di parte ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 1.350,00,
(euromilletrecentocinquanta/00), oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Avellino, il 18.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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