Articolo 6 della Legge 2 aprile 1953, n. 212
Articolo 5Articolo 7
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29 aprile 1953
Art. 6.
In caso di ammissione, ai sensi del n. 4) del secondo comma dell'art. 4, ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75 , per la costruzione di navi cisterne di stazza lorda superiore a 6000 tonnellate, il contributo dello Stato e' corrisposto nella misura di 39.757 lire a tonnellata di stazza lorda, secondo le modalita' di cui all' art. 61 della legge 25 luglio 1952, n. 959 , salvo l'applicazione del disposto dall'art. 57 della legge stessa.
Entrata in vigore il 29 aprile 1953