Versione
7 aprile 1968
7 aprile 1968
Art. 1.
L'indennita' prevista dall' articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078 , e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici e' fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.
L'indennita' prevista dall' articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078 , e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici e' fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 19/10/1988, n. 976Provvedimento: N. 976 SENTENZA 11-19 OTTOBRE 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 1° febbraio 1982, avente per oggetto: "Indennità di carica per i magistrati del …Leggi di più...
- sent. 976/88. regione friuli venezia giulia·
- corresponsione di indennita' da parte della regione·
- infondatezza·
- usi civici·
- cost., art. 117 statuto friuli venezia giulia, art. 4, n. 4·
- questione di costituzionalita'·
- commissariati regionali