Articolo 1 della Legge 1 marzo 1968, n. 189
Articolo 2
Versione
7 aprile 1968
Art. 1.
L'indennita' prevista dall' articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078 , e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici e' fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.
Entrata in vigore il 7 aprile 1968
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