Art. 1.
L'indennita' prevista dall' articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078 , e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici e' fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.
L'indennita' prevista dall' articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078 , e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici e' fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1 gennaio 1967.