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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/07/2024, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 4226/2022
All'udienza collegiale del giorno 19/07/2024 ore 09:30
dott. Antonella Izzo presidente relatore dott. Claudia De Martin consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AGOSTINO DOMINELLA sostituito dall'avv. ANNA BONSERA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ALBERICI FABIO sostituito dall'avv. ALESSANDRO ALBERICI
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte
decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Alessandra Petroccione Antonella Izzo
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel. dott. ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere all'udienza del 19 luglio 2024 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4226/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dominella Agostino giusta procura generale alle liti per atto del notaio , rep. N 55418 racc. n. 16104 Persona_1 appellante in riassunzione
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alberici per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15.7.2024 appellata
oggetto: su rinvio dalla cassazione, appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.15769/2015 pubblicata in data 16/07/2015
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è così riassunta nella sentenza di primo grado: “Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito indicata come ) Parte_2 CP_1 conveniva in giudizio di seguito indicata come “ ), per ivi sentir, Parte_1 Pt_1 accertare e dichiarare la responsabilità di in relazione a fatti di cui in citazione, ex Pt_1 articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 6.500,00, oltre gli interessi maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore di di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in CP_1 parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. L'attrice ha dedotto:
- di aver inviato a mezzo posta a assegno bancario contraddistinto con il Controparte_2 Cont n. 72352018 in data 2.2.2011 emesso da ed intestato allo stesso dell'importo di €.
2 6.500,00 quale risarcimento di un sinistro dallo stesso subito e transatto dalla suddetta compagnia assicuratrice;
- che il suddetto assegno era munito della clausola di non trasferibilità;
- che non ha mai ricevuto il suddetto assegno ed ha sporto denuncia Controparte_2 presso la Stazione dei Carabinieri Palermo Uditore in data 13.6.2011 (cfr. Doc.2);
- di aver verificato che l'assegno di cui è causa è stato negoziato e posto all'incasso presso una filiale di da persona diversa dal legittimo beneficiario;
Pt_1
- di aver provveduto ad emettere bonifico dello stesso importo di €. 6.500,00 in favore di
così come documentato dalla dichiarazione allegata al doc. 4 del Controparte_2 fascicolo di parte attrice;
- di avere, pertanto, diritto alla restituzione dell'importo di €. 6.500,00 avendo dovuto erogare due volte lo stesso importo poiché ha permesso ad un soggetto diverso Pt_1 dall'effettivo beneficiario, di incassare l'assegno. Si è costituita che ha chiesto: a) in Pt_1 via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; b) in via principale e nel merito il rigetto integrale delle domande formulate ex adverso nei propri confronti poiché infondate in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata, in ipotesi di accoglimento di illegittimità della negoziazione del titolo di cui è causa , riconoscere ex art. 1227 c.c. ogni responsabilità in capo all'attrice; d) con vittoria delle spese di lite.” Il Tribunale accolse la domanda, motivando la decisione in base all'accertamento della veridicità delle deduzioni in fatto dell'attrice e della responsabilità di per non Parte_1 aver dimostrato che la non imputabilità dell'inadempimento a essa addebitato da parte attrice. Respinse l'eccezione ex art.1227 c.c. della convenuta, basata sul rilievo che l'assegno era stato spedito per posta ordinaria, ritenendo irrilevanti le modalità di spedizione del titolo a fronte dell'accertata responsabilità di . Parte_1
§ 1.1. - Impugnata la sentenza da questa Corte ha respinto l'appello con Parte_1 la sentenza n.6609/2017, argomentando, quanto alla responsabilità di per Parte_1 l'erroneo pagamento dell'assegno, che l'art.43 comma 2 R.D. n.1736/1933 (legge assegni) prevede una forma di responsabilità contrattuale oggettiva della banca per il pagamento dell'assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, che opera nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse sono dettate le regole che presidiano alla circolazione e all'incasso del titolo di credito. Ha poi confermato il rigetto dell'eccezione ex art.1227 c.c. dell'appellante, osservando che la spedizione del titolo mediante posta ordinaria, pur integrando una condotta connotata da una certa leggerezza, non si poneva in rapporto di efficienza causale con il danno sofferto dalla compagnia assicuratrice.
§ 1.2.- Impugnata anche la sentenza di secondo grado da , la Corte di Parte_1
Cassazione, con l'ordinanza n.16779/2022, ha accolto il ricorso applicando i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.12477/2018, quanto alla ammissibilità della prova della non imputabilità dell'inadempimento della banca negoziatrice per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art.1176 comma 2 c.c., e con la sentenza n.9769/2020, quanto all'esistenza del concorso di colpa del mittente che abbia spedito il titolo di credito con posta ordinaria, per essersi volontariamente esposto a un rischio eccedente quello consentito dalla comune prudenza e dall'obbligo di preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza di secondo grado rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma
§ 2. – Il processo è stato tempestivamente riassunto da che ha formulato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa,
3 - in via principale, in accoglimento del presente atto di citazione in appello in riassunzione ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con Ordinanza n.
16779/2022 - depositata in data 24/05/2022 e non notificata, riformare la gravata sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 6609/2017 del 18/10/2017 e, per l'effetto, respingere integralmente, la domanda della con condanna Controparte_1 della stessa alla restituzione di tutte le somme percepite, per i pregressi gradi di giudizio in esecuzione della sentenza cassata della Corte d'Appello di Roma, oltre interessi ed accessori per legge.
- in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione del titolo in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo alla , ed, in ulteriore subordine, la responsabilità Controparte_1 comunque, concorrente in capo a quest'ultima per la mancata cautela nella spedizione del titolo per posta ordinaria;
Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio”. resiste all'impugnazione, diffusamente argomentando sulla Controparte_1 colpevolezza di nel porre all'incasso l'assegno in oggetto e sul carattere Parte_1 assorbente di detta colpevolezza anche rispetto alla spedizione dell'assegno per posta ordinaria. L'appellata ha quindi concluso come segue: “Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'atto di citazione in appello in riassunzione proposto da e Parte_1 per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 6609/2017 della Corte di Appello di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio compreso altresì il giudizio di legittimità da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c..
§ 2.1. – Il primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non avesse dato prova di avere operato nell'accertamento Parte_1 dell'identità del portatore del titolo con la diligenza professionalmente esigibile dall'addetto allo sportello bancario. In particolare, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità di P.I. per non avere identificato il prenditore (come suggerito dalla circolare dell'ABI del 7 maggio 2001) con due documenti di identità, anziché uno soltanto, e per non avere svolto ricerche ulteriori sull'identità del prenditore in presenza di elementi sospetti, quali l'esibizione di un tesserino recante il codice fiscale diverso dalla tessere sanitaria e l'apertura di un libretto postale in concomitanza con la presentazione all'incasso dell'assegno, alla luce dei numerosi precedenti di negoziazione fraudolenta di assegni di traenza con dette modalità. L'appellante osserva - facendo propri gli argomenti di alcune pronunce della Suprema Corte - che la circolare dell'ABI cui fa riferimento il tribunale non ha portata precettiva e si discosta dalle prescrizioni sulla identificazione e verifica dell'identità del cliente dettate dalla stessa normativa antiriciclaggio, mentre le circostanze valorizzate dal giudice di primo grado (in particolare: apertura contestuale di un libretto di risparmio da parte portatore del titolo sconosciuto a P.I.) hanno valore neutro. Il motivo è fondato.
I fatti sono pacifici: l'assegno di traenza n. 72352018 emesso da UGF Banca in data 2.2.2011, dell'importo di €. 6.500,00, era intestato a ed è stato posto all'incasso Controparte_2 presso uno sportello di di Augusta (Siracusa) da un soggetto identificato come Parte_1
tramite l'esibizione della patente di guida. Il portatore del titolo ha esibito Controparte_2 altresì un tesserino di rilascio del codice fiscale e ha contestualmente acceso un libretto di risparmio. Successivamente è risultato che il portatore del titolo a beneficio del quale era stato eseguito il pagamento non era il effettivamente legittimato. Controparte_2
4 Si deve dare atto che gli elementi valorizzati dal tribunale per affermare l'inadempimento di CP_ non sono considerati significativi dalla Corte di Cassazione, che ha più volte affermato che “Nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da ai sensi Parte_1 dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio
2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale” (Cass.n.26966/2022, conforme a n.14129/2022, 3649/2021 e 34107/2019).
Quanto alle circostanze della negoziazione che secondo il giudice di primo grado avrebbero dovuto indurre a una speciale cautela la banca negoziatrice del titolo, si osserva - ribadendo quanto affermato in un recente precedente di questa sezione - che la Suprema Corte, in altro pronunciamento (n. 15642/2022), ha chiarito che l'essere il portatore dell'assegno sconosciuto alla banca è circostanza neutra, oltre che essere la ragione per cui debba procedersi alla sua identificazione, mentre il versamento dei titoli su libretto postale contestualmente aperto è una cautela adottata per prassi dallo stesso negoziatore perché metta la banca trattaria nelle condizioni di verificare la bontà del titolo in stanza di compensazione, svincolando solo all'esito il deposito. È vero quanto osserva la compagnia assicuratrice, che è presente nella giurisprudenza di legittimità anche un orientamento che afferma che, “ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario” e che ha individuato come anomalia il fatto che l'assegno di traenza fosse portato all'incasso da un cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in un luogo molto lontano da quello di residenza del portatore del titolo, e l'apertura nell'occasione di un conto di deposito postale dal quale le somme riscosse erano state prelevate qualche giorno dopo (Cass.n.9842/2021 cui si conforma Cass. n.13262/2021). Tuttavia si tratta di un orientamento minoritario e che non convince, perché, da un lato, non pone in discussione i principi affermati dalla S.C., essenzialmente con riferimento alla negoziazione di assegni di traenza, circa le modalità con cui deve avvenire l'identificazione del presentatore del titolo, mentre per altro verso individua proprio nella peculiarità dell'assegno di traenza (privo di sottoscrizione del titolare della provvista, perché il traente coincide con il beneficiario) il presupposto per la valorizzazione di doveri di diligenza ulteriori in presenza di circostanze particolari. Si tratta, però, di circostanze che tali non possono definirsi alla luce delle pregnanti considerazioni espresse a riguardo dalla sopra citata
Cass.n.15642/2022, cui si può aggiungere solo la considerazione gli assegni di traenza vengono generalmente emessi quando il beneficiario non dispone di un conto che consenta di eseguire il pagamento con bonifico, per cui è ovvio che vengano posti all'incasso da un soggetto che non è cliente abituale della banca negoziatrice.
Quanto alla distanza del luogo di residenza del portatore da quello in cui l'assegno viene presentato per il pagamento, si rileva che nella fattispecie il titolo è stato posto all'incasso ad Augusta (Siracusa) da un soggetto identificato come residente a [...], per cui nemmeno sotto tale residuale profilo - peraltro nemmeno specificamente allegato dalla compagnia assicuratrice - potrebbe ravvisarsi un difetto di diligenza dell'appellante.
5 Infine, il tesserino del codice fiscale esibito dal portatore del titolo in luogo della tessera sanitaria non presenza all'apparenza alcuna anomalia - si tratta di un normale tesserino di rilascio del codice fiscale - né sono stati allegati da parte di elementi da cui poterne CP_1 desumere la palese contraffazione.
§ 2.2. - L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe il secondo.
La sentenza di primo grado deve essere riformata respingendo la domanda di CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per compensi, secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00, salvi i valori minimi per le fasi di trattazione/istruttoria in secondo grado perché hanno avuto minimo svolgimento, quindi: per il giudizio di primo grado, in € 5077,00, per il primo giudizio di appello in € 4888,00, per il giudizio di legittimità in € 3082,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 4888,00, oltre accessori di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15769/2015, pubblicata in data 16/07/2015, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da contro Controparte_1 Parte_1
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali liquidate per compenso, per tutte le fasi: per il giudizio di primo grado in € 5077,00, per il primo giudizio di appello in € 4888,00, per il giudizio di legittimità in
€ 3082,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 4888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Roma, 19.7.2024
Il presidente est.
Antonella Izzo
6
Sezione IV civile
R.G. 4226/2022
All'udienza collegiale del giorno 19/07/2024 ore 09:30
dott. Antonella Izzo presidente relatore dott. Claudia De Martin consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AGOSTINO DOMINELLA sostituito dall'avv. ANNA BONSERA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ALBERICI FABIO sostituito dall'avv. ALESSANDRO ALBERICI
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte
decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Alessandra Petroccione Antonella Izzo
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel. dott. ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere all'udienza del 19 luglio 2024 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4226/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dominella Agostino giusta procura generale alle liti per atto del notaio , rep. N 55418 racc. n. 16104 Persona_1 appellante in riassunzione
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alberici per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 15.7.2024 appellata
oggetto: su rinvio dalla cassazione, appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.15769/2015 pubblicata in data 16/07/2015
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è così riassunta nella sentenza di primo grado: “Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito indicata come ) Parte_2 CP_1 conveniva in giudizio di seguito indicata come “ ), per ivi sentir, Parte_1 Pt_1 accertare e dichiarare la responsabilità di in relazione a fatti di cui in citazione, ex Pt_1 articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 6.500,00, oltre gli interessi maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore di di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in CP_1 parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. L'attrice ha dedotto:
- di aver inviato a mezzo posta a assegno bancario contraddistinto con il Controparte_2 Cont n. 72352018 in data 2.2.2011 emesso da ed intestato allo stesso dell'importo di €.
2 6.500,00 quale risarcimento di un sinistro dallo stesso subito e transatto dalla suddetta compagnia assicuratrice;
- che il suddetto assegno era munito della clausola di non trasferibilità;
- che non ha mai ricevuto il suddetto assegno ed ha sporto denuncia Controparte_2 presso la Stazione dei Carabinieri Palermo Uditore in data 13.6.2011 (cfr. Doc.2);
- di aver verificato che l'assegno di cui è causa è stato negoziato e posto all'incasso presso una filiale di da persona diversa dal legittimo beneficiario;
Pt_1
- di aver provveduto ad emettere bonifico dello stesso importo di €. 6.500,00 in favore di
così come documentato dalla dichiarazione allegata al doc. 4 del Controparte_2 fascicolo di parte attrice;
- di avere, pertanto, diritto alla restituzione dell'importo di €. 6.500,00 avendo dovuto erogare due volte lo stesso importo poiché ha permesso ad un soggetto diverso Pt_1 dall'effettivo beneficiario, di incassare l'assegno. Si è costituita che ha chiesto: a) in Pt_1 via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; b) in via principale e nel merito il rigetto integrale delle domande formulate ex adverso nei propri confronti poiché infondate in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata, in ipotesi di accoglimento di illegittimità della negoziazione del titolo di cui è causa , riconoscere ex art. 1227 c.c. ogni responsabilità in capo all'attrice; d) con vittoria delle spese di lite.” Il Tribunale accolse la domanda, motivando la decisione in base all'accertamento della veridicità delle deduzioni in fatto dell'attrice e della responsabilità di per non Parte_1 aver dimostrato che la non imputabilità dell'inadempimento a essa addebitato da parte attrice. Respinse l'eccezione ex art.1227 c.c. della convenuta, basata sul rilievo che l'assegno era stato spedito per posta ordinaria, ritenendo irrilevanti le modalità di spedizione del titolo a fronte dell'accertata responsabilità di . Parte_1
§ 1.1. - Impugnata la sentenza da questa Corte ha respinto l'appello con Parte_1 la sentenza n.6609/2017, argomentando, quanto alla responsabilità di per Parte_1 l'erroneo pagamento dell'assegno, che l'art.43 comma 2 R.D. n.1736/1933 (legge assegni) prevede una forma di responsabilità contrattuale oggettiva della banca per il pagamento dell'assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, che opera nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse sono dettate le regole che presidiano alla circolazione e all'incasso del titolo di credito. Ha poi confermato il rigetto dell'eccezione ex art.1227 c.c. dell'appellante, osservando che la spedizione del titolo mediante posta ordinaria, pur integrando una condotta connotata da una certa leggerezza, non si poneva in rapporto di efficienza causale con il danno sofferto dalla compagnia assicuratrice.
§ 1.2.- Impugnata anche la sentenza di secondo grado da , la Corte di Parte_1
Cassazione, con l'ordinanza n.16779/2022, ha accolto il ricorso applicando i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.12477/2018, quanto alla ammissibilità della prova della non imputabilità dell'inadempimento della banca negoziatrice per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art.1176 comma 2 c.c., e con la sentenza n.9769/2020, quanto all'esistenza del concorso di colpa del mittente che abbia spedito il titolo di credito con posta ordinaria, per essersi volontariamente esposto a un rischio eccedente quello consentito dalla comune prudenza e dall'obbligo di preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza di secondo grado rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma
§ 2. – Il processo è stato tempestivamente riassunto da che ha formulato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa,
3 - in via principale, in accoglimento del presente atto di citazione in appello in riassunzione ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con Ordinanza n.
16779/2022 - depositata in data 24/05/2022 e non notificata, riformare la gravata sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 6609/2017 del 18/10/2017 e, per l'effetto, respingere integralmente, la domanda della con condanna Controparte_1 della stessa alla restituzione di tutte le somme percepite, per i pregressi gradi di giudizio in esecuzione della sentenza cassata della Corte d'Appello di Roma, oltre interessi ed accessori per legge.
- in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione del titolo in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo alla , ed, in ulteriore subordine, la responsabilità Controparte_1 comunque, concorrente in capo a quest'ultima per la mancata cautela nella spedizione del titolo per posta ordinaria;
Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio”. resiste all'impugnazione, diffusamente argomentando sulla Controparte_1 colpevolezza di nel porre all'incasso l'assegno in oggetto e sul carattere Parte_1 assorbente di detta colpevolezza anche rispetto alla spedizione dell'assegno per posta ordinaria. L'appellata ha quindi concluso come segue: “Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'atto di citazione in appello in riassunzione proposto da e Parte_1 per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 6609/2017 della Corte di Appello di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio compreso altresì il giudizio di legittimità da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c..
§ 2.1. – Il primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non avesse dato prova di avere operato nell'accertamento Parte_1 dell'identità del portatore del titolo con la diligenza professionalmente esigibile dall'addetto allo sportello bancario. In particolare, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità di P.I. per non avere identificato il prenditore (come suggerito dalla circolare dell'ABI del 7 maggio 2001) con due documenti di identità, anziché uno soltanto, e per non avere svolto ricerche ulteriori sull'identità del prenditore in presenza di elementi sospetti, quali l'esibizione di un tesserino recante il codice fiscale diverso dalla tessere sanitaria e l'apertura di un libretto postale in concomitanza con la presentazione all'incasso dell'assegno, alla luce dei numerosi precedenti di negoziazione fraudolenta di assegni di traenza con dette modalità. L'appellante osserva - facendo propri gli argomenti di alcune pronunce della Suprema Corte - che la circolare dell'ABI cui fa riferimento il tribunale non ha portata precettiva e si discosta dalle prescrizioni sulla identificazione e verifica dell'identità del cliente dettate dalla stessa normativa antiriciclaggio, mentre le circostanze valorizzate dal giudice di primo grado (in particolare: apertura contestuale di un libretto di risparmio da parte portatore del titolo sconosciuto a P.I.) hanno valore neutro. Il motivo è fondato.
I fatti sono pacifici: l'assegno di traenza n. 72352018 emesso da UGF Banca in data 2.2.2011, dell'importo di €. 6.500,00, era intestato a ed è stato posto all'incasso Controparte_2 presso uno sportello di di Augusta (Siracusa) da un soggetto identificato come Parte_1
tramite l'esibizione della patente di guida. Il portatore del titolo ha esibito Controparte_2 altresì un tesserino di rilascio del codice fiscale e ha contestualmente acceso un libretto di risparmio. Successivamente è risultato che il portatore del titolo a beneficio del quale era stato eseguito il pagamento non era il effettivamente legittimato. Controparte_2
4 Si deve dare atto che gli elementi valorizzati dal tribunale per affermare l'inadempimento di CP_ non sono considerati significativi dalla Corte di Cassazione, che ha più volte affermato che “Nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da ai sensi Parte_1 dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio
2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale” (Cass.n.26966/2022, conforme a n.14129/2022, 3649/2021 e 34107/2019).
Quanto alle circostanze della negoziazione che secondo il giudice di primo grado avrebbero dovuto indurre a una speciale cautela la banca negoziatrice del titolo, si osserva - ribadendo quanto affermato in un recente precedente di questa sezione - che la Suprema Corte, in altro pronunciamento (n. 15642/2022), ha chiarito che l'essere il portatore dell'assegno sconosciuto alla banca è circostanza neutra, oltre che essere la ragione per cui debba procedersi alla sua identificazione, mentre il versamento dei titoli su libretto postale contestualmente aperto è una cautela adottata per prassi dallo stesso negoziatore perché metta la banca trattaria nelle condizioni di verificare la bontà del titolo in stanza di compensazione, svincolando solo all'esito il deposito. È vero quanto osserva la compagnia assicuratrice, che è presente nella giurisprudenza di legittimità anche un orientamento che afferma che, “ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario” e che ha individuato come anomalia il fatto che l'assegno di traenza fosse portato all'incasso da un cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in un luogo molto lontano da quello di residenza del portatore del titolo, e l'apertura nell'occasione di un conto di deposito postale dal quale le somme riscosse erano state prelevate qualche giorno dopo (Cass.n.9842/2021 cui si conforma Cass. n.13262/2021). Tuttavia si tratta di un orientamento minoritario e che non convince, perché, da un lato, non pone in discussione i principi affermati dalla S.C., essenzialmente con riferimento alla negoziazione di assegni di traenza, circa le modalità con cui deve avvenire l'identificazione del presentatore del titolo, mentre per altro verso individua proprio nella peculiarità dell'assegno di traenza (privo di sottoscrizione del titolare della provvista, perché il traente coincide con il beneficiario) il presupposto per la valorizzazione di doveri di diligenza ulteriori in presenza di circostanze particolari. Si tratta, però, di circostanze che tali non possono definirsi alla luce delle pregnanti considerazioni espresse a riguardo dalla sopra citata
Cass.n.15642/2022, cui si può aggiungere solo la considerazione gli assegni di traenza vengono generalmente emessi quando il beneficiario non dispone di un conto che consenta di eseguire il pagamento con bonifico, per cui è ovvio che vengano posti all'incasso da un soggetto che non è cliente abituale della banca negoziatrice.
Quanto alla distanza del luogo di residenza del portatore da quello in cui l'assegno viene presentato per il pagamento, si rileva che nella fattispecie il titolo è stato posto all'incasso ad Augusta (Siracusa) da un soggetto identificato come residente a [...], per cui nemmeno sotto tale residuale profilo - peraltro nemmeno specificamente allegato dalla compagnia assicuratrice - potrebbe ravvisarsi un difetto di diligenza dell'appellante.
5 Infine, il tesserino del codice fiscale esibito dal portatore del titolo in luogo della tessera sanitaria non presenza all'apparenza alcuna anomalia - si tratta di un normale tesserino di rilascio del codice fiscale - né sono stati allegati da parte di elementi da cui poterne CP_1 desumere la palese contraffazione.
§ 2.2. - L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe il secondo.
La sentenza di primo grado deve essere riformata respingendo la domanda di CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per compensi, secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00, salvi i valori minimi per le fasi di trattazione/istruttoria in secondo grado perché hanno avuto minimo svolgimento, quindi: per il giudizio di primo grado, in € 5077,00, per il primo giudizio di appello in € 4888,00, per il giudizio di legittimità in € 3082,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 4888,00, oltre accessori di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15769/2015, pubblicata in data 16/07/2015, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da contro Controparte_1 Parte_1
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali liquidate per compenso, per tutte le fasi: per il giudizio di primo grado in € 5077,00, per il primo giudizio di appello in € 4888,00, per il giudizio di legittimità in
€ 3082,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 4888,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Roma, 19.7.2024
Il presidente est.
Antonella Izzo
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