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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 439 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to DE PAOLA PIERNICOLA Parte_1
appellante
E con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
con l'avv.to ALITTO OMBRETTA Controparte_2
Appellati
FATTO E DIRITTO
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Paola avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 03420189003486235000, limitatamente alla sottesa cartella n.
03420080032616148000 relativa a contributi IVS fissi entro il minimale, per gli anni
2006/2007, notificata in data 14/11/2008 per un importo complessivo di € 1.493,50.
Eccepiva l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria (nonché la conseguente prescrizione di somme aggiuntive e sanzioni civili comunque connesse all'obbligazione principale) riportata dal suddetto titolo, sostenendo che alcun valido atto interruttivo della prescrizione era intervenuto nel quinquennio precedente la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, effettuata in data 26.10.2018. Concludeva, pertanto, affinché l'adito
Tribunale annullasse ovvero dichiarasse illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella impugnata. Le odierne parti appellate resistevano in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'avversa domanda. In particolare, evidenziava di aver correttamente notificato la cartella di CP_3 pagamento sottesa all'intimazione opposta e che il termine di prescrizione veniva ulteriormente interrotto a seguito dell'inoltro da parte del ricorrente della domanda di definizione agevolata presentata il 16.06.2009 1.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, affermando che “dall'esame degli atti versati in giudizio risulta che l' ha regolarmente notificato, mediante raccomandata con Controparte_4
avviso di ricevimento del 14.11.2008, la cartella esattoriale n. 03420080032616148000 presupposta alla intimazione di pagamento avversata (Cfr. Allegati n.ri 5 e 6 produzione
” e che “L' ha, altresì, allegato nella sua memoria il CP_3 Controparte_5 provvedimento di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata dei crediti pretesi, presentata dall'istante (all. 4), quale ulteriore atto interruttivo del termine di prescrizione”; ha concluso che secondo l'orientamento giurisprudenziale “la regolarità della notifica della cartella esattoriale posta a monte dell'intimazione impugnata esclude che il Giudicante possa vagliare la prescrizione del credito”
Ha compensato le spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che il Tribunale ha qualificato erroneamente l'azione esercitata, in quanto essa, quale opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., è proponibile senza limiti di tempo ed era stata spiegata per far valere un fatto sopravvenuto alla notifica della cartella, cioè la prescrizione estintiva - peraltro rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti;
che il termine quinquennale era decorso rispetto all'intimazione di pagamento in oggetto, anche considerando l'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 16.06.2009, non seguita da alcun pagamento.
Ha chiesto in riforma della sentenza di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' Ente Impositore riportati dalla cartella di pagamento n. 03420080032616148000, e, quindi, annullare ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al detto titolo. Con vittoria di spese. ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato. CP_3
CP_
richiamando le argomentazioni esposte in primo grado, ha ribadito che, dopo la trasmissione del credito all'esattoria, l'ente, pur titolare del credito, non ha alcuna competenza
Pag. 2 di 4 gestionale dello stesso, la cui attività viene demandata in via esclusiva alla società di riscossione.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato.
Occorre premettere che in tema di cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica della cartella e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo
(cfr ex multis con riferimento all'avviso di addebito Cass. 8198/2023).
Nel caso di specie la parte ricorrente di primo grado aveva dedotto che, considerando per valida la notifica della presupposta cartella di pagamento n. 0320080032616148000
(notificata il 14.11.2008) il credito contributivo vantato dall' era ormai prescritto, atteso CP_1 che l'intimazione di pagamento veniva notificata solo in data 26.10.2018.
L'azione, dunque, avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. con conseguente declaratoria di prescrizione quinquennale sopravvenuta dei contributi di cui alla cartella in oggetto (cfr Cass. SS.UU. n. 23397/2016 sul termine quinquennale), comprese le sanzioni civili (soggette al medesimo regime prescrizionale quale obbligazione accessoria cfr ex multis Cass. 31945/2019), e ciò, pur volendo considerare quale idoneo atto interruttivo della prescrizione l'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data
16.06.2009 (rispetto alla quale, peraltro, è pacifico che non sia seguito alcun pagamento), considerato che il termine quinquennale di prescrizione era, comunque, spirato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione avvenuta il 26.10.2018.
Per i motivi suesposti, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata nei termini di cui in dispositivo.
2.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 4.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 113/2023 , così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara prescritti i crediti riportati dalla cartella di pagamento n. 03420080032616148000 ed inefficace l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al detto titolo;
2) condanna in solido gli enti appellati alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1411,00 per il primo ed in € 1458,00 per il secondo, oltre accessori di legge con distrazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prot. n° 55030 (all. 3 estratto dal fascicolo di parte di contraddistinto con l'allagato n. 4) CP_3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 439 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to DE PAOLA PIERNICOLA Parte_1
appellante
E con l'avv.to MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
con l'avv.to ALITTO OMBRETTA Controparte_2
Appellati
FATTO E DIRITTO
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Paola avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 03420189003486235000, limitatamente alla sottesa cartella n.
03420080032616148000 relativa a contributi IVS fissi entro il minimale, per gli anni
2006/2007, notificata in data 14/11/2008 per un importo complessivo di € 1.493,50.
Eccepiva l'estinzione per prescrizione della pretesa creditoria (nonché la conseguente prescrizione di somme aggiuntive e sanzioni civili comunque connesse all'obbligazione principale) riportata dal suddetto titolo, sostenendo che alcun valido atto interruttivo della prescrizione era intervenuto nel quinquennio precedente la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, effettuata in data 26.10.2018. Concludeva, pertanto, affinché l'adito
Tribunale annullasse ovvero dichiarasse illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella impugnata. Le odierne parti appellate resistevano in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'avversa domanda. In particolare, evidenziava di aver correttamente notificato la cartella di CP_3 pagamento sottesa all'intimazione opposta e che il termine di prescrizione veniva ulteriormente interrotto a seguito dell'inoltro da parte del ricorrente della domanda di definizione agevolata presentata il 16.06.2009 1.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, affermando che “dall'esame degli atti versati in giudizio risulta che l' ha regolarmente notificato, mediante raccomandata con Controparte_4
avviso di ricevimento del 14.11.2008, la cartella esattoriale n. 03420080032616148000 presupposta alla intimazione di pagamento avversata (Cfr. Allegati n.ri 5 e 6 produzione
” e che “L' ha, altresì, allegato nella sua memoria il CP_3 Controparte_5 provvedimento di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata dei crediti pretesi, presentata dall'istante (all. 4), quale ulteriore atto interruttivo del termine di prescrizione”; ha concluso che secondo l'orientamento giurisprudenziale “la regolarità della notifica della cartella esattoriale posta a monte dell'intimazione impugnata esclude che il Giudicante possa vagliare la prescrizione del credito”
Ha compensato le spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che il Tribunale ha qualificato erroneamente l'azione esercitata, in quanto essa, quale opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., è proponibile senza limiti di tempo ed era stata spiegata per far valere un fatto sopravvenuto alla notifica della cartella, cioè la prescrizione estintiva - peraltro rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti;
che il termine quinquennale era decorso rispetto all'intimazione di pagamento in oggetto, anche considerando l'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 16.06.2009, non seguita da alcun pagamento.
Ha chiesto in riforma della sentenza di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' Ente Impositore riportati dalla cartella di pagamento n. 03420080032616148000, e, quindi, annullare ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al detto titolo. Con vittoria di spese. ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato. CP_3
CP_
richiamando le argomentazioni esposte in primo grado, ha ribadito che, dopo la trasmissione del credito all'esattoria, l'ente, pur titolare del credito, non ha alcuna competenza
Pag. 2 di 4 gestionale dello stesso, la cui attività viene demandata in via esclusiva alla società di riscossione.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato.
Occorre premettere che in tema di cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica della cartella e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo
(cfr ex multis con riferimento all'avviso di addebito Cass. 8198/2023).
Nel caso di specie la parte ricorrente di primo grado aveva dedotto che, considerando per valida la notifica della presupposta cartella di pagamento n. 0320080032616148000
(notificata il 14.11.2008) il credito contributivo vantato dall' era ormai prescritto, atteso CP_1 che l'intimazione di pagamento veniva notificata solo in data 26.10.2018.
L'azione, dunque, avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. con conseguente declaratoria di prescrizione quinquennale sopravvenuta dei contributi di cui alla cartella in oggetto (cfr Cass. SS.UU. n. 23397/2016 sul termine quinquennale), comprese le sanzioni civili (soggette al medesimo regime prescrizionale quale obbligazione accessoria cfr ex multis Cass. 31945/2019), e ciò, pur volendo considerare quale idoneo atto interruttivo della prescrizione l'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data
16.06.2009 (rispetto alla quale, peraltro, è pacifico che non sia seguito alcun pagamento), considerato che il termine quinquennale di prescrizione era, comunque, spirato al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione avvenuta il 26.10.2018.
Per i motivi suesposti, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata nei termini di cui in dispositivo.
2.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 4.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 113/2023 , così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara prescritti i crediti riportati dalla cartella di pagamento n. 03420080032616148000 ed inefficace l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al detto titolo;
2) condanna in solido gli enti appellati alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1411,00 per il primo ed in € 1458,00 per il secondo, oltre accessori di legge con distrazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prot. n° 55030 (all. 3 estratto dal fascicolo di parte di contraddistinto con l'allagato n. 4) CP_3