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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5840/2021 di R.G. avente ad oggetto: arricchimento senza causa.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Barberini, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTR
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cesare e dall'avv. Alfonso Pisanzio, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, per sentirla condannare alla CP_1
restituzione della somma di euro 11.000,00, indebitamente trattenuta dalla convenuta.
L'attrice deduceva che, in qualità di coniuge del defunto ER
, congiuntamente ai figli, quale erede del de cuius, instaurava un
[...]
giudizio contro la , nella qualità di Controparte_2
impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
Garanzia Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento per il danno subito in seguito al sinistro del 28.04.2004, nel quale aveva perso la vita il sig. ER
e la sig.ra nelle more del Controparte_2 Parte_1
giudizio, giungevano a un accordo per l'entità del risarcimento nella misura di euro 11.000,00, da versare con bonifico bancario alla danneggiata.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, la stessa aveva comunicato erroneamente alla , il numero di IBAN intestato Controparte_2
a piuttosto che il proprio IBAN, per cui il pagamento Controparte_1
era avvenuto sull'IBAN intestato a . CP_1
Successivamente, era stata inviata raccomandata a al fine di CP_1
ottenere dalla stessa la restituzione delle somme erroneamente accreditate, senza esito.
costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione redatto da parte attrice, in quanto estremamente generico.
Nel merito, la convenuta sosteneva che l'ingiustificato arricchimento non fosse in alcun modo provato.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dalla società convenuta relativa alla presunta nullità dell'atto di citazione,
in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.
Secondo quanto dedotto da parte convenuta, invero, l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, non avrebbe determinato in maniera puntuale la cosa oggetto della domanda, in quanto non avrebbe fornito informazioni specifiche, tali da consentire a di individuare Parte_3
l'operazione contestata.
Le argomentazioni esposte non colgono nel segno, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione, risulta agevolmente desumibile il contenuto della domanda fatta valere dall'attrice, la quale chiede di ottenere la restituzione di somme fatte accreditare erroneamente su un IBAN errato,
indicando i riferimenti dell'operazione.
Va ricordato, inoltre, che la Cassazione ha chiarito che un'eventuale pronuncia di nullità della citazione deve avvenire nelle ipotesi in cui l'oggetto risulti “assolutamente incerto” e non se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle ragioni dell'attore.
In particolare, la Corte ha specificato che “la nullità della citazione per
assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si
domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del
giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”. (Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
La Cassazione ha evidenziato, dunque, che l'atto di citazione deve essere considerato valido e ammissibile, sia qualora sia stata quantificata con precisione la pretesa, sia laddove l'attore abbia indicato il titolo da cui essa deriva (cfr. Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
Nel caso di specie, risulta chiaro sia il contenuto della domanda che la quantificazione della somma richiesta a titolo di arricchimento senza causa, per questo l'atto di citazione non può essere considerato nullo.
Nel merito, tuttavia, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In punto di diritto, va chiarito che l'azione di arricchimento senza causa è
contemplata ai sensi dell'art. 2041 c.c., ove è stabilito, al primo comma, che: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è
tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. sono, dunque,
l'arricchimento di un soggetto privo di una giusta causa, il conseguente depauperamento di altro soggetto e l'esistenza di un nesso di causalità tra arricchimento ingiustificato e depauperamento.
Chi agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo conseguente a un arricchimento ingiustificato deve provare il fondamento della propria domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. In particolare, come stabilito dalla Corte di cassazione: “La sussistenza del
requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per
l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il
convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata
esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto
per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui” (Cass. civ., n. 6827/2021).
Orbene, nel caso di specie la domanda di parte attrice non risulta adeguatamente provata, in quanto in atti sono presenti i seguenti documenti:
- disposizione di pagamento ove sono presenti i dettagli del bonifico effettuato in data 21.02.2019, da parte di , con Controparte_2
indicazione del beneficiario, la sig.ra e con Parte_1
motivazione: “pagamento danno per l'importo di 11.000,00”;
- lettera redatta dall'avv. Magaldi, in data 09.07.2019, ove l'avvocato, in nome e per conto della chiede a la CP_2 CP_1
restituzione della somma di euro 11.000,00 corrisposta erroneamente su un conto che non è intestato alla reale beneficiaria, ovvero alla signora Parte_1
Quanto alla disposizione di bonifico sopra indicata, la stessa non può essere considerata da sola idonea a provare l'avvenuto pagamento, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione ha statuito, invero, in maniera costante che: “È invece
indubbio che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata – tra l'altro - dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con
mezzi idonei. Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa
entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e
questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche
suscettibile di storno ove non andata a buon fine” (Cass.civ. n. 8046/2023).
La Cassazione ha chiarito, inoltre, che “Il pagamento postula il trasferimento,
concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il
conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di
bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019).
Tale principio ha portata generale ed è operante anche in materia di indebito oggettivo.
La semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante
dall'annotazione, non dimostrava – pertanto –l'effettuazione e il buon fine del pagamento, né poteva invocarsi il principio di vicinanza della prova: l'incasso delle
somme era circostanza che cadeva nella sfera di conoscibilità della società in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non
poteva conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme” (Cass. civ., n. 8046/2023).
In sostanza, alla disposizione di bonifico non può essere attribuito valore probatorio, a meno che la stessa non sia accompagnata da altri elementi a sostegno della fondatezza della domanda, elementi che non è dato rinvenire nel caso di specie.
Quanto alla lettera redatta dall'avv. Magaldi, in data 09.07.2019, la stessa si sostanzia in una dichiarazione unilaterale priva di valore probatorio,
che nulla aggiunge a sostegno della documentazione versata in atti.
Infine, anche qualora si volesse riconoscere valore probatorio alla documentazione sopra richiamata, andrebbe allora coerentemente riconosciuto valore estintivo della pretesa avanzata da parte attrice alla disposizione di bonifico effettuata a favore di , in Controparte_2 restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
In atti, risulta depositata, invero, una schermata recante una disposizione di pagamento effettuata da in data 29.11.2022, a mezzo Pt_3
bonifico, con causale “restituzione bon del 22.10.2019 ID
1101190520235519 Int (estato) a ”. Parte_1
Come detto, dunque, anche nella ipotesi in cui si volesse attribuire valore probatorio alla documentazione depositata da entrambe le parti,
bisognerebbe concludere che le somme per cui è causa sono state restituite alla suddetta compagnia assicurativa, come da estrazione telematica dei flussi che la società convenuta ha prodotto.
Conclusivamente, per le plurime ragioni sopra esposte, la domanda formulata da parte attrice va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5840/2021, così provvede: - rigetta la domanda formulata dall'attrice, la sig.ra e Parte_1
per l'effetto la condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte convenuta, in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., che liquida, come da motivazione, in euro 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5840/2021 di R.G. avente ad oggetto: arricchimento senza causa.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Barberini, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTR
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cesare e dall'avv. Alfonso Pisanzio, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, per sentirla condannare alla CP_1
restituzione della somma di euro 11.000,00, indebitamente trattenuta dalla convenuta.
L'attrice deduceva che, in qualità di coniuge del defunto ER
, congiuntamente ai figli, quale erede del de cuius, instaurava un
[...]
giudizio contro la , nella qualità di Controparte_2
impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo
Garanzia Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento per il danno subito in seguito al sinistro del 28.04.2004, nel quale aveva perso la vita il sig. ER
e la sig.ra nelle more del Controparte_2 Parte_1
giudizio, giungevano a un accordo per l'entità del risarcimento nella misura di euro 11.000,00, da versare con bonifico bancario alla danneggiata.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, la stessa aveva comunicato erroneamente alla , il numero di IBAN intestato Controparte_2
a piuttosto che il proprio IBAN, per cui il pagamento Controparte_1
era avvenuto sull'IBAN intestato a . CP_1
Successivamente, era stata inviata raccomandata a al fine di CP_1
ottenere dalla stessa la restituzione delle somme erroneamente accreditate, senza esito.
costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione redatto da parte attrice, in quanto estremamente generico.
Nel merito, la convenuta sosteneva che l'ingiustificato arricchimento non fosse in alcun modo provato.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dalla società convenuta relativa alla presunta nullità dell'atto di citazione,
in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.
Secondo quanto dedotto da parte convenuta, invero, l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, non avrebbe determinato in maniera puntuale la cosa oggetto della domanda, in quanto non avrebbe fornito informazioni specifiche, tali da consentire a di individuare Parte_3
l'operazione contestata.
Le argomentazioni esposte non colgono nel segno, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione, risulta agevolmente desumibile il contenuto della domanda fatta valere dall'attrice, la quale chiede di ottenere la restituzione di somme fatte accreditare erroneamente su un IBAN errato,
indicando i riferimenti dell'operazione.
Va ricordato, inoltre, che la Cassazione ha chiarito che un'eventuale pronuncia di nullità della citazione deve avvenire nelle ipotesi in cui l'oggetto risulti “assolutamente incerto” e non se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle ragioni dell'attore.
In particolare, la Corte ha specificato che “la nullità della citazione per
assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si
domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del
giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”. (Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
La Cassazione ha evidenziato, dunque, che l'atto di citazione deve essere considerato valido e ammissibile, sia qualora sia stata quantificata con precisione la pretesa, sia laddove l'attore abbia indicato il titolo da cui essa deriva (cfr. Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
Nel caso di specie, risulta chiaro sia il contenuto della domanda che la quantificazione della somma richiesta a titolo di arricchimento senza causa, per questo l'atto di citazione non può essere considerato nullo.
Nel merito, tuttavia, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In punto di diritto, va chiarito che l'azione di arricchimento senza causa è
contemplata ai sensi dell'art. 2041 c.c., ove è stabilito, al primo comma, che: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è
tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. sono, dunque,
l'arricchimento di un soggetto privo di una giusta causa, il conseguente depauperamento di altro soggetto e l'esistenza di un nesso di causalità tra arricchimento ingiustificato e depauperamento.
Chi agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo conseguente a un arricchimento ingiustificato deve provare il fondamento della propria domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. In particolare, come stabilito dalla Corte di cassazione: “La sussistenza del
requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per
l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il
convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata
esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto
per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui” (Cass. civ., n. 6827/2021).
Orbene, nel caso di specie la domanda di parte attrice non risulta adeguatamente provata, in quanto in atti sono presenti i seguenti documenti:
- disposizione di pagamento ove sono presenti i dettagli del bonifico effettuato in data 21.02.2019, da parte di , con Controparte_2
indicazione del beneficiario, la sig.ra e con Parte_1
motivazione: “pagamento danno per l'importo di 11.000,00”;
- lettera redatta dall'avv. Magaldi, in data 09.07.2019, ove l'avvocato, in nome e per conto della chiede a la CP_2 CP_1
restituzione della somma di euro 11.000,00 corrisposta erroneamente su un conto che non è intestato alla reale beneficiaria, ovvero alla signora Parte_1
Quanto alla disposizione di bonifico sopra indicata, la stessa non può essere considerata da sola idonea a provare l'avvenuto pagamento, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione ha statuito, invero, in maniera costante che: “È invece
indubbio che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata – tra l'altro - dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con
mezzi idonei. Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa
entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e
questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche
suscettibile di storno ove non andata a buon fine” (Cass.civ. n. 8046/2023).
La Cassazione ha chiarito, inoltre, che “Il pagamento postula il trasferimento,
concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il
conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di
bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019).
Tale principio ha portata generale ed è operante anche in materia di indebito oggettivo.
La semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante
dall'annotazione, non dimostrava – pertanto –l'effettuazione e il buon fine del pagamento, né poteva invocarsi il principio di vicinanza della prova: l'incasso delle
somme era circostanza che cadeva nella sfera di conoscibilità della società in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non
poteva conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme” (Cass. civ., n. 8046/2023).
In sostanza, alla disposizione di bonifico non può essere attribuito valore probatorio, a meno che la stessa non sia accompagnata da altri elementi a sostegno della fondatezza della domanda, elementi che non è dato rinvenire nel caso di specie.
Quanto alla lettera redatta dall'avv. Magaldi, in data 09.07.2019, la stessa si sostanzia in una dichiarazione unilaterale priva di valore probatorio,
che nulla aggiunge a sostegno della documentazione versata in atti.
Infine, anche qualora si volesse riconoscere valore probatorio alla documentazione sopra richiamata, andrebbe allora coerentemente riconosciuto valore estintivo della pretesa avanzata da parte attrice alla disposizione di bonifico effettuata a favore di , in Controparte_2 restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
In atti, risulta depositata, invero, una schermata recante una disposizione di pagamento effettuata da in data 29.11.2022, a mezzo Pt_3
bonifico, con causale “restituzione bon del 22.10.2019 ID
1101190520235519 Int (estato) a ”. Parte_1
Come detto, dunque, anche nella ipotesi in cui si volesse attribuire valore probatorio alla documentazione depositata da entrambe le parti,
bisognerebbe concludere che le somme per cui è causa sono state restituite alla suddetta compagnia assicurativa, come da estrazione telematica dei flussi che la società convenuta ha prodotto.
Conclusivamente, per le plurime ragioni sopra esposte, la domanda formulata da parte attrice va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5840/2021, così provvede: - rigetta la domanda formulata dall'attrice, la sig.ra e Parte_1
per l'effetto la condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte convenuta, in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., che liquida, come da motivazione, in euro 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura