Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1986, n. 3018
CASS
Sentenza 3 maggio 1986

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Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'Onere di provare il danno ulteriore subito in aggiunta a quello coperto dagli interessi legali, ma il giudice, agli effetti della dimostrazione di detto maggior danno, può utilizzare, oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del denaro coerenti, secondo i criteri della normalità e della possibilità, con tali elementi, per desumere, dal complesso di questi dati integrati ove occorra con criteri equitativi, quali maggiori utilità la somma avrebbe potuto procurare al creditore se tempestivamente pagata. ( V 5691/84, mass n 437369; ( V 5407/83, mass n 430327; ( V 5246/83, mass n 430128; ( Conf 650/84, mass n 432914).*

La rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento di danni e gli interessi sulla somma rivalutata adempiono funzioni diverse - poiché mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato; i secondi hanno natura compensativa - e conseguentemente essi sono giuridicamente compatibili, per modo che sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. ( Conf 4440/84, mass n 436347; ( Conf 725/80, mass n 404172; ( Conf 3609/79, mass n 400025; ( Conf 3216/77, mass n 386732).*

Il risarcimento del danno da svalutazione monetaria non costituisce un naturale accessorio della domanda principale diretta al riconoscimento ed all'adempimento di un debito di valuta, rispetto al quale vige il principio nominalistico (art. 1277 cod. civ., pertanto non può essere richiesto in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., ove la relativa domanda, in presenza del fenomeno della svalutazione monetaria, non sia stata proposta in primo grado, in aggiunta a quella principale e come rivendicazione di un ulteriore e diverso credito, il cui riconoscimento soltanto può dare luogo alla supplementare richiesta prevista dalla citata norma con riferimento al periodo successivo alla sentenza di primo grado. ( Conf 1210/84, mass n 433358; ( Conf 2888/82, mass n 420779).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1986, n. 3018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3018
    Data del deposito : 3 maggio 1986

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