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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2270 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi Foresta e Gino Andrea Covello;
ATTORE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Di Bartolo;
(C.F. ) – CONTUMACE;
Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
NONCHÉ
Controparte_3
(C.F. , in personal del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Allegrini;
INTERVENUTO
Oggetto: sinistro.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 Controparte_4 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 23.08.2016, alle ore 08.10 circa, allorquando mentre si trovava alla guida del motociclo IO, tg. DZ50882, di proprietà di già Controparte_5
1 completamente immesso sulla sede carrabile di via Botteghelle di Crotone, all'altezza dell'antistante cancello d'ingresso dell'ufficio postale, veniva urtato dall'autovettura
Smart, tg. CV385CW, di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_2
, che con la parte anteriore della vettura impattava violentemente il Parte_2 motociclo IO sulla fiancata sinistra, provocandone la caduta, insieme all'attore, sul lato destro.
Ha assunto l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura per aver tenuto una velocità elevata e per non aver posto in essere manovre idonee ad evitare il sinistro, quali tentativi di frenata o manovre di scarto, provocando così l'impatto con il motociclo, già completamente immessosi sulla strada principale e causando all'attore lesioni personali.
Nella contumacia di si è costituita in giudizio Controparte_2 Controparte_4 la quale ha resistito alla domanda, contestando la dinamica del sinistro, la
[...] responsabilità dell'assicurato e la quantificazione dei danni operata dall'attore. La convenuta ha dedotto, in ogni caso, che l'istante, in ragione del sinistro occorso, ha già ottenuto dall' ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 38/2000, il ristoro dei danni patiti, ed ha CP_3 chiesto pertanto di tenersi conto, ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento del danno differenziale, delle somme già corrisposte dall' CP_3
Con comparsa di intervento volontario, si è costituito altresì l' esercitando l'azione ex CP_3 art. 1916 c.c. e 142 D.lgs. 209/2005 e chiedendo volersi accertare che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva e/o concorrente di e Parte_2 conseguentemente condannarsi i convenuti al rimborso in favore dell' della somma di CP_3
€ 86.286,03, o di quella diversa accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
All'esito dell'istruttoria, deve anzitutto considerarsi provata la verificazione del sinistro, nei termini di seguito specificati.
Il testimone oculare , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, Testimone_1 ha dichiarato di aver visto, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore, che questi si trovava alla guida del motociclo IO Liberty delle , ed era uscito CP_5 dal cancello antistante l'ufficio postale della via Botteghelle;
che l'attore si era appena immesso sulla strada andando verso sinistra, quando ad un tratto una autovettura lo ha travolto impattando il motoveicolo sulla fiancata sinistra e provocando la caduta dell'attore, sulla destra. Ha precisato che l'impatto è stato forte, tanto che il porta-borsa
2 agganciato sulla parte anteriore del si è staccato a causa dell'urto; ha aggiunto che CP_6 pioveva molto forte ed il tratto di strada era rettilineo. A specifica domanda ha precisato che l'attore “stava eseguendo la manovra di immissione sulla strada per poi andare sulla sua corsia di marcia” e che al momento dell'urto il motorino si trovava al centro della strada, con gli organi di guida quasi nell'altra corsia, ossia la corsia che poi il motorino avrebbe impegnato.
Ulteriori riscontri sono rinvenibili nell'informativa degli agenti della Polizia Municipale di
Crotone, i quali – intervenuti sul posto successivamente alla verificazione dell'urto – hanno dato atto di non aver rinvenuto tracce di frenata sull'asfalto né veicoli in sosta irregolare ed hanno precisato che il tratto di strada era rettilineo, con visuale completamente libera (non essendovi fabbricati nelle immediate vicinanze) e che erano in corso abbondanti precipitazioni atmosferiche.
Orbene, dall'istruttoria espletata può concludersi che il sinistro si è verificato nei seguenti termini: l'attore, alla guida del motociclo di proprietà di , si era appena CP_5 immesso sulla carreggiata, uscendo dallo sbocco delimitato dal cancello antistante l'ufficio postale della via Botteghelle;
sopraggiungeva a velocità sostenuta l'auto guidata dal il quale non frenava né eseguiva altre manovre volte ad evitare il sinistro. CP_2
Come noto, per costante orientamento giurisprudenziale, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall' art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr., tra le altre, Cass. 5219/2014); con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso
(cfr., tra le altre, Cass. 20814/2004).
Nella specie, può ritenersi accertato che viaggiasse a velocità tale da Parte_2 non consentirgli un tempestivo arresto del veicolo, in violazione all'art. 141, commi 2 e 11
C.d.S. (come contestatogli dagli agenti della polizia intervenuti); egli infatti non riusciva ad arrestare tempestivamente il proprio veicolo dinanzi all'ostacolo, costituito dal ciclomotore, il tutto in un tratto di strada rettilineo, con visuale libera (dunque in assenza di
3 ostacoli fisici idonei a coprire il mezzo dell'attore) e in condizioni atmosferiche avverse
(forti piogge), che in base alle normali regole di prudenza, avrebbero richiesto di moderare la velocità dell'auto che conduceva, per evitare ogni pericolo.
Tale ricostruzione trova conforto nell'assenza di segni di frenata sull'asfalto e nella valutazione del punto d'urto tra i veicoli, che denotano – come indicato anche dai verbalizzanti – la mancata esecuzione di manovre idonee ad evitare l'impatto.
L'attore dal canto suo non ha dimostrato – come era suo onere, al fine di andare esente da responsabilità – di aver eseguito la manovra di immissione sulla carreggiata nel rispetto dell'art. 145, comma 6, C.d.S., il quale stabilisce l'obbligo per i conducenti, negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, di arrestarsi e di dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'unico teste oculare escusso, infatti, nulla ha riferito al riguardo, mentre gli agenti della polizia municipale hanno proceduto a contestare all'attore la violazione suddetta.
Ricostruita nei predetti termini la dinamica del sinistro, può dunque ritenersi che l'attore abbia violato il Codice della Strada per non aver dato la precedenza al veicolo condotto dal provocando una turbativa nella circolazione sotto il profilo dell'affidamento CP_2 ingenerato in chi ha diritto di precedenza.
Per contro il ha, come si è detto, tenuto una condotta di guida senz'altro CP_2 imprudente, in quanto – nonostante il tratto rettilineo e la visuale libera – non è stato in grado di arrestare per tempo il veicolo né di adottare una efficace manovra correttiva.
Alla luce di tali emergenze, è consentito individuare, nella condotta dell'attore, profili di colpa valorizzabili in termini di concorso, che si reputa equo determinare nella misura del
30% rispetto alla produzione dell'evento dannoso.
Venendo ora alle conseguenze del sinistro, si osserva quanto segue.
La espletata ctu medico-legale ha consentito di accertare, sulla scorta dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, la riconducibilità al sinistro in oggetto delle lesioni lamentate dall'attore, nonché la produzione di postumi permanenti
(“sindrome algodisfunzionale a carico del ginocchio sinistro” e lievi esiti morfo-funzionali delle altre lesioni”), determinanti una riduzione della integrità psico-fisica in misura pari al
17%.
Il ctu ha accertato inoltre che il sinistro ha provocato una inabilità temporanea della durata complessiva di giorni 240, di cui giorni 75 (settantacinque) di inabilità temporanea
4 assoluta, giorni 50 (cinquanta) di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 50
(cinquanta) di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni 65 (sessantacinque) di inabilità temporanea parziale al 25%.
Le conclusioni rassegnate dal Ctu possono essere integralmente condivise, in quanto sorrette da motivazione esaustiva e convincente;
rispetto ad esse le parti non hanno formulato osservazioni critiche nei termini appositamente assegnati ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c..
Per la monetizzazione del pregiudizio patito devono essere applicati i criteri previsti dalla
Tabella unica nazionale (DPR 13 gennaio 2025, n. 12).
Dunque, tenuto conto dell'accertata invalidità e dell'età del danneggiato alla data del sinistro (61 anni), si reputa equo liquidare per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute (17% di invalidità) la somma complessiva di €
€ 57.500,56; oltre € 12.315,07 a titolo di danno biologico temporaneo, in applicazione dei valori standard previsti dalla citata tabella, per un totale di € 69.815,63 a titolo di danno non patrimoniale.
Non può riconoscersi un incremento risarcitorio derivante dalla personalizzazione del danno, non risultando allegate né provate, in capo al danneggiato, conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente derivanti da invalidità dello stesso grado di quella accertata, relative a soggetti di quella età e con quelle caratteristiche.
Operata la riduzione del 30% in ragione della ritenuta corresponsabilità dell'attore, il danno finale liquidabile è pari ad € 40.250,39, a titolo di danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, ed € 8.620,55 a titolo di danno biologico temporaneo.
A questo punto, occorre rilevare che, per il sinistro occorso, l'attore è stato indennizzato dall' secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 38/2000 e che l'ente ha CP_3 esercitato l'azione ex artt. 1916 c.c. e 142 D.lgs. 209/2005 nei confronti dei convenuti.
Anzitutto, in punto di ammissibilità dell'intervento volontario spiegato dall' si CP_3 osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. non viola il principio di ragionevole
5 durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché
l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. n.
31939/2019). Ne deriva che la preclusione per il terzo interveniente opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo (Cass. n. 12463/2023), posto che il primo comma dell'art. 105 c.p.c. prevede la facoltà, per il terzo, di intervenire sino a che non vengano precisate le conclusioni. È dunque ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso (Cass. n. 11681/2014).
L'intervento dell' è dunque pienamente ammissibile. CP_3
Nel merito, posto che l'esercizio del diritto di surroga dell'ente previdenziale limita la pretesa risarcitoria azionabile dal danneggiato, privandolo della legittimazione ad agire in via risarcitoria fino a concorrenza dell'indennità corrisposta dall'ente medesimo, al danneggiato spetta il c.d. danno differenziale, ossia quella parte del danno biologico e patrimoniale che, a seguito della liquidazione con criteri civilistici, dovesse risultare superiore a quanto liquidatogli complessivamente dall'istituto a titolo di indennizzo.
Il c.d. danno biologico differenziale deve essere calcolato sottraendo dal credito risarcitorio l'importo dell'indennizzo versato alla vittima dall' per il medesimo pregiudizio e, CP_3 qualora tale indennizzo sia costituito ex lege da una rendita, va sottratto l'importo capitalizzato della rendita stessa, tenendo conto delle variazioni che quest'ultima può subire in relazione alle condizioni di salute dell'infortunato, ove intervengano prima che il diritto al risarcimento del danno diventi "quesito" (Cass. n. 22862/2016).
È stato altresì precisato (Cass. n. 9166/2017) che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l'indennizzo da parte dell' per calcolare il danno biologico CP_3 permanente differenziale è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa la personalizzazione o "danno morale" che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale;
(b) sottrarre dall'importo sub (a) non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore capitale della quota CP_3 di rendita che ristora il danno biologico.
6 Più in particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.
38 del 2000, in materia di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non permette di CP_3 considerare le somme versate dall'istituto assicuratore integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato. Conseguentemente, il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere al confronto di tale danno con l'indennizzo erogato dall' - secondo il criterio delle poste omogenee - tenendo CP_3 presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Quindi
è necessario distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica CP_3 dell'assicurato. Successivamente - con riferimento al danno non patrimoniale - dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico, devono essere espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il CP_3 danno biologico permanente (Cass. n. 17967/2021).
Nella specie, risulta provato in via documentale che l' ha anzitutto liquidato all'attore CP_3
l'importo di € 14.727,43 a titolo di c.d. indennità temporanea, ossia di indennità giornaliera sostitutiva del reddito perduto prevista dall'art. 68 T.U. 1124/65, spettante al lavoratore infortunato a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio e fino a quando si protrae l'inabilità assoluta, a ristoro dell'assoluta incapacità del lavoratore di attendere alla sua occupazione lavorativa e dunque del danno (da lucro cessante) derivante dalla perdita della capacità di guadagno e di produrre reddito. L'ente, inoltre, ha riconosciuto all'attore una menomazione dell'integrità psicofisica del 16%, per la quale ha costituito la relativa rendita, secondo il prospetto allegato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'importo complessivo delle prestazioni che l' ha già erogato e che erogherà all'attore a titolo di indennizzo del danno CP_3 biologico permanente supera l'ammontare del danno biologico civilmente risarcibile, accertato in questa sede, con la conseguenza che nulla spetta all'attore a titolo di danno biologico permanente differenziale.
Posto che la surroga esercitata dall' rimane contenuta entro il limite quantitativo CP_3 rappresentato dall'ammontare del risarcimento che risulta dovuto dal responsabile
7 all'infortunato, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in surroga all' della complessiva somma di € 40.250,39, liquidata in moneta attuale, oltre CP_3 agli interessi al tasso legale dal 18.07.2022 (data della domanda dell' al saldo CP_3 effettivo.
Diverso discorso deve essere condotto, invece, per il danno biologico temporaneo, il quale in nessun caso può essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, dal momento che l' non indennizza questo tipo di pregiudizio (Cass. n. 17407/2016). CP_3
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'indennizzo erogato dall' ai sensi dell'art. CP_3
13 del D.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente
(cfr. Cass. n. 4972 del 2018).
Pertanto, il danno biologico temporaneo, determinato da una inabilità temporanea, ha natura "complementare" e non è suscettibile di decurtazione, la quale postula l'omogeneità delle poste da confrontare. Dalle somme dovute al danneggiato non possono dunque essere decurtati gli importi erogati dall' “per l'invalidità temporanea” senza tenere conto della CP_3 distinzione tra pregiudizi che sono coperti dall'assicurazione obbligatoria, per i quali può operare il meccanismo del danno differenziale, e pregiudizi esclusi da tale copertura, per i quali grava l'integrale responsabilità sul danneggiante (Cass. n. 9744/2019; Cass. n.
9166/2017).
All'attore deve essere pertanto riconosciuto il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea per un ammontare di € 8.620,55, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati da Cass.
Sez. Un. 1712/95. Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 8.620,55, dalla data della presente sentenza al saldo.
Il significativo scarto tra la somma richiesta e quella liquidata giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti del giudizio.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dei convenuti nella misura di 1/2 ciascuno.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accerta che la responsabilità del sinistro è ascrivibile in misura pari al 70% al conducente del veicolo di proprietà di e in misura pari al 30% all'attore; Controparte_2
- accertato che l'importo complessivo delle prestazioni che l' ha già erogato e che CP_3 erogherà all'attore, a titolo di indennizzo del danno biologico permanente, supera l'ammontare del danno biologico civilmente risarcibile, rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti di e di di Controparte_2 Controparte_4 risarcimento del danno biologico permanente differenziale;
- condanna e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_4 pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.620,55, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea;
- condanna e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_4 pagamento in favore di della somma di € 40.250,39, oltre interessi legali da calcolarsi CP_3 nei termini indicati in parte motiva, in accoglimento della domanda di surrogazione spiegata dall' CP_3
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti e nella misura di 1/2 ciascuno. Controparte_2 Controparte_4
Così deciso in Crotone, li 08.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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