Articolo 15 della Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Articolo 14Articolo 16
Versione
20 gennaio 1974
Art. 15. (Termine di ultimazione dei lavori di nuovi impianti e attrezzature)
Le richieste per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative di cui all'articolo 13 debbono essere presentate per l'approvazione entro il 30 giugno 1975 ed i lavori ultimati nel termine di 24 mesi dalla data di scadenza della presente legge.
Qualora per fondati motivi si preveda che le iniziative approvate non possano essere realizzate, la concessione del contributo puo' essere revocata.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1974