Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 254 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pietro C.F._1
CARUSO – CF – elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale giusta procura alle C.F._2 liti in atti, e sig. - CF – nato a [...] ed in Controparte_1 C.F._3 data 14/12/1977, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato DEFINA - CF - elettivamente C.F._4 domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 10 aprile e 14 aprile
2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25 marzo 2025 - che i ricorrenti, in data 23.10.2010, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Filadelfia (VV), registrato all'atto n. 39, parte II, serie A, uff. 1, anno 2010 dello stesso
Comune di Filadelfia;
che, dal matrimonio non nascevano figli;
che, i coniugi si erano separati consensualmente, in data 03.03.2016 davanti al Presidente del Tribunale di
Lamezia Terme, con decreto n. 4463/2016, proc. RG N. 27/2016 e successivamente omologata dal Tribunale in data 28.04.2016;
che, nessun contributo economico veniva concordato a carico dei coniugi;
che, dalla data della separazione ad oggi non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
che, entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
che, sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, L. n. 898/1970 e successive modifiche (vedi ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i detti coniugi chiedevano che il Presidente del Tribunale volesse dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio tra gli stessi contratto in Filadelfia, atto n. 39, parte II, serie A, uff. 1, Anno
2010, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale e – sostanzialmente - insistevano per una pronuncia sul solo status, non avendo i coniugi nulla a che pretendere tra di loro.
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 15 aprile 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 26 marzo 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando separatamente, in data 10 aprile e 14 aprile 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a riconciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio il quale a sua volta
- una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso inoltre atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 15 aprile 2025, in forma cartacea.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Filadelfia (VV) ed in data 23.10.2010, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 3 marzo 2016, nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 27/2016 RG e che, in data 28 aprile 2016, il Tribunale, in composizione collegiale, 3
aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 3 marzo 2016; data di deposito del presente ricorso;
25 marzo 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 15 aprile 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro dichiaratamente del tutto identiche a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 15 aprile 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 254 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – nata a [...], in data [...], rappresentata e
[...] C.F._1 difesa dall'avv. Pietro CARUSO – CF – elettivamente domiciliata presso il di lui studio C.F._2 legale giusta procura alle liti in atti, e sig. - CF – nato a Controparte_1 C.F._3
LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 14/12/1977, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato DEFINA - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- 4
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Filadelfia (VV) ed in data 23.10.2010, alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa n.
4463/2016 del 28 aprile 2016;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Filadelfia (VV) – atto n. 39, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2010 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)