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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L.3012/2025
Il Giudice, lette le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e il medesimo articolo, pronuncia la seguente sentenza contestuale, contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3012/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Alfonsi Anna;
Parte_1
- (convenuta) ass. ; CP_1 Controparte_2
premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso per ottenere l'accertamento del proprio requisito sanitario, tramite a.t.p.; considerato
• che l' riconosceva, nel corso del giudizio, il diritto di parte ricorrente;
CP_1
• che, pertanto, sopravvenendo “una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire” deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006);
• che, non essendovi accordo in merito alle spese, le stesse devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. Poiché la vicenda è stata definita con l'integrale riconoscimento del diritto di parte ricorrente, le spese, secondo il criterio richiamato, devono essere poste in capo alla controparte;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1.600 oltre IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
1
Il Giudice, lette le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e il medesimo articolo, pronuncia la seguente sentenza contestuale, contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3012/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Alfonsi Anna;
Parte_1
- (convenuta) ass. ; CP_1 Controparte_2
premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso per ottenere l'accertamento del proprio requisito sanitario, tramite a.t.p.; considerato
• che l' riconosceva, nel corso del giudizio, il diritto di parte ricorrente;
CP_1
• che, pertanto, sopravvenendo “una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire” deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006);
• che, non essendovi accordo in merito alle spese, le stesse devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”. Poiché la vicenda è stata definita con l'integrale riconoscimento del diritto di parte ricorrente, le spese, secondo il criterio richiamato, devono essere poste in capo alla controparte;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1.600 oltre IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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