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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 212/2016 RGAC
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dott. Natalino SAPONE Consigliere
3) dott.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212/2016 R.G.A.C. vertente
T R A
(C.F.: ), parte rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 dagli avvocati MORABITO Giuseppe e PELLICANÒ Filomena del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei medesimi in Reggio Calabria (via Archia
Poeta n. 7); pec: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. SIVIGLIA C.F._3
Caterina del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria (via Caprera n. 26); pec: Email_3
APPELLATA
NONCHÉ
Amministrazione Giudiziaria n. 40/2016 RGMP e n. 20/2016 Provv. Seq., in persona dei custodi
e amministratori (dott. ed avv. SCOTTO Fabrizio) quali legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore; parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MAURICI
Giuseppe Antonio del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria (via del Salvatore n. 22); pec:
Email_4 APPELLATA
E
(C.F.: , parte rappresentata e difesa per procura in Controparte_4 C.F._4 atti dall'avv. BARILLA Salvatore del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria (via Treviso Alta n. 39); pec:
Email_5
APPELLATO CONTUMACE
E
Controparte_5
APPELLATO non costituito
OGGETTO: Cause relative alla validità ed efficacia del contratto - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - in persona del Giudice Unico - n. 401/2016, emessa in data
5.3.2016 e pubblicata in data 8.3.2016 nel proc. n. 4202/2009 RG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2009 ed iscritto in data 19.10.2009, CP_4
ed i coniugi ed convenivano in giudizio
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_1 perché venisse accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo e, conseguentemente, ordinato il rilascio, dell'appartamento sito in Reggio Calabria, Via D. Muratori n. 40, (riportato nel NCEU di
RC al fg. 128, p.lla 101, sub. 2, P. 2 f.t.), nonché venisse disposta la condanna al pagamento di un corrispettivo per l'occupazione, in favore del dal 24.4.2002 al 29.3.2007, ed in favore dei CP_4 coniugi e dal 30.3.2007 fino alla data del rilascio, oltre che al pagamento di una somma CP_1 CP_2
a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., e delle spese e competenze del giudizio.
Tutto ciò per effetto degli atti di vendita, aventi ad oggetto il bene de quo, stipulati tra
l'originario proprietario e a rogito del notaio in data Controparte_5 Controparte_4 Per_1
13.7.1998, Rep. N. 197.919, e tra il ed i coniugi a rogito del notaio CP_4 Persona_2 Per_3 in data 30.3.2007 Rep. N. 83164.
Con atto depositato in data 11.1.2010 si costituiva in giudizio con contestuale Parte_1 chiamata del terzo, , chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale Controparte_5
l'accertamento della nullità dell'atto di acquisto dell'immobile oggetto di causa da parte del
la inefficacia dell'atto di vendita del bene tra il ed i coniugi CP_4 CP_4 Persona_2
l'accertamento ex art. 2932 c.p.c. della sua qualità di unico proprietario del bene, giusta scrittura privata del 24.4.2002, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Rimaneva contumace il terzo chiamato, . Controparte_5
Con sentenza n. 401/2016, emessa in data 5.3.2016 e pubblicata in data 8.3.2016, il Tribunale, previa qualificazione della domanda come azione di rivendica:
1. Dichiarava che occupava illegittimamente l'immobile de quo; Parte_1
2. Lo condannava al pagamento della somma di € 62.400,00 in favore dei coniugi Persona_2
3. Dichiarava inammissibile la richiesta di risarcimento del perché coperta da giudicato CP_4
(sent. 527/2008);
4. Condannava al pagamento delle spesse processuali in favore di e e le Pt_1 CP_1 CP_2 compensava integralmente tra le altre parti.
*
Con atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 15-18.4.2016 e depositato il
22.4.2016 chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza alla luce delle Parte_1 seguenti doglianze.
1) Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e conseguente violazione del diritto di difesa dell'odierno appellante, posto che il Giudice di primo grado aveva qualificato la domanda attorea, di mera restituzione dell'immobile occupato dallo , Pt_1 quale azione di rivendica, consentendo così al di aggirare il giudicato formatosi CP_4 sulla medesima questione, in altro giudizio, con la sentenza n. 527/08 (mai impugnata).
2) Erroneità della sentenza di primo grado laddove rigettava, sulla base dell'esistenza di un giudicato sulla medesima questione, la domanda di accertamento della nullità ex art. 1343 c.c. del contratto di vendita dell'immobile tra in quanto simulato, posto CP_5 CP_4 che la domanda riconvenzionale del giudizio de quo si fondava su un presupposto diverso dai precedenti, ovvero sull'esistenza di un processo penale dal quale era emerso che il CP_5
e il avevano agito in pieno accordo per tutelare i beni che risultavano di proprietà CP_4 del nei confronti dei suoi creditori (notizia pubblicata sul quotidiano Gazzetta del CP_5
Sud).
Sul punto precisava, altresì, che il giudice di prime cure non aveva considerato rilevante la circostanza per la quale il aveva stipulato con il un CP_4 CP_5 contratto di locazione di un altro appartamento nel medesimo stabile. Elemento che, unitamente alla vendita dell'immobile de quo dal ai coniugi CP_4 Persona_2 senza che questi sino alla citazione del 14.7.2009 avessero posto in essere alcun comportamento per ottenere il possesso del bene acquistato, costituivano prova della simulazione del precedente contratto di vendita. 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva non applicabile l'art. 2901 c.c. e dunque non esercitabile l'azione revocatoria da parte dello , in quanto non aveva agito nella Pt_1 qualità di creditore di Invero l'odierno appellante rientrava a pieno titolo tra i CP_5 creditori, atteso che aveva consegnato al la somma complessiva di £ 200.000.000 CP_5 per investimenti in operazioni finanziarie a fronte dei quali aveva ricevuto la somma di € 105.000,00 con assegno n. 000107700 del 24.7.2002, emesso da TR AT (moglie di , poi protestato. CP_5 4) Errata condanna al pagamento della somma di € 62.400,00 quale risarcimento danni per occupazione sine titulo in favore dei coniugi posto che la sentenza Persona_2 impugnata aveva dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento danni del CP_4 pertanto, per effetto del giudicato che fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, doveva dichiararsi inammissibile anche la loro domanda in quanto acquirenti del e CP_4 quindi suoi “aventi causa”.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata ed ammissione dei mezzi istruttori, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese
e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.6.2016 si costituiva in appello l'Amministrazione Giudiziaria n. 40/2016 RGMP e n. 20/2016 Provv. Seq., in persona dei custodi e amministratori (dott. ed avv. SCOTTO Fabrizio), la quale Controparte_3 deduceva ex adverso:
Preliminarmente, - L'inammissibilità dell'appello perché aspecifico e, quindi, spiegato in violazione all'art. 342, primo comma, c.p.c.
Nel merito,
- con riferimento al primo motivo di appello, rilevava che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non era condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta, dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio e dal provvedimento richiesto in concreto, senza che ciò determinasse una violazione dell'art. 112 c.p.c., né del diritto di difesa.
Il giudice aveva correttamente qualificato la domanda di rilascio dell'immobile, occupato sine titulo dall'odierno appellante, come azione di rivendica, posto che non esisteva un tertium genus tra azione reale di rivendica ed azione personale basata sul venir meno di un titolo preesistente. Precisava, altresì, che, in ogni caso non era individuabile - né l'appellante aveva individuato - un progetto alternativo al capo impugnato, posto che la diversa qualificazione dell'azione non comportava comunque alcuna modifica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice e non rilevava concretamente ai fini della decisione, poiché, per come dallo stesso giudice correttamente motivato, lo non Pt_1 poteva, in ogni caso, rivendicare un diritto di proprietà sull'immobile, stante il giudicato proveniente dalla sentenza n. 527/2008, che aveva qualificato come preliminare di compravendita il contratto stipulato tra il e lo ed aveva rigettato la CP_5 Pt_1 domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta di condanna ex art. 2932 c.c. ed il cui capo di statuizione era passato in giudicato. Né poteva ritenersi eluso il rigoroso onere probatorio necessario quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, ritenuto che, con il capo di sentenza impugnato, veniva statuito che l'onere della c.d. probatio diabolica in capo gli attori poteva ritenersi attenuato in ragione del principio di non contestazione, non avendo lo negato l'esistenza dell'originario titolo di proprietà in capo al convenuto dante Pt_1 causa, né il titolo di proprietà in capo agli attori, che era stato contestato solo sotto il profilo della validità, ma non già dell'esistenza.
- Il gravame era parimenti inammissibile ed infondato quanto al secondo motivo di impugnazione, atteso che, l'appellante si era limitato ad addurre che il Tribunale non avesse tenuto conto di un processo penale e di un articolo di giornale da cui rilevava la pretesa qualità di " prestanome " del in frode ai creditori del ma si CP_4 CP_5 era limitato a richiamare la sentenza n. 527/2008. Nel tanto addurre, aveva omesso però di evidenziare che, nel corso del giudizio di primo grado, aveva richiesto l'acquisizione degli atti del fascicolo relativo al procedimento n. 670/2003 R.GIP e dell'intero fascicolo della causa civile n. 1352/2003 e che, il Giudice, con ordinanza del 20.10.2011, mai modificata e/o revocata, né impugnata, aveva rigettato tale richiesta perché irrilevante ai fini del decidere.
- Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, rilevava che il nostro ordinamento non prevede una figura generale di “negozio in frode a terzi” e di conseguenza un atto posto in essere in frode ai creditori non poteva ritenersi di per sé illecito, ed era prevista l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. quale specifico rimedio per sanzionare con l'inefficacia relativa, e non con la nullità, ma che non poteva essere comunque esperita dallo , che non aveva agito quale creditore del e che, in ogni caso, era Pt_1 CP_5 prescritta. Né i paventati rapporti finanziari con il li consentivano di agire ex art 2901 CP_5
c.c., laddove, detta azione, quand'anche l'appellante avesse inteso introdurla. sarebbe del tutto nuova, e come tale, in ogni caso, inammissibile, con pronuncia anche ex officio, avendo questi richiesto, con l'originaria domanda riconvenzionale, la nullità del contratto ex art. 1343 c.c. con conseguente acquisto della proprietà in capo a sé medesimo e non già l'inefficacia degli atti di compravendita sul diverso presupposto di cui all'art. 2091 c.c. ovverosia quale creditore del contrapponendo, quindi, solo pretese di carattere CP_5 petitorio e richiedendo, in via riconvenzionale, il trasferimento della proprietà ex art. 2932
c.c., già rigettata con la più volte citata sentenza definitiva n. 527/08.
- Andava confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva condannato al pagamento del risarcimento in favore dei coniugi tante la Pt_1 Persona_2 pretestuosità ed infondatezza della dedotta efficacia riflessa del giudicato nei confronti degli stessi, quali aventi causa - ex art. 2909 c.c. - a fronte del concorde indirizzo giurisprudenziale secondo cui, sostanziandosi il contenuto del diritto di proprietà nelle facoltà di godimento e di disposizione del bene, tale situazione giuridica era stata pregiudicata per effetto della compressione che dette facoltà avevano subito per effetto dell'altrui dolosa o colposa occupazione abusiva, in quanto tale ingiusta perché priva di titolo.
Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'inibitoria e delle istanze istruttorie, l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Le parti appellate ed si costituivano con comparsa CP_1 Controparte_2 depositata in data 3.10.2016, instando del tutto adesivamente rispetto alle difese della parte appellata Amministrazione Giudiziaria n. 40/2016 RGMP e n. 20/2016 Provv. Seq. e concludevano chiedendo, previo rigetto dell'inibitoria e delle istanze istruttorie, l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello, la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Motivi della decisione
*
Ritiene questa Corte che, nei termini che appresso si specificheranno, l'appello non può essere accolto.
A seguito dell'impugnazione proposta da previa dichiarazione Parte_2 dell'inammissibilità dell'inibitoria dell'impugnata sentenza, differito il procedimento dall'udienza del 22.9.2016 a quella del 19.1.2017 per la trattazione, il giudizio veniva rinviato all'udienza del
9.11.2017 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii ex officio, all'udienza del 9.11.2017 la causa veniva rinviata a quella del
17.11.2022 per i medesimi incombenti.
All'esito dell'udienza del 9.2.2023, che era celebrata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., - con svolgimento della trattazione nella forma del “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” in luogo della celebrazione dell'udienza - ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza del 14.2.2023) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza dell'1.07.2023, accertata la mancata regolare notifica dell'atto introduttivo del gravame a , la causa era rimessa sul ruolo ed era assegnato termine fino al 30 luglio Parte_3
2023 per procedere a tale adempimento, rinviando per la trattazione all'udienza del 7 dicembre 2023. È appena il caso di evidenziare che è un litisconsorte necessario atteso che nei suoi CP_5 confronti a formulato domanda riconvenzionale, volta ad ottenere una pronuncia di nullità Pt_2 del contratto di compravendita stipulato tra lo stesso ed il , dante causa dei CP_5 CP_4 coniugi e che il rigetto di tale domanda ha costituito motivo di impugnazione. Persona_2
Con istanza del 13 ottobre 2023, il difensore degli appellati rappresentava di avere Persona_2 provveduto, in data 26.07.2023, a trasmettere presso l'Ufficio Notifiche di Reggio Calabria l'atto di citazione ed il provvedimento del 30.06.2023 per la rinnovazione della notifica, eseguita per il tramite del servizio postale, presso la residenza (Comune di IL) dell'appellato . Controparte_5
Detta notifica non è andata a buon fine, in quanto il destinatario era “sconosciuto” all'indirizzo, come attestato dall'ufficiale postale (cfr. certificato di residenza del 17.07.23 e plico postale spedito il 26.07.2023). Co A seguito di successive indagini, il Comune IL , ha attestato che Controparte_7
, nato a [...] il [...], residente a [...], è morto a Persona_4
Segrate il data 25.07.2023 (cfr. estratto per riassunto di atto di morte).
Per tali motivi, il difensore chiedeva di essere autorizzato a rinotificare l'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c. agli eredi di , deceduto il 25.07.2023, Persona_4 collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, in IL, Piazza
Gramsci, n° 5.
All'udienza del 7 dicembre 2023, ritenuto necessario notificare l'atto di appello agli eredi della parte deceduta, la causa era rinviata all'udienza del 16 maggio 2024, disponendo che la notifica fosse eseguita almeno 90 giorni prima dell'udienza.
Con note depositate in data 16 maggio 2024 ore 9,45, la difesa delle parti appellate CP_8 depositava l'atto di citazione in appello trasmesso per la notifica agli Ufficiali Giudiziari il 02 febbraio
2024.
La notifica, eseguita agli eredi presso l'ultimo domicilio del non andava a buon fine, CP_5 risultando quest'ultimo sconosciuto all'indirizzo indicato.
Pertanto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 maggio 2024, la Corte assegnava alle parti il termine perentorio del 20 luglio 2024 per eseguire la notifica e rinviava la causa alla udienza collegiale del 12 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Nessuna delle parti provvedeva ad effettuare la notifica richiesta entro il termine perentorio assegnato dalla Corte, ne consegue che, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., comma III.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - in Parte_1 persona del Giudice Unico - n. 401/2016, emessa in data 5.3.2016 e pubblicata in data 8.3.2016, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1.Visto l'art. 291, comma III cod. proc. civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio svolta da remoto (sulla piattaforma Microsoft
Teams), il 27 giugno 2025
La Cons. rel. La Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia MORABITO
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dott. Natalino SAPONE Consigliere
3) dott.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212/2016 R.G.A.C. vertente
T R A
(C.F.: ), parte rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 dagli avvocati MORABITO Giuseppe e PELLICANÒ Filomena del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei medesimi in Reggio Calabria (via Archia
Poeta n. 7); pec: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. SIVIGLIA C.F._3
Caterina del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria (via Caprera n. 26); pec: Email_3
APPELLATA
NONCHÉ
Amministrazione Giudiziaria n. 40/2016 RGMP e n. 20/2016 Provv. Seq., in persona dei custodi
e amministratori (dott. ed avv. SCOTTO Fabrizio) quali legali Controparte_3 rappresentanti pro tempore; parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MAURICI
Giuseppe Antonio del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria (via del Salvatore n. 22); pec:
Email_4 APPELLATA
E
(C.F.: , parte rappresentata e difesa per procura in Controparte_4 C.F._4 atti dall'avv. BARILLA Salvatore del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria (via Treviso Alta n. 39); pec:
Email_5
APPELLATO CONTUMACE
E
Controparte_5
APPELLATO non costituito
OGGETTO: Cause relative alla validità ed efficacia del contratto - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - in persona del Giudice Unico - n. 401/2016, emessa in data
5.3.2016 e pubblicata in data 8.3.2016 nel proc. n. 4202/2009 RG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2009 ed iscritto in data 19.10.2009, CP_4
ed i coniugi ed convenivano in giudizio
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_1 perché venisse accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo e, conseguentemente, ordinato il rilascio, dell'appartamento sito in Reggio Calabria, Via D. Muratori n. 40, (riportato nel NCEU di
RC al fg. 128, p.lla 101, sub. 2, P. 2 f.t.), nonché venisse disposta la condanna al pagamento di un corrispettivo per l'occupazione, in favore del dal 24.4.2002 al 29.3.2007, ed in favore dei CP_4 coniugi e dal 30.3.2007 fino alla data del rilascio, oltre che al pagamento di una somma CP_1 CP_2
a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., e delle spese e competenze del giudizio.
Tutto ciò per effetto degli atti di vendita, aventi ad oggetto il bene de quo, stipulati tra
l'originario proprietario e a rogito del notaio in data Controparte_5 Controparte_4 Per_1
13.7.1998, Rep. N. 197.919, e tra il ed i coniugi a rogito del notaio CP_4 Persona_2 Per_3 in data 30.3.2007 Rep. N. 83164.
Con atto depositato in data 11.1.2010 si costituiva in giudizio con contestuale Parte_1 chiamata del terzo, , chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale Controparte_5
l'accertamento della nullità dell'atto di acquisto dell'immobile oggetto di causa da parte del
la inefficacia dell'atto di vendita del bene tra il ed i coniugi CP_4 CP_4 Persona_2
l'accertamento ex art. 2932 c.p.c. della sua qualità di unico proprietario del bene, giusta scrittura privata del 24.4.2002, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Rimaneva contumace il terzo chiamato, . Controparte_5
Con sentenza n. 401/2016, emessa in data 5.3.2016 e pubblicata in data 8.3.2016, il Tribunale, previa qualificazione della domanda come azione di rivendica:
1. Dichiarava che occupava illegittimamente l'immobile de quo; Parte_1
2. Lo condannava al pagamento della somma di € 62.400,00 in favore dei coniugi Persona_2
3. Dichiarava inammissibile la richiesta di risarcimento del perché coperta da giudicato CP_4
(sent. 527/2008);
4. Condannava al pagamento delle spesse processuali in favore di e e le Pt_1 CP_1 CP_2 compensava integralmente tra le altre parti.
*
Con atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 15-18.4.2016 e depositato il
22.4.2016 chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza alla luce delle Parte_1 seguenti doglianze.
1) Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e conseguente violazione del diritto di difesa dell'odierno appellante, posto che il Giudice di primo grado aveva qualificato la domanda attorea, di mera restituzione dell'immobile occupato dallo , Pt_1 quale azione di rivendica, consentendo così al di aggirare il giudicato formatosi CP_4 sulla medesima questione, in altro giudizio, con la sentenza n. 527/08 (mai impugnata).
2) Erroneità della sentenza di primo grado laddove rigettava, sulla base dell'esistenza di un giudicato sulla medesima questione, la domanda di accertamento della nullità ex art. 1343 c.c. del contratto di vendita dell'immobile tra in quanto simulato, posto CP_5 CP_4 che la domanda riconvenzionale del giudizio de quo si fondava su un presupposto diverso dai precedenti, ovvero sull'esistenza di un processo penale dal quale era emerso che il CP_5
e il avevano agito in pieno accordo per tutelare i beni che risultavano di proprietà CP_4 del nei confronti dei suoi creditori (notizia pubblicata sul quotidiano Gazzetta del CP_5
Sud).
Sul punto precisava, altresì, che il giudice di prime cure non aveva considerato rilevante la circostanza per la quale il aveva stipulato con il un CP_4 CP_5 contratto di locazione di un altro appartamento nel medesimo stabile. Elemento che, unitamente alla vendita dell'immobile de quo dal ai coniugi CP_4 Persona_2 senza che questi sino alla citazione del 14.7.2009 avessero posto in essere alcun comportamento per ottenere il possesso del bene acquistato, costituivano prova della simulazione del precedente contratto di vendita. 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva non applicabile l'art. 2901 c.c. e dunque non esercitabile l'azione revocatoria da parte dello , in quanto non aveva agito nella Pt_1 qualità di creditore di Invero l'odierno appellante rientrava a pieno titolo tra i CP_5 creditori, atteso che aveva consegnato al la somma complessiva di £ 200.000.000 CP_5 per investimenti in operazioni finanziarie a fronte dei quali aveva ricevuto la somma di € 105.000,00 con assegno n. 000107700 del 24.7.2002, emesso da TR AT (moglie di , poi protestato. CP_5 4) Errata condanna al pagamento della somma di € 62.400,00 quale risarcimento danni per occupazione sine titulo in favore dei coniugi posto che la sentenza Persona_2 impugnata aveva dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento danni del CP_4 pertanto, per effetto del giudicato che fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, doveva dichiararsi inammissibile anche la loro domanda in quanto acquirenti del e CP_4 quindi suoi “aventi causa”.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata ed ammissione dei mezzi istruttori, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese
e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.6.2016 si costituiva in appello l'Amministrazione Giudiziaria n. 40/2016 RGMP e n. 20/2016 Provv. Seq., in persona dei custodi e amministratori (dott. ed avv. SCOTTO Fabrizio), la quale Controparte_3 deduceva ex adverso:
Preliminarmente, - L'inammissibilità dell'appello perché aspecifico e, quindi, spiegato in violazione all'art. 342, primo comma, c.p.c.
Nel merito,
- con riferimento al primo motivo di appello, rilevava che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non era condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta, dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio e dal provvedimento richiesto in concreto, senza che ciò determinasse una violazione dell'art. 112 c.p.c., né del diritto di difesa.
Il giudice aveva correttamente qualificato la domanda di rilascio dell'immobile, occupato sine titulo dall'odierno appellante, come azione di rivendica, posto che non esisteva un tertium genus tra azione reale di rivendica ed azione personale basata sul venir meno di un titolo preesistente. Precisava, altresì, che, in ogni caso non era individuabile - né l'appellante aveva individuato - un progetto alternativo al capo impugnato, posto che la diversa qualificazione dell'azione non comportava comunque alcuna modifica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice e non rilevava concretamente ai fini della decisione, poiché, per come dallo stesso giudice correttamente motivato, lo non Pt_1 poteva, in ogni caso, rivendicare un diritto di proprietà sull'immobile, stante il giudicato proveniente dalla sentenza n. 527/2008, che aveva qualificato come preliminare di compravendita il contratto stipulato tra il e lo ed aveva rigettato la CP_5 Pt_1 domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta di condanna ex art. 2932 c.c. ed il cui capo di statuizione era passato in giudicato. Né poteva ritenersi eluso il rigoroso onere probatorio necessario quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, ritenuto che, con il capo di sentenza impugnato, veniva statuito che l'onere della c.d. probatio diabolica in capo gli attori poteva ritenersi attenuato in ragione del principio di non contestazione, non avendo lo negato l'esistenza dell'originario titolo di proprietà in capo al convenuto dante Pt_1 causa, né il titolo di proprietà in capo agli attori, che era stato contestato solo sotto il profilo della validità, ma non già dell'esistenza.
- Il gravame era parimenti inammissibile ed infondato quanto al secondo motivo di impugnazione, atteso che, l'appellante si era limitato ad addurre che il Tribunale non avesse tenuto conto di un processo penale e di un articolo di giornale da cui rilevava la pretesa qualità di " prestanome " del in frode ai creditori del ma si CP_4 CP_5 era limitato a richiamare la sentenza n. 527/2008. Nel tanto addurre, aveva omesso però di evidenziare che, nel corso del giudizio di primo grado, aveva richiesto l'acquisizione degli atti del fascicolo relativo al procedimento n. 670/2003 R.GIP e dell'intero fascicolo della causa civile n. 1352/2003 e che, il Giudice, con ordinanza del 20.10.2011, mai modificata e/o revocata, né impugnata, aveva rigettato tale richiesta perché irrilevante ai fini del decidere.
- Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, rilevava che il nostro ordinamento non prevede una figura generale di “negozio in frode a terzi” e di conseguenza un atto posto in essere in frode ai creditori non poteva ritenersi di per sé illecito, ed era prevista l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. quale specifico rimedio per sanzionare con l'inefficacia relativa, e non con la nullità, ma che non poteva essere comunque esperita dallo , che non aveva agito quale creditore del e che, in ogni caso, era Pt_1 CP_5 prescritta. Né i paventati rapporti finanziari con il li consentivano di agire ex art 2901 CP_5
c.c., laddove, detta azione, quand'anche l'appellante avesse inteso introdurla. sarebbe del tutto nuova, e come tale, in ogni caso, inammissibile, con pronuncia anche ex officio, avendo questi richiesto, con l'originaria domanda riconvenzionale, la nullità del contratto ex art. 1343 c.c. con conseguente acquisto della proprietà in capo a sé medesimo e non già l'inefficacia degli atti di compravendita sul diverso presupposto di cui all'art. 2091 c.c. ovverosia quale creditore del contrapponendo, quindi, solo pretese di carattere CP_5 petitorio e richiedendo, in via riconvenzionale, il trasferimento della proprietà ex art. 2932
c.c., già rigettata con la più volte citata sentenza definitiva n. 527/08.
- Andava confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva condannato al pagamento del risarcimento in favore dei coniugi tante la Pt_1 Persona_2 pretestuosità ed infondatezza della dedotta efficacia riflessa del giudicato nei confronti degli stessi, quali aventi causa - ex art. 2909 c.c. - a fronte del concorde indirizzo giurisprudenziale secondo cui, sostanziandosi il contenuto del diritto di proprietà nelle facoltà di godimento e di disposizione del bene, tale situazione giuridica era stata pregiudicata per effetto della compressione che dette facoltà avevano subito per effetto dell'altrui dolosa o colposa occupazione abusiva, in quanto tale ingiusta perché priva di titolo.
Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'inibitoria e delle istanze istruttorie, l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Le parti appellate ed si costituivano con comparsa CP_1 Controparte_2 depositata in data 3.10.2016, instando del tutto adesivamente rispetto alle difese della parte appellata Amministrazione Giudiziaria n. 40/2016 RGMP e n. 20/2016 Provv. Seq. e concludevano chiedendo, previo rigetto dell'inibitoria e delle istanze istruttorie, l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello, la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Motivi della decisione
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Ritiene questa Corte che, nei termini che appresso si specificheranno, l'appello non può essere accolto.
A seguito dell'impugnazione proposta da previa dichiarazione Parte_2 dell'inammissibilità dell'inibitoria dell'impugnata sentenza, differito il procedimento dall'udienza del 22.9.2016 a quella del 19.1.2017 per la trattazione, il giudizio veniva rinviato all'udienza del
9.11.2017 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii ex officio, all'udienza del 9.11.2017 la causa veniva rinviata a quella del
17.11.2022 per i medesimi incombenti.
All'esito dell'udienza del 9.2.2023, che era celebrata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., - con svolgimento della trattazione nella forma del “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” in luogo della celebrazione dell'udienza - ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza del 14.2.2023) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza dell'1.07.2023, accertata la mancata regolare notifica dell'atto introduttivo del gravame a , la causa era rimessa sul ruolo ed era assegnato termine fino al 30 luglio Parte_3
2023 per procedere a tale adempimento, rinviando per la trattazione all'udienza del 7 dicembre 2023. È appena il caso di evidenziare che è un litisconsorte necessario atteso che nei suoi CP_5 confronti a formulato domanda riconvenzionale, volta ad ottenere una pronuncia di nullità Pt_2 del contratto di compravendita stipulato tra lo stesso ed il , dante causa dei CP_5 CP_4 coniugi e che il rigetto di tale domanda ha costituito motivo di impugnazione. Persona_2
Con istanza del 13 ottobre 2023, il difensore degli appellati rappresentava di avere Persona_2 provveduto, in data 26.07.2023, a trasmettere presso l'Ufficio Notifiche di Reggio Calabria l'atto di citazione ed il provvedimento del 30.06.2023 per la rinnovazione della notifica, eseguita per il tramite del servizio postale, presso la residenza (Comune di IL) dell'appellato . Controparte_5
Detta notifica non è andata a buon fine, in quanto il destinatario era “sconosciuto” all'indirizzo, come attestato dall'ufficiale postale (cfr. certificato di residenza del 17.07.23 e plico postale spedito il 26.07.2023). Co A seguito di successive indagini, il Comune IL , ha attestato che Controparte_7
, nato a [...] il [...], residente a [...], è morto a Persona_4
Segrate il data 25.07.2023 (cfr. estratto per riassunto di atto di morte).
Per tali motivi, il difensore chiedeva di essere autorizzato a rinotificare l'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c. agli eredi di , deceduto il 25.07.2023, Persona_4 collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, in IL, Piazza
Gramsci, n° 5.
All'udienza del 7 dicembre 2023, ritenuto necessario notificare l'atto di appello agli eredi della parte deceduta, la causa era rinviata all'udienza del 16 maggio 2024, disponendo che la notifica fosse eseguita almeno 90 giorni prima dell'udienza.
Con note depositate in data 16 maggio 2024 ore 9,45, la difesa delle parti appellate CP_8 depositava l'atto di citazione in appello trasmesso per la notifica agli Ufficiali Giudiziari il 02 febbraio
2024.
La notifica, eseguita agli eredi presso l'ultimo domicilio del non andava a buon fine, CP_5 risultando quest'ultimo sconosciuto all'indirizzo indicato.
Pertanto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 maggio 2024, la Corte assegnava alle parti il termine perentorio del 20 luglio 2024 per eseguire la notifica e rinviava la causa alla udienza collegiale del 12 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Nessuna delle parti provvedeva ad effettuare la notifica richiesta entro il termine perentorio assegnato dalla Corte, ne consegue che, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., comma III.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria - in Parte_1 persona del Giudice Unico - n. 401/2016, emessa in data 5.3.2016 e pubblicata in data 8.3.2016, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1.Visto l'art. 291, comma III cod. proc. civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio svolta da remoto (sulla piattaforma Microsoft
Teams), il 27 giugno 2025
La Cons. rel. La Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia MORABITO