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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1646/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4944/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via S. Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031587585000 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 748/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante:'E presente richiama i motivi dell'appello ed insiste sul proprio difetto di legittimazione passiva.
Appellato: Chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ric_1), difeso dal dott. Difensore_1, la sentenza n. 5100/6/2024, emessa dalla sezione VI della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con cui veniva rigettato il ricorso da lui proposto avverso la cartella di pagamento n. 02820230031587585000.
Con la suddetta cartella viene richiesto per l'anno 2017 il pagamento dell'importo di euro 3.064.224,30 quali sanzioni pecuniarie in virtù del prodromico atto di contestazione n. TF7CO01000369/2023) presuntivamente notificato il 18/5/2023.
Espone l'appellante che la suddetta cartella è illegittima in quanto scaturisce dalla qualifica imputatagli in maniera del tutto errata e smentita dai fatti di amministratore di fatto della società unipersonale Soc_1 srl ed ha per oggetto le sanzioni già irrogate alla società con l'avviso di accertamento n. TF7030100302/2023 e l'atto di contestazione n. TF7CO0100219/2023, entrambi relativi all'anno di imposta 2017 per cui non sono a lui riconducibili.
Eccepisce l'appellante che la richiamata qualifica di amministratore di fatto è stata esclusa dalle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 583/07/2024 e 580/07/2024, così come confermate dalla successive sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania
n. 5338/01/2024 e 5339/01/2024, per cui contesta la pretesa tributaria in quanto illegittima e non dovuta.
L'appellante, pertanto, impugna la su indicata sentenza in quanto non ha esaminato tale contestazione e nulla ha statuito sulla sua legittimazione e sull'inesistenza di qualunque rapporto con l'indicata società Soc_1
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha rilevato la definitività della pretesa impositiva in virtù della regolare e tempestiva notifica del prodromico atto sanzionatorio consegnato a mani proprie dell'appellante in data 18/8/2023 e non impugnato nei termini di legge, indi divenuto definitivo, l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante in quanto relativi solo al suo difetto di legittimazione processuale ed ha provveduto alla ricostruzione della genesi storica della vicenda fraudolenta che ha portato all'emissione della suddetta cartella di pagamento chiedendo, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
L'atto di appello è stato trattato all'udienza del 13 febbraio 2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte non può che rilevare, in rigetto dei motivi di appello e in conferma della sentenza di primo grado, la definitività degli atti antecedenti alla notifica della cartella di pagamento (avviso di irrogazione sanzioni n. TF7050100678/2023) consegnato a mani proprie dell'appellante in data 18/5/2023, (come da documentazione già versata agli atti del procedimento di primo grado) non impugnato nei termini di legge e divenuto definitivo.
'E da osservare, inoltre, come giustamente rimarcato dalla parte resistente Agenzia delle Entrate che parte appellante nulla contesta e nulla dice sul suddetto atto di irrogazione delle sanzioni a lui intestato direttamente ed a lui personalmente consegnato.
Per cui non può che essere affermata la definitività della pretesa impositiva su cui nulla contesta l'appellante che si limita ad insistere sul proprio difetto di legittimazione passiva e sull'inesistenza della propria qualifica di amministratore di fatto, elemento di giudizio che in questa sede non può essere esaminato in quanto oggetto del merito della vicenda.
Esso non può essere in alcun modo trattato potendo vertere l'odierna impugnazione solo ed esclusivamente su vizi della sola c artella di pagamento che non vengono assolutamente contestati, così come risulta del tutto secondaria la ricostruzione storica della genesi da cui scaturisce l'avviso di irrogazione delle sanzioni in quanto oramai cristallizzatosi e resosi definitivo.
Deve essere considerato, infatti, che, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, la cartella di pagamento quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o a maggior ragione ad altro di analogo tenore), non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù, quindi, dell'art. 19, co. 3, d.lgs.
n. 546/92, tale atto è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass.,
Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252;
Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073).
Risultano, inoltre, del tutto ininfluenti al fine dell'esame della vicenda le due richiamate sentenza depositate dall'appellante, esse hanno giustamente statuito sul difetto di legittimazione processuale dell'appellante che aveva personalmente impugnato due atti diretti alla società Soc_1 (trattandosi del mero amministratore di fatto e non avendo, quindi, alcuna legittimazione) in cui non aveva alcuna veste e per di più i due suddetti atti non hanno alcun collegamento con il presupposto avviso di irrogazione da cui scaturisce l'impugnata cartella di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
12000,00
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4944/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via S. Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230031587585000 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 748/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante:'E presente richiama i motivi dell'appello ed insiste sul proprio difetto di legittimazione passiva.
Appellato: Chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ric_1), difeso dal dott. Difensore_1, la sentenza n. 5100/6/2024, emessa dalla sezione VI della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con cui veniva rigettato il ricorso da lui proposto avverso la cartella di pagamento n. 02820230031587585000.
Con la suddetta cartella viene richiesto per l'anno 2017 il pagamento dell'importo di euro 3.064.224,30 quali sanzioni pecuniarie in virtù del prodromico atto di contestazione n. TF7CO01000369/2023) presuntivamente notificato il 18/5/2023.
Espone l'appellante che la suddetta cartella è illegittima in quanto scaturisce dalla qualifica imputatagli in maniera del tutto errata e smentita dai fatti di amministratore di fatto della società unipersonale Soc_1 srl ed ha per oggetto le sanzioni già irrogate alla società con l'avviso di accertamento n. TF7030100302/2023 e l'atto di contestazione n. TF7CO0100219/2023, entrambi relativi all'anno di imposta 2017 per cui non sono a lui riconducibili.
Eccepisce l'appellante che la richiamata qualifica di amministratore di fatto è stata esclusa dalle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 583/07/2024 e 580/07/2024, così come confermate dalla successive sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania
n. 5338/01/2024 e 5339/01/2024, per cui contesta la pretesa tributaria in quanto illegittima e non dovuta.
L'appellante, pertanto, impugna la su indicata sentenza in quanto non ha esaminato tale contestazione e nulla ha statuito sulla sua legittimazione e sull'inesistenza di qualunque rapporto con l'indicata società Soc_1
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha rilevato la definitività della pretesa impositiva in virtù della regolare e tempestiva notifica del prodromico atto sanzionatorio consegnato a mani proprie dell'appellante in data 18/8/2023 e non impugnato nei termini di legge, indi divenuto definitivo, l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante in quanto relativi solo al suo difetto di legittimazione processuale ed ha provveduto alla ricostruzione della genesi storica della vicenda fraudolenta che ha portato all'emissione della suddetta cartella di pagamento chiedendo, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
L'atto di appello è stato trattato all'udienza del 13 febbraio 2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte non può che rilevare, in rigetto dei motivi di appello e in conferma della sentenza di primo grado, la definitività degli atti antecedenti alla notifica della cartella di pagamento (avviso di irrogazione sanzioni n. TF7050100678/2023) consegnato a mani proprie dell'appellante in data 18/5/2023, (come da documentazione già versata agli atti del procedimento di primo grado) non impugnato nei termini di legge e divenuto definitivo.
'E da osservare, inoltre, come giustamente rimarcato dalla parte resistente Agenzia delle Entrate che parte appellante nulla contesta e nulla dice sul suddetto atto di irrogazione delle sanzioni a lui intestato direttamente ed a lui personalmente consegnato.
Per cui non può che essere affermata la definitività della pretesa impositiva su cui nulla contesta l'appellante che si limita ad insistere sul proprio difetto di legittimazione passiva e sull'inesistenza della propria qualifica di amministratore di fatto, elemento di giudizio che in questa sede non può essere esaminato in quanto oggetto del merito della vicenda.
Esso non può essere in alcun modo trattato potendo vertere l'odierna impugnazione solo ed esclusivamente su vizi della sola c artella di pagamento che non vengono assolutamente contestati, così come risulta del tutto secondaria la ricostruzione storica della genesi da cui scaturisce l'avviso di irrogazione delle sanzioni in quanto oramai cristallizzatosi e resosi definitivo.
Deve essere considerato, infatti, che, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, la cartella di pagamento quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o a maggior ragione ad altro di analogo tenore), non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù, quindi, dell'art. 19, co. 3, d.lgs.
n. 546/92, tale atto è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass.,
Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252;
Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073).
Risultano, inoltre, del tutto ininfluenti al fine dell'esame della vicenda le due richiamate sentenza depositate dall'appellante, esse hanno giustamente statuito sul difetto di legittimazione processuale dell'appellante che aveva personalmente impugnato due atti diretti alla società Soc_1 (trattandosi del mero amministratore di fatto e non avendo, quindi, alcuna legittimazione) in cui non aveva alcuna veste e per di più i due suddetti atti non hanno alcun collegamento con il presupposto avviso di irrogazione da cui scaturisce l'impugnata cartella di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
12000,00