TRIB
Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CONTENZIOSO IN MATERIA LAVORO
****
Il Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, nella causa civile iscritta al n. 409 del 2024 RG, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti,
- Ricorrente - NEI CONFRONTI DI
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2 difeso
- Resistente –
**** ha pronunciato la seguente ORDINANZA RILEVATO che la causa è stata introdotta a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 e che, pertanto, secondo la novella legislativa le questioni di competenza devono essere decise con ordinanza ai sensi dell'art. 279, c. 1, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 22002 del 2012); EVIDENZIATO che, con ricorso ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, CP_2
ha chiesto, previa sospensione della esecutività, l'accerta
[...] declaratoria di inefficacia dell'avviso di addebito indicato nell'atto introduttivo del giudizio e di intervenuta prescrizione dei crediti azionati, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite;
RILEVATO che la parte resistente ovvero l' ha eccepito, in via preliminare, CP_3
l'incompetenza per territorio del Giudice adito, per essere competente il Tribunale di Pisa, in ragione della residenza in Cascina, in Provincia di Pisa del ricorrente, il quale è lavoratore autonomo e non può essere assimilato al datore di lavoro ai sensi dell'art. 444, c. 3, c.p.c. Inoltre, l'Ente previdenziale ha messo in evidenza l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto , con vittoria di spese e competenze di lite;
EVIDENZIATO che questo Giudice all'udienza del 30 Gennaio 2025, stante l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall' ha sollecitato il CP_3 contraddittorio sulla questione, concedendo termi articolare difese e rinviando all'udienza del 27 Marzo 2025; CONSIDERATO che, all'esito di tale udienza, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e la parte ricorrente ha aderito all'eccezione di incompetenza per territorio, chiedendo termine per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Pisa;
OSSERVATO che l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata tempestivamente dall' sia fondata e meritevole di accoglimento. CP_3
Inf controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, c. 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma sancisce che, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, la competenza territoriale del Tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., sentt. n. 15417 del 2020; n. 20578 del 2016; n. 23141 del 2011); RILEVATO che l'oggetto del contendere concerne contributi artigiani e che il ricorrente rientra nella categoria dei lavoratori autonomi cui si applica il comma 1 e non il comma 3 dell'art. 444 c.p.c. e che, pertanto, competente territorialmente è il Tribunale del luogo in cui risiede il ricorrente, la cui residenza risulta essere in Cascina, Pisa;
EVIDENZIATO che, conclusivamente ed in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito tempestivamente formulata dall' nella memoria CP_3 costitutiva, va statuita l'incompetenza per territorio ribunale adito, essendo competente il Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del lavoro, non potendo, per tali motivi, questo Giudice valutare né l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, né profili di merito;
EVIDENZIATO che con l'ordinanza con la quale il Giudice chiude il giudizio innanzi a sé si deve provvedere in ordine alle spese giudiziali anche se non è deciso alcun profilo di merito;
CONSIDERATO che la parte ricorrente ha chiesto nelle note difensive autorizzate e a verbale di udienza che ne sia disposta la compensazione e che l' sul punto, non ha fatto opposizione;
CP_3 EVIDENZIATO che, a riguardo, in ragione della condotta processuale assunta dalle parti possono ritenersi sussistenti i presupposti per procedere ad una compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018),
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Trento, in funzione di Giudice del lavoro, essendo competente a decidere il Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del lavoro;
2) assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Giudice dichiarato competente, pari a tre mesi dal deposito del presente provvedimento;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Si comunichi. Trento, 27 Marzo 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli