Articolo 6 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2362
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25 dicembre 1952
Art. 6.
Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l' art. 10, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , e' aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprieta' contadine.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1952