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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9343 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 25.9.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
759/2025 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. Sara Toschi Parte_1
RICORRENTI
E
pagina 1 di 8 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971; accertamento dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che, con domanda presentata in data 24.5.2023, aveva chiesto l'accertamento della condizione di invalida ai fini dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, nonché dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- che sottoposta a visita in data 23.1.2024, non era le stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni sanitarie per l'assegno di invalidità ex art. 13
L. 118/1971, né lo stato di disabilità grave.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante le prestazioni in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata, quindi, disposta ed effettuata consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento pagina 2 di 8 dell'assegno di invalidità civile;
il CTU, Dott. ha escluso Persona_1
la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, nonché dello stato di disabilità grave.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , CP_2
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Quindi, disposta una nuova CTU medico-legale, si è discussa e decisa la causa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce dei rilievi formulati nell'atto introduttivo e nella consulenza tecnica di parte, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando il Dott. Persona_2
Giova, prima ancora di richiamare gli esiti dell'accertamento peritale, premettere che l'art. 13 della legge n. 118 del 1971 stabilisce la concessione di un assegno mensile "agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non pagina 3 di 8 svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste". Ciò posto, la valutazione dell'incidenza funzionale delle infermità o menomazioni rilevate sulla sua capacità lavorativa va operata sulla scorta delle indicazioni contenute nella Tabella allegata al D.M. del 5.02.1992 e operando, per le patologie non tabellate, l'assimilazione in via analogica quelle esplicitamente tabellate, ai sensi di quanto espressamente previsto nelle note introduttive della stessa Tabella. Deve aggiungersi poi che, secondo le tabelle in questione non si deve tener conto delle patologie con invalidità inferiore al 10% purché non concorrenti.
Tanto premesso, deve rilevarsi poi che il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita e visitata la ricorrente, ha così relazionato:
“Trattasi di un soggetto di sesso femminile, dell'età di anni 49 (all'epoca della presentazione della domanda amministrativa - 24/05/2023), affetto da: sclerosi multipla;
disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso in terapia farmacologica.
Da tutto quanto sopra esposto, appare evidente che le patologie riscontrate a carico della ricorrente siano in grado di incidere sulla sua capacità di lavoro.
Per quanto riguarda la quantizzazione dell'inabilità, si deve tener conto che in presenza di concorso-coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto, ricordando che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle “tecniche a scalare”.
Nel caso in oggetto, a mente delle tabelle di legge, è possibile valutare la sclerosi multipla con il 60% (cfr cod. 7335), il disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso in terapia farmacologica con il 40% (cfr cod. 2206)
pagina 4 di 8 (i valori percentuale non derivanti da codici riportati nelle tabelle di legge, sono ricavati con criterio di analogia dalla valutazione di patologie, riportate nelle tabelle stesse, con simile incidenza sull'autonomia del soggetto)
Come già sopra ricordato non risulta possibile eseguire una semplice somma aritmetica dei vari valori, ma utilizzando la formula a scalare per menomazioni coesistenti si può arrivare ad una valutazione complessiva del 76% in ambito di invalidità civile.
Circa la decorrenza dell'invalidità, in considerazione di quanto sin qui esposto e tenuto conto dei presupposti fisiopatologici delle patologie accertate, nonché della documentazione esibita, si ritiene che tale valutazione possa essere considerata a decorrere dal 01/06/2024.
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro.
Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno, e questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale
o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.
Il quadro patologico descritto riduce l'autonomia personale del soggetto, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, configurando i requisiti di handicap grave di cui alla Legge 104/92, articolo 3, comma 3.
Infatti l'impatto delle patologie documentate e delle menomazioni rilevate durante le operazioni peritali, appare quantitativamente sufficiente a
pagina 5 di 8 determinare la necessità dell'intervento assistenziale permanente indispensabile per la concessione del beneficio richiesto.
Per quanto riguarda la decorrenza, tenuto conto delle patologie obiettivate, della documentazione medica esibita e dei presupposti fisiopatologici delle infermità in oggetto, si ritiene corretto concederla dal 01/06/2024.
La decorrenza delle valutazioni sopra espresse (01/06/2024) è scaturita dall'analisi della documentazione medica prodotta. E' possibile identificare i requisiti sanitari per le valutazioni sopra riportate, solamente alle certificazioni psichiatriche dell'ottobre 2024; non risulta depositata ulteriore documentazione medica precedente comprovante il quadro clinico.
Non risultando corretto far coincidere le condizioni cliniche certificate con il giorno della visita e delle compilazioni dei certificati, appare compatibile che tali condizioni cliniche possano essere state presenti fin dal 01/06/2024”.
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal 1° giugno 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L.
118/1971, nonché nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso pagina 6 di 8 invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Le spese di lite del giudizio di ATP possono essere compensate nella misura della metà, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento, successiva alla presentazione della domanda amministrativa, ma antecedente all'introduzione del giudizio, ponendosi a carico dell' la restante metà delle spese di difesa CP_2
di parte ricorrente, liquidata come in dispositivo.
Le spese del presente giudizio, di opposizione agli esiti dell'ATP, vanno invece poste integralmente a carico dell' , sempre avuto riguardo alla CP_2
decorrenza dell'accertamento.
Per le medesime ragioni, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste integralmente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 1° giugno 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971, nonché nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente la metà delle spese della fase CP_2
di ATP, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
pagina 7 di 8 - condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente CP_2
giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in euro 2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 25.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 25.9.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
759/2025 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. Sara Toschi Parte_1
RICORRENTI
E
pagina 1 di 8 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971; accertamento dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che, con domanda presentata in data 24.5.2023, aveva chiesto l'accertamento della condizione di invalida ai fini dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, nonché dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- che sottoposta a visita in data 23.1.2024, non era le stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni sanitarie per l'assegno di invalidità ex art. 13
L. 118/1971, né lo stato di disabilità grave.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante le prestazioni in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata, quindi, disposta ed effettuata consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento pagina 2 di 8 dell'assegno di invalidità civile;
il CTU, Dott. ha escluso Persona_1
la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, nonché dello stato di disabilità grave.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , CP_2
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Quindi, disposta una nuova CTU medico-legale, si è discussa e decisa la causa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce dei rilievi formulati nell'atto introduttivo e nella consulenza tecnica di parte, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando il Dott. Persona_2
Giova, prima ancora di richiamare gli esiti dell'accertamento peritale, premettere che l'art. 13 della legge n. 118 del 1971 stabilisce la concessione di un assegno mensile "agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non pagina 3 di 8 svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste". Ciò posto, la valutazione dell'incidenza funzionale delle infermità o menomazioni rilevate sulla sua capacità lavorativa va operata sulla scorta delle indicazioni contenute nella Tabella allegata al D.M. del 5.02.1992 e operando, per le patologie non tabellate, l'assimilazione in via analogica quelle esplicitamente tabellate, ai sensi di quanto espressamente previsto nelle note introduttive della stessa Tabella. Deve aggiungersi poi che, secondo le tabelle in questione non si deve tener conto delle patologie con invalidità inferiore al 10% purché non concorrenti.
Tanto premesso, deve rilevarsi poi che il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita e visitata la ricorrente, ha così relazionato:
“Trattasi di un soggetto di sesso femminile, dell'età di anni 49 (all'epoca della presentazione della domanda amministrativa - 24/05/2023), affetto da: sclerosi multipla;
disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso in terapia farmacologica.
Da tutto quanto sopra esposto, appare evidente che le patologie riscontrate a carico della ricorrente siano in grado di incidere sulla sua capacità di lavoro.
Per quanto riguarda la quantizzazione dell'inabilità, si deve tener conto che in presenza di concorso-coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto, ricordando che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle “tecniche a scalare”.
Nel caso in oggetto, a mente delle tabelle di legge, è possibile valutare la sclerosi multipla con il 60% (cfr cod. 7335), il disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso in terapia farmacologica con il 40% (cfr cod. 2206)
pagina 4 di 8 (i valori percentuale non derivanti da codici riportati nelle tabelle di legge, sono ricavati con criterio di analogia dalla valutazione di patologie, riportate nelle tabelle stesse, con simile incidenza sull'autonomia del soggetto)
Come già sopra ricordato non risulta possibile eseguire una semplice somma aritmetica dei vari valori, ma utilizzando la formula a scalare per menomazioni coesistenti si può arrivare ad una valutazione complessiva del 76% in ambito di invalidità civile.
Circa la decorrenza dell'invalidità, in considerazione di quanto sin qui esposto e tenuto conto dei presupposti fisiopatologici delle patologie accertate, nonché della documentazione esibita, si ritiene che tale valutazione possa essere considerata a decorrere dal 01/06/2024.
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro.
Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno, e questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale
o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.
Il quadro patologico descritto riduce l'autonomia personale del soggetto, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, configurando i requisiti di handicap grave di cui alla Legge 104/92, articolo 3, comma 3.
Infatti l'impatto delle patologie documentate e delle menomazioni rilevate durante le operazioni peritali, appare quantitativamente sufficiente a
pagina 5 di 8 determinare la necessità dell'intervento assistenziale permanente indispensabile per la concessione del beneficio richiesto.
Per quanto riguarda la decorrenza, tenuto conto delle patologie obiettivate, della documentazione medica esibita e dei presupposti fisiopatologici delle infermità in oggetto, si ritiene corretto concederla dal 01/06/2024.
La decorrenza delle valutazioni sopra espresse (01/06/2024) è scaturita dall'analisi della documentazione medica prodotta. E' possibile identificare i requisiti sanitari per le valutazioni sopra riportate, solamente alle certificazioni psichiatriche dell'ottobre 2024; non risulta depositata ulteriore documentazione medica precedente comprovante il quadro clinico.
Non risultando corretto far coincidere le condizioni cliniche certificate con il giorno della visita e delle compilazioni dei certificati, appare compatibile che tali condizioni cliniche possano essere state presenti fin dal 01/06/2024”.
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal 1° giugno 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L.
118/1971, nonché nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso pagina 6 di 8 invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Le spese di lite del giudizio di ATP possono essere compensate nella misura della metà, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento, successiva alla presentazione della domanda amministrativa, ma antecedente all'introduzione del giudizio, ponendosi a carico dell' la restante metà delle spese di difesa CP_2
di parte ricorrente, liquidata come in dispositivo.
Le spese del presente giudizio, di opposizione agli esiti dell'ATP, vanno invece poste integralmente a carico dell' , sempre avuto riguardo alla CP_2
decorrenza dell'accertamento.
Per le medesime ragioni, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste integralmente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 1° giugno 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971, nonché nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente la metà delle spese della fase CP_2
di ATP, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
pagina 7 di 8 - condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente CP_2
giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in euro 2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 25.9.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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