Articolo 16 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
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Versione
7 maggio 1968
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23 giugno 1969
Art. 16. (Documenti e controlli sanitari per il personale della scuola materna statale)

Il personale di ruolo e non di ruolo della scuola materna statale, prima della assunzione in servizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari richiesti per l'assunzione in servizio del personale della scuola elementare statale.
Il personale addetto alle scuole materne statali e' obbligato, inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali per prevenire il contagio di malattie diffusive. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 23 giugno 1969