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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1576/2022
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1576/2022, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Ventrella ed elettivamente _1 domiciliata presso il suo studio in Lucera e , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Achille Stanziale del foro di Foggia;
contro
, in proprio e nella qualità di procuratore generale di CP_1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Di Cicco e
[...] Controparte_3
Deborah Di Bitonto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
CP_4
- contumace -
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 26.9.2024.
Fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale di Foggia, CP_3
e , quest'ultimo in proprio e quale procuratore generale di
[...] CP_1 CP_2
chiedevano dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione per
[...] notar (rep. 19096 – racc. 9718), compiuto da a favore di Per_1 _1 sua figlia . Parte_2
Si costituivano e con distinte comparse, per chiedere il _1 Parte_2 rigetto della domanda e, quanto a , per eccepire preliminarmente la _1 sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. pagina 1 di 9 Con ordinanza depositata in data 14.10.2022, pubblicata in pari data, il Giudice del
Tribunale di Foggia evidenziava:
- che gli istanti avevano agito nella qualità di creditori di , per crediti _1 relativi sia a spese di giudizio in cui erano risultati vittoriosi (pari a complessivi €
13.421,92, liquidati nella sentenza di primo grado n. 372/2015 e nella pronuncia di appello n. 2066/2019), sia in relazione al controvalore dei frutti non goduti (e ritraibili a partire dall'annata agraria 2000/2001) dai terreni loro attribuiti – e non ancora rilasciati - sulla base del testamento per notar del 1991, riconosciuto valido in luogo di un Per_2 altro dichiarato nullo;
- che quel che rilevava, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., era la sussistenza, in capo a chi agiva, anche di una semplice aspettativa e/o ragione di credito meramente potenziale, perché era solo la possibilità del creditore di agire esecutivamente, sulla recuperata garanzia patrimoniale, che restava subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta;
- che non rilevava dunque, nella specie, che i crediti vantati si fondassero su una sentenza non ancora passata in giudicato, non essendo l'azione revocatoria un'azione di accertamento (nemmeno incidentale) della pretesa creditoria;
- che, nello specifico, era evidente da un lato che ogni questione relativa alla spettanza, quantificazione dei frutti non goduti ed eventuale manleva, doveva essere affrontata esclusivamente nella sede cognitiva a ciò deputata;
e, dall'altro, che non ostava, per la procedibilità dell'azione, la circostanza che fosse tuttora pendente il ricorso per
Cassazione proposto da avverso la sentenza d'appello n. 2066/2019; _1
- che ricorrevano tutti presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ovvero l'eventus damni, posto che il resistente , dopo aver acquisito nel corso del giudizio di primo _1 grado l'intero patrimonio del fratello , ricomprendente anche i beni oggetto della CP_5 donazione compiuta in favore di questi con atto per notar del 26/07/2000, poi Per_3 dichiarato nullo con le citate pronunce, in virtù di scritture private di compravendita aveva donato alla figlia , un mese prima del deposito della pronuncia d'appello n. Pt_2
2066/19, la quasi totalità dei cespiti di sua proprietà, costituiti dai beni di maggior valore
(terreni e fabbricati urbani del valore complessivo dichiarato in atto di € 362.200), ivi compresa l'azienda cerealicola corrente in Lucera, alla loc. Reggente, con relative attrezzature;
- che, a fronte della notevole variazione patrimoniale intervenuta, il debitore, benchè ne avesse l'onere, non aveva sufficientemente dimostrato che, nonostante l'atto dispositivo,
pagina 2 di 9 il suo patrimonio residuo avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire l'agevole soddisfacimento delle ragioni del creditore, essendosi spogliato, senza corrispettivo, dei beni di maggior valore a lui intestati e rimanendo proprietario unicamente della p.lla 325, sub 3, fg., 147, costituita da una piccola area di sedime, una rimessa di mezzi agricoli, due depositi e una tettoia siti in agro di Lucera, il cui valore era ben modesto, ove rapportato non solo all'entità del preteso credito di circa € 400.000,00 vantato dagli istanti, ma anche alle concrete caratteristiche del compendio rimasto in proprietà;
- che era emerso, dalla perizia di parte a firma del geom. , che i beni in questione Per_4 erano piccoli e vetusti immobili rurali costruiti nel lontano 1975, dall'ignoto stato manutentivo, i cui valori unitari a metro quadro risultavano enormemente distanti dalla omogenea stima (400 €/mq con coefficiente di abbattimento del 20%) compiuta dal perito di parte, senza alcuna differenziazione in base alle diverse tipologie dei beni valutati;
- che l'impugnato atto del 4/09/2019 aveva determinato un chiaro depauperamento, senza alcuna contropartita, del patrimonio del debitore, che - in quanto parte del giudizio ereditario sfociato nelle due sentenze innanzi indicate - non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio che, in tal modo, arrecava alle ragioni degli istanti;
- che si era resa in altri termini molto più difficoltosa ed incerta la realizzazione del credito, senza che occorresse a tal fine espletare una CTU ai fini della precisa quantificazione del valore di mercato dell'unico cespite rimasto intestato al T_
;
[...]
- che, quanto al requisito soggettivo, essendo il credito vantato dagli istanti senz'altro anteriore rispetto alla donazione contestata, esso si esauriva nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza - od agevole conoscibilità - del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben poteva essere provata in via presuntiva;
- che, nella specie, rilevavano la tempistica dell'atto, compiuto appena un mese prima della pronuncia d'appello, la complessiva portata della dismissione attuata, che faceva seguito a quella già compiuta dall'altro coerede in pendenza del giudizio Persona_5 di primo grado, lo stretto rapporto di parentela (padre/figlia) esistente tra il donante e la donataria.
Tanto premesso, accoglieva il ricorso e condannava i resistenti al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 9 Avverso tale provvedimento, interponevano tempestivo appello e _1
, i quali esponevano che la motivazione in base alla quale il primo Giudice Parte_2 aveva ritenuto di non esaminare l'eccezione di inesistenza del credito, con conseguente pretestuosità della ragione di credito vantata, non era condivisibile, stante il fatto che aveva denegato, ad essi appellanti, la possibilità di far valere l'eccezione di possesso di buona fede di cui all'art. 1147 c.c.
Con un secondo motivo di appello, evidenziavano che il primo giudice aveva errato nel respingere l'eccezione di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., posto che la causa avente ad oggetto la declaratoria di nullità della donazione e/o del testamento dichiarati nulli prima dal Tribunale di Foggia e poi dalla Corte di Appello, rivestiva carattere pregiudiziale rispetto all'azione revocatoria.
Ne derivava che il primo Giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione della causa pregiudiziale, pendente presso la Suprema
Corte, laddove aveva invece ugualmente deciso la causa ignorando tutte le difese ed i fatti allegati, consegnando una motivazione meramente apparente, basata su richiami giurisprudenziali.
Tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata inammissibile la domanda proposta ex art. 2901 c.c. dagli appellati.
Si costituivano , in proprio e nella qualità di procuratore generale di CP_1 CP_2
e , che resistevano all'appello evidenziandone per un
[...] Controparte_3 verso l'inammissibilità e, per altro verso, la totale infondatezza.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
26.9.2024, dove veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che, pur avendo la difesa di evidenziato, nelle note di Parte_2 precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa ex art. 352, secondo comma, c.p.c., con riproposizione dell'istanza al presidente della Corte di Appello alla scadenza dei termini per il deposito delle note di replica, dette note non sono state depositate e l'istanza non è stata reiterata al Presidente della Corte, non risultando detta istanza nel fascicolo telematico e neppure da ricerca effettuata dalla cancelleria presso la
Segreteria della Corte.
Ne deriva che, avendo il legislatore (nella formulazione della norma ratione temporis applicabile) previsto il sistema della doppia istanza, previsto dall'art. 275 c.p.c. per le cause di primo grado devolute al Collegio, deve concludersi che l'istanza di discussione pagina 4 di 9 non possa essere accolta, non essendo sufficiente la mera reiterazione in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica (v. Cass. 4638/2017).
Ciò posto, può ora esaminarsi il merito dell'appello.
Con un primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che il primo Giudice aveva disatteso la loro richiesta di accertamento dell'inesistenza del credito vantato dagli istanti, essendosi limitato ad evidenziare che il giudizio revocatorio non è un giudizio di accertamento dell'esistenza del credito e che, quel che rileva, “ … è anche una mera aspettativa o ragione di credito meramente potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta”; di conseguenza, non aveva neppure esaminato la questione della pretestuosità e/o inesistenza della ragione di credito vantata, osservando che “… ogni questione relativa alla spettanza, quantificazione dei frutti non goduti ed eventuale manleva, doveva essere affrontata esclusivamente nella sede cognitiva a ciò deputata.
In particolare, gli appellanti si sono richiamati alle difese svolte nel giudizio di primo grado, dove avevano rimarcato che nessuna norma successoria prevede che i coeredi, beneficiati in un primo momento da un testamento pubblico e/o da una donazione che aveva disposto in loro favore (per una parte) dei beni del testatore e/o del donante, dovessero poi non solo rilasciare i beni in favore di altri coeredi, beneficiati dal nuovo assetto successorio in forza di giudicato, ma anche risarcire i coeredi definitivi della mancata percezione dei frutti goduti sino a quel momento e ritraibili dagli immobili produttivi.
Il motivo, a parere della Corte, è infondato.
Va premesso che, con sentenza n. 372/15 del Tribunale di Foggia, integralmente confermata dalla Corte di Appello (con sentenza n. 2066/19), è stata accertata l'invalidità degli atti dispositivi posti in essere dal de cuius ( ), dante causa di Persona_6
e di;
per l'effetto, è stato dichiarato valido il Persona_5 _1 precedente testamento per notar del 1991. Per_7
Con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Foggia (Rg.
1130/2021), , e hanno agito per CP_1 Controparte_2 Controparte_3 ottenere la condanna di e al rilascio dei fondi rustici _1 Persona_5 loro attribuiti in forza di testamento successivamente dichiarato invalido, con riserva di promuovere giudizio di rendiconto per tutti i frutti non percepiti, di cui non era possibile pagina 5 di 9 determinare l'ammontare (che, ragionevolmente, assommavano a € 382.767,68 come quantificati dall'annata agraria 2000/2001).
Ora, avendo gli appellati agito per il rilascio di beni in forza di una pronuncia giudiziale integralmente confermata in sede di appello, pur volendo ritenere che _1 fosse stato immesso nel possesso dei beni ereditari in buona fede (in forza di testamento successivo poi dichiarato invalido), detta condizione permaneva solo sino al momento della notifica della domanda di restituzione dei beni medesimi, determinando la proposizione, nei confronti del possessore, di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose, il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente “obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti” (v. Cass.
10646/24 tra le tante).
Si è anche chiarito (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21505 del 20/08/2019) che "l'art. 1147
c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari;
ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari (...) può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.".
Ora, non può sostenersi che la ragione di credito e/o aspettativa vantata dai germani con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. costituisse una ragione meramente T_ pretestuosa e/o inesistente, né il giudice di prime cure poteva porsi – ed in questo è la corretta ratio della decisione – il problema di determinare esattamente l'ammontare del credito vantato, stante la natura del giudizio revocatorio (che non è un giudizio di accertamento della esistenza del credito), stante la possibilità per il creditore di agire anche in forza di una mera aspettativa e/o ragione di credito.
Costituisce, invero, principio consolidato quello per cui ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria.
L'art. 2901 c.c. è stato infatti inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
pagina 6 di 9 Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione.
Nella specie, il credito derivante dalle spese giudiziali è certo, liquido ed esigibile, mentre la ragione di credito per il pagamento dei frutti ritraibili dai fondi rustici assegnati (e non rilasciati) agli appellati, pur non essendo liquido (e cioè determinato nel suo preciso ammontare) nè esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria, è nondimeno certamente sussistente.
Il che è sufficiente per l'accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901, avendo il primo giudice valutato:
a) la consistenza del credito vantato dal creditore;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto, nonché il presupposto soggettivo della scientia damni.
Venendo adesso al secondo motivo, esso si è incentrato sulla mancata sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Suprema corte, essendo stata impugnata la sentenza della Corte di Appello (n. 2066/19) che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia (n. 372/15) che, a sua volta, ha dichiarato la validità del testamento del 1991 per notaio e l'invalidità del testamento e della donazione per Per_7 notar del 2000. Per_3
Anche questo motivo è chiaramente infondato.
La Suprema Corte ha affermato l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice od eventuale, ed è del tutto consolidato l'orientamento che esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo.
In tal senso, è stato ritenuto che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è
pagina 7 di 9 stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. testualmente, Cass., 3, 17/12/2013, n. 28155; Cass. 3, 14/5/2013 n.
11573; Cass., 1 12/7/2013 n. 17257; Cass. 3, 10/2/2016 n. 2673; Cass. Sez. 3,
12/02/2020, n. 3375).
Pertanto, del tutto correttamente, in base ai ricordati principi, il Tribunale ha escluso la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Peraltro, con ordinanza n. 5047/2024 (depositata dagli appellati con le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.9.2024), la Suprema Corte ha respinto il ricorso di T_
avverso la sentenza n. 2066/19, per cui è passata in giudicato sia la statuizione
[...] sulla validità del testamento per notaio del 1991 che la statuizione sulla inefficacia Per_7 del testamento e della donazione per notar del 2000, in forza dei quali Per_3 T_
e erano entrati in possesso dei beni dell'asse ereditario.
[...] Persona_5
Ne deriva che l'eccezione di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., oltre che infondata per le ragioni suesposte, è venuta meno (per difetto di interesse) per effetto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 5047/2024.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano la decisione di primo grado sostenendo che “il presunto credito è stato erroneamente ideato su un complesso immobiliare del tutto diverso da quello di fatto detenuto e posseduto da T_
, perché condiviso con dal punto di vista temporale”.
[...] Persona_5
Il motivo, di difficile intellegibilità, si appalesa assorbito dal primo, posto che si è detto che viene tutelata una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Peraltro, nel caso di specie, il fatto che il complesso immobiliare posseduto dal T_
fosse “condiviso” con l'altro coerede (rispetto al quale le
[...] Persona_5 sentenze del Tribunale di Foggia e della Corte di Appello sono diventate definitive per mancata impugnazione) non determina alcun significativo elemento di novità per ritenere che sia inesistente la ragione di credito nei confronti del . _1
pagina 8 di 9 Ne deriva che l'appello è totalmente infondato, per cui deve essere confermata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Foggia depositato in data 14.10.2022, pubblicata in pari data.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo (valore indeterminabile, parametri minimi data la non complessità della causa, fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisione).
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e _1
contro , in proprio e nella qualità di procuratore generale di Parte_2 CP_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Controparte_2 Controparte_3 depositata in data 14.10.2022, pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado di lite in favore dei convenuti, che liquida nella complessiva somma di €
4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di CP_4
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1576/2022, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Ventrella ed elettivamente _1 domiciliata presso il suo studio in Lucera e , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Achille Stanziale del foro di Foggia;
contro
, in proprio e nella qualità di procuratore generale di CP_1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Di Cicco e
[...] Controparte_3
Deborah Di Bitonto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
CP_4
- contumace -
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 26.9.2024.
Fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale di Foggia, CP_3
e , quest'ultimo in proprio e quale procuratore generale di
[...] CP_1 CP_2
chiedevano dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione per
[...] notar (rep. 19096 – racc. 9718), compiuto da a favore di Per_1 _1 sua figlia . Parte_2
Si costituivano e con distinte comparse, per chiedere il _1 Parte_2 rigetto della domanda e, quanto a , per eccepire preliminarmente la _1 sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. pagina 1 di 9 Con ordinanza depositata in data 14.10.2022, pubblicata in pari data, il Giudice del
Tribunale di Foggia evidenziava:
- che gli istanti avevano agito nella qualità di creditori di , per crediti _1 relativi sia a spese di giudizio in cui erano risultati vittoriosi (pari a complessivi €
13.421,92, liquidati nella sentenza di primo grado n. 372/2015 e nella pronuncia di appello n. 2066/2019), sia in relazione al controvalore dei frutti non goduti (e ritraibili a partire dall'annata agraria 2000/2001) dai terreni loro attribuiti – e non ancora rilasciati - sulla base del testamento per notar del 1991, riconosciuto valido in luogo di un Per_2 altro dichiarato nullo;
- che quel che rilevava, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., era la sussistenza, in capo a chi agiva, anche di una semplice aspettativa e/o ragione di credito meramente potenziale, perché era solo la possibilità del creditore di agire esecutivamente, sulla recuperata garanzia patrimoniale, che restava subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta;
- che non rilevava dunque, nella specie, che i crediti vantati si fondassero su una sentenza non ancora passata in giudicato, non essendo l'azione revocatoria un'azione di accertamento (nemmeno incidentale) della pretesa creditoria;
- che, nello specifico, era evidente da un lato che ogni questione relativa alla spettanza, quantificazione dei frutti non goduti ed eventuale manleva, doveva essere affrontata esclusivamente nella sede cognitiva a ciò deputata;
e, dall'altro, che non ostava, per la procedibilità dell'azione, la circostanza che fosse tuttora pendente il ricorso per
Cassazione proposto da avverso la sentenza d'appello n. 2066/2019; _1
- che ricorrevano tutti presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ovvero l'eventus damni, posto che il resistente , dopo aver acquisito nel corso del giudizio di primo _1 grado l'intero patrimonio del fratello , ricomprendente anche i beni oggetto della CP_5 donazione compiuta in favore di questi con atto per notar del 26/07/2000, poi Per_3 dichiarato nullo con le citate pronunce, in virtù di scritture private di compravendita aveva donato alla figlia , un mese prima del deposito della pronuncia d'appello n. Pt_2
2066/19, la quasi totalità dei cespiti di sua proprietà, costituiti dai beni di maggior valore
(terreni e fabbricati urbani del valore complessivo dichiarato in atto di € 362.200), ivi compresa l'azienda cerealicola corrente in Lucera, alla loc. Reggente, con relative attrezzature;
- che, a fronte della notevole variazione patrimoniale intervenuta, il debitore, benchè ne avesse l'onere, non aveva sufficientemente dimostrato che, nonostante l'atto dispositivo,
pagina 2 di 9 il suo patrimonio residuo avesse conservato valore e caratteristiche tali da garantire l'agevole soddisfacimento delle ragioni del creditore, essendosi spogliato, senza corrispettivo, dei beni di maggior valore a lui intestati e rimanendo proprietario unicamente della p.lla 325, sub 3, fg., 147, costituita da una piccola area di sedime, una rimessa di mezzi agricoli, due depositi e una tettoia siti in agro di Lucera, il cui valore era ben modesto, ove rapportato non solo all'entità del preteso credito di circa € 400.000,00 vantato dagli istanti, ma anche alle concrete caratteristiche del compendio rimasto in proprietà;
- che era emerso, dalla perizia di parte a firma del geom. , che i beni in questione Per_4 erano piccoli e vetusti immobili rurali costruiti nel lontano 1975, dall'ignoto stato manutentivo, i cui valori unitari a metro quadro risultavano enormemente distanti dalla omogenea stima (400 €/mq con coefficiente di abbattimento del 20%) compiuta dal perito di parte, senza alcuna differenziazione in base alle diverse tipologie dei beni valutati;
- che l'impugnato atto del 4/09/2019 aveva determinato un chiaro depauperamento, senza alcuna contropartita, del patrimonio del debitore, che - in quanto parte del giudizio ereditario sfociato nelle due sentenze innanzi indicate - non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio che, in tal modo, arrecava alle ragioni degli istanti;
- che si era resa in altri termini molto più difficoltosa ed incerta la realizzazione del credito, senza che occorresse a tal fine espletare una CTU ai fini della precisa quantificazione del valore di mercato dell'unico cespite rimasto intestato al T_
;
[...]
- che, quanto al requisito soggettivo, essendo il credito vantato dagli istanti senz'altro anteriore rispetto alla donazione contestata, esso si esauriva nella cd. scientia damni, intesa come semplice conoscenza - od agevole conoscibilità - del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben poteva essere provata in via presuntiva;
- che, nella specie, rilevavano la tempistica dell'atto, compiuto appena un mese prima della pronuncia d'appello, la complessiva portata della dismissione attuata, che faceva seguito a quella già compiuta dall'altro coerede in pendenza del giudizio Persona_5 di primo grado, lo stretto rapporto di parentela (padre/figlia) esistente tra il donante e la donataria.
Tanto premesso, accoglieva il ricorso e condannava i resistenti al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 9 Avverso tale provvedimento, interponevano tempestivo appello e _1
, i quali esponevano che la motivazione in base alla quale il primo Giudice Parte_2 aveva ritenuto di non esaminare l'eccezione di inesistenza del credito, con conseguente pretestuosità della ragione di credito vantata, non era condivisibile, stante il fatto che aveva denegato, ad essi appellanti, la possibilità di far valere l'eccezione di possesso di buona fede di cui all'art. 1147 c.c.
Con un secondo motivo di appello, evidenziavano che il primo giudice aveva errato nel respingere l'eccezione di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., posto che la causa avente ad oggetto la declaratoria di nullità della donazione e/o del testamento dichiarati nulli prima dal Tribunale di Foggia e poi dalla Corte di Appello, rivestiva carattere pregiudiziale rispetto all'azione revocatoria.
Ne derivava che il primo Giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione della causa pregiudiziale, pendente presso la Suprema
Corte, laddove aveva invece ugualmente deciso la causa ignorando tutte le difese ed i fatti allegati, consegnando una motivazione meramente apparente, basata su richiami giurisprudenziali.
Tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata inammissibile la domanda proposta ex art. 2901 c.c. dagli appellati.
Si costituivano , in proprio e nella qualità di procuratore generale di CP_1 CP_2
e , che resistevano all'appello evidenziandone per un
[...] Controparte_3 verso l'inammissibilità e, per altro verso, la totale infondatezza.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
26.9.2024, dove veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che, pur avendo la difesa di evidenziato, nelle note di Parte_2 precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa ex art. 352, secondo comma, c.p.c., con riproposizione dell'istanza al presidente della Corte di Appello alla scadenza dei termini per il deposito delle note di replica, dette note non sono state depositate e l'istanza non è stata reiterata al Presidente della Corte, non risultando detta istanza nel fascicolo telematico e neppure da ricerca effettuata dalla cancelleria presso la
Segreteria della Corte.
Ne deriva che, avendo il legislatore (nella formulazione della norma ratione temporis applicabile) previsto il sistema della doppia istanza, previsto dall'art. 275 c.p.c. per le cause di primo grado devolute al Collegio, deve concludersi che l'istanza di discussione pagina 4 di 9 non possa essere accolta, non essendo sufficiente la mera reiterazione in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica (v. Cass. 4638/2017).
Ciò posto, può ora esaminarsi il merito dell'appello.
Con un primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che il primo Giudice aveva disatteso la loro richiesta di accertamento dell'inesistenza del credito vantato dagli istanti, essendosi limitato ad evidenziare che il giudizio revocatorio non è un giudizio di accertamento dell'esistenza del credito e che, quel che rileva, “ … è anche una mera aspettativa o ragione di credito meramente potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta”; di conseguenza, non aveva neppure esaminato la questione della pretestuosità e/o inesistenza della ragione di credito vantata, osservando che “… ogni questione relativa alla spettanza, quantificazione dei frutti non goduti ed eventuale manleva, doveva essere affrontata esclusivamente nella sede cognitiva a ciò deputata.
In particolare, gli appellanti si sono richiamati alle difese svolte nel giudizio di primo grado, dove avevano rimarcato che nessuna norma successoria prevede che i coeredi, beneficiati in un primo momento da un testamento pubblico e/o da una donazione che aveva disposto in loro favore (per una parte) dei beni del testatore e/o del donante, dovessero poi non solo rilasciare i beni in favore di altri coeredi, beneficiati dal nuovo assetto successorio in forza di giudicato, ma anche risarcire i coeredi definitivi della mancata percezione dei frutti goduti sino a quel momento e ritraibili dagli immobili produttivi.
Il motivo, a parere della Corte, è infondato.
Va premesso che, con sentenza n. 372/15 del Tribunale di Foggia, integralmente confermata dalla Corte di Appello (con sentenza n. 2066/19), è stata accertata l'invalidità degli atti dispositivi posti in essere dal de cuius ( ), dante causa di Persona_6
e di;
per l'effetto, è stato dichiarato valido il Persona_5 _1 precedente testamento per notar del 1991. Per_7
Con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Foggia (Rg.
1130/2021), , e hanno agito per CP_1 Controparte_2 Controparte_3 ottenere la condanna di e al rilascio dei fondi rustici _1 Persona_5 loro attribuiti in forza di testamento successivamente dichiarato invalido, con riserva di promuovere giudizio di rendiconto per tutti i frutti non percepiti, di cui non era possibile pagina 5 di 9 determinare l'ammontare (che, ragionevolmente, assommavano a € 382.767,68 come quantificati dall'annata agraria 2000/2001).
Ora, avendo gli appellati agito per il rilascio di beni in forza di una pronuncia giudiziale integralmente confermata in sede di appello, pur volendo ritenere che _1 fosse stato immesso nel possesso dei beni ereditari in buona fede (in forza di testamento successivo poi dichiarato invalido), detta condizione permaneva solo sino al momento della notifica della domanda di restituzione dei beni medesimi, determinando la proposizione, nei confronti del possessore, di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose, il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente “obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti” (v. Cass.
10646/24 tra le tante).
Si è anche chiarito (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21505 del 20/08/2019) che "l'art. 1147
c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari;
ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari (...) può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.".
Ora, non può sostenersi che la ragione di credito e/o aspettativa vantata dai germani con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. costituisse una ragione meramente T_ pretestuosa e/o inesistente, né il giudice di prime cure poteva porsi – ed in questo è la corretta ratio della decisione – il problema di determinare esattamente l'ammontare del credito vantato, stante la natura del giudizio revocatorio (che non è un giudizio di accertamento della esistenza del credito), stante la possibilità per il creditore di agire anche in forza di una mera aspettativa e/o ragione di credito.
Costituisce, invero, principio consolidato quello per cui ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria.
L'art. 2901 c.c. è stato infatti inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
pagina 6 di 9 Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione.
Nella specie, il credito derivante dalle spese giudiziali è certo, liquido ed esigibile, mentre la ragione di credito per il pagamento dei frutti ritraibili dai fondi rustici assegnati (e non rilasciati) agli appellati, pur non essendo liquido (e cioè determinato nel suo preciso ammontare) nè esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria, è nondimeno certamente sussistente.
Il che è sufficiente per l'accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901, avendo il primo giudice valutato:
a) la consistenza del credito vantato dal creditore;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto, nonché il presupposto soggettivo della scientia damni.
Venendo adesso al secondo motivo, esso si è incentrato sulla mancata sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Suprema corte, essendo stata impugnata la sentenza della Corte di Appello (n. 2066/19) che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia (n. 372/15) che, a sua volta, ha dichiarato la validità del testamento del 1991 per notaio e l'invalidità del testamento e della donazione per Per_7 notar del 2000. Per_3
Anche questo motivo è chiaramente infondato.
La Suprema Corte ha affermato l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice od eventuale, ed è del tutto consolidato l'orientamento che esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo.
In tal senso, è stato ritenuto che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è
pagina 7 di 9 stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. testualmente, Cass., 3, 17/12/2013, n. 28155; Cass. 3, 14/5/2013 n.
11573; Cass., 1 12/7/2013 n. 17257; Cass. 3, 10/2/2016 n. 2673; Cass. Sez. 3,
12/02/2020, n. 3375).
Pertanto, del tutto correttamente, in base ai ricordati principi, il Tribunale ha escluso la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Peraltro, con ordinanza n. 5047/2024 (depositata dagli appellati con le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.9.2024), la Suprema Corte ha respinto il ricorso di T_
avverso la sentenza n. 2066/19, per cui è passata in giudicato sia la statuizione
[...] sulla validità del testamento per notaio del 1991 che la statuizione sulla inefficacia Per_7 del testamento e della donazione per notar del 2000, in forza dei quali Per_3 T_
e erano entrati in possesso dei beni dell'asse ereditario.
[...] Persona_5
Ne deriva che l'eccezione di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., oltre che infondata per le ragioni suesposte, è venuta meno (per difetto di interesse) per effetto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 5047/2024.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano la decisione di primo grado sostenendo che “il presunto credito è stato erroneamente ideato su un complesso immobiliare del tutto diverso da quello di fatto detenuto e posseduto da T_
, perché condiviso con dal punto di vista temporale”.
[...] Persona_5
Il motivo, di difficile intellegibilità, si appalesa assorbito dal primo, posto che si è detto che viene tutelata una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Peraltro, nel caso di specie, il fatto che il complesso immobiliare posseduto dal T_
fosse “condiviso” con l'altro coerede (rispetto al quale le
[...] Persona_5 sentenze del Tribunale di Foggia e della Corte di Appello sono diventate definitive per mancata impugnazione) non determina alcun significativo elemento di novità per ritenere che sia inesistente la ragione di credito nei confronti del . _1
pagina 8 di 9 Ne deriva che l'appello è totalmente infondato, per cui deve essere confermata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Foggia depositato in data 14.10.2022, pubblicata in pari data.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo (valore indeterminabile, parametri minimi data la non complessità della causa, fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisione).
All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e _1
contro , in proprio e nella qualità di procuratore generale di Parte_2 CP_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Controparte_2 Controparte_3 depositata in data 14.10.2022, pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado di lite in favore dei convenuti, che liquida nella complessiva somma di €
4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di CP_4
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
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