Articolo 11 della Legge 18 ottobre 1977, n. 793
Articolo 10
Versione
17 novembre 1977
Art. 11.
Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' o l'improcedibilita' del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile , per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.

Entrata in vigore il 17 novembre 1977
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