Art. 11.
Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' o l'improcedibilita' del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile , per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.
Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' o l'improcedibilita' del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile , per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.