Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3386/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
2031/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data
09/09/2020, vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente Avv.
[...] [...]
con sede legale in Altamura (BA) alla Via O. Serena n. Parte_2
13, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Piacente e P.IVA_1
dall'Avv. Roberta Marano
APPELLANTE
E con sede Controparte_1
in Casapulla (CE), via Appia n. 205, C.F. , in persona del P.IVA_2
Pagina 1
Leonardo Petti e Francesco Malatesta
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.5.2016, la Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa
[...]
Maria Capua Vetere, la Controparte_2
lamentando vari vizi del contratto di mutuo sottoscritto in data 18.3.2009 per l'importo di € 800.000.000,00. Chiedeva, quindi, di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
"In via principale e nel merito:
- accertare e/o dichiarare l'usurarietà dell'interesse moratorio applicato al contratto, dichiarandone la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c.;
- accertare e/o dichiarare, per l'effetto, la nullità di tutte le clausole relative al costo del mutuo (dal tasso di interesse al piano di ammortamento) in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e pertanto la non debenza di alcuna somma a titolo di interesse, corrispettivo, convenzionale, di mora o di qualsivoglia altra specie o natura e, pertanto, condannare la banca convenuta alla restituzione e remunerazione del prestito pari ad euro 278.794,20 oltre interessi legali dai singoli incassi ed interessi ex D.L. 132/2014 (art. 1284, IV comma, c.c.) dalla domanda, adeguando il piano di ammortamento per quanto ancora a scadere per le rate successive al dicembre 2015;
Pagina 2 In via subordinata, comunque accertare e dichiarare la violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria ed in particolare dell'art.
117 TUB, commi 4 e 6, nonché dell'art. 1284 c.c. per i motivi esposti in Par narrativa sub capo 1 (difformità in peius dell' ), dichiarando la nullità di tutte le clausole relative al costo del mutuo (dal tasso di interesse al piano di ammortamento) e rimodulando il piano di ammortamento stesso sulla base di un tasso ricalcolato al tasso sostitutivo cui all'art. 117, comma 7, TUB, ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia ad un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante, e condannando l'istituto di credito alla restituzione di quanto, di volta in volta, percepito in esubero pari salvo errori od omissioni ad Euro 226.864,73 oltre interessi legali dai singoli incassi ed interessi ex D.L. 132/2014 ( art. 1284, IV comma, c.c.) dalla domanda, adeguando il piano di ammortamento per quanto ancora a scadere per le rate successive al dicembre 2015;
In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria ed in particolare dell'art. 117 TUB unitamente alla violazione dell'art. 6 della delibera Cicr del 2 febbraio
2000 e dell'art. 1284 c.c. per i motivi esposti in narrativa sub capo 2, accertando e dichiarando la nullità, o comunque l'inefficacia, di tutte le clausole relative al costo del mutuo (dal tasso al piano di ammortamento) e rimodulando il piano di ammortamento sulla base del disposto dell'art.
117, comma 7, TUB, ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, su un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante, e condannando l'istituto di credito alla restituzione di quanto, di volta in volta, percepito in esubero pari salvo errori od omissioni ad Euro 226.864,73 oltre interessi legali dai singoli
Pagina 3 incassi ed interessi ex D.L. 132/2014 ( art. 1284, IV comma, c.c.) dalla domanda, adeguando il piano di ammortamento per quanto ancora a scadere per le rate successive al dicembre 2015;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore dei legali antistatari, tenuto conto anche dell'assenza della controparte al procedimento di conciliazione obbligatoria”.
Si costituiva in giudizio la che Parte_1
contestava tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso chiedendo, per l'effetto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare tutte le domande proposte dalla società attrice in quanto generiche, inammissibili e del tutto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte, nonché sfornite di prova;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, laddove l'Ill.mo G.I. ritenesse applicabile anche agli interessi di mora il rispetto delle soglie ex L.108/96, e venisse rilevato il superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora pattuito in contratto, disporre
l'automatica sostituzione del tasso di mora eventualmente applicato dalla banca in corso di rapporto con il tasso di interesse corrispettivo;
3) condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di causa”.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva svolta anche una CTU contabile, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, così provvedeva: “accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e per
l'effetto ridetermina la somma ancora dovuta da parte attrice in favore di parte convenuta in euro 255.797,39, di cui 0,00 per interessi, 248.970,77 per capitale e 6.826,62 per oneri;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro € 13.430,00 a titolo di onorari di giudizio Contributo Unificato e per il diritto fisso
Pagina 4 nonché spese generali al 15%, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv. Leonardo Petti Avv. Francesco
Malatesta; pone definitivamente a carico di parte convenuta ed in solido nei confronti dell'ausiliario il PAGAMENTO delle SPESE relative alla
CONSULENZA TECNICA d'UFFICIO, già complessivamente liquidate”.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.10.2020, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 2031/2020 Controparte_2
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, formulando vari motivi di gravame così rubricati:
1) errata valutazione e determinazione da parte del giudice di primo grado Part dell' applicato al contratto di mutuo;
2) errata valutazione del giudice di primo grado dell'applicabilità dell'art. 117, comma 6, TUB in caso di difformità del TAEG pattuito rispetto a quello applicato;
3) erronea valutazione da parte del giudice di primo grado del superamento della soglia usura del tasso di mora alla luce della sentenza delle SSUU della Corte di Cassazione n. 19597 del 2020;
4) contraddittorietà nella parte motiva: l'eventuale usurarietà del tasso di mora non esclude l'applicabilità del tasso corrispettivo - il giudice di primo grado ha azzerato gli interessi;
5) la condanna al pagamento delle spese - le spese della ctu contabile.
L'appellante ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere la presente impugnazione e, pertanto, riformare la sentenza n.
2031/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Di Salvo, in data 4.9.2020, depositata e pubblicata il 9.9.2020, notificata in data 9.9.2020, resa
Pagina 5 nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. R.G. 6355/2016, accogliendo per l'effetto le seguenti conclusioni:
1) in accoglimento del I motivo di appello: determinare l' Pt_4
applicato al contratto di mutuo secondo i principi sanciti dagli artt. 2 e 3 del D.M. Tesoro 8.7.1992, escludendo, quindi, il premio annuo relativo alla polizza assicurativa incendio (pari ad € 2.256,40 annui);
2) in accoglimento del II motivo di appello: accertare e dichiarare che la eventuale indicazione in contratto di un ISC/TAEG non corrispondente a quello applicato non costituisce violazione dell'art. 117 del TUB, con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma;
3) in accoglimento del III motivo di appello: accertare e dichiarare che, alla luce di quanto sancito dalla sentenza n. 19597 del 18.9.2020 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il tasso soglia di mora per la categoria di operazioni “mutui a tasso fisso” per il periodo 1.1.2009 –
31.3.2009 non era dell'8,085% bensì dell'11,23% (ovvero [5,39 +
2,1]x1,5) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il tasso di mora pattuito in contratto pari al 9,12% era ricompreso nell'ambito del tasso soglia di mora;
4) in accoglimento del IV motivo di appello: accertare e dichiarare che, alla luce di quanto sancito dalla sentenza n. 19597 del 18.9.2020 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'eventuale superamento del tasso soglia di mora non esclude l'applicazione del tasso di interesse corrispettivo e, per l'effetto, in caso di superamento del tasso soglia di mora da parte dell'interesse di mora, disporre il ricalcolo del mutuo mediante applicazione del tasso di interesse corrispettivo;
5) in conseguenza dell'accoglimento del presente gravame: riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il debito
Pagina 6 residuo del mutuo fondiario stipulato in data 18.3.2009 (9521/4946) dalla con la , alla data del Controparte_1 CP_3
31.12.2015, è pari ad € 527.764,95 (euro 278.794,18 + 248.970,77);
6) in accoglimento del V motivo di appello: in riforma dei capi 2 e 3 del dispositivo della sentenza n. 2031/2020, condannare la
[...]
alla restituzione delle somme versate dalla Controparte_1 CP_3
al difensore antistatario Avv. Leonardo Petti a titolo di competenze e spese legali liquidate nella sentenza 2031/2020, nonché al rimborso delle spese di CTU contabile;
condannare la Controparte_1
al pagamento in favore della del compenso e delle spese del
[...] CP_3
giudizio di primo grado, ovvero in subordine compensarle;
7) in ogni caso con condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio;
In via istruttoria: si chiede la rinnovazione e/o integrazione della CTU contabile espletata in primo grado secondo i criteri indicati al punto 7)”
Si è costituita in giudizio la Controparte_1
avanzando le seguenti richieste:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione, emendato l'errore materiale in cui è incorso il
Tribunale ed oggetto del quarto motivo di appello, per tutto quanto esposto in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dei primi due motivi e, comunque, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore dei legali distrattari”.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione,
Pagina 7 assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione dell'appellata di
“inammissibilità per carenza di interesse ad agire in ragione del giudicato formatosi sulla illegittimità dell'interesse convenzionale”.
Assume l'appellata che sin dall'atto di citazione ha lamentato tre specifici vizi del contratto di mutuo, come rappresentati anche dal Tribunale nello svolgimento del processo, e cioè:
1) l'usurarietà del contratto dovuta alla pattuizione di interessi moratori pari al 9,12% superiore alla soglia usura dell'8.085%;
2) la difformità tra il TAEG pattuito del 6,64% ed il TAEG effettivamente applicato al contratto, superiore al concordato, in violazione dell'art. 117, commi IV e VII TUB;
3) assenza dell'indicazione del cd. Tasso Effettivo, ossia il tasso risultante dall'anticipazione mensile delle rate, in violazione dell'art. 6 della Delibera
CICR 9.2.2000 e dell'art. 117 comma VIII TUB in relazione all'art. 3, sez.
III, Circolare 229/1999 (9° aggiornamento 2003).
Assumono gli appellati che su tutte queste domande il Tribunale si è pronunciato, dichiarando rispettivamente:
- la nullità per usurarietà dell'interesse moratorio e la sua sostituzione con il tasso corrispettivo;
- la nullità dell'interesse corrispettivo e la sua sostituzione ex lege con il tasso previsto dall'art. 117 TUB stante: (A) la difformità del TAEG, (B) la difformità del tasso nominale annuo risultante dal tasso pattuito e (C) un
Pagina 8 Tasso Effettivo superiore ai valori risultanti contrattualmente (pag. 13 della sentenza). In particolare sulla terza eccezione relativa al Tasso Effettivo del mutuo, il Tribunale ha puntualmente argomentato come vi sia: la rilevanza non soltanto del tasso nominale espresso su base annua, ma anche del tempo e-o periodicità dei pagamenti fatti e/o previsti nel contratto, poiché è noto che il pagamento infra-annuale di un tasso determinato su base annua comporta un incremento del costo effettivo (TE) del credito rispetto al nominale (TN), secondo la nota formula
TE=(1+TN/n)n-1, dove “n” esprime i periodi dell'anno> (sentenza impugnata pag. 4, secondo capoverso).
A fronte dei principi sopra richiamati il Tribunale, in linea con quanto accertato dal c.t.u., ha quindi statuito che: “il contratto in parola abbia un
TAE/TEG del 6,93% (superiore al 6,12% pattuito quale Tasso Nominale) ed un Tasso Nominale del 6,72%, ben maggiore di quanto negozialmente convenuto. Orbene, va ricalcolato il rapporto dare/avere così come accertato dal CTU …” (sentenza, pag. 13, terzo capoverso).
Il Tribunale, pertanto, si è espressamente pronunciato sulla illegittimità del
Tasso Effettivo che è questione assolutamente distinta dall'ISC o TAEG, seppur comportando i medesimi effetti giuridici, e, anche in ragione di tale vizio, ha ritenuto necessario provvedere alla rimodulazione del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 TUB.
Per le ragioni sopra esposte, sostengono, quindi, gli appellati che, poiché
l'appellante si è limitata a censurare la sentenza nella parte in cui ha Part determinato l' (e, in particolare, nella parte in cui ha determinato tale elemento includendovi i costi assicurativi) e non anche i capi di sentenza relativi alla illegittimità dei tassi corrispettivi in dipendenza di un Tasso
Effettivo e di un Tasso Nominale difformi da quelli indicati
Pagina 9 contrattualmente, ne discende che, anche in caso di accoglimento dell'appello, permarrebbe la nullità dell'interesse convenzionale per il giudicato formatosi in relazione alle ulteriori due irregolarità rilevate dal
Tribunale e non impugnate.
1.1 L'assunto, certamente suggestivo, non risulta condivisibile.
In primo luogo, va rilevato che l'ausiliario del giudice è partito da una diversa quantificazione del TAN pari al 6,72%, per effetto dell'inserimento dei costi iniziali e delle spese periodiche previsti dal contratto rispettivamente in € 8.338,00 e in € 2.256,40 per l'assicurazione incendio.
Alla luce di tale nuovo valore del TAN, il consulente è pervenuto ad un
TAE pari al 6,93% ottenendo, quindi, sulla base del capitale iniziale rideterminato in € 791.662,00 e di una rata mensile di € 6.992,49, un
TAEG (ISC) pari al 7,16% difforme da quello indicato in contratto dove il
TAEG (ISC) è pari al 6,46%.
Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure, nel richiamare il diverso ISC del 7,16% calcolato dal c.t.u. in difformità di quello contrattuale del 6,46%, ha affermato che “la violazione della norma, infatti, non incide solo nell'ambito della responsabilità per inadempimento, ma gravita nell'ambito della nullità per contrasto con una norma imperativa posta a tutela di interessi indisponibili (Conf. Cass. n. 19205 del 2005)”
(pag. 13).
In sostanza, se è vero che il TAN, il TAE ed il TAEG sono concetti diversi tra loro, risulta tuttavia evidente che la rideterminazione del TAN e del
TAE, pure effettuata dal giudice, non è stata considerata di per sé come motivo autonomo di nullità del tasso convenuto ma ha assunto rilievo solo in quanto si è riverberata sulla rideterminazione anche del TAEG/ISC, in cui entrambi sono contenuti. In altri termini, l'affermazione di nullità
Pagina 10 contenuta nella sentenza gravata è correlata solo alla difformità dell' effettivo rispetto a quello negoziale ed il riferimento Pt_4
contenuto subito dopo a tale affermazione all'analoga difformità del TAE e del Tasso Nominale rispetto a quello convenuto, costituisce solo un passaggio argomentativo utilizzato per fondare la precedente conclusione raggiunta in ordine alla nullità della disposizione contrattuale relativa al
TAEG.
Tale conclusione risulta anche la più coerente con la stessa prospettazione della domanda attorea. Difatti, le censure spiegate da parte attrice riguardavano, in disparte dell'asserita usurarietà degli interessi moratori, proprio la difformità del TAEG pattuito rispetto a quello applicato effettivamente e la sola “assenza” dell'indicazione del Tasso Effettivo, ossia il tasso risultante dall'anticipazione mensile delle rate, e non già la difformità – per quest'ultimo - tra quello pattuito e quello applicato.
A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, le due censure avanzate dall'appellante – ossia l'erroneo inserimento nel TAEG del costo della polizza assicurativa incendio e l'inapplicabilità dell'art. 117 TUB in caso di difformità del TAEG pattuito rispetto a quello applicato – sono sì rivolte formalmente contro la rideterminazione del TAEG ma riguardano anche la rideterminazione degli effetti del TAN/TAE a monte. Di guisa che, appare evidente che la volontà dell'appellante di confutare quei due passaggi argomentativi innanzi richiamati non può che essere comune a tutto l'apparato motivazionale della sentenza basato appunto su tali argomentazioni.
Sotto altro aspetto, va considerato che, com'è noto, la differenza sostanziale tra TAN e TAEG risiede nel fatto che il TAN considera solo il tasso di interesse, mentre il TAEG include tutte le spese accessorie legate al
Pagina 11 finanziamento: in pratica, il TAN è sempre inferiore al TAEG perché non tiene conto di costi aggiuntivi che vengono invece inclusi nel calcolo del
TAEG. Ne deriva che i costi iniziali e le spese di assicurazioni potevano più propriamente riguardare la rideterminazione del TAEG anziché del
TAN o del TAE, perché rientravano appunto tra i costi complessivi del finanziamento che vengono in rilievo nella individuazione solo del primo di detti tassi.
Del resto, il ricalcolo del piano di ammortamento è stato effettuato dal consulente d'ufficio applicando il tasso BOT in sostituzione del TAEG e si
è basato proprio sul presupposto che la divergenza tra i tassi pattuiti e quelli applicati fosse dovuta all'inserimento, contestato appunto dall'appellante, delle spese di assicurazione.
2. Ciò posto, risulta assorbente l'esame del secondo motivo di gravame secondo cui la difformità del TAEG pattuito rispetto a quello applicato, pure a prescindere dalla sussistenza di tale difformità, non potrebbe mai comportare l'applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB prevista in ipotesi di nullità delle disposizioni contrattuali che prevedono “tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Come pure non potrebbe trovare applicazione l'art. 125 TUB il quale prevede al quinto comma che
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali:a) il
TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di
Pagina 12 altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.>.
Al riguardo, non può, anzitutto, dubitarsi del fatto che la precisa indicazione del TAEG contenuta in contratto nella misura del 6,46% escluda la possibilità di ritenere che tale clausola sia “assente” o
“indeterminata”. Anche la possibilità dell'assimilazione dell'ipotesi di difformità tra il TAEG pattuito e TAEG applicato, a quella della nullità della clausola non risulta meritevole di adesione.
Osserva, al riguardo, il Collegio che il TAEG costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse né, quindi, di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni (in tal senso, cfr. Cassazione 19/09/2024, n.25199;
03/07/2024, n.18235; 09/12/2021, n.39169).
Più approfonditamente, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, di guisa che non può ad esso applicarsi la disposizione del sesto comma del citato art. 117 TUB relativo appunto ai tassi ed ai prezzi propriamente intesi. Pertanto, la sua mancata indicazione nella forma scritta, come pure la difformità tra TAEG/ISC dichiarato e quello applicato, non sono sanzionate con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che in tali casi non si determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma
Pagina 13 solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Tale conclusione è avvalorata dalla collocazione sistematica della disciplina del TAEG nell'ambito delle relative Circolari della Banca
d'Italia sotto la Sezione II concernente la “Pubblicità e l'informazione precontrattuale” e non nella Sezione III, disciplinante la forma ed il contenuto minimo dei contratti banca.
In altri termini, il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento tale da giustificare l'applicazione del citato art. 117 VI comma, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Pertanto, anche l'erronea indicazione del TAEG non comporta una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo che non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità. Si è, quindi, precisato che, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del
Pagina 14 contratto c.d. "quadro", laddove dà vita, invece,
a responsabilità contrattuale - ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, cioè, va escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (pt. Cass. 31/05/2021, n.15099).
Ne consegue, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta Part della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può, quindi, dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (così Cass.
4597/2023).
Peraltro, la soluzione qui prescelta trova conforto nella necessità di introdurre una espressa previsione di nullità attraverso l'art. 125-bis, comma 6 TUB per l'ipotesi dei contratti al consumo, tra cui non rientra pacificamente il mutuo in esame in cui la parte mutuataria è una società; se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC in tutti i contratti di finanziamento non vi sarebbe stata la necessità di prevedere una un'autonoma sanzione di nullità del TAEG/ISC nello specifico settore del credito al consumo.
Pagina 15 In conclusione, anche a voler ritenere che il costo della polizza assicurativa de qua debba essere considerata nel calcolo del TAEG, la dedotta difformità tra quanto pattuito e quanto applicato non potrebbe mai comportare la nullità della relativa disposizione contrattuale né
l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
3. Per quanto riguarda la censura relativa al carattere usurario degli interessi moratori, il giudice di prime cure, nel recepire le conclusioni svolte sul punto dal CTU, ha affermato che: “alla stipula del contratto per la categoria “mutuo ipotecario a tasso fisso” il valore del tasso soglia era pari al 8,085%”, e che tale limite era stato superato dal tasso moratorio previsto nel contratto di mutuo stipulato inter partes, pari al 9,12%. Il
Tribunale, inoltre, pur ritenendo che il tasso moratorio doveva essere sostituito da quello corrispettivo, ha poi recepito il calcolo operato dal c.t.u. che ha rideterminato la somma ancora dovuta dall'attrice, al netto della differenza di € 278.794,18 già versati, in € 255.797,39, di cui 0,00 per interessi, € 248.970,77 per capitale e € 6.826,62 per oneri.
Parte appellante ha dedotto che il criterio di calcolo adottato dal primo giudice si pone in contrasto con quello affermato dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite nell'ordinanza n. 26286 del 17.10.2019 e poi nella sentenza n. 1957 del 18.9.2020, secondo cui, ai fini della verifica dell'usura dei tassi di mora, i tassi globali medi nel periodo di riferimento, pubblicati con decreti del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 2 comma I della Legge n.
108/1996, devono essere maggiorati di 2,1. Ne consegue che il tasso di soglia per le operazioni “mutui a tasso fisso” temporalmente applicabile non era dell'8,085%, come erroneamente rilevato nella sentenza impugnata, bensì dell'11,23%, quindi ampiamente ricompreso nell'ambito del tasso soglia.
Pagina 16 La censura risulta pienamente condivisibile e conforme all'insegnamento ormai costante della giurisprudenza.
Proprio in ragione della autonomia e diversa funzione degli interessi moratori, sostanzialmente sanzionatoria del colpevole ritardo nell'adempimento del mutuatario e risarcitoria del conseguente danno subito dal mutuante, e conformemente al disposto dell''art. 3 comma 4 del
DM 17/12/2004 (norma riprodotta anche dal DM 20.03.2007), il tasso soglia anti-usura base previsto dai D.M. di riferimento partendo dalla media degli interessi corrispettivi e costi ordinari praticati dai soggetti finanziatori (TAEG), deve essere aumentato per gli interessi moratori di una certa misura da stimarsi in 2,1 punti percentuali, pari alla maggiorazione media contrattualmente stabilita per i casi di ritardo nel pagamento (mora) come individuata dalla indagine della Banca d'Italia e dall'UIC sulla base del campione di intermediari da essi considerato a fini statistici (vedi art. 3 comma 4 del DM 17/12/2004). Il tutto maggiorato del
50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
In applicazione della relativa formula - (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5 - il tasso soglia di mora, nel caso in esame è, come correttamente rilevato dall'appellante, dell'11,23%, quindi nettamente maggiore del tasso di mora convenzionale del 7%. Lo stesso consulente d'ufficio, peraltro, aveva sviluppato tale calcolo in via alternativa senza però recepirlo in quanto, all'epoca, si trattava di un metodo seguito dalla Banca d'Italia come
“prassi interna”, e perciò ritenuto non vincolante.
Del resto, la difesa dell'appellata non ha sostanzialmente contestato tale criterio di calcolo limitandosi ad osservare, anche ai fini delle spese legali, che la pronuncia ex adverso invocata era stata pubblicata dopo la sentenza impugnata.
Pagina 17 Va altresì ad abundantiam rilevato che la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata alla sola eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento.
La loro applicazione, infatti, è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento, per cui la valutazione della usurarietà deve riferirsi separatamente al tasso di mora ed a quello corrispettivo. Ora, ove la dichiarazione di nullità riguardasse unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., il mutuatario avrebbe diritto alla restituzione dei interessi moratori usurari soltanto se effettivamente corrisposti e non dovuti.
Nel caso di specie, l'istante non ha allegato né tantomeno provato,
l'applicazione di interessi di mora che siano stati pagati nel corso del rapporto, neppure ovviamente il loro ammontare.
Deve, quindi, disattendersi anche la decisione adottata dal Tribunale in ordine all'usurarietà del tasso di interessi moratori stabilito nel contratto oggetto di causa.
4. In conclusione, devono essere accolti i motivi di appello e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere interamente respinta la domanda avanzata dalla società attrice. Il che esime dall'affrontare le altre eccezioni sollevate dall'appellante che risultano assorbite in quelle sopra esaminate.
Non può trovare ingresso, invece, la domanda dell'appellante di accertamento del debito residuo del mutuo alla data del 31.12.2005, trattandosi di domanda avanzata per la prima volta nel presente giudizio e, pertanto, preclusa dal divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c.
Deve, infine, disporsi la restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado al difensore di
Pagina 18 controparte, antistatario, nonché al consulente contabile officiato in primo grado.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ritiene equa un'integrale compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto delle incertezze interpretative e delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato, nel tempo, le varie questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2031/2020 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 09/09/2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande avanzate dalla Controparte_1
nei confronti della
[...] Controparte_2
;
[...]
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata in primo grado:
3) condanna l'avv. Leonardo Petti alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma di € 13.917,56 da lui ricevuta nella qualità di difensore antistatario della società appellata, nonché quest'ultima al rimborso di metà delle spese corrisposte al c.t.u. nominato in primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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