Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1941/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1941/2024 R.G. promossa da
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Nicola Tella, Mauro Ferruzzi e Francesco Fabris ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro ( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Alessandra Ponchia e Stefano De Checchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 6-12-2024, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c. innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 2-2-2019 a Conselve (PD) con (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 3, CP_1
Parte I, anno 2019) ed esponeva che: Per
- dall'unione coniugale era nato il figlio il 20-6-2019;
- il Tribunale per i Minorenni di Venezia, nel procedimento instaurato in data 26- Per 10-2020 ex art. 330 e 336 c.c., aveva disposto il divieto di espatrio di e incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere indagini;
- successivamente il aveva promosso innanzi al Tribunale di Rovigo il Pt_1 procedimento di separazione giudiziale, nell'ambito del quale con la sentenza non definitiva n. 132/2022 depositata il 12-2-2022, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e successivamente, con la sentenza definitiva n.
1
- dopo la pronuncia di separazione, a dire del ricorrente, la convenuta aveva ripreso il proprio stile di vita e si era disinteressata delle esigenze del figlio, omettendo di rispettare i tempi d'incontro concordati e portando con sé il minore in luoghi non idonei per il figlio;
- in data 20-11-2024, mentre il si trovava a Milano per lavoro, gli era stato Pt_1 chiesto di rientrare urgentemente, dato che la era stata arrestata in quanto CP_1 colta in possesso di sostanze stupefacenti mentre trasportava a bordo della sua autovettura il figlio, affidato temporaneamente ad un'amica della madre in attesa del rientro del . Pt_1
Il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473bis.15 c.p.c. Segnatamente, domandava l'affidamento super esclusivo del figlio, o in subordine l'affidamento esclusivo dello stesso, nonché la regolamentazione del diritto di visita materno in forma protetta e la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione in merito alla collocazione prevalente del minore presso il padre e all'assegnazione della casa coniugale. Chiedeva inoltre la revoca del proprio obbligo di corrispondere un assegno di 300,00 euro mensili ex art. 337 ter c.c. e, per converso, la determinazione del contribuito al mantenimento del minore da parte della mediante la corresponsione della quota di metà delle spese CP_1 straordinarie. Domandava altresì l'accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta di ottenere un contributo al di lei mantenimento o, in via gradata, la riduzione dell'assegno ex art.156 c.c. a 200,00 euro fintanto che la non fosse CP_1 in grado di reperire un'occupazione retribuita con almeno 1.200,00 euro al mese.
2. All'udienza del 18-12-2024, fissata per l'adozione dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473bis.15 c.p.c., nessuno compariva per parte resistente, per cui il giudice delegato alla trattazione del procedimento disponeva che i Carabinieri della Stazione di Bagnoli di Sopra trasmettessero una sintetica relazione sulle condizioni di vita e sulla condotta della . Fissava nuova udienza alla data del 24-12- CP_1
2024, nella quale la convenuta compariva assistita dal proprio difensore e precisava di essere in attesa della definizione di due procedimenti penali pendenti a suo carico, evidenziando che gli altri erano già stati definiti con richiesta di archiviazione. Affermava, inoltre, di prestare regolare attività lavorativa presso uno studio dentistico e di poter documentare l'esito a lei favorevole dei procedimenti penali a suo carico. Il giudice disponeva pertanto in via temporanea Per che , sino alla decisione sulla emissione dei provvedimenti indifferibili richiesti dal ricorrente, fosse accompagnato presso la residenza della madre e prelevato dalla medesima residenza a cura del . Assegnava alla resistente un termine Pt_1 per il deposito di una memoria e di documenti e al un termine per replicare. Pt_1
2 Fissava infine l'udienza del 17-1-2025 disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. Con ordinanza depositata il 18-1-2025, il giudice delegato alla trattazione della causa, preso atto della rinuncia del all'adozione dei provvedimenti ex Pt_1
473bis.15 c.p.c., dopo aver rilevato il carattere indisponibile dei diritti del minore, Per confermava l'affidamento condiviso di , la sua collocazione presso il padre e le modalità di incontro con la madre stabilite in sede di separazione. Disponeva inoltre che i Servizi Sociali del Comune di San Pietro in Viminario trasmettessero una relazione avente ad oggetto la qualità del rapporto intrattenuto da ciascun genitore con il figlio e la sussistenza di eventuali atteggiamenti denigratori assunti da un genitore nei confronti dell'altro, tali da turbare la serenità del bambino.
4. Con comparsa di risposta depositata il 28-2-2025 si costituiva in giudizio che, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio, contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dal . In ordine Pt_1 alle condotte penalmente rilevanti contestatele, la convenuta deduceva che tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti si erano poi conclusi con richieste di archiviazione, o con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, e di essere stata assolta anche con riferimento agli accadimenti che avevano condotto all'ultimo arresto, in quanto totalmente estranea ai fatti-reato a lei ascritti. A dire della ricorrente, il , nell'allegare gli articoli di stampa prodotti Pt_1 in giudizio, aveva agito con il solo intento di screditare la figura della stessa , CP_1 definendola una madre pericolosa che più volte avrebbe posto il figlio in situazioni di pericolo e addebitandole condotte illecite da lei mai poste in essere. La convenuta esponeva inoltre di essere in possesso di un diploma di odontotecnico e di lavorare come addetta alla segreteria e assistente di poltrona presso uno studio dentistico, con un contratto a tempo determinato. Precisava che la scelta di un lavoro a tempo parziale era stata dettata unicamente dal desiderio di prestare Per ogni cura possibile al figlio , di cui la stessa si era sempre occupata personalmente senza richiedere l'ausilio di terzi.
Dunque, la non si opponeva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, CP_1 Per ma chiedeva l'affidamento condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso di lei, e la regolamentazione del diritto di visita paterno. Domandava altresì che l'assegno ex art. 337ter c.c. a carico del fosse determinato in 350,00 Pt_1 euro, oltre all'intero importo delle spese straordinarie, e che fosse disposto dell'obbligo del ricorrente di contribuire al di lei mantenimento mediante la corresponsione di un assegno di 350,00 euro.
5. All'udienza dell'1-4-2025, fissata ai sensi dell'art 473bis.14 c.p.c., il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata solo dal , Pt_1 in quanto la affermava la propria impossibilità di conciliare la CP_1 regolamentazione del diritto di visita proposta dal giudice con gli impegni di lavoro. Su richiesta delle parti, il giudice fissava quindi una nuova udienza al 27-5-2025,
3 all'esito della quale si riservava per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
6. Con ordinanza depositata l'1-6-2025 è stato disposto l'affidamento condiviso di
, nonché il mantenimento della residenza anagrafica presso quella del Persona_2 padre, e sono stati determinati i tempi e le modalità di permanenza del bambino presso ciascun genitore. Il contributo periodico fisso dovuto dal ricorrente per il mantenimento del figlio è stato stabilito in 600,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e confermato in 350,00 euro l'assegno di mantenimento in favore della . È stata infine revocata la statuizione di cui al punto 7 delle CP_1 conclusioni riportate nella sentenza di separazione n. 314/2023, in cui si vietavano contatti del minore con la sorella della madre e con il relativo compagno, nonché con il fratello della . CP_1
7. In ordine alle istanze istruttorie, il giudice, dopo aver rilevato che entrambe le parti hanno chiesto l'accertamento di indagini da parte della polizia tributaria, ai sensi dell'art. 5, comma 9, L. 898/1970, ha disponeva accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Rovigo in merito alla consistenza patrimoniale delle parti, rimettendo la causa al collegio per l'immediata decisione sullo status.
8. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza non definitiva n. 132/2022, depositata il 12-2-2022 (cfr. doc. 10), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento.
La pronuncia sulle spese di lite è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 1941/2024 R.G. promossa da
, nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 2-2-2019 a Conselve (PD), trascritto nei registri dello stato civile di quel
[...]
Comune al n. 3, Parte I, anno 2019;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- rimette le parti innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza.
4 Così deciso a Rovigo, il 4 giugno 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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