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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11243 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
pendente tra
CF: e cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te dom.ti in Frattamaggiore (NA), Corso Durante, Vico VI n. 7, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Angelo Montuori ( ) che li CodiceFiscale_3 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-OPPONENTI-
e società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano Controparte_1
(TV), Italia, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. e P.IVA_1 per essa, quale sua procuratrice e mandataria in forza di atto per Notaio rep. Persona_1
33171 – racc. 22257 del 11/05/2022, (già già CP_2 CP_3 [...]
, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale Controparte_4 sociale Euro 41.280.000, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona n. , Partita Iva , rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_2 P.IVA_3 in atti, dall'Avv. Antonella Merola (Cod. fisc. e P. Iva ), C.F._4 P.IVA_4 con studio legale in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale - Isola E1 cap. 80143;
-OPPOSTA-
1
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.5.2025
FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18/12/2023, e Parte_1
proponevano opposizione al precetto di pagamento per la somma di Parte_2
Euro 54.090,89 oltre interessi e spese, regolarmente loro notificato ad istanza di CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere
[...]
l'esecuzione, data la sussistenza dei gravi motivi dedotti;
- in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia/nullità dell'atto di precetto nonché degli eventuali atti successivi e conseguenti, per mancanza del titolo presupposto da mutuo ipotecario” , vinte le spese di lite.”.
A sostegno della proposta opposizione deducevano: a) la nullità dell'atto di precetto;
b) la mancata prova del credito;
c) la carenza di legittimazione.
Con comparsa depositata in data 7.3.2024 si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_1
al fine di ottenere il rigetto della domanda, ivi compresa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Denegata la concessione del provvedimento di sospensione e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 6.5.2025 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al vizio della mancata notifica del titolo esecutivo si rileva che i procedimenti esecutivi relativi al credito fondiario seguono le regole ordinarie, previste dagli artt. 569 e ss. cod. proc. civ., ma con le specificazioni previste dall'art. 41 del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico
Bancario).
2 L'art. 41 T.U.B. dispone in particolare che nell'esecuzione riguardante i crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
Peraltro, premessa la possibilità - pacificamente ammessa dalla giurisprudenza – di convertire il credito fondiario affetto da nullità per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, la Suprema Corte a Sezioni Unite (16 novembre 2022, n. 33719) ha chiarito che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), il che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Quanto alla censura relativa all'assenza di prova del credito si evidenzia, a tal fine, la sufficienza della produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario;
quanto alla prova della cessione si evidenzia che all'atto della costituzione in giudizio, ha depositato copia dell'avviso di cessione pubblicato nella GU Parte CP_1
Seconda n.52 del 5-5-2022 e la dichiarazione di che attesta che: 1) in virtù di Controparte_4
contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 3 maggio
2022 ha acquistato pro soluto da i crediti aventi le Controparte_1 Controparte_4
caratteristiche indicate nell'atto di cessione (la “Cartolarizzazione”); 2) nell'ambito della
Cartolarizzazione, dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II n. 52 del 05/05/2022; 3) per effetto della cartolarizzazione Controparte_1
è succeduta, a titolo particolare, in tali diritti di credito già di titolarità di Controparte_4
3 subentrando in ogni sua posizione e/o attività sostanziale e processuale;
4) che tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientra anche il credito vantato nei confronti Controparte_1
di e derivante dal rapporto di finanziamento Parte_1 Parte_2
numero 7369411 di originari euro 62.000,00 a rogito Notaio del 19/05/2009, rep. n. Per_2
83961, racc. n. 5112 – NDG 61366018. CP_ Inoltre, detto NDG è compreso nell'elenco dei crediti ceduti ad consultabile all'indirizzo web https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html indicato nell'avviso di pubblicazione in GU, elenco allegato anche alla comparsa di costituzione e risposta della creditrice.
Quanto al denunciato difetto di titolarità del credito si rileva che, se è pur vero che, in caso di contestazione, la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non è integrata dal solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (da ultimo Cass. 3405 del
6.2.2024), va altresì preso atto, sempre sulla base dell'indirizzo di legittimità (e segnatamente dell'ultimo arresto citato), che “il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito della quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario”. In altri termini, se è pur vero che in caso di specifica contestazione, l'avviso pubblicato sulla G.U. può ex se non essere sufficiente a provare l'attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche per via critica o indiziaria, in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti.
Laddove gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58 TUB consentano - come nel caso di specie - di individuare i rapporti ceduti in base al titolo, od in base all'origine entro una certa data, e vi sia la possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, alcun dubbio può sussistere quanto alla legittimazione attiva della cessionaria (per completezza, si segnala che il medesimo principio è stato affermato di recente, tra le altre, da Cass., I Sezione, N. 1642 del 26.6.2023; dalla Sezione II della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25400 del
12.12.2022 e dalla Sezione III della Suprema Corte, con la Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
L'istanza di verificazione avanzata appare inammissibile dovendo la stessa provenire dalla parte che intende valersi della scrittura disconosciuta;
inoltre, alcun rilievo può riconoscersi
4 alla generica contestazione di conformità della copia all'originale formulata dagli opponenti e superata dalla completezza dell'atto nonché dell'assenza di cancellature o abrasioni e dell'attestazione dell'Archivio Distrettuale di Napoli di conformità della copia all'originale presso di essa esistente.
Ne discende, dunque, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase sommaria, seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11243/2023 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle Parte_1 Parte_2
spese di lite in favore della che si liquidano in €. 10.500,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 28.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
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