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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/07/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 377/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2273/2022, pubblicata in data 22 settembre 2022, resa dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 8784/2019 R.G.), iscritta al n. 373/2023 R.G., avente ad oggetto: Vendita di cose mobili, tra:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Testa e Parte_1
Cesario Pancallo, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Brindicci e CP_1
Mario Assennato, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 30 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato conveniva in CP_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, per dichiarare Parte_1 la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto del 5 ottobre 2018, con il quale l'attore aveva acquistato, dal convenuto, due partite di piantine di finocchi (modello SV5075 e Leonardo F1), con conseguente restituzione dell'importo di euro 20.000,00 (già versato al venditore), oltre al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno e del danno da discredito commerciale patito a seguito della mancata rivendita dei finocchi. Deduceva di avere acquistato dal convenuto, titolare dell'omonima azienda agricola, 140.000 piantine di IN (delle varietà sopra indicate) e l'acquisto era avvenuto con la modalità della “vendita in blocco”, sicché esso aveva ad oggetto le piantine da trapiantare, a cura dell'alienante sui terreni di proprietà del medesimo, con la previsione che l'acquirente le avrebbe acquisite a sviluppo compiuto, per poi rivenderle a terzi. L'alienante aveva peraltro indicato quale termine per la raccolta il mese di ottobre 2018. Il pagamento era avvenuto in due tranches, il 14 settembre 2018 ed il 10 ottobre 2018, e ad esso era seguita l'emissione di regolari fatture da parte dell'alienante. Senonché, recatosi sui luoghi di coltivazione, in data 30 settembre 2018, l'attore si rendeva conto che la merce non era idonea alla vendita, in quanto i finocchi erano già germogliati o si trovavano in evidente stato di marcescenza, le piantine della varietà SV5057FM a fine settembre erano in piena fioritura, mentre quella della varietà Leonardo F1 presentavano ingiallimenti fogliari e vistose marcescenze, come emergeva dalla relazione allegata e, quindi, non erano idonee alla vendita. Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande. Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda e disponeva la risoluzione del contratto di vendita, condannando il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, dell'importo di euro 20.000,00, oltre interessi ed al pagamento delle spese di lite (invece rigettando la domanda risarcitoria). In sostanza, il Tribunale di Foggia:
- ha ritenuto incontroversa la stipula di un accordo tra le parti, avente ad oggetto la vendita delle piantine al prezzo sopraindicato, peraltro versato in due tranches dall'acquirente;
- ha ritenuto provata la presenza dei vizi, come descritti nell'atto di citazione, tenuto conto delle deposizioni dei testimoni e delle risultanze della relazione tecnica;
- non ha ritenuto annullabile il contratto ai sensi dell'art. 1472, comma 2, c.c., perché la cosa futura era già venuta ad esistenza, pur se pag. 2/9 viziata, ma ha ritenuto applicabile l'art. 1490 c.c., ossia la garanzia per i vizi, non esclusa dal fatto che la vendita era avvenuta “a blocco”;
- ha rigettato invece la domanda risarcitoria, in quanto non provata. Avverso la decisione del Tribunale di Foggia ha proposto appello chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda, ex artt. 1490 e 1492 c. c., di risoluzione del con-tratto intercorso tra e CP_1 Parte_1 nel settembre del 2018; 2) conseguentemente rigettare la
[...] domanda di restituzione della somma di €. 20.000,00 versata dal
[...] quale corrispettivo della vendita del prodotto;
3) condannare il CP_1
al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di CP_1 giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati che se ne dichiarano anticipatari. Con riserva di agire in separato giudizio ed all'esito del presente gravame, per la restituzione delle somme versate dall'appellante in esecuzione della sentenza n. 2273/2022”. Si è costituito in giudizio l'appellato che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) RIGETTARE le conclusioni formulate dalla
in persona dell'omonimo titolare e Parte_2 legale rappresentante pro tempore (P.IVA ), con atto di P.IVA_1 appello del 21.03.2023, notificato il successivo 22.03.2023 e depositato in data 27.03.2023, con definitiva conferma della sentenza n.2273/2022 resa - inter partes - dal Giudice del Tribunale di Foggia, II Sezione Civile, Dott. Giuseppe Sciscioli, all'esito del procedimento sub R.G. n.8784/19, in data 22.09.2022, contestualmente pubblicata e mai notificata e definitivo accoglimento delle conclusioni formulate dalla Parte_3
(c.f. , p.iva ), in persona
[...] C.F._1 P.IVA_2 dell'omonimo titolare, con atto di citazione del 10.12.2019, introduttivo del primo grado di giudizio del presente procedimento, come di seguito trascritte: “Accertare e Dichiarare la nullità o, in subordine, comunque la risoluzione, del contratto del 5/10/2018 di acquisto, da parte della DI DI , di due partite di finocchi modello «SV5075» e CP_1
«Leonardo F1» dalla e, Parte_2 conseguentemente, Accertare e Dichiarare il diritto della DI DI
alla restituzione della somma di € 20.000,00 già versata CP_1 alla a titolo di prezzo per ledue Parte_2 partite di finocchi acquistate e, per l'effetto, Condannare quest'ultima a
pag. 3/9 corrispondere, a titolo di restituzione, la somma di € 20.000,00 alla DI DI per le ragioni esposte in narrativa”; 2) CP_1 conseguentemente CONDANNARE l' , Parte_2 in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, alla integrale rifusione, in favore della DI appellata, di spese e competenze legali del presente procedimento d'impugnazione”. Previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 30 maggio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione.
°°°°°°°°° L'appellante, fondamentalmente, ha affidato l'impugnazione ad un unico motivo di appello. Sostiene che, premessa la stipula di un accordo tra le parti (fatto risalire al 4 settembre 2018, data nella quale sono state emesse le fatture), non è stata provata la sua responsabilità per i vizi denunciati (al contrario, essendo provato il rispetto da parte sua dei tempi di piantagione della merce, in relazione agli stessi tempi di consegna all'acquirente). Inoltre, l'accordo delle parti prevedeva che l'obbligo di coltivazione, raccolta ed imballo fosse a carico del compratore, come è provato dalle stesse fatture emesse dalla ditta nel rispetto di quanto previsto Pt_2 dall'art. 62, comma 1, d.l. n. 1/2012, sicché la vendita doveva considerarsi NT
“a blocco”, senza peraltro alcuna contestazione da parte del Ha quindi errato il primo Giudice che ha ritenuto questa circostanza come non escludente la garanzia per i vizi, alla luce, peraltro, del fatto che i vizi non erano stati affatto taciuti dal venditore. A ciò si aggiunga che il compratore ha preso visione della merce e l'ha ritenuta idonea allo scopo cui era destinata, sicché alcuna responsabilità può essere a lui riversata. Vanno quindi riformati i capi della sentenza da questo dipendenti (relativi alla condanna alla restituzione delle somme versate ed alla condanna alle spese di lite). L'appello non è fondato e va quindi rigettato. Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover definire la natura giuridica della c.d. “vendita in blocco” di frutti pendenti, oggetto del contratto stipulato dalle parti in data 5 settembre 2018. Tale contratto deve essere ricondotto al paradigma della vendita di cosa futura ex art. 1472 (in particolare, 1° comma, 2^ parte) c.c. A norma della citata disposizione, il compratore acquista la proprietà dei beni solo con la separazione dei frutti;
la vendita, pertanto, andrebbe pag. 4/9 modulata nel tempo: al momento della stipula sorgono, infatti, solo effetti obbligatori, nello specifico l'obbligo di pagare il prezzo per l'acquirente e l'obbligo per il venditore di far conseguire al compratore l'utilità cui era finalizzato il contratto;
gli effetti reali del contratto – i.e. il trasferimento della proprietà dei frutti – si verificano a norma dell'art. 1472 c.c. al momento della separazione dei frutti dall'albero; nel caso di specie, peraltro, trattandosi di vendita di massa, il compratore acquisisce la proprietà dei beni con la semplice separazione, non essendo necessaria alcuna attività di specificazione.
Ora, l'intera attività istruttoria svolta nel primo grado del giudizio depone proprio nel senso che le parti del contratto avevano stabilito di
“dividersi i compiti”: fondamentalmente, era a carico del la Pt_2 NT coltivazione delle piantine, sul suo fondo ed a carico del la raccolta delle stesse, una volta giunte a maturazione, oltre che il pagamento del prezzo.
Depongono in tal senso, inequivocabilmente, le deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado (il teste ed il teste Tes_1
che hanno riferito che gli accordi erano nel senso che il Tes_2 venditore avrebbe provveduto al ciclo di coltivazione delle piantine, mentre il compratore si sarebbe recato sui fondi del primo per tagliarle e quindi per rivenderle, essendo stato peraltro pattuito che la raccolta sarebbe dovuta avvenire prima del 5 ottobre 2018, data nella quale i prodotti agricoli avrebbero dovuto essere ceduti a terzi per la vendita al dettaglio. Ed ancora più pregnante la deposizione di , ossia colui che vendette Testimone_3 le piantine al quindi del tutto estraneo alle parti, il quale ha Pt_2 riferito di avere constatato che le piantine erano coltivate nel fondo dell'appellante).
E' quindi evidente che alcuna esecuzione anticipata del contratto si è verificata e che pertanto era onere del venditore la coltivazione delle piantine e del compratore il pagamento del prezzo.
Né può deporre in direzione contraria la circostanza, ventilata dall'appellante, che i contratti in esame necessitano di essere stipulati per iscritto, a norma dell'art. 62, comma 1, d.l. n. 1/2012, da leggersi unitamente all'art. 3, D.M. 199 de 19 ottobre 2012 che prevede che gli elementi essenziali della forma scritta di cui al su citato art. 62 possono essere contenuti anche nelle fatture. Sostiene l'appellante che le fatture n. 9 e 10 del 4 settembre 2018, nell'assolvere all'obbligo di cui al citato art. 62, prevedevano che “i lavori di coltivazione, raccolta, imballo e trasporto” fossero tutti a carico della parte acquirente e non, invece, del venditore.
pag. 5/9 L'argomento non è decisivo: in primo luogo, è noto che la fattura commerciale, se contestata, non costituisce prova nei confronti del destinatario (cfr. Corte di cassazione, n. 3581/2024): e così è stato nel caso di specie, come si evince dall'allegato n. 8 alla costituzione e risposta dell'appellato, ossia la comunicazione del 6 novembre 2018, ove egli espressamente contesta la circostanza che la coltivazione fosse a suo carico.
Ma a ben vedere, una attenta lettura dell'art. 3 D.M. 199 del 2012 esprime concetti opposti rispetto a quelli indicati dall'appellante, poiché sancisce che la fattura può essere sufficiente ad integrare la forma scritta richiesta dall'art. 62, comma 1, d.l. n. 1/2012, ma solo ove siano richiamati gli estremi dell'accordo, in questo caso mancanti.
Sicché, si ritorna sempre al punto di partenza, ossia alla circostanza che era a carico del venditore, l'onere della coltivazione, non Pt_2 essendo stato provato il contrario, che non poteva certo essere provato con la mera produzione di un atto unilaterale, quale è la fattura commerciale, contestata dall'altra parte (sul punto, si richiama il precedente: “Data la sua formazione unilaterale, la fattura commerciale rientra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo un mero indizio” (Trib. Cassino, sez. I, 9/05/2023, n.593, recependo, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 4.01.2022, n.128).
Ed ancora, “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a
pag. 6/9 dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Tribunale Latina, sez. I, 13/06/2022, n.1238).
Come sopra evidenziato, le prove testimoniali escusse nel primo grado del giudizio depongono in senso contrario a quello invocato dall'appellante.
Ne consegue che deve darsi per certo che fosse a carico del venditore l'obbligo di coltivazione delle piante.
Ciò posto, non v'è alcun dubbio che al contratto in esame possa e debba essere applicata la disciplina della garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c. (come statuito infatti dalla Corte di cassazione, n. 5202/2007: “Il rimedio della garanzia per vizi, apprestato dall'art. 1490 c.c. a tutela del compratore, opera anche nell'ipotesi della vendita di cosa futura”).
Ora, posto questo principio, va detto che nel caso di specie è provato NT (dalle deposizioni dei testi e oltre che incontestato (cfr. la Tes_1 relazione tecnica della allora parte attrice) che le piantine di IN si presentavano, al momento della raccolta, già con i germogli e finanche in stato di marcescenza, tanto da non risultare più idonee alla vendita, scopo finale del contratto tra le parti.
Posto che, come sopra rilevato, la coltivazione era a carico del venditore e che nessuna prova v'è del fatto che vi fosse stata una sorta di consegna anticipata del bene al compratore, resosi conto della condizione del bene al momento della raccolta (in data 30 settembre 2018, come rilevato dai testi escussi), con l'applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 1490 c.c. deriva la sicura responsabilità del venditore.
Resta solo da esaminare se vi sia una quale forma di responsabilità o corresponsabilità anche del compratore che, secondo l'appellante, aveva avuto modo di rendersi conto della condizione delle piantine di finocchi, già nel mese di luglio 2018, allorquando egli, recatosi nel fondo del venditore, aveva constatato che le piantine erano già state trapiantate, pur in spregio alle buone regole agronomiche che depongono nel senso che la piantumazione non debba avvenire prima dei primi giorni di agosto.
Si è già detto che l'obbligo della coltivazione era a carico del venditore e che non v'è prova di alcun effetto anticipato del contratto, con la conseguenza che il compratore non aveva, e non avrebbe potuto avere, alcun tipo di potere sulla cosa, ad esempio imponendo all'altra parte di svolgere qualsivoglia attività sui beni.
A ciò va aggiunto, peraltro, che allorquando l'appellato constatò che le piantine ertano già state piantate, ossia il 20 luglio 2018, in quel momento non poteva essere presagito alcun vizio della res (ed infatti, il pag. 7/9 teste riferisce che in quel momento le piantine “non avevano Tes_3 ancora effettuato lo sviluppo e non erano ancora pronte per la vendita”, sicché non può in alcun modo ritenersi che già a quella data il vizio fosse in qualche modo fronteggiabile, perché neanche visibile).
A chiusura del cerchio, peraltro, vale la considerazione che la regola di cui all'art. 1491 c.c. (e quindi l'esclusione della garanzia da parte del venditore, se il compratore conosceva i vizi o se questi erano riconoscibili – pure se, come sopra evidenziato il Collegio ritiene che i vizi non lo fossero) presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento della conclusione del contratto e non opera nel caso di vendita di cosa futura o, più in generale, nei casi in cui la consegna del bene sia successiva alla conclusione del contratto.
In conseguenza del rigetto di questo motivo di appello, vanno poi rigettati anche gli altri motivi, in questo assorbiti. Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 377/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2273/2022, resa in data 22 settembre 2022, nel procedimento n. 8784/2019 R.G.;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellato, e liquidate in euro 5.809,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
pag. 8/9 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 377/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2273/2022, pubblicata in data 22 settembre 2022, resa dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 8784/2019 R.G.), iscritta al n. 373/2023 R.G., avente ad oggetto: Vendita di cose mobili, tra:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Testa e Parte_1
Cesario Pancallo, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Brindicci e CP_1
Mario Assennato, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 30 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato conveniva in CP_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, per dichiarare Parte_1 la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto del 5 ottobre 2018, con il quale l'attore aveva acquistato, dal convenuto, due partite di piantine di finocchi (modello SV5075 e Leonardo F1), con conseguente restituzione dell'importo di euro 20.000,00 (già versato al venditore), oltre al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno e del danno da discredito commerciale patito a seguito della mancata rivendita dei finocchi. Deduceva di avere acquistato dal convenuto, titolare dell'omonima azienda agricola, 140.000 piantine di IN (delle varietà sopra indicate) e l'acquisto era avvenuto con la modalità della “vendita in blocco”, sicché esso aveva ad oggetto le piantine da trapiantare, a cura dell'alienante sui terreni di proprietà del medesimo, con la previsione che l'acquirente le avrebbe acquisite a sviluppo compiuto, per poi rivenderle a terzi. L'alienante aveva peraltro indicato quale termine per la raccolta il mese di ottobre 2018. Il pagamento era avvenuto in due tranches, il 14 settembre 2018 ed il 10 ottobre 2018, e ad esso era seguita l'emissione di regolari fatture da parte dell'alienante. Senonché, recatosi sui luoghi di coltivazione, in data 30 settembre 2018, l'attore si rendeva conto che la merce non era idonea alla vendita, in quanto i finocchi erano già germogliati o si trovavano in evidente stato di marcescenza, le piantine della varietà SV5057FM a fine settembre erano in piena fioritura, mentre quella della varietà Leonardo F1 presentavano ingiallimenti fogliari e vistose marcescenze, come emergeva dalla relazione allegata e, quindi, non erano idonee alla vendita. Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande. Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda e disponeva la risoluzione del contratto di vendita, condannando il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, dell'importo di euro 20.000,00, oltre interessi ed al pagamento delle spese di lite (invece rigettando la domanda risarcitoria). In sostanza, il Tribunale di Foggia:
- ha ritenuto incontroversa la stipula di un accordo tra le parti, avente ad oggetto la vendita delle piantine al prezzo sopraindicato, peraltro versato in due tranches dall'acquirente;
- ha ritenuto provata la presenza dei vizi, come descritti nell'atto di citazione, tenuto conto delle deposizioni dei testimoni e delle risultanze della relazione tecnica;
- non ha ritenuto annullabile il contratto ai sensi dell'art. 1472, comma 2, c.c., perché la cosa futura era già venuta ad esistenza, pur se pag. 2/9 viziata, ma ha ritenuto applicabile l'art. 1490 c.c., ossia la garanzia per i vizi, non esclusa dal fatto che la vendita era avvenuta “a blocco”;
- ha rigettato invece la domanda risarcitoria, in quanto non provata. Avverso la decisione del Tribunale di Foggia ha proposto appello chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda, ex artt. 1490 e 1492 c. c., di risoluzione del con-tratto intercorso tra e CP_1 Parte_1 nel settembre del 2018; 2) conseguentemente rigettare la
[...] domanda di restituzione della somma di €. 20.000,00 versata dal
[...] quale corrispettivo della vendita del prodotto;
3) condannare il CP_1
al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di CP_1 giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati che se ne dichiarano anticipatari. Con riserva di agire in separato giudizio ed all'esito del presente gravame, per la restituzione delle somme versate dall'appellante in esecuzione della sentenza n. 2273/2022”. Si è costituito in giudizio l'appellato che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) RIGETTARE le conclusioni formulate dalla
in persona dell'omonimo titolare e Parte_2 legale rappresentante pro tempore (P.IVA ), con atto di P.IVA_1 appello del 21.03.2023, notificato il successivo 22.03.2023 e depositato in data 27.03.2023, con definitiva conferma della sentenza n.2273/2022 resa - inter partes - dal Giudice del Tribunale di Foggia, II Sezione Civile, Dott. Giuseppe Sciscioli, all'esito del procedimento sub R.G. n.8784/19, in data 22.09.2022, contestualmente pubblicata e mai notificata e definitivo accoglimento delle conclusioni formulate dalla Parte_3
(c.f. , p.iva ), in persona
[...] C.F._1 P.IVA_2 dell'omonimo titolare, con atto di citazione del 10.12.2019, introduttivo del primo grado di giudizio del presente procedimento, come di seguito trascritte: “Accertare e Dichiarare la nullità o, in subordine, comunque la risoluzione, del contratto del 5/10/2018 di acquisto, da parte della DI DI , di due partite di finocchi modello «SV5075» e CP_1
«Leonardo F1» dalla e, Parte_2 conseguentemente, Accertare e Dichiarare il diritto della DI DI
alla restituzione della somma di € 20.000,00 già versata CP_1 alla a titolo di prezzo per ledue Parte_2 partite di finocchi acquistate e, per l'effetto, Condannare quest'ultima a
pag. 3/9 corrispondere, a titolo di restituzione, la somma di € 20.000,00 alla DI DI per le ragioni esposte in narrativa”; 2) CP_1 conseguentemente CONDANNARE l' , Parte_2 in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, alla integrale rifusione, in favore della DI appellata, di spese e competenze legali del presente procedimento d'impugnazione”. Previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 30 maggio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione.
°°°°°°°°° L'appellante, fondamentalmente, ha affidato l'impugnazione ad un unico motivo di appello. Sostiene che, premessa la stipula di un accordo tra le parti (fatto risalire al 4 settembre 2018, data nella quale sono state emesse le fatture), non è stata provata la sua responsabilità per i vizi denunciati (al contrario, essendo provato il rispetto da parte sua dei tempi di piantagione della merce, in relazione agli stessi tempi di consegna all'acquirente). Inoltre, l'accordo delle parti prevedeva che l'obbligo di coltivazione, raccolta ed imballo fosse a carico del compratore, come è provato dalle stesse fatture emesse dalla ditta nel rispetto di quanto previsto Pt_2 dall'art. 62, comma 1, d.l. n. 1/2012, sicché la vendita doveva considerarsi NT
“a blocco”, senza peraltro alcuna contestazione da parte del Ha quindi errato il primo Giudice che ha ritenuto questa circostanza come non escludente la garanzia per i vizi, alla luce, peraltro, del fatto che i vizi non erano stati affatto taciuti dal venditore. A ciò si aggiunga che il compratore ha preso visione della merce e l'ha ritenuta idonea allo scopo cui era destinata, sicché alcuna responsabilità può essere a lui riversata. Vanno quindi riformati i capi della sentenza da questo dipendenti (relativi alla condanna alla restituzione delle somme versate ed alla condanna alle spese di lite). L'appello non è fondato e va quindi rigettato. Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover definire la natura giuridica della c.d. “vendita in blocco” di frutti pendenti, oggetto del contratto stipulato dalle parti in data 5 settembre 2018. Tale contratto deve essere ricondotto al paradigma della vendita di cosa futura ex art. 1472 (in particolare, 1° comma, 2^ parte) c.c. A norma della citata disposizione, il compratore acquista la proprietà dei beni solo con la separazione dei frutti;
la vendita, pertanto, andrebbe pag. 4/9 modulata nel tempo: al momento della stipula sorgono, infatti, solo effetti obbligatori, nello specifico l'obbligo di pagare il prezzo per l'acquirente e l'obbligo per il venditore di far conseguire al compratore l'utilità cui era finalizzato il contratto;
gli effetti reali del contratto – i.e. il trasferimento della proprietà dei frutti – si verificano a norma dell'art. 1472 c.c. al momento della separazione dei frutti dall'albero; nel caso di specie, peraltro, trattandosi di vendita di massa, il compratore acquisisce la proprietà dei beni con la semplice separazione, non essendo necessaria alcuna attività di specificazione.
Ora, l'intera attività istruttoria svolta nel primo grado del giudizio depone proprio nel senso che le parti del contratto avevano stabilito di
“dividersi i compiti”: fondamentalmente, era a carico del la Pt_2 NT coltivazione delle piantine, sul suo fondo ed a carico del la raccolta delle stesse, una volta giunte a maturazione, oltre che il pagamento del prezzo.
Depongono in tal senso, inequivocabilmente, le deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado (il teste ed il teste Tes_1
che hanno riferito che gli accordi erano nel senso che il Tes_2 venditore avrebbe provveduto al ciclo di coltivazione delle piantine, mentre il compratore si sarebbe recato sui fondi del primo per tagliarle e quindi per rivenderle, essendo stato peraltro pattuito che la raccolta sarebbe dovuta avvenire prima del 5 ottobre 2018, data nella quale i prodotti agricoli avrebbero dovuto essere ceduti a terzi per la vendita al dettaglio. Ed ancora più pregnante la deposizione di , ossia colui che vendette Testimone_3 le piantine al quindi del tutto estraneo alle parti, il quale ha Pt_2 riferito di avere constatato che le piantine erano coltivate nel fondo dell'appellante).
E' quindi evidente che alcuna esecuzione anticipata del contratto si è verificata e che pertanto era onere del venditore la coltivazione delle piantine e del compratore il pagamento del prezzo.
Né può deporre in direzione contraria la circostanza, ventilata dall'appellante, che i contratti in esame necessitano di essere stipulati per iscritto, a norma dell'art. 62, comma 1, d.l. n. 1/2012, da leggersi unitamente all'art. 3, D.M. 199 de 19 ottobre 2012 che prevede che gli elementi essenziali della forma scritta di cui al su citato art. 62 possono essere contenuti anche nelle fatture. Sostiene l'appellante che le fatture n. 9 e 10 del 4 settembre 2018, nell'assolvere all'obbligo di cui al citato art. 62, prevedevano che “i lavori di coltivazione, raccolta, imballo e trasporto” fossero tutti a carico della parte acquirente e non, invece, del venditore.
pag. 5/9 L'argomento non è decisivo: in primo luogo, è noto che la fattura commerciale, se contestata, non costituisce prova nei confronti del destinatario (cfr. Corte di cassazione, n. 3581/2024): e così è stato nel caso di specie, come si evince dall'allegato n. 8 alla costituzione e risposta dell'appellato, ossia la comunicazione del 6 novembre 2018, ove egli espressamente contesta la circostanza che la coltivazione fosse a suo carico.
Ma a ben vedere, una attenta lettura dell'art. 3 D.M. 199 del 2012 esprime concetti opposti rispetto a quelli indicati dall'appellante, poiché sancisce che la fattura può essere sufficiente ad integrare la forma scritta richiesta dall'art. 62, comma 1, d.l. n. 1/2012, ma solo ove siano richiamati gli estremi dell'accordo, in questo caso mancanti.
Sicché, si ritorna sempre al punto di partenza, ossia alla circostanza che era a carico del venditore, l'onere della coltivazione, non Pt_2 essendo stato provato il contrario, che non poteva certo essere provato con la mera produzione di un atto unilaterale, quale è la fattura commerciale, contestata dall'altra parte (sul punto, si richiama il precedente: “Data la sua formazione unilaterale, la fattura commerciale rientra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito sicché, quando tale rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo un mero indizio” (Trib. Cassino, sez. I, 9/05/2023, n.593, recependo, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 4.01.2022, n.128).
Ed ancora, “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a
pag. 6/9 dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Tribunale Latina, sez. I, 13/06/2022, n.1238).
Come sopra evidenziato, le prove testimoniali escusse nel primo grado del giudizio depongono in senso contrario a quello invocato dall'appellante.
Ne consegue che deve darsi per certo che fosse a carico del venditore l'obbligo di coltivazione delle piante.
Ciò posto, non v'è alcun dubbio che al contratto in esame possa e debba essere applicata la disciplina della garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c. (come statuito infatti dalla Corte di cassazione, n. 5202/2007: “Il rimedio della garanzia per vizi, apprestato dall'art. 1490 c.c. a tutela del compratore, opera anche nell'ipotesi della vendita di cosa futura”).
Ora, posto questo principio, va detto che nel caso di specie è provato NT (dalle deposizioni dei testi e oltre che incontestato (cfr. la Tes_1 relazione tecnica della allora parte attrice) che le piantine di IN si presentavano, al momento della raccolta, già con i germogli e finanche in stato di marcescenza, tanto da non risultare più idonee alla vendita, scopo finale del contratto tra le parti.
Posto che, come sopra rilevato, la coltivazione era a carico del venditore e che nessuna prova v'è del fatto che vi fosse stata una sorta di consegna anticipata del bene al compratore, resosi conto della condizione del bene al momento della raccolta (in data 30 settembre 2018, come rilevato dai testi escussi), con l'applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 1490 c.c. deriva la sicura responsabilità del venditore.
Resta solo da esaminare se vi sia una quale forma di responsabilità o corresponsabilità anche del compratore che, secondo l'appellante, aveva avuto modo di rendersi conto della condizione delle piantine di finocchi, già nel mese di luglio 2018, allorquando egli, recatosi nel fondo del venditore, aveva constatato che le piantine erano già state trapiantate, pur in spregio alle buone regole agronomiche che depongono nel senso che la piantumazione non debba avvenire prima dei primi giorni di agosto.
Si è già detto che l'obbligo della coltivazione era a carico del venditore e che non v'è prova di alcun effetto anticipato del contratto, con la conseguenza che il compratore non aveva, e non avrebbe potuto avere, alcun tipo di potere sulla cosa, ad esempio imponendo all'altra parte di svolgere qualsivoglia attività sui beni.
A ciò va aggiunto, peraltro, che allorquando l'appellato constatò che le piantine ertano già state piantate, ossia il 20 luglio 2018, in quel momento non poteva essere presagito alcun vizio della res (ed infatti, il pag. 7/9 teste riferisce che in quel momento le piantine “non avevano Tes_3 ancora effettuato lo sviluppo e non erano ancora pronte per la vendita”, sicché non può in alcun modo ritenersi che già a quella data il vizio fosse in qualche modo fronteggiabile, perché neanche visibile).
A chiusura del cerchio, peraltro, vale la considerazione che la regola di cui all'art. 1491 c.c. (e quindi l'esclusione della garanzia da parte del venditore, se il compratore conosceva i vizi o se questi erano riconoscibili – pure se, come sopra evidenziato il Collegio ritiene che i vizi non lo fossero) presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento della conclusione del contratto e non opera nel caso di vendita di cosa futura o, più in generale, nei casi in cui la consegna del bene sia successiva alla conclusione del contratto.
In conseguenza del rigetto di questo motivo di appello, vanno poi rigettati anche gli altri motivi, in questo assorbiti. Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 377/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2273/2022, resa in data 22 settembre 2022, nel procedimento n. 8784/2019 R.G.;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellato, e liquidate in euro 5.809,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
pag. 8/9 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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