TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 2486/2021, promosso con ricorso depositato in data 14.4.2021 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Fantin e Francesco Antonello giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Castelfranco
Veneto (TV), via delle Querce n. 60/B. int. 1;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 1.4.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Dato atto della già intervenuta sentenza parziale che sancisce la separazione personale delle parti (n. 146/2022 pubbl.
01.02.22):
1. Addebitarsi la separazione alla SI per essere venuta meno in modo grave ai propri doveri genitoriali e CP_1
coniugali, come accertato in corso di causa.
2. La casa di abitazione coniugale, sita in Riese Pio X (TV) via John Kennedy 69/A int. 3, il cui contratto di affitto è intestato al sig. venga assegnata allo stesso con tutti gli arredi esistenti, affinché ci abiti con la figlia Parte_1
Per_1
3. La figlia che ha raggiunto l'anno scorso la maggiore età, ancora studente e non economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere con il padre presso la casa coniugale, anche per sua espressa volontà. I rapporti con la madre verranno dalla stessa figlia gestiti autonomamente, attesa la sua maggiore età.
4. Il padre farà fronte – come avvenuto sinora – al mantenimento ordinario della figlia. La moglie contribuirà quantomeno versando il 50 % alle spese straordinarie affrontate per la stessa, per la individuazione e regolamentazione delle quali si fa espressamente riferimento al protocollo in vigore avanti questo Tribunale. Si lascia al Giudice la determinazione o meno di un concorso da parte della madre ad un contributo ordinario al mantenimento della figlia, da versarsi al marito.
5. Nessun assegno venga disposto a favore della moglie, comunque in grado di mantenersi ed atteso il suo comportamento contrario ai doveri coniugali e familiari.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il Pubblico Ministero:
Dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2021, il signor chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale dalla moglie, con addebito a quest'ultima.
2 Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile con la SI in data 23.7.2005 a CP_1
Castelfranco Veneto e che dalla loro unione era nata, il giorno 21.9.2006, la figlia oggi Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Adduceva, a fondamento della domanda di addebito, la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, per aver ella intrattenuto diverse relazioni extraconiugali in ragione delle quali aveva ripetutamente abbandonato il tetto coniugale, così di fatto disinteressandosi della figlia al tempo Per_1
minorenne.
All'udienza presidenziale del 27.7.2021 compariva il solo ricorrente, mentre la SI , CP_1
benché ritualmente citata, non si costituiva.
Il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, affidava la figlia n via condivisa ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso il padre a cui veniva assegnata la casa familiare.
Determinava infine un calendario di visite madre e figlia e prevedeva l'obbligo di mantenimento ordinario integralmente a carico del padre, con ripartizione tra i genitori, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituiva il solo ricorrente.
All'udienza del 16.10.2021, celebratasi in forma cartolare, veniva dichiarata la contumacia della resistente.
Successivamente, all'udienza del 13.01.2022, il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale e, all'esito, la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., al fine di dedurre i capitoli di prova sulla sussistenza dell'addebito.
Con sentenza n. 146/2022 dell'1.2.2022, il Tribunale di Treviso, non definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e e, con ordinanza di pari data, Pt_1 CP_1
concedeva termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
3 La causa veniva istruita mediante l'escussione della teste figlia della coppia, e di Testimone_1
, madre della resistente. Persona_2
All'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il ricorrente precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito della comparsa conclusionale.
* * *
1) Sulla separazione personale dei coniugi
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata dal Tribunale di Treviso con sentenza non definitiva n. 146/2022 pubblicata in data 1.2.2022.
2) Sulla domanda di addebito formulata dal ricorrente
La domanda di addebito della separazione alla SI è fondata e, pertanto, va accolta. CP_1
Nel ricorso, il signor ha dichiarato che la crisi coniugale è stata originata da ripetuti episodi di Pt_1
abbandono della casa familiare da parte della moglie da ricondursi, in alcuni casi, a relazioni extraconiugali.
Nel 2017, infatti, la SI si è allontanata per la prima volta dal marito e della figlia per CP_1
recarsi a vivere presso l'abitazione del nuovo partner salvo poi, al termine di tale relazione, fare ritorno presso la casa familiare.
Secondo la versione del ricorrente a tale episodio se ne sono susseguiti molti altri – spesso accompagnati da richieste economiche della resistente in stato di alterazione psicofisica da alcool e sostanze – a causa dei quali il rapporto familiare, in particolare con la figlia si è Per_1
progressivamente deteriorato, fino a richiedere l'intervento dei Servizi Sociali.
Orbene, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis:
Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
4 Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. civ., sez. VI, 23 giugno 2020, n. 12241).
Le circostanze descritte dal ricorrente nei propri atti hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria orale svolta.
In particolare, la figlia sentita all'udienza del 13.6.2023, ha riconosciuto che il primo Per_1
allontanamento è avvenuto nel 2017 e ha dichiarato di aver assistito alle continue condotte di riavvicinamento e abbandono del nucleo familiare (“è vero, ho assistito personalmente”).
Anche la testimonianza della SI ha dato supporto alla versione del ricorrente Persona_2
circa il progressivo allontanamento della moglie, alle sue richieste economiche (“so che il marito le dava qualcosa quando tornava. Comunque tutto dopo il 2017, da quando è andata via definitivamente dalla casa familiare”)
e agli episodi in cui è apparsa in condizioni di alterazione psicofisica (“è vero, l'ho vista personalmente in queste condizioni. A volte c'era anche in queste occasioni”). Per_1
Nel caso di specie, non paiono esservi dubbi che la crisi coniugale è stata determinata dalle plurime condotte di abbandono della casa familiare da parte della SI , talvolta originate da CP_1
relazioni extraconiugali, e dal progressivo disinteresse nei confronti del nucleo familiare, in particolare della figlia all'epoca dei fatti minorenne, di cui si è sempre preso cura il padre con il supporto Per_1
dei nonni.
I presupposti per la pronuncia di addebito appaiono quindi integralmente configurati.
5 Dalla pronuncia di addebito discenderanno, inoltre, le conseguenze di carattere patrimoniale previste dalla legge, con la precisazione che – in ogni caso – alcuna domanda di mantenimento è stata formulata in questa sede dalla resistente contumace, pertanto nulla deve pronunciare il Tribunale al riguardo.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il Giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione della coabitazione della figlia con il padre, sussistono i presupposti per Per_1
assegnare la casa familiare sita in Rese Pio X (TV) al ricorrente, il quale, peraltro, è l'intestatario del relativo contratto di locazione e si è sempre fatto carico del pagamento del canone mensile.
4) Sul mantenimento della figlia Per_1
Nelle more del procedimento, la figlia a raggiunto la maggiore età, pertanto nulla deve essere Per_1
disposto con riferimento al suo affidamento.
Secondo quanto esposto dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale, non ha ancora Per_1
raggiunto l'indipendenza economica, è studentessa e vive ancora con il padre presso la casa familiare. In questi anni la madre non ha mai contribuito al suo mantenimento di cui si fa interamente carico il ricorrente con l'aiuto dei nonni.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma si protrae sino a quando non risulti che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa.
6 Nel caso di specie, da poco diventata maggiorenne e sta proseguendo il percorso di studi e il Per_1
padre stesso si è dichiarato disponibile a continuare a provvedere interamente al suo mantenimento, come disposto in sede di provvedimenti presidenziali.
Questo Collegio ritiene che non vi siano, allo stato, elementi per modificare le statuizioni sul punto, essendo ignota la situazione reddituale della madre, non costituitasi nel presente giudizio, e non essendovi domanda specifica da parte del padre. Dunque, le spese ordinarie nell'interesse di Per_1
continueranno a essere sostenute dal quest'ultimo.
Per quanto attiene alle spese straordinarie, come richiesto dal ricorrente, esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
per l'individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
5) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza della resistente. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara che la separazione personale dei coniugi ed è addebitabile a Parte_1 Controparte_1
quest'ultima;
2) assegna la casa coniugale sita in Rese Pio X (TV) a affinché vi abiti con la figlia Parte_1
Per_1
3) dispone che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento ordinario della figlia Per_1
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della figlia, per la cui individuazione fa riferimento al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
7 5) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 2486/2021, promosso con ricorso depositato in data 14.4.2021 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Fantin e Francesco Antonello giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Castelfranco
Veneto (TV), via delle Querce n. 60/B. int. 1;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 1.4.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Dato atto della già intervenuta sentenza parziale che sancisce la separazione personale delle parti (n. 146/2022 pubbl.
01.02.22):
1. Addebitarsi la separazione alla SI per essere venuta meno in modo grave ai propri doveri genitoriali e CP_1
coniugali, come accertato in corso di causa.
2. La casa di abitazione coniugale, sita in Riese Pio X (TV) via John Kennedy 69/A int. 3, il cui contratto di affitto è intestato al sig. venga assegnata allo stesso con tutti gli arredi esistenti, affinché ci abiti con la figlia Parte_1
Per_1
3. La figlia che ha raggiunto l'anno scorso la maggiore età, ancora studente e non economicamente autosufficiente, Per_1
continuerà a vivere con il padre presso la casa coniugale, anche per sua espressa volontà. I rapporti con la madre verranno dalla stessa figlia gestiti autonomamente, attesa la sua maggiore età.
4. Il padre farà fronte – come avvenuto sinora – al mantenimento ordinario della figlia. La moglie contribuirà quantomeno versando il 50 % alle spese straordinarie affrontate per la stessa, per la individuazione e regolamentazione delle quali si fa espressamente riferimento al protocollo in vigore avanti questo Tribunale. Si lascia al Giudice la determinazione o meno di un concorso da parte della madre ad un contributo ordinario al mantenimento della figlia, da versarsi al marito.
5. Nessun assegno venga disposto a favore della moglie, comunque in grado di mantenersi ed atteso il suo comportamento contrario ai doveri coniugali e familiari.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il Pubblico Ministero:
Dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2021, il signor chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale dalla moglie, con addebito a quest'ultima.
2 Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile con la SI in data 23.7.2005 a CP_1
Castelfranco Veneto e che dalla loro unione era nata, il giorno 21.9.2006, la figlia oggi Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Adduceva, a fondamento della domanda di addebito, la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, per aver ella intrattenuto diverse relazioni extraconiugali in ragione delle quali aveva ripetutamente abbandonato il tetto coniugale, così di fatto disinteressandosi della figlia al tempo Per_1
minorenne.
All'udienza presidenziale del 27.7.2021 compariva il solo ricorrente, mentre la SI , CP_1
benché ritualmente citata, non si costituiva.
Il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, affidava la figlia n via condivisa ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso il padre a cui veniva assegnata la casa familiare.
Determinava infine un calendario di visite madre e figlia e prevedeva l'obbligo di mantenimento ordinario integralmente a carico del padre, con ripartizione tra i genitori, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituiva il solo ricorrente.
All'udienza del 16.10.2021, celebratasi in forma cartolare, veniva dichiarata la contumacia della resistente.
Successivamente, all'udienza del 13.01.2022, il ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale e, all'esito, la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., al fine di dedurre i capitoli di prova sulla sussistenza dell'addebito.
Con sentenza n. 146/2022 dell'1.2.2022, il Tribunale di Treviso, non definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e e, con ordinanza di pari data, Pt_1 CP_1
concedeva termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
3 La causa veniva istruita mediante l'escussione della teste figlia della coppia, e di Testimone_1
, madre della resistente. Persona_2
All'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il ricorrente precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito della comparsa conclusionale.
* * *
1) Sulla separazione personale dei coniugi
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata dal Tribunale di Treviso con sentenza non definitiva n. 146/2022 pubblicata in data 1.2.2022.
2) Sulla domanda di addebito formulata dal ricorrente
La domanda di addebito della separazione alla SI è fondata e, pertanto, va accolta. CP_1
Nel ricorso, il signor ha dichiarato che la crisi coniugale è stata originata da ripetuti episodi di Pt_1
abbandono della casa familiare da parte della moglie da ricondursi, in alcuni casi, a relazioni extraconiugali.
Nel 2017, infatti, la SI si è allontanata per la prima volta dal marito e della figlia per CP_1
recarsi a vivere presso l'abitazione del nuovo partner salvo poi, al termine di tale relazione, fare ritorno presso la casa familiare.
Secondo la versione del ricorrente a tale episodio se ne sono susseguiti molti altri – spesso accompagnati da richieste economiche della resistente in stato di alterazione psicofisica da alcool e sostanze – a causa dei quali il rapporto familiare, in particolare con la figlia si è Per_1
progressivamente deteriorato, fino a richiedere l'intervento dei Servizi Sociali.
Orbene, la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis:
Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185).
4 Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. civ., sez. VI, 23 giugno 2020, n. 12241).
Le circostanze descritte dal ricorrente nei propri atti hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria orale svolta.
In particolare, la figlia sentita all'udienza del 13.6.2023, ha riconosciuto che il primo Per_1
allontanamento è avvenuto nel 2017 e ha dichiarato di aver assistito alle continue condotte di riavvicinamento e abbandono del nucleo familiare (“è vero, ho assistito personalmente”).
Anche la testimonianza della SI ha dato supporto alla versione del ricorrente Persona_2
circa il progressivo allontanamento della moglie, alle sue richieste economiche (“so che il marito le dava qualcosa quando tornava. Comunque tutto dopo il 2017, da quando è andata via definitivamente dalla casa familiare”)
e agli episodi in cui è apparsa in condizioni di alterazione psicofisica (“è vero, l'ho vista personalmente in queste condizioni. A volte c'era anche in queste occasioni”). Per_1
Nel caso di specie, non paiono esservi dubbi che la crisi coniugale è stata determinata dalle plurime condotte di abbandono della casa familiare da parte della SI , talvolta originate da CP_1
relazioni extraconiugali, e dal progressivo disinteresse nei confronti del nucleo familiare, in particolare della figlia all'epoca dei fatti minorenne, di cui si è sempre preso cura il padre con il supporto Per_1
dei nonni.
I presupposti per la pronuncia di addebito appaiono quindi integralmente configurati.
5 Dalla pronuncia di addebito discenderanno, inoltre, le conseguenze di carattere patrimoniale previste dalla legge, con la precisazione che – in ogni caso – alcuna domanda di mantenimento è stata formulata in questa sede dalla resistente contumace, pertanto nulla deve pronunciare il Tribunale al riguardo.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il Giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione della coabitazione della figlia con il padre, sussistono i presupposti per Per_1
assegnare la casa familiare sita in Rese Pio X (TV) al ricorrente, il quale, peraltro, è l'intestatario del relativo contratto di locazione e si è sempre fatto carico del pagamento del canone mensile.
4) Sul mantenimento della figlia Per_1
Nelle more del procedimento, la figlia a raggiunto la maggiore età, pertanto nulla deve essere Per_1
disposto con riferimento al suo affidamento.
Secondo quanto esposto dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale, non ha ancora Per_1
raggiunto l'indipendenza economica, è studentessa e vive ancora con il padre presso la casa familiare. In questi anni la madre non ha mai contribuito al suo mantenimento di cui si fa interamente carico il ricorrente con l'aiuto dei nonni.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma si protrae sino a quando non risulti che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure risulti in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa.
6 Nel caso di specie, da poco diventata maggiorenne e sta proseguendo il percorso di studi e il Per_1
padre stesso si è dichiarato disponibile a continuare a provvedere interamente al suo mantenimento, come disposto in sede di provvedimenti presidenziali.
Questo Collegio ritiene che non vi siano, allo stato, elementi per modificare le statuizioni sul punto, essendo ignota la situazione reddituale della madre, non costituitasi nel presente giudizio, e non essendovi domanda specifica da parte del padre. Dunque, le spese ordinarie nell'interesse di Per_1
continueranno a essere sostenute dal quest'ultimo.
Per quanto attiene alle spese straordinarie, come richiesto dal ricorrente, esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
per l'individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
5) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza della resistente. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara che la separazione personale dei coniugi ed è addebitabile a Parte_1 Controparte_1
quest'ultima;
2) assegna la casa coniugale sita in Rese Pio X (TV) a affinché vi abiti con la figlia Parte_1
Per_1
3) dispone che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento ordinario della figlia Per_1
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della figlia, per la cui individuazione fa riferimento al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
7 5) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
8